DECRETO-LEGGE 10 settembre 1993, n. 357
Entrata in vigore del decreto: 5-10-1993
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434, e in particolare l'art. 61 che prevede l'approvazione da parte del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste delle deliberazioni del consiglio dell'apposito Collegio nazionale concernenti la determinazione della tariffa degli onorari e delle indennita', nonche' dei criteri di rimborso delle spese spettanti ai periti agrari;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le deliberazioni del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari in data 12-13 aprile 1990 e 13 dicembre 1991;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A
il seguente regolamento:
TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
DEI PERITI AGRARI
Capo
I NORME GENERALI
Capo I NORME GENERALI
Art. 1
Oggetto della tariffa
1.La presente tariffa stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita', e per la liquidazione delle spese spettanti al perito agrario per le prestazioni professionali.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 434/1968 reca l'ordinamento della professione di perito agrario. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Circoscrizione e obbligatorieta' delle tariffe
1.Il perito agrario e' tenuto ad applicare la presente tariffa ed e' soggetto, per quanto concerne la sua applicazione e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del consiglio del collegio nel cui albo il professionista e' iscritto.
Art. 3
Liquidazione delle specifiche
1.E' facolta' del perito agrario e del committente di chiedere al consiglio del collegio la revisione e liquidazione delle specifiche. La specifica deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione e, occorrendo, dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione ed al controllo della stessa.
2.Sulla liquidazione spetta al collegio, un diritto pari al 2% della somma liquidata.
3.Quando la richiesta e' fatta direttamente dall'autorita' giudiziaria nulla e' dovuto al collegio.
Art. 4
Diritti del committente
1.Il committente, salvo particolari pattuizioni e subordinatamente al pagamento di quanto dovuto al professionista a norma della presente tariffa, ha diritto ad una sola copia di tutti gli elaborati ai quali si riferisce l'incarico commesso.
2.Il perito agrario e' tenuto a fornire al committente i dati, le notizie e gli atti concernenti l'elaborato, necessari alla piena utilizzazione dell'opera.
Art. 5
A n t i c i p i
1.Al perito agrario compete un anticipo sulle spese e sugli onorari presunti fino alla concorenza del 75% di quanto spettantegli a compimento della prestazione.
2.Nei giudizi arbitrali il perito agrario puo' chiedere il deposito integrale delle spese e degli onorari presunti.
Art. 6
Pagamento a saldo
1.Il committente e' tenuto a provvedere al pagamento a saldo della specifica non oltre il sessantesimo giorno da quello della sua presentazione. Trascorso tale termine, docorreranno a favore del professionista gli interessi sulle somme dovute e non pagate, pari al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, nonche' la rivalutazione monetaria sulla base degli indici Istat.
Art. 7
Interruzione dell'incarico
1.Quando il lavoro venga interrotto per recesso del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito e predisposto.
2.Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questo il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente.
3.In caso di interruzione del lavoro per cause di forza maggiore o per recesso del perito agrario senza giusta causa i reciproci rapporti sono regolati dalle norme del codice civile.
Art. 8
C o l l a b o r a t o r i
1.E' sempre dovuto al perito agrario il rimborso delle spese sostenute per canneggiatori, indicatori, manovali e per qualsiasi altra forma di collaborazione.
Art. 9
Rimborso spese
1.E' dovuto al perito agrario, il rimborso di tutte le spese sostenute per ricerche catastali, certificati, corrispondenza, tasse, bolli, carte legali, copie eliografiche, disegni e di quanto necessario per l'espletamento dell'incarico ricevuto.
2.Il professionista ha diritto, inoltre, al rimborso delle spese di trasporto per via ordinaria e straordinaria.
3.Le spese di viaggio in ferrovia sono rimborsate al perito ed ai suoi collaboratori di concetto sulla base della tariffa di 1a classe delle Ferrovie dello Stato o delle vie di navigazione; sulla base delle tariffe di 2a classe per il personale di aiuto.
4.Le spese per l'uso dei mezzi privati sono compensate per chilometro in ragione del 30% del costo ufficiale, per litro, della benzina super.
5.Il lavoro di corrispondenza e' compensato a parte, a discrezione.
