DECRETO 24 maggio 1990, n. 152

Type Decreto
Publication 1990-05-24
Ultimo aggiornamento 1990-06-18
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 3/7/1990

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'articolo 10bis;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1835/89 del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali riguardanti l'aiuto alla produzione per il granturco vitreo di qualita' pregiata previsto dal succitato art. 10- bis del regolamento CEE n. 2727/75;

Visto il regolamento CEE della Commissione numero 3771/89 del 14 dicembre 1989, concernente le modalita' di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 526/90 del 28 febbraio 1990, concernente l'elenco delle varieta' di granturco duro vitreo che possono fruire dell'aiuto alla produzione;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., in particolare il punto e) dell'art. 3;

Considerato che i regolamenti comunitari sopra citati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime di aiuto;

Considerata, la necessita' di emanare i necessari provvedimenti nazionali di applicazione della normativa comunitaria sopra citata;

Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, della istruttoria, del controllo e della liquidazione delle domande di aiuto;

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato, espresso in data 19 aprile 1990;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento:

Titolo I CONDIZIONI E MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'AIUTO

Art. 1

1.Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle disposizioni comunitarie riguardanti l'aiuto per la produzione di determinate varieta' di granturco vitreo, si osservano le norme del presente regolamento.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 10- bis del regolamento CEE n. 2727/75, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali nella stesura attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dal regolamento CEE n. 1834/89: "1. E' concesso un aiuto alla produzione di determinate varieta' di granturco duro vitreo di qualita' pregiata, coltivate nelle regioni piu' idonee della Comunita'. 2. La concessione dell'aiuto e' subordinata: - alla conclusione di un contratto di coltivazione comportante, fra l'altro, l'impegno dell'acquirente a trasformare il granturco in prodotti di cui al codice NC 1904 10 10; - al deposito di una cauzione per garantire il rispetto dell'impegno di cui al primo trattino. 3. L'importo dell'aiuto e' fissato per ettaro di superficie coltivata. L'aiuto e' concesso per un periodo di tre anni e viene versato, per la prima volta, per il granturco duro vitreo di qualita' pregiata seminato durante la campagna 1989/1990. 4. L'importo dell'aiuto per ettaro viene determinato secondo la procedura prevista all'art. 43, paragrafo 2 del trattato. 5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali d'applicazione del presente articolo, in particolare i criteri qualitativi da prendere in considerazione per stabilire le varieta' che possono beneficiare dell'aiuto. 6. Le modalita' d'applicazione del presente articolo, e segnatamente gli elementi complementari che devono figurare nei contratti di coltivazione, vengono stabiliti secondo la procedura prevista all'art. 26". - Si trascrive il testo dell'art. 3, punto e), della legge n. 610/1982: "l'A.I.M.A. cura l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili disposte dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Per tali attivita' l'A.I.M.A. puo' avvalersi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni di durata pluriennale". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Si elencano le varieta' di granturco vitreo ammesse a beneficiare dell'aiuto alla produzione di cui all'allegato del regolamento CEE della Commissione n. 526/90 del 28 febbraio 1990: Alfire Hibisco Asti Koala Adour 160 Astico Monarque 282 Capac M-788 Pampa Celtic Pau 230 Platex Colom 92 Ranuncolo DK - 4-F-37 Samson Freccia

Art. 2

1.Ai sensi dell'art. 2 del regolamento del Consiglio CEE n. 1835/89, citato in premessa, l'aiuto sara' concesso ai produttori di granturco vitreo seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Art. 3

3.Ciascun produttore di granturco vitreo deve presentare una sola domanda di aiuto per ogni contratto di coltivazione stipulato e per le superfici concernenti lo stesso contratto.

4.Qualora non si sia in presenza di tutti i presupposti necessari per il rilascio del provvedimento di concessione, l'amministrazione rigetta la domanda.

Art. 4

1.La dichiarazione di coltivazione deve essere firmata per esteso dal produttore. Costui, se analfabeta, dovra' apporre nella dichiarazione il segno di croce, convalidato dalla firma di due testimoni che devono indicare il proprio domicilio. In ambedue i casi, le sottoscrizioni devono essere completate con l'aggiunta degli estremi del documento ufficiale di riconoscimento.

3.Alla dichiarazione dovranno essere allegate le fatture di acquisto delle sementi impiegate, i relativi cartellini di certificazione e copia autenticata del contratto di coltivazione.

