LEGGE 7 giugno 1990, n. 144
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il primo comma dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è sostituito dal seguente: "Gli ufficiali di complemento della Marina militare piloti dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto sono reclutati rispettivamente tra gli ufficiali di complemento dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto che frequentino e superino gli appositi corsi di pilotaggio aereo per il conseguimento del brevetto di pilota militare".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 della legge n. 249/1963 (Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 1. - Gli ufficiali di complemento della Marina militare piloti dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto sono reclutati rispettivamente tra gli ufficiali di complemento dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto che frequentino e superino gli appositi corsi di pilotaggio aereo per il conseguimento del brevetto di pilota militare. Ai corsi di pilotaggio aereo possono essere ammessi, a domanda, gli ufficiali di cui sopra che abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un istituto medico legale dell'Aeronautica e che non abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età alla data di inizio dei corsi, stabilita nel relativo bando di concorso.
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