Art. 10
C o n s u l t a z i o n i
1.Qualora il perito agrario si trovi nella necessita' di ricorrere all'opera o al parere di altro professionista per l'esecuzione dell'incarico e ne abbia ottenuto autorizzazione dal committente, il compenso spettante a quest'ultimo resta a carico del committente stesso.
Art. 11
C o n t r a d d i t t o r i
1.Spetta al perito agrario una maggiorazione del 30% dell'onorario qualora la prestazione venga espletata in contraddittorio.
Art. 12
Lavori eseguiti con urgenza e in condizioni particolari
1.Quando i lavori vengono svolti con carattere d'urgenza, in condizioni di disagio, in giorni festivi, in ore notturne oppure riguardino fondi o beni costituiti da piu' corpi, o comprendano aziende con accentuata diversita' di coltura, i compensi previsti dalla presente tariffa, sono maggiorati nella misura minima del 30%.
Art. 13
Proprieta' dell'opera
1.La proprieta' degli elaborati e di quant'altro rappresenta l'opera del perito agrario, resta sempre riservata a quest'ultimo, nonostante l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli acccordi particolari fra le parti.
2.E' altresi' riservata al perito agrario, la proprieta' dei progetti dei lavori ai sensi dell'art. 2578 del codice civile.
Art. 14
Lavori fuori residenza
1.Per i lavori fuori del comune di residenza o domicilio il perito agrario ha diritto ad una indennita' di L. 40.000 per ogni giornata, di L. 20.000 per mezza giornata e di L. 18.000 per ogni pernottamento, oltre al rimborso integrale delle spese di trasporto e di soggiorno effettivamente sostenute.
Art. 15
Criteri di valutazione degli onorari
Art. 16
Contenuto della specifica
Art. 17
Incarichi collegiali
1.Quando l'incarico e' affidato dal committente a piu' professionisti riuniti in collegio, a ciascun perito agrario, membro del collegio, e' dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa.
2.Agli altri membri del collegio, non periti agrari, spetta un compenso secondo le rispettive tariffe professionali.
Art. 18
V a r i a n t i
1.Le varianti ai progetti, alle relazioni, ai rilievi e ogni genere di variante, sono compensate a parte.
Art. 19
Specifiche periodiche per incarichi continuativi
1.Per incarichi di lunga durata, il perito agrario ha diritto al compenso per le prestazioni svolte a semestre o ad anno maturato.
2.Nel caso di mancato o ritardato pagamento, il perito agrario puo' declinare l'incarico fermo restando il diritto a richiedere quanto gia' maturato per compensi e spese sostenute.
Art. 20
Criterio analogico
1.Gli onorari e le spese che non sono contemplate nella presente tariffa vengono stabilite per analogia.
Art. 21
Asseverazione e giuramenti
1.Per gli elaborati seguiti da giuramento e' dovuta una maggiorazione nella misura del 10% degli onorari con un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 300.000.
Art. 22
Solidarieta' fra i committenti
1.Quando l'incarico riguardi transazioni, divisioni o arbitrati, tutte le parti ad essi interessate sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese.
Art. 23
Efficacia e adeguamento delle tariffe
1.La presente tariffa si applica anche a tutte le prestazioni professionali in corso alla data di entrata in vigore della medesima.
Capo II ONORARI A VACAZIONE
Art. 24
Prestazioni da valutare in ragione al tempo impiegato
Art. 25
(( (Computo delle vacazioni).
1.La vacazione corrisponde ad un periodo di tempo pari ad una'ora. Le frazioni di ora sono calcolate per intero.
2.Nel calcolo delle vacazioni e' compreso anche il tempo occorrente per recarsi sul luogo e relativo ritorno, nonche' il tempo inutilizzato per cause non dipendenti dal professionista.
3.Il numero delle vacazioni giornaliere si intende fissato in otto; le successive vengono compensate con l'aumento del 25%.
4.Il compenso per ogni vacazione e' stabilito nella misura di L. 87.000. Qualora l'incarico venga espletato in una sola vacazione, il compenso e' di L. 103.000.
5.Le vacazioni per collaboratori ed ausiliari sono stabilite in ragione di L. 55.000 ciascuna.
