DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1990, n. 319

Type DPR
Publication 1990-08-03
Ultimo aggiornamento 2001-05-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 13/11/1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni, per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi intercompartimentali emanati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale delle universita', ai sensi dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, 19 luglio 1984, n. 571, e 28 settembre 1987, n. 567;

Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentativita' su base nazionale, richiesto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle confederazioni ed organizzazioni sindacali per partecipare alla formazione degli accordi sindacali;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il personale del comparto del personale delle universita';

Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 24 dicembre 1988, n. 541, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 aprile 1990, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le osservazio'ni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto delle universita' di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, definita in data 21 febbraio 1990 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'art. 1 del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 agosto 1989, le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto aderenti alla CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, la Confederazione italiana sindacati autonomi personale universita' (CISAPUNI) e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale CGlL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, ClSAL, CONFSAL, CONFEDIR;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 maggio 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1990, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 21 febbraio 1990 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonche' il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle universita' di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Area di applicazione e durata

1.Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano al personale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano ed il personale non docente dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma.

2.Il presente regolamento si riferisce al periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1 luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

AVVERTENZA: Il comma 2 dell'art. 11 e i commi 3 e 4 dell'art. 13, stampati in carattere corsivo, sono quelli che, in un primo tempo non ammessi al visto della Corte dei conti, sono stati successivamente ammessi al visto con riserva dalla Corte medesima e conseguentemente registrati. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo aggiornato della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego), con le modifiche di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 426, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1985. Si trascrive il testo dell'art. 12 di detta legge: "Art. 12 (Accordi sindacali intercompartimentali). - Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternita', le ferie, il regime retributivo di attivita' per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilita', i trattamenti di missione e di trasferimento nonche' i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro. La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto dall'art. 7. La delegazione delle organizzazioni sindacali e' composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale. Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente art. 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10". - Il D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1986. - Il testo del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, contenente "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 settembre 1988. - Il testo del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1986. Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto sopraindicato: "Art. 9 (Comparto personale delle universita'). - 1. Il comparto di contrattazione del personale delle universita' comprende: il personale delle universita' e delle istituzioni universitarie; il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro della pubblica istruzione. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta da rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale". - Si trascrive il testo dell'art. 5 della citata legge 29 marzo 1983, n. 93: "Art. 5 (Comparti). - I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo art. 12. La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento. Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente. Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i dipendenti di piu' settori della pubblica amministrazione omogenei o affini". - La legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 luglio 1980. - Il testo del D.P.R. 2 giugno 1981, n. 270, concernente "Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle universita', degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1981. - Il testo del D.P.R. 19 luglio 1984, n. 571, concernente "Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi del 27 aprile 1984 e del 27 giugno 1984 per il personale non docente dell'Universita' e di analoghe istituzioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1984. - Il testo del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567, recettivo delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo per il personale del comparto delle universita', e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 1988. - Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1989, relativo alla "determinazione della composizione delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il triennio 1988-90 riguardante il comparto del personale dipendente dalle universita' di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68": "Art. 2. - La delegazione di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 63, e' composta: dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto del personale dipendente dalle universita': l'organizzazione di categoria aderente alla C.G.I.L.; l'organizzazione di categoria aderente alla C.I.S.L.; l'organizzazione di categoria aderente alla U.I.L.; l'organizzazione di categoria aderente alla CONF.S.A.L.; Confederazione italiana sindacati autonomi personale universita' (C.I.S.A.P.UNI); dai rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale: Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.); Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.); Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.); Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.); Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.); Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.); Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.); Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.D.I.R.)". - Il comma 1, lettera e), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Si trascrive il testo dell'art. 6 della citata legge n. 93/1983: "Art. 6 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La delegazione e' integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti. I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative. Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni. Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri. Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 9 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, e' riportato in nota alle premesse.

Art. 2

Rapporti istituzioni-utenti

1.Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale il miglioramento delle attivita' istituzionali da realizzarsi nel modo piu' congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano le universita' e gli istituti di istruzione universitaria approntando, a tal fine, adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti.

