DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. 90
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 46 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/167/CEE del Consiglio del 26 marzo 1990, con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;
Aquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1.Ferme restando le disposizioni di polizia veterinaria, le disposizioni del presente decreto si applicano alla preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati destinati alla detenzione ai fini di vendita o di altre forme di cessione a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonchè alla vendita ed alle forme di cessione stesse.
2.Il presente decreto lascia impregiudicate le norme applicabili agli additivi per i mangimi, riportate nel decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, e nei suoi allegati, nonchè quelle relative alle modifiche ad esse apportate a seguito di disposizioni comunitarie.
AVVERTENZA: Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
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