Art. 26
Vacazioni integrative
1.Quando l'onorario a vacazione e' integrativo di quello computato a misura, a percentuale o a discrezione, tutte le vacazioni riferite a ciascuno di quel tipo di prestazioni vengono ridotte del 25%, salvo quelle relative al tempo impiegato nei rilievi di campagna e nel trasferimento che saranno compensate nella misura ordinaria prevista dall'articolo precedente.
Capo III ONORARI A MISURA
Art. 27
Prestazioni da valutare a misura
Art. 28
Rilievi topografici
1.Per i rilievi planimetrici ed altimetrici, anche se compresi in altre prestazioni, e' dovuto un onorario determinato ai sensi degli articoli dal 30 al 38 della presente tariffa.
Art. 29
Rilievi catastali
1.Introduzione in mappa di un fabbricato (tipo mappale) mediante rilievo con misure dirette appoggiate ai confini del lotto nel raggio di 50 metri: compenso minimo di L. 300.000 per ogni fabbricato.
2.Introduzione in mappa di un fabbricato (tipo mappale) mediante rilievo con misure indirette ed inserimento nel reticolo catastale (rilevazione a terra): per la prima stazione e fino a dieci punti battuti, compenso di L. 400.000, per ogni stazione in piu' L. 150.000, per ogni punto in piu' L. 30.000.
3.Redazione tipo mappale (oltre quanto sopra): compenso di L. 200.000.
4.Frazionamento di particelle catastali costituito da una linea retta mediante rilievo con squadro semplice con appoggio ai confini del lotto nel raggio di 50 metri: compenso di L. 400.000 per la prima particella (per ogni particella in piu' L. 80.000).
5.Rilievo con strumenti ottici o elettroottici con appoggio ai punti fiduciali indicati dall'ufficio tecnico erariale o con altri appoggi: per la prima stazione strumentale e fino ai primi dieci punti di dettaglio, compenso di L. 600.000 (per ogni stazione successiva L. 150.000 e per ogni punto di dettaglio oltre i primi dieci il compenso di L. 50.000).
6.Frazionamento di particelle catastali costituito da linea o linee spezzate: i compensi di cui al comma precedente sono maggiorati del 30%.
7.Redazione del tipo di frazionamento comprendente la restituzione grafica dei rilievi su scala adeguata, calcolo delle aree (totale e delle quote derivate), calcolo dei redditi delle nuove particelle originate dal frazionamento e la dimostrazione del frazionamento: per la prima particella derivata, compenso di L. 250.000 (per ogni particella successiva il compenso di L. 90.000).
Art. 30
Operazioni di tracciamento per progetti di lottizzazione
1.Qualora le operazioni tecniche riguardino lottizzazioni, gli onorari di cui all'art. 29 sono maggiorati da un minimo del 30% ad un massimo del 50%, a seconda dell'importanza dell'opera.
Art. 31
Operazioni di confinamento e di riconfinamento
1.Le operazioni di verifica, confinamento e di riconfinamento eseguite, ove necessario, anche in riferimento alle particelle catastali, sono compensate in ragione di L. 150.000 per ogni punto da determinare sul terreno nel raggio di 50 metri lineari dei punti fiduciali o dai punti di riferimento; per punti da determinare in un raggio superiore in ragione di L. 100.000 per ogni tratto di metri lineari 50 o frazione di esso.
2.Sono compensati a parte gli onorari per lo studio dei relativi atti e per la verifica delle superfici delle aree interessate alle operazioni medesime.
3.Sono pure compensati a parte le prestazioni per l'assistenza all'apposizione dei termini, esclusi i materiali.
Art. 32
Rilievi plano-altimetrici di aree
Art. 33
Livellazione dei profili
2.I compensi suddetti si riferiscono a livellazioni che prevedono una densita' fino a 60 punti al chilometro.
Art. 34
Rilievi di sezioni trasversali
1.Esecuzione di sezioni trasversali mediante misura delle distanze e dei dislivelli da un punto di riferimento con strumentazione idonea (livellazione trigonometrica), calcolo delle distanze parziali, dei dislivelli e quote altimetriche, restituzione grafica in scala adeguata: compenso di L. 100.000 per ogni sezione fino a 20 metri di lunghezza (per ogni metro in piu' L. 5.000).