2.In tale quadro le amministrazioni possono promuovere e realizzare, nel periodo di vigenza del presente regolamento, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, appositi progetti finalizzati alla semplificazione dei procedimenti connessi all'assolvimento delle attivita' istituzionali, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare condizioni il piu' possibile favorevoli nel rapporto con gli utenti dei servizi, favorendo anche l'ampliamento dell'orario di apertura delle strutture interessate anche nelle ore pomeridiane.

3.Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed, in prosieguo, con cadenza annuale, le singole istituzioni universitarie promuovono apposite conferenze con le confederazioni e le organizzazioni sindacali, di cui all'art. 2 del decreto citato al comma 2 e con la partecipazione di una rappresentanza degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione degli ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989 e' riportato in nota alle premesse.

Art. 3

Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Servizi pubblici essenziali

Nota all'art. 3: - Gli estremi di pubblicazione del testo del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, sono riportati in nota alle premesse.

Art. 4

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

1.Al fine di garantire quanto previsto dall'art. 3 sono individuate modalita' e procedure necessarie ad assicurare la continuita' delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso art. 3 ed, in relazione a tali modalita' e procedure, appositi contingenti di personale - per le diverse qualifiche e profili professionali addetti ai medesimi servizi essenziali - che dovranno essere esonerati dallo sciopero.

2.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello di ateneo e di istituzione - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalita' e le qualifiche di personale che formeranno i contingenti, nonche' i contingenti numerici necessari a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati di cui all'art. 3.

3.Nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 2 saranno assicurati comunque i servizi pubblici essenziali.

4.In conformita' agli accordi di cui al comma 2, le singole universita' o istituzioni universitarie individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso gli uffici interessati tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle predette prestazioni, comunicando - sette giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

5.Gli accordi decentrati di cui al comma 2 hanno validita' per il periodo di vigenza del presente regolamento.

Art. 5

Negoziazione decentrata

1.Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati a livello nazionale e di singola istituzione di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti, ovvero in relazione a quanto emerge in attuazione del comma 3, e riferiti a specifiche e particolari esigenze.

2.Ove, nell'interpretazione delle norme derivanti dagli accordi decentrati, dovessero insorgere contrasti, gli stessi saranno risolti congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione delle stesse.

3.Gli elementi di divergenza degli accordi decentrati a livello di singola istituzione dai criteri indicativi contenuti negli accordi decentrati a livello nazionale, che dovessero rivelarsi entro quindici giorni dalla sottoscrizione di questi ultimi, sono sottoposti, ai fini dell'efficacia degli accordi medesimi, alla valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali, da effettuarsi di norma nel termine di venti giorni.

4.Alla negoziazione decentrata a livello nazionale di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, puo' assistere, su invito del Ministro, un rappresentante della conferenza permanente dei rettori, nonche' le parti locali interessate.

5.Gli accordi decentrati debbono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove ritenuto necessario da entrambe le parti, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