Art. 5

Art. 6

2.Il fabbricante costituisce una cauzione d'importo pari a quello dell'aiuto richiesto e corrispondente alle superfici per la quale e' stata presentata la dichiarazione. Detta cauzione deve essere prestata a favore dell'A.I.M.A. per il tramite di un Istituto di credito abilitato, in base alle norme vigenti in materia, ad effettuare tale tipo di operazioni. Se la trasformazione viene effettuata in uno Stato membro diverso da quello di produzione, l'organismo competente dello Stato membro di trasformazione, trasmette all'organismo competente dello Stato membro di produzione un attestato relativo alla costituzione della cauzione.

3.Il produttore, prima di consegnare il cereale al fabbricante, avra' cura di acquisire da quest'ultimo copia della attestazione relativa alla costituzione della cauzione di cui al precedente punto 2).

Art. 7

1.Al pagamento dell'aiuto, per l'importo unitario che sara' stato annualmente stabilito dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee, e che per la produzione 1990 e' fissato a 155 ecu per ettaro, provvedera' in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., entro tre mesi successivi alla data in cui e' consegnata la fattura di vendita del granturco vitreo ed e' fornita la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 3771/89 del 14 dicembre 1989.

2.Nel caso in cui il coltivatore, a seguito di avversita' atmosferiche o di altre cause allo stesso non imputabili che abbiano determinato una riduzione della produzione prevista, sia in grado di consegnare solo parte delle quantita' considerate dal contratto di coltivazione, l'aiuto e' concesso limitatamente alle quantita' effettivamente fornite ed e' calcolato in base alla resa media della regione.

3.Ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 1676/85, il fatto generatore del diritto all'aiuto si considera avvenuto il primo luglio dell'anno di produzione del granturco vitreo.

Art. 8

1.L'A.I.M.A. provvede allo svincolo della cauzione dopo aver ricevuto una comunicazione degli organi di controllo, da cui risulta che siano state soddisfatte le condizioni di cui all'art. 6 del regolamento CEE n. 3771/89 del 14 dicembre 1989.

2.Su richiesta dell'interessato, l'A.I.M.A. puo' svincolare la cauzione per quote, proporzionalmente alle quantita' di granturco per le quali e' stata fornita la prova di cui al paragrafo 1, sempre che venga dimostrato che e' stato sottoposto a trasformazione una quantita' pari almeno al 5% di quella indicata nella fattura di vendita.

Nota all'art. 8: - L'art. 6 del regolamento CEE n. 3771/89 prevede: "1. La cauzione di cui all'art. 2, paragrafo 2, lettera b), e' svincolata quando l'autorita' competente dello Stato membro di trasformazione ha ricevuto la prova da cui risulta che l'esigenza principale di cui all'art. 2, paragrafo 2, lettera b), e' soddisfatta. Detta prova e' attestata da documenti nazionali stabiliti dallo Stato membro di trasformazione. 2. Su richiesta dell'interessato, lo Stato membro puo' svincolare la cauzione per quote, proporzionalmente ai quantitativi di granturco per i quali e' stata fornita la prova di cui al paragrafo 1, sempreche' venga provato che e' stato sottoposto a trasformazione un quantitativo pari al 5% del quantitativo indicato nella fattura di vendita".

Art. 9

Titolo II CONTROLLO

Art. 10

1.Per l'attuazione del controllo previsto dalla normativa comunitaria citata nelle premesse, gli organi di cui all'art. 3, debbono eseguire un controllo sistematico in loco, delle superfici per le quali e' stata presentata una dichiarazione di coltivazione e delle varieta' seminate.

3.Per le dichiarazioni relative a superfici inferiori a 4 ettari il controllo puo' essere costituito da un accertamento di ordine amministrativo, completato da un sopralluogo aziendale su almeno il 30% delle dichiarazioni presentate.

4.Gli organi di controllo, verificano, altresi', l'impegno da parte del produttore di consegnare tutto il granturco proveniente dalla raccolta effettuata sulle superfici in causa. Per detto controllo, i sopra citati organi regionali si debbono basare sul rendimento medio della produzione regionale risultante dagli accertamenti effettuati dall'ISTAT. Qualora la produzione effettiva si discosti da tali accertamenti, il produttore e' tenuto a fornire ai suddetti organi regionali idonea prova giustificativa della intervenuta riduzione del quantitativo di prodotto consegnato.

