DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 1993, n. 49
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 50 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/227/CEE del Consiglio del 21 marzo 1989 recante modifica delle direttive 72/462/CEE e 77/99/CEE per tenere conto della instaurazione di norme sanitarie e di polizia sanitaria che devono disciplinare l'importazione di prodotti a base di carne provenienti dai Paesi terzi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1.Il presente decreto riguarda le importazioni in provenienza da Paesi terzi dei prodotti a base di carne preparati a partire dalle carni fresche degli animali domestici della specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina e dei solipedi domestici, escluse le carni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n. 231.
AVVERTENZA: Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
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