Nota all'art. 5: - Gli estremi di pubblicazione del testo del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567, sono riportati in nota alle premesse. Si trascrive il testo degli articoli 2, 3, 4 e 5: "Art. 2 (Accordi decentrati). - 1. Nell'ambito, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e nel rispetto della peculiarita' dell'ordinamento universitario, sono demandati alla negoziazione decentrata a livello di ateneo le seguenti materie: a) l'organizzazione del lavoro secondo criteri di produttivita' e di efficienza; b) la programmazione dell'orario di servizio, l'articolazione dell'orario di lavoro nonche' le modalita' di accertamento del suo rispetto; c) le proposte per la determinazione del fabbisogno e l'utilizzazione del lavoro straordinario; d) l'individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrita' dell'ambiente di lavoro, nonche' per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature; e) la predisposizione dei progetti di produttivita' e l'individuazione dei destinatari dei relativi incentivi; f) i programmi per la realizzazione dei servizi sociali da mettere a disposizione del personale; g) proposte per l'attuazione di pari opportunita' attraverso piani di azioni positive in favore delle lavoratrici; h) le altre materie, anche relative al trattamento economico accessorio, espressamente demandate dal presente decreto o da specifiche norme alla negoziazione decentrata; 2. Con la negoziazione decentrata a livello nazionale sulle materie indicate nel comma 1 possono essere definiti criteri e direttive intesi a conseguire uniformita' di conduzione e di risultati fra le diverse universita'. Art. 3 (Titolari del potere di negoziazione decentrata). - 1. I titolari del potere di negoziazione decentrata a livello di ateneo sono: a) Per la parte pubblica: 1) una delegazione presieduta dal rettore, anche nella sua qualita' di presidente del consiglio di amministrazione, ovvero da un suo delegato ufficiale. Negli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano e nelle opere universitarie delle regioni a statuto speciale la delegazione di parte pubblica e' presieduta, rispettivamente, dal direttore e dal presidente, ovvero da loro delegati ufficiali. b) Per la parte sindacale: 1) una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nell'ateneo che abbia adottato codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguali a quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. 2) Per la negoziazione decentrata a livello nazionale la delegazione di parte pubblica e' presieduta dal Ministro o da un suo delegato. Art. 4 (Tempi di inizio e termini della negoziazione decentrata). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere definite le delegazioni di parte pubblica trattanti per le materie demandate alla negoziazione decentrata a livello di singole universita' o istruzione di cui all'art. 2. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere avviate le trattative per la definizione delle materie, o di parte di esse, oggetto di negoziazione decentrata. 3. Le trattative devono, comunque, essere concluse entro trenta giorni dal loro inizio. 4. Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo a livello di singola sede, su richiesta del rettore o della delegazione sindacale, la relativa negoziazione si effettua a livello decentrato nazionale e deve essere espletata entro i successivi sessanta giorni. Art. 5 (Procedure). - 1. Gli accordi vanno redatti per iscritto e devono essere sottoscritti dalla parte sindacale e dalla parte pubblica. 2. Le organizzazioni sindacali dissenzienti o che non abbiano partecipato alla trattativa possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che gli accordi vengano tradotti in provvedimenti amministrativi e comunque entro il termine di dieci giorni dalla sua conclusione. 3. Gli accordi sono recepiti con decreto o provvedimento amministrativo formale entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2". - Il testo dell'art. 9 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, e' trascritto in nota alle premesse.

Art. 6

Pari opportunita'

1.I comitati per le pari opportunita', a livello di singola istituzione, di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'amministrazione garantisce gli strumenti idonei per il loro funzionamento.

Nota all'art. 6: - Si trascrive il testo dell'art. 17 del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567: "Art. 17 (Pari opportunita'). - 1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto delle universita' saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e locale, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici. 2. Pertanto, al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, vengono istituiti, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunita', sia a livello centrale che di singolo ateneo, che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, agli orari di servizio, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi".

Art. 7

Assenze obbligatorie

1.Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vanno garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla produttivita'.

Nota all'art. 7: - Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1972: "Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i 3 mesi dopo il parto. L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a 3 mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali".

Art. 8

Copertura assicurativa

1.In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le universita' o istituzioni universitarie sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

2.La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3.Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4.I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5.Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

Nota all'art. 8: - Si trascrive il testo dell'art. 6 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395: "Art. 6 (Copertura assicurativa). - 1. Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio rese dal personale con l'uso del mezzo di trasporto proprio, autorizzato nel rispetto della vigente normativa, negli accordi di comparto saranno previste norme relative alla copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi rispetto all'assicurazione obbligatoria".

Art. 9

Diritto allo studio

2.Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

3.A parita' di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente di eta'.

4.Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

5.Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988. n. 395.

Nota all'art. 9: - Si trascrive il testo dell'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395: "Art. 3 (Diritto allo studio). - 1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondarie di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. 3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunita', le seguenti modalita': a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unita' in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unita' superiore; b) a parita' di condizioni sono ammessi a frequentare le attivita' didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso; c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 puo' essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attivita' formative programmate dall'amministrazione. 4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non e' obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. 5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalita' del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituira' titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza. 6. Il personale interessato alle attivita' didattiche di cui al comma 2 e' tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonche' agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi gia' utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. 7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalita' applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti".

Art. 10

Formazione ed aggiornamento professionale

1.Possono essere attuati mediante corsi di formazione, organizzati direttamente dalle istituzioni universitarie, la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale in servizio presso le medesime, in relazione alle esigenze di riqualificazione e specializzazione del medesimo connesse ad innovazioni, riforme e strutturazioni, ovvero alle esigenze intese ad assicurare un costante adeguamento delle capacita' e delle attitudini del personale per il perseguimento degli obiettivi di efficienza delle strutture.

