LEGGE 9 agosto 1993, n. 294

Type Legge
Publication 1993-08-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 13/8/1993

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, recante adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualita' ecologica - ECOLABEL, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SPINI, Ministro dell'ambiente

Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 157 del 7 luglio 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 4 settembre 1993. -----

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1993, N. 216. All'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali dell'organismo di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non utilizzate in ciascuno dei due anni possono esserlo nell'anno successivo".

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