2.Per un numero di sezioni inferiore a quindici il compenso anzidetto puo' essere aumentato fino al 50%.
Art. 35
Poligonazioni
Art. 36
Rilevamenti per tracciati di strade
Art. 37
Maggiorazioni
2.Le singole maggiorazioni possono essere sommate fra loro applicando le prestazioni previste dagli articoli dal 29 al 37 compreso, della presente tariffa.
Art. 38
Piani particellari di esproprio
Art. 39
Consegne, riconsegne e bilanci dei beni rustici o comunque connessi con l'attivita' agricola
1.Le operazioni di consegna, riconsegna ed i bilanci vengono compensati in base agli onorari indicati nell'allegata tabella 7.
2.Le operazioni di consegna e riconsegna comprendono i sopralluoghi di campagna, la redazione del verbale di consistenza con la descrizione dell'azienda agraria e/o boschiva o di trasformazione, ecc., con le relative pertinenze, l'inventario dei soprassuoli e delle scorte, la eventuale formazione di una mappa puramente indicativa del fondo.
3.I bilanci comprendono il sommario di cio' che viene consegnato o riconsegnato con conteggio del dare e dell'avere.
4.Qualora il committente richieda la mappa del fondo con i singoli appezzamenti divisi per riparto di coltura e relative misure e cosi' pure la planimetria dei singoli fabbricati e relative misure e' dovuto per tale incarico anche l'onorario previsto per i lavori topografici.
5.Gli onorari indicati nell'allegata tabella 7 per gli inventari e le consegne, compresi gli stabili urbani quando appartengono ad un complesso di beni rustici, si applicano anche quando dette operazioni vengano eseguite sulla scorta di analoghi atti esistenti anche se forniti dal committente; qualora gli inventari e le consegne siano da eseguirsi ex novo, gli onorari indicati nell'allegata tabella 7 dovranno essere aumentati del 30%, salvo eventuali compensi da valutarsi a discrezione per ricerche di titoli relativi alla proprieta' od al possesso.
6.Gli onorari della tabella 7 sono aumentati fino al 20% per la consegna, riconsegna, inventari e bilanci di fondi rustici a destinazione vivaistica, orto-floro-frutticola, boschiva, e verde pubblico o privato.
7.La compilazione degli inventari di consegna e riconsegna dei fabbricati vetusti, di caseifici, cantine, enopoli, oleifici, essiccatoi, ecc., e' compensata a vacazione.
8.La valutazione e la stima dei beni immobili compresi nelle suddette operazioni viene compensata a parte a norma delle rispettive tariffe.
Art. 40
Consegna e riconsegna di scorte e frutti pendenti
1.Per le operazioni di consegna e riconsegna a valore delle scorte e frutti pendenti oltre ai compensi di cui all'art. 39 spettano i compensi di cui alla tabella 8.
Art. 41
Consegna, riconsegna e custodia di beni
1.Le operazioni di consegna e riconsegna dei beni in custodia sono compensate nella misura dei 3/5 degli onorari stabiliti dalla tabella 7.
2.Per la custodia dei beni mobili ed immobili, spettano gli onorari, calcolati per anno o frazione di anno, stabiliti dalla tabella 5, da rapportarsi al valore dei beni, indipendentemente dal loro reddito.
Capo IV ONORARI A PERCENTUALE
Art. 42
Prestazioni da valutare a percentuale
Capo IV ONORARI A PERCENTUALE Sezione I
Art. 43
Stima di beni
2.Per le operazioni di stima spettano gli onorari determinati dalla tabella 1.
Art. 44
Stima dei fabbricati aziendali
1.La stima dei fabbricati aziendali, degli annessi e dei soli impianti, e' compensata con gli onorari previsti nella tabella 1 maggiorati del 10%.
Art. 45
Stime dei canoni di affitto e del valore locativo
1.Le stime per la determinazione del valore dei canoni di affitto e del valore locativo, sono compensate secondo la tabella 2.
