DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 346

Type Decreto legislativo
Publication 1990-10-31
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 1-1-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990, n. 165, che ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge n. 825 del 1971;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della citata legge n. 825 del 1971;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1.E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, vistato dal proponente e composto di 63 articoli.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FORMICA, Ministro delle finanze

CARLI, Ministro del tesoro

CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica

SCOTTI, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il terzo comma dell'art. 17 della legge n. 825/1971 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) prevede che: "Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste al primo comma sentito il parere di una commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o piu' testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonche' quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge". - Il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 165/1990 (Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti) prevede che: "I termini del 30 giugno 1990 e del 31 dicembre 1990, stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 1992, e al 31 dicembre 1992. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1992 e' estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, e dell'art. 1, commi 2, 4 e 7 della legge 29 dicembre 1987, n. 550. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 450 milioni, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento 'Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria', iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 1

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 1 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 2

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 2 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 3

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 3 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 4

Art. 4. (( ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342))) ((20)) ------------------- AGGIORNAMENTO (20) La [L. 21 novembre 2000, n. 342](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342), ha disposto (con l'art. 69, comma 1, lettera b) che il presente articolo e' abrogato salvo quanto previsto dall'art. 59 del presente D.lgs.

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 4 bis

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 4 bis ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 5

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 5 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 6

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 6 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 7

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 7 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 8

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 8 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 9

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 9 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 10

Art. 10. (( ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342) ))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 11

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 11 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 12

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 12 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 13

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 13 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 14

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 14 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 15

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 15 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 16

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 16 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 17

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 17 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 18

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 18 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 19

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 19 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 20

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 20 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 21

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 21 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 22

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 22 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 23

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 23 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 24

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 24 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 25

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 25 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 26

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 26 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 27

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 27 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 28

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 28 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 29

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 29 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 30

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 30 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 31

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 31 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 32

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 32 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 33

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 33 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 34

Art. 34. ([Art. 26 D.P.R. n. 637/1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art26) - [Art. 8 legge n. 880/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;880~art8) [Art. 12 D.L. n. 70/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988;70~art12) conv. [legge n. 154/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;154)) Rettifica e liquidazione della maggiore imposta 1. L'((ufficio dell'Agenzia delle entrate)), se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto. (2) ((50)) 2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere: la descrizione dei beni o diritti non dichiarati, ((...)) con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti dichiarati; l'indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate e del relativo valore, o del maggior valore attribuito a quelle dichiarate; l'indicazione dei criteri seguiti nella determinazione dei valori a norma degli articoli da 14 a 19 ((...)); l'indicazione delle passivita' e degli oneri ritenuti in tutto o in parte inesistenti, con la specificazione degli elementi di prova contraria alle attestazioni e agli altri documenti prodotti dal dichiarante; l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta. Per i beni e i diritti di cui ai commi 3 e 4 devono essere indicati anche gli elementi in base ai quali, secondo le disposizioni ivi contenute, ne e' stato determinato il valore o il maggior valore. ((50)) 2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma. 3. Il valore dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari e' determinato dall'ufficio, avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo ed alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data di apertura della successione, che hanno avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, nonche' ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni fornite dai comuni. 4. Per la determinazione del valore delle aziende, dei diritti reali su di esse e delle azioni o quote di cui all'art. 16, lettera b), l'ufficio puo' tenere conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e puo' procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto. 5. Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi, ne' i valori della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'art. 14. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. 6. Per i fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto edilizio ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione della successione la disposizione del comma 5 si applica a condizione: a) che la volonta' di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione della successione; b) che in allegato alla domanda di voltura catastale, la quale in tal caso non puo' essere inviata per posta, sia presentata specifica istanza di attribuzione della rendita, recante l'indicazione degli elementi di individuazione del fabbricato e degli estremi della dichiarazione di successione, di cui l'ufficio tecnico erariale rilascia ricevuta in duplice esemplare; c) che la ricevuta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, sia prodotta all'((ufficio dell'Agenzia delle entrate)), il quale ne restituisce un esemplare con l'attestazione dell'avvenuta produzione. L'ufficio tecnico erariale, entro dieci mesi dalla presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita, invia all'((ufficio dell'Agenzia delle entrate)) un certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita; se l'imposta era gia' stata liquidata in base al valore indicato nella dichiarazione della successione e tale valore risulta inferiore a cento volte la rendita cosi' attribuita e debitamente aggiornata, o al corrispondente valore della nuda proprieta' o del diritto reale di godimento, l'((ufficio dell'Agenzia delle entrate)) nel termine di decadenza di cui al comma 3 dell'art. 27, liquida la maggiore imposta corrispondente alla differenza, con gli interessi di cui al comma 1 dalla data di notificazione della precedente liquidazione e senza applicazione di sanzioni. ((50)) 6-bis. La disposizione del comma 5 si applica inoltre alle unita' immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalita' conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'[articolo 2, commi 1-quinquies](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-01-23;16~art2-com1quinquies) e [1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-01-23;16~art2-com1septies), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 1993, n. 75](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-03-24;75), con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che la volonta' di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione di successione. 7. Ai fini dei commi 5 e 6 le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per le successioni aperte dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei relativi decreti ministeriali. Le modifiche dei moltiplicatori di settantacinque e cento volte, previste nell'[art. 52, comma 5, del testo unico dell'imposta di registro](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131~art52-com5) approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131), operano anche ai fini dei predetti commi e hanno effetto per le successioni aperte dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto con il quale sono disposte. 8. Ai fini della rettifica e della liquidazione della maggiore imposta non si tiene conto delle differenze di valore relative ai beni indicati nell'art. 16, comma 1, lettere b) e d), e nell'art. 19, dei quali sia evidente la scarsa rilevanza. -------------------- AGGIORNAMENTO (2) La [L. 30 dicembre 1991, n. 413](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413), ha disposto (con l'art. 23, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1993."