2.In tale ambito saranno definiti appositi piani di aggiornamento permanente con particolare riferimento al personale inquadrato in profili di specifica professionalita' tecnico-scientifica.

3.Interventi particolari saranno diretti ad accrescere la professionalita' delle lavoratrici in modo da realizzare una effettiva parita' fra tutti i dipendenti.

4.I corsi sono espletati durante il normale orario di servizio.

5.Devono essere, comunque, privilegiati i corsi per la qualificazione del personale assunto con le procedure di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nota all'art. 10: - Il testo della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1987.

Art. 11

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

2.I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia, per l'intera durata del progetto medesimo.

3.Le universita' o le istituzioni universitarie dispongono l'accertamento della idoneita' al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

Nota all'art. 11: - Si trascrive il testo dell'art. 18 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395: "Art. 18 (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche). - 1. In sede di contrattazione di comparto saranno definite modalita' di intervento atte a favorire la riabilitazione ed il recupero di pubblici dipendenti portatori di handicaps o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica".

Art. 12

Igiene e sicurezza sul lavoro

1.Le amministrazioni provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso almeno nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.

2.Le confederazioni ed organizzazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, unitamente alle amministrazioni di cui al comma 1, verificano l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravvisera' una maggiore incidenza di rischio l'amministrazione provvedera' ad istituire, per i dipendenti addetti ai predetti settori, un apposito libretto sanitario.

Art. 13

Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

1.Il fondo di incentivazione di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 giugno 1990.

3.Il fondo di cui al comma 2 e' integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attivita' svolta dalle istituzioni, di una quota delle maggiori entrate derivanti dalla eventuale istituzione od adeguamento, secondo la normativa vigente, di corrispettivi finalizzati alla erogazione di servizi piu' qualificati a favore dell'utenza.

4.Le quote di incremento di cui al comma 3 sono definite in sede di negoziazione decentrata a livello di istituzione.