Art. 46
Stima delle industrie agrarie
1.Per le stime attinenti alle industrie agrarie (enologica, casearia, olearia, e di trasformazione dei prodotti agricoli in genere) le competenze indicate nelle tabelle 1 e 2 sono aumentate in misura non superiore al 20%.
Art. 47
Stime dei danni prodotti dall'incendio e dalla grandine
1.Per le stime o perizie attinenti ai danni prodotti dall'incendio su fabbricati rustici, scorte vive e morte, merci e derrate agrarie, frutti pendenti, ecc., gli onorari spettanti al perito agrario, anche se fatta in contraddittorio con periti di imprese assicuratrici, senza tener conto delle deduzioni proporzionali al rapporto fra il valore della cosa e quello assicurativo, sono compensati o calcolati seconda la tabella 3.
2.Per la valutazione dei danni prodotti dalla grandine, anche se fatta in contraddittorio con periti di imprese assicuratrici, l'onorario spettante al perito agrario e' liquidato con il compenso previsto dalla tabella 3.
Art. 48
Stime dei miglioramenti e dei danni cagionati da inadempienze contrattuali o da altre cause
1.Per le stime dei danni causati da inadempienze degli obblighi contrattuali, da trascurata coltura, da malattie parassitarie, da pascolo abusivo, da emanazioni gassose di stabilimenti ed in generre da ogni altra causa di natura ed origine diversa da quelle indicate negli articoli precedenti, nonche' per miglioramenti ed addizioni, gli onorari spettanti del perito agrario sono calcolati nella misura fissata dalla tabella 4.
Art. 49
Stime per espropriazioni
1.Per le stime delle espropriazioni l'onorario del perito agrario e' determinato sulla base delle percentuali relative ai singoli valori che compongono la stima, rispettivamente alla parte espropriativa, a quella residua (quando debba essere stimata per determinazione il deprezzamento o il plusvalore derivante dalle nuove opere) alle indennita' per scorpori, ai frutti pendenti e a quant'altro formi titolo d'indennizzo di esproprio con riferimento alle tabelle 1 e 8 ed all'art. 45 maggiorato del 30%.
Art. 50
Stima dei boschi
2.Per l'estimo dei boschi spetta al perito agrario un compenso pari al 7,75% sul valore stimato.
3.Qualora l'entita' delle operazioni non superi il valore di L. 500.000 o l'appezzamento stimato presenti particolari difficolta', la retribuzione puo' essere calcolata anche in base al tempo impiegato.
4.Per l'estimo svolto col metodo delle aree di saggio il compenso e' valutato e calcolato in ragione del 4,00% del valore.
5.Le vacazioni in campagna ai fini della raccolta dei dati e delle operazioni di numerazione (martellature), sono compensate a parte.
Art. 51
Stima dei parchi, giardini, vivai e colture in serre
1.La stima dei parchi, giardini, vivai, serre, e' compensata in ragione dell'8% del valore stimato.
2.Per gli eventuali inventari in cui sia richiesta la classificazione e la ripartizione delle piante, i compensi sono calcolati a vacazione.
Art. 52
Divisione e formazione di quote
1.Quando al lavoro di stima vengono abbinate operazioni di divisione spetta un maggiore compenso in misura non superiore al 30% di quello stabilito dalla tabella 1 in relazione alle difficolta', importanza ed entita' dei lavori compiuti.
2.Quando al predetto lavoro segue la formazione di quote, spetta una ulteriore maggiorazione dell'8% per ogni quota formata.
3.Quando i valori vengono forniti direttamente dal committente o desunti da atti contabili, il compenso cosi' come determinato dal primo comma, viene ridotto del 30%, ferma restando la maggiorazione di cui al comma 2 del presente articolo.
Capo IV ONORARI A PERCENTUALE Sezione II
Art. 53
Progetto di divisione
2.Il professionista, se richiesto, assiste alla stipula del relativo atto di divisione per fornire gli eventuali chiarimenti. Per tale assistenza gli spetta un compenso a discrezione.
Art. 54
Determinazione di confini e tipi di frazionamento nelle divisioni
1.Le eventuali operazioni di verifica dei confini di riconfinazione richieste espressamente dal committente durante le operazioni di divisione, sono compensate a norma delle rispettive tariffe.
