LEGGE 12 aprile 1991, n. 136
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Prestazioni
3.Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
4.I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c) del comma 1 e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a) e d) dello stesso comma.
5.Il trattamento di pensione è comulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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