5.Per le amministrazioni destinatarie di disposizioni legislative di istituzione, di finanziamento o di incremento dei fondi di incentivazione della produttivita', compresi quelli correlati all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1997, n. 567, di altre indennita' di istituto e similari, comunque denominate, ovvero per le amministrazioni eventualmente destinatarie di analoghe future disposizioni legislative, la quota aggiuntiva di cui alla lettera b) del comma 2 e' posta a carico, fino a concorrenza, degli stanziamenti derivanti dall'applicazione delle predette disposizioni. 8. Per la istituzione del fondo di cui al comma 2 il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 13: - Si trascrive il testo dell'art. 28 del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567: "Art. 28 (Fondo di incentivazione). - 1. In attuazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, in ciascuna universita' o istituzione universitaria e' costituito un fondo di incentivazione, da utilizzare quale incentivo alle attivita' di istituto, finanziato con lo 0,80% del monte retribuzioni del personale di ciascuna universita' nonche', dal 1988, con il corrispettivo di 10 ore di lavoro straordinario annue pro-capite. 2. I piani, le metodologie ed i criteri mediante i quali si da' attuazione all'intervento incentivante, sono individuati dalle parti in sede di negoziazione decentrata. 3. Saranno predisposti progetti volti al recupero di ritardi operativi nonche' al conseguimento di piu' rapide risposte alle domande degli utenti. 4. I progetti indicano obiettivi, procedure, modalita' e tempi di esecuzione, personale utilizzato, compensi complessivi ed unitari da corrispondere a risultato conseguito, modalita' di determinazione individuale dei compensi. 5. Per la predisposizione di tali progetti sono costituiti nuclei tecnici anche con il compito di valutazione e verifica dei risultati dei progetti. 6. Il premio di produttivita' previsto e' corrisposto a risultato accertato, sulla base dei tempi impiegati per la realizzazione del progetto obiettivo, degli incrementi effettivamente realizzati, delle quantita' di recupero in termini di arretrato, nonche' dell'impegno individuale e collettivo, della partecipazione e della capacita' di iniziativa del dipendente che ha partecipato al progetto. 7. Oltre a tali progetti di produttivita' sono previste iniziative volte a favorire quelle modifiche alla organizzazione del lavoro che mirino ad una piu' razionale utilizzazione del lavoro, ad una maggiore efficienza, ad una maggiore fruibilita' dei servizi, mediante una maggiore apertura degli uffici. 8. Al termine della realizzazione del primo ciclo di progetti la parte pubblica, d'intesa con le organizzazioni sindacali e le confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente ad associazioni di utenti concordemente individuate, effettueranno un bilancio di verifica delle attivita' incentivanti svolte per evidenziare i risultati positivi o negativi ottenuti e gli eventuali ostacoli incontrati al fine di migliorare le sperimentazioni future di incentivo alla produttivita' e dare cosi' piena attuazione allo spirito ed alla lettera delle intese intercompartimentali tendenti ad accrescere l'efficienza delle attivita' degli atenei". Si trascrive il testo dell'art. 14 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, richiamato dall'art. 28 sopracitato: "Art. 14 (Fondo di incentivazione). - 1. Allo scopo di promuovere una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi - anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualita' delle prestazioni - al fine altresi' di realizzare una maggiore fruibilita' dei servizi in favore dei cittadini utenti, si costituira' per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sara' alimentato con una quota, a carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo art. 15, dello 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di altre eventuali indennita' da definire negli accordi di comparto. 2. Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 19834, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovra' concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilita' e turnazione, nonche' riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttivita' e a incrementi di efficienza". - Si trascrive il testo degli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567: "Art. 23 (Indennita' di incentivazione e funzionalita'). - 1. E' istituita una indennita' annua lorda non pensionabile di incentivazione e funzionalita' da corrispondere entro il mese di ottobre per il 1987 e successivamente nel mese di luglio di ciascun anno. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale non docente nelle seguenti misure: Livelli 1987 1988 - - - 1 .......................... 240.000 450.000 2 .......................... 300.000 525.000 3 .......................... 360.000 600.000 4 .......................... 420.000 670.000 5 .......................... 480.000 750.000 6 .......................... 660.000 950.000 7 .......................... 840.000 1.200.000 8 .......................... 1.080.000 1.500.000 3. Ai ricercatori, agli assistenti e astronomi del ruolo ad esaurimento, nonche' agli incaricati esterni, l'indennita' di cui sopra compete nella misura di L. 900.000 per il solo 1987. Art. 24 (Indennita' di turno). - 1. A decorrere dal 1 novembre 1987, al personale, le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennita' di turno di lire duemilacinquecento e lire tremila rispettivamente per turni pomeridiani e per turni notturni e festivi. Art. 25 (Indennita' di servizio meccanografico). - 1. Con decorrenza dal 1 novembre 1987 al personale che sia adibire, con provvedimento formale, prevalentemente all'uso di attrezzature meccanografiche ed elettroniche, ivi compresi i direttori dei centri meccanografici ed elettronici, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con provvedimento dell'organo competente, spetta una indennita' giornaliera di lire milleduecento per le giornate di effettiva presenza. Art. 26 (Indennita' di maneggio valori). - 1. Dal 1 novembre 1987 al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, e' addetto in via continuativa a servizi di cassa, che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento, compete una indennita' mensile di lire ventiquattromila. Art. 27 (Indennita' di servizio notturno e festivo). - 1. Con decorrenza dal 1 novembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizi di istituto, siano effettuate anche a turno, nelle ore comprese tra le ore ventidue e le ore sei del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennita' oraria pari a lire millecinquecento. 2. Le predette indennita' competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario".

Art. 14

Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

1.Il fondo di cui all'art. 13 e' destinato alla erogazione di compensi al personale, escluso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, secondo le disposizioni del presente articolo per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la negoziazione decentrata, volti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.

3.I criteri per l'attuazione, le modalita' e la periodicita' di erogazione dei compensi ed indennita' di cui al comma 2 saranno definiti in sede di negoziazione decentrata.

4.Con la negoziazione decentrata, la gestione di una quota del fondo complessivo di cui all'art. 13 potra' essere affidata a ciascuna unita' funzionale per la realizzazione di obiettivi definiti sulla base di priorita', indirizzi e limiti stabiliti nella predetta sede negoziale.

5.La corretta utilizzazione del fondo sara' soggetta a verifica da parte delle singole amministrazioni attraverso nuclei di valutazione che potranno avvalersi anche di centri esterni, in conformita' al comma 9 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.