5.L'organo istruttorio puo' acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nelle domande di aiuto. La relativa richiesta da parte del predetto organo, inoltrata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, deve essere soddisfatta dal produttore interessato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della raccomandata postale. Nel caso di inottemperanza, l'amministrazione respinge la domanda di concessione. Qualora gia' sia stata rilasciata la concessione, l'amministrazione ne dispone la decadenza, provvedendo al recupero delle somme eventualmente gia' erogate.

Art. 11

1.Per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 10, gli organi incaricati dovranno comunicare a ciascun produttore il giorno in cui verra' effettuato il sopralluogo presso il fondo interessato, specificando che in tale occasione dovra' essere presente lo stesso produttore oppure un delegato.

2.Tale comunicazione dovra' essere inviata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno spedita almeno 15 giorni prima della data prescelta per il controllo.

3.Qualora il produttore o il suo delegato non siano presenti al controllo, ovvero non vengono esibiti i documenti catastali, il richiedente decade dal diritto all'aiuto.

4.Eventuali impedimenti, in ordine alla presenza del produttore o del suo delegato al sopralluogo di cui al precedente primo comma, ed in ordine all'esibizione agli incaricati del controllo della prescritta documentazione catastale, vanno rappresentati e documentati all'organo di controllo entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'avvviso di cui al precedente punto 2, pena la decadenza dal diritto all'aiuto. Al verificarsi di tale ipotesi gli organi di controllo dovranno fissare, entro i cinque giorni successivi alla data di arrivo della comunicazione del produttore relativa all'impedimento rappresentato, una nuova data per l'espletamento del sopralluogo.

5.Il richiedente decade, altresi', dal diritto all'aiuto, ove comunque non consenta l'espletamento del controllo.

6.Eventuali cambi di residenza o di domicilio del produttore ai fini dell'esatto recapito della lettera-invito al sopralluogo e di ogni altra comunicazione allo stesso da parte dell'ufficio istruttorio, vanno notificati a cura dell'interessato, pena la decadenza dal diritto all'aiuto, entro 10 giorni dalla predetta notifica, agli organi istruttori indicati all'art. 3, punto 2, competenti per territorio.

Art. 12

1.Il controllo della trasformazione del granturco vitreo in prodotti della sottovoce 1904 10 10 della nomenclatura combinata e' affidato all'A.I.M.A. I controllori incaricati dall'A.I.M.A. hanno libero accesso alla contabilita' di magazzino e alla contabilita' finanziaria del fabbricante nonche' ai luoghi di produzione e di magazzinaggio. I controlli materiali vertono almeno sul 10% delle quantita' per le quali e' stata costituita la cauzione di cui al precedente art. 6. A tal fine, gli organi di controllo di cui all'art. 3 trasmettono all'A.I.M.A. copia di tutta la documentazione acquisita ai fini della concessione dell'aiuto.

Art. 13

1.Gli organi regionali comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via XX Settembre, 20 - Roma, entro il 15 luglio dell'anno di produzione, i dati relativi alle superfici e alle varieta' oggetto delle dichiarazioni.

2.L'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via XX Settembre, 20 - Roma, entro il 15 dicembre dell'anno di produzione, le superfici per le quali e' stato effettuato il pagamento dell'aiuto.

Titolo III MODIFICAZIONE DELL'ELENCO DELLE VARIETA'

Art. 14

1.Ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 12 del regolamento CEE n. 3771/89 del 14 dicembre 1989, le aziende sementiere entro il 10 novembre di ogni anno presentano, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione IV, una domanda di iscrizione di nuove varieta' di mais vitreo, e consegnano un campione della medesima varieta'. Detto campione, di origine comunitaria, deve avere un peso pari ad almeno 1 kg, e deve essere stato prodotto durante l'anno in causa.

Il Ministro: MANNINO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1990

Registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 1

Nota all'art. 14: - Si trascrive il testo dell'art. 12 del regolamento CEE n. 3771/89: "1. Possono figurare nell'elenco delle varieta' di granturco duro vitreo di qualita' pregiata soltanto le varieta' che presentano le caratteristiche specificate all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1835/89. 2. Il metodo da applicare per la prova di flottazione volta a determinare la percentuale, in peso, dei chicchi flottanti del campione e' descritto nell'allegato II".

Allegato

Allegato Parte di provvedimento in formato grafico

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