2.I tipi di frazionamento per volture catastali, quando siano in dipendenza di un progetto di divisione, redatti dallo stesso perito agrario, sono compensati a norma delle rispettive tariffe.
Art. 55
Stima di scorte e frutti pendenti a valore
1.I compensi relativi alle stime di scorte vive e morte e di frutti pendenti, quando non compresi nella stima delle aziende agricole o assimilate, sono determinati secondo la tabella 8.
Art. 56
Stima delle servitu' e diritti reali in genere
1.Per la stima delle servitu' e dei diritti reali in genere, spetta al perito agrario il compenso di cui alla tabella 1, calcolato sul valore degli stessi.
Art. 57
Stima delle colture arboree ed erbacee
1.Per la stima delle colture arboree ed erbacee spetta al perito agrario un compenso di cui alla tabella 1, maggiorato del 30%.
Art. 58
Successioni
1.Per le pratiche attinenti le successioni spetta al perito agrario l'onorario sul totale del valore venale attivo e passivo, nella misura delle seguenti percentuali: sino a L. 20.000.000, 3%; sul di piu' sino a L. 50.000.000, 2%; sul di piu' sino a L. 100.000.000, 1%; sul di piu' sino a L. 300.000.000, 0,8%; sul di piu' sino a L. 600.000.000, 0,6%; sul di piu' sino a L. 1.000.000.000, 0,5%; oltre L. 1.000.000.000, 0,4%.
2.Gli onorari di cui sopra sono aumentati del 40% per la compilazione delle denunzia INVIM, della nota di trascrizione e delle volture catastali.
Capo IV ONORARI A PERCENTUALE Sezione III
Art. 59
Direzione ed amministrazione
1.Per la direzione di aziende e cooperative agricole, zootecniche, boschive, di industrie agrarie, agromeccaniche, di servizi, di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e dei mezzi e prodotti per le stesse e comunque di tutte quelle attivita' che alle predette possono assimilarsi l'onorario del perito agrario e' calcolato nella misura a percentuale fissata nella tabella 5.
2.Per l'amministrazione di aziende di cui al precedente punto 1 l'onorario e' quello previsto dalla tabella 5, maggiorato del 100%.
3.Per le funzioni contabili e/o amministrative, compete l'onorario di cui alla tabella 5 (applicata ad ogni singola voce di bilancio).
4.In mancanza di produzione lorda l'onorario va calcolato a vacazione.
Art. 60
Consulenze e curatele
1.La consulenza e la curatela di quanto previsto dall'art. 61 sono comprese in base alla tabella 5.
2.Qualora l'oggetto della prestazione non produca un reddito proprio, l'onorario e' computato a vacazione.
3.Sono sempre compensate a parte le prestazioni che implicano progetti, interventi in causa, arbitrati.
4.Per la consulenza alle aziende in via di trasformazione o di bonifica l'onorario previsto dalla tabella 5 e' maggiorato del 25%, salvo, comunque, quanto previsto dall'art. 7 della presente tariffa.
Art. 61
Assistenza tecnica nelle contrattazioni di compravendita negli affitti o locazioni in genere
1.L'onorario spettante al perito agrario per assistenza tecnica nelle contrattazioni di compravendita, nei contratti di affito o di locazione di immobili, e' fissato dalla tabella 6.
2.Il compenso per l'assistenza nelle contrattazioni per affitti e nelle locazioni in genere va calcolato sul canone del primo anno.
Art. 62
Esame e compilazione dei conti aziendali e colonici
1.Per l'esame e la compilazione dei conti aziendali e colonici spetta un compenso pari al 2% sul complessivo importo delle voci del dare e dell'avere di tutti i conti.
Capo IV ONORARI A PERCENTUALE Sezione IV
Art. 63
Costruzioni edilizie, idrauliche ed impianti in genere
2.Quando l'incarico non riguarda l'intero svolgimento dell'opera ma si limita ad alcune delle prestazioni l'onorario percentuale previsto nella tabelle 9 e 10 e' moltiplicato per le aliquote corrispondenti alle prestazioni effettivamente compiute, e di cui alla tabella 11, aumentate del 25%.