Nota all'art. 14: - Si trascrive il testo dell'art. 12 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13: "Art. 12 (Produttivita'). - 1. La produttivita' nelle pubbliche amministrazioni va direttamente collegata ad una programmazione per obiettivi da raggiungere in un certo tempo e con determinate risorse e ad una valutazione sperimentale degli standards medi di esecuzione, tenendo conto della peculiarita' di taluni servizi. 2. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni, iniziando da settori facilmente quantificabili per giungere gradualmente a sistemi effettivi di controllo della produttivita'-efficienza e della produttivita'-efficacia delle attivita' di settore opportunamente programmate. 3. Con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale sara' concordato un piano di progetti, diretto ad ottenere, entro l'arco di vigenza degli accordi di comparto, significativi recuperi di funzionalita' e di produttivita'. 4. Il piano sara' costituito da progetti di tipo strumentale e progetti di risultato. 5. I progetti di tipo strumentale saranno finalizzati ad acquisire nella pubblica amministrazione metodologie, strutture e tecniche per un corretto governo delle problematiche gestionali dell'amministrazione pubblica (organizzazione e programmazione, tecniche di gestione, nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione e procedure informatizzate). 6. I progetti di risultato saranno diretti a influire sulle modalita' di svolgimento delle attivita' direttamente produttive e di conseguenza sulla produttivita' complessiva e di singole linee di prodotto. 7. I progetti saranno normalmente individuati nella contrattazione di comparto o di settore, che dovra' indicare criteri e strumenti per la loro attuazione e verifica a livello decentrato. 8. Il Governo e le altre componenti la delegazione di parte pubblica attiveranno, per le parti di loro competenza, tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli di tipo procedurale, amministrativo e contabile alla realizzazione del piano. 9. A ogni livello negoziale cui i progetti si riferiscono potranno essere costituiti appositi nuclei di valutazione (amministrazione-sindacato)che, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni, definiranno l'impostazione complessiva dei progetti stessi e ne verificheranno periodicamente l'attuazione ed i risultati. 10. Il premio di produttivita' verra' corrisposto a obiettivo programmato raggiunto tenendo conto di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalita', ma anche delle capacita' di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione del progetto-obiettivo; la valutazione di questi ultimi elementi compete, nell'ambito di criteri generali definiti negli accordi di comparto, al dirigente responsabile del progetto".

Art. 15

Nuovi stipendi

1.I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, comprensivi del conglobamento di lire 1.081.000 di cui all'art. 31 del medesimo decreto, sono cosi' stabiliti, a regime: qualifica I L. 6.081.000; " II " 6.981.000; " III " 7.981.000; " IV " 9.331.000; " V " 10.381.000; " VI " 11.331.000; " VII " 13.431.000; " VIII " 15.531.000; " IX " 19.671.000; ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche: I qualifica funzionale: L. 19.671.000; II qualifica funzionale: L. 24.031.000; professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270: L. 18.071.000.

2.Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1 luglio 1990.

3.Dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: qualifica I L. 152.000; " II " 190.000; " III " 265.000; " IV " 310.000; " V " 355.000; " VI " 386.000; " VII " 487.000; " VIII " 512.000; " IX " 592.000; ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche: I qualifica funzionale: L. 592.000; II qualifica funzionale: L. 754.000; professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270: L. 592.000.

4.Dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: qualifica I L. 715.000; " II " 894.000; " III " 1.240.000; " IV " 1.459.000; " V " 1.668.000; " VI " 1.815.000; " VII " 2.290.000; " VIII " 2.410.000; " IX " 2.789.000; ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche: I qualifica funzionale: L. 2.789.000; II qualifica funzionale: L. 3.545.000; professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1961, n. 270: L. 2.789.000.

5.Dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: qualifica I L. 1.200.000; " II " 1.500.000; " III " 2.100.000; " IV " 2.450.000; " V " 2.800.000; " VI " 3.050.000; " VII " 3.850.000; " VIII " 4.050.000; " IX " 4.690.000; ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche: I qualifica funzionale: L. 4.690.000; II qualifica funzionale: L. 5.950.000; professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270: L. 4.690.000.

6.Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

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