DECRETO LEGISLATIVO 20 gennaio 1992, n. 103
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 82/470/CEE del Consiglio del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, delle finanze, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1.Il presente decreto disciplina l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte di cittadini e imprese di altri Stati membri della Comunità europea, per quanto concerne le attività economiche precisate nelle allegate tabelle A, B, C e D, nonchè per quanto attiene all'espletamento delle connesse prestazioni di lavoro dipendente.
2.Sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.