LEGGE 10 aprile 1991, n. 128
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 441/1981 (Vendita a peso netto delle merci), come da ultimo modificato dalla legge 5 giugno 1984, n. 211, così come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 3. - La vendita all'ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata, da chiunque, a peso e al netto della tara, salvo che si tratti di prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo a norma dell'art. 6, lettera c). Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso netto deve essere riportato esternamente, anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in vigore, il peso dell'imballaggio stesso. La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni. Per determinati prodotti di importazione il decreto di cui all'art. 6 può consentire deroghe al disposto del comma precedente ed individuare modalità diverse dall'apposizione della etichetta. Gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di qualifica diversa da quelle 'extrà e 'primà, solamente se integri, puliti ed asciutti". - Il D.P.R. n. 633/1972 istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto. L'art. 21 di detto decreto reca norme sulla fatturazione delle operazioni.
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