DECRETO 8 gennaio 1993, n. 146

Type Decreto
Publication 1993-01-08
Ultimo aggiornamento 1993-05-18
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 2/6/1993

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 48 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare l'art. 154;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1981, n. 842;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1989, n. 279;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 6, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 248;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri eseguita con nota n. 000203 dell'8 gennaio 1993;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Ai fini della concessione dell'equo indennizzo a favore dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, da liquidare sulla base delle norme richiamate in premessa, il personale della suddetta Azienda, inquadrato nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi, viene ripartito secondo la seguente tabella di equiparazione: livelli 8 e 7 : personale della ex carriera ausiliaria; livello 6 : personale della ex carriera esecutiva; livelli 5 e 4 : personale della ex carriera di concetto; livelli 3 , 2 , 1 e superiori: personale della ex carriera direttiva; qualifica di dirigente e di direttore centrale: personale dirigente.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 68 del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, tratta della concessione di un equo indennizzo per la perdita della integrita' fisica dipendente da causa di servizio. - Gli articoli 48 e seguenti del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 12 agosto 1957, trattano la materia della concessione dell'equo indennizzo. - Il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. - L'art. 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 luglio 1980, detta norme in materia di liquidazione dell'equo indennizzo. - Il D.P.R. 24 maggio 1981, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 22 aprile 1981, riguarda l'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale. - Il D.P.R. 16 dicembre 1981, n. 842, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 20 gennaio 1982, concerne l'approvazione dello statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale. - Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 18 gennaio 1982, ha disciplinato il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533. - Il D.P.R. 7 aprile 1983, n. 279, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 giugno 1983, concerne l'approvazione del regolamento del personale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale. - L'art. 17, comma 3, della legge 23 aprile 1988, n. 400, disciplina le procedure di emanazione e le forme degli atti regolamentari governativi. - L'art. 6, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1990, reca le modalita' per la concessione dell'equo indennizzo, secondo le norme previste in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

Art. 2

1.Nei confronti del personale di cui al precedente art. 1, per la determinazione dell'equo indennizzo, si considera l'importo dello stipendio tabellare o minimo contrattuale della qualifica o del livello di appartenenza, maggiorato dell'80 per cento.

2.La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrita' fisica, ascritte alla prima categoria della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' pari, per la generalita' dei dipendenti, con esclusione di quelli indicati nel successivo capoverso del presente articolo, a 2,5 volte l'importo del minimo contrattuale determinato a norma del precedente capoverso.

3.Per il personale dirigente, l'equo indennizzo, per le menomazioni di cui al precedente capoverso, e' pari a 2 volte lo stipendio tabellare del direttore centrale.

Il Ministro: TESINI

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1993

Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 125

Note all'art. 2: - La tabella A annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, elenca le ipotesi di lesioni ed infermita' che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo.

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