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 35

Art. 35. ([Art. 33, comma 3, D.P.R. n. 637/1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art33-com3)) Accertamento e liquidazione d'ufficio 1. In caso di omissione della dichiarazione della successione l'((ufficio dell'Agenzia delle entrate)) provvede all'accertamento dell'attivo ereditario e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, compresi quelli desunti da dichiarazioni considerate omesse a norma degli articoli 28, comma 8, e 32, comma 1. In aggiunta all'imposta sono liquidati, nella misura di cui all'art. 34, comma 1, gli interessi dalla data di scadenza del termine entro il quale la dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata. ((50)) 2. L'avviso di accertamento e liquidazione deve contenere: l'indicazione delle generalita' dei chiamati all'eredita'; la descrizione dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario, con l'indicazione dei valori a ciascuno di essi attribuiti e dei criteri seguiti per determinarli a norma degli articoli ((da 14 a 19 e 34, commi 3 e 4)); l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo dell'imposta. ((50)) 2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma. 3. L'esistenza di passivita' deducibili e la spettanza di riduzioni e di detrazioni possono essere dimostrate, nei modi indicati negli articoli 23, commi 1, 2 e 3, 25 e 26, entro il termine di sei mesi dalla data di notificazione dell'avviso. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, salvo il diverso contenuto dell'avviso, anche per la riliquidazione dell'imposta in caso di omissione della dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in caso di omissione della dichiarazione integrativa.

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 36

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 36 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 37

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 37 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 38

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 38 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 39

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 39 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 40

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 40 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 41

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 41 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 42

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 42 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 43

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 43 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 44

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 44 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 45

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 45 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 46

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 46 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 47

Art. 47. ([Art. 48 D.P.R. n. 637/1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art48)) Poteri dell'Amministrazione finanziaria 1. L'ufficio competente, ai fini dell'accertamento e della riscossione, oltre ad avvalersi delle altre facolta' previste nel presente testo unico, puo': a) invitare i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione della successione, indicandone il motivo, a produrre documenti, o a comparire di persona o per rappresentanza per fornire dati e notizie, rilevanti ai fini dell'accertamento; b) inviare agli stessi soggetti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; c) richiedere informazioni ai pubblici ufficiali e agli enti ed uffici pubblici, che sono obbligati a comunicare i dati e le notizie di cui siano in possesso; d) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la simulazione di atti di trasferimento a titolo oneroso anteriori di oltre sei mesi all'apertura della successione, di atti costitutivi di passivita' deducibili e di ogni altro atto rilevante ai fini della determinazione della base imponibile o dell'imposta. d-bis) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la sussistenza, l'insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile o dell'imposta. 2. ((Gli organismi di vigilanza delle banche e degli altri intermediari finanziari, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, controllano)) l'esattezza delle certificazioni di cui all'art. 23, comma 2. ((50))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 48

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 48 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 49

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 49 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 50

Art. 50. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173), COME MODIFICATO DAL [D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-12-31;200)))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 51

Art. 51. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173), COME MODIFICATO DAL [D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-12-31;200)))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 52

Art. 52. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;473)))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 53

Art. 53. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173), COME MODIFICATO DAL [D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-12-31;200)))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 54

Art. 54. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173), COME MODIFICATO DAL [D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-12-31;200)))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 55

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 55 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 56

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 56 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 56 bis

Art. 56-bis. (Accertamento delle liberalita' indirette). ((1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalita' di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262), l'accertamento delle liberalita' diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti puo' essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi.)) ((50)) 2. ((Alle liberalita' di cui al comma 1 si applica l'aliquota dell'8 per cento di cui all'articolo 56, comma 1, lettera d), per la parte che eccede la franchigia ove prevista.)) ((50)) 3. Le liberalita' di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131). In tale caso si applica l'imposta con le aliquote ((e le franchigie)) indicate all'articolo 56 ((...)). (22) ((50)) ------------------- AGGIORNAMENTO (22) La [L. 18 ottobre 2001, n. 383](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-10-18;383), ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al [decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346), per effettuare la registrazione volontaria delle liberalita' indirette e delle donazioni fatte all'estero a favore di residenti, con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento sull'importo che eccede la franchigia indicata all'articolo 13, comma 2, e' prorogato al 30 giugno 2002."

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 57

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 57 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 58

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 58 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 59

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 59 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 59 bis

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 59 bis ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 60

Art. 60. ([Art. 56 D.P.R. n. 637/1972](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art56)) Rinvio 1. Per le modalita' e i termini della liquidazione dell'imposta o maggiore imposta determinata a norma degli articoli ((56, 56-bis e 57)), per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, per l'applicazione dell'imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la riscossione e il rimborso dell'imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le sanzioni si applicano, in quanto non diversamente disposto in questo titolo e nell'art. 34, commi 4 e 8, le disposizioni del [testo unico sull'imposta di registro](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131). ((50))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 61

Art. 61. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 18 SETTEMBRE 2024, N. 139](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139)))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 62

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 62 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 63

Art. 63 Entrata in vigore 1. Il presente testo unico entra in vigore il 1' gennaio 1991 e si applica alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale data. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Tariffa

TARIFFA ((TARIFFA ABROGATA DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342))

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Prospetto dei coefficienti

Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Prospetto dei coefficienti ((PROSPETTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))

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