3.Per la misura e la contabilita' dei lavori, spetta l'onorario stabilito dalla tabella 12.
4.L'aggiornamento dei prezzi e' compensato con una aliquota pari al 20% di quanto previsto, per il preventivo particolareggiato, nel combinato delle tabelle 9 e 11 nella misura del 40% della stessa, nel caso di nuove analisi dei prezzi.
5.Per il collaudo delle opere l'onorario e' pari al 10% di quello stabilito dalla tabella 9, mentre per il collaudo eseguito secondo le norme stabilite dall'ex genio civile dalle regioni, province e comuni, l'onorario e' pari al 20% di quello fissato dalla tabella 9.
6.In caso di revisione dei prezzi, spetta un compenso pari al 30% di quanto previsto dalla tabella 12.
Art. 64
Piano di sviluppo aziendale e di trasformazione fondiaria
1.Il perito agrario al quale viene richiesta la redazione di un piano di sviluppo aziendale e' compensato con le percentuali previste dalla tabella 1, colonna 3, calcolate sull'importo dei valori delle previsioni e dei bilanci che lo compongono.
Art. 65
A r b i t r a t i
1.In caso di arbitrati compete al perito agrario un compenso sui valori stimati, in ragione del 25% in piu' previsto dalle rispettive tabelle; quando non emerge un valore il compenso e' commisurato a discrezione.
Art. 66
Funzioni del sindaco revisore
1.Al perito agrario sindaco revisore effettivo nelle societa', spetta per ogni anno o frazione di anno in carica l'onorario sull'ammontare del capitale sociale e delle riserve non costituite a fronte di oneri, o dell'ammontare del patrimonio inteso in senso lato, come segue: fino a L. 100.000.000, L. 700.000; da L. 100.000.001 a L. 200.000.000, L. 1.200.000; da L. 200.000.001 a L. 500.000.000, L. 1.700.000; da L. 500.000.001 a L. 1.000.000.000, L. 1.900.000; da L. 1.000.000.001 a L. 3.000.000.000, L. 2.200.000; oltre L. 3.000.000.001, L. 2.500.000.
2.Per le stesse funzioni espletate per conto delle societa' coop- erative l'onorario e' determinato sull'ammontare delle attivita' sociali al lordo, come dalla seguente tabella: fino a L. 10.000.000, L. 50.000; da L. 10.000.001 a L. 50.000.000, L. 100.000; da L. 50.000.001 a L. 100.000.000, L. 150.000; da L. 100.000.001 a L. 500.000.000, L. 200.000; oltre L. 500.000.001, L. 300.000.
3.Gli onorari di cui sopra sono maggiorati del 50% quando il perito agrario ricopre la carica di presidente del collegio sindacale.
Art. 67
Assistenza tecnica nei mutui, finanziamenti, contributi sussidi e investimenti di capitali
1.L'onorario spettante al perito agrario per le prestazioni rela- tive all'ottenimento dei mutui, prestiti, contributi, sussidi, ecc., investimenti di capitali, e' fissato nella tabella 6.
Capo V ONORARI A DISCREZIONE Sezione IV
Art. 68
Competenze a discrezione
1.In questa categoria sono comprese le prestazioni la cui determinazione non puo' farsi in base al tempo impiegato, in quanto elemento secondario in confronto alle attivita' e capacita' poste in atto dal perito agrario incaricato, ne' in base al valore dell'oggetto della prestazione in quanto difficilmente concretizzabile in cifre.
2.In tali casi il compenso dovuto al perito agrario e' determinato discrezionalmente, tenendo conto dell'importanza e delicatezza dell'incarico, dello studio, del tempo occorso, del valore e pregio dell'opera e dal risultato conseguito.
4.A parte sono compensate, secondo le rispettive tabelle le prestazioni integrative e/o complementari quali, ad esempio, stime, rilievi, ecc.
Capo VI ONORARI RELATIVI A SETTORI DI ATTIVITA' DIVERSE Sezione IV
Art. 69
Stima dei tabacchi e prestazioni relative alla tecnica coltivazione e lavorazione tabacchi
2.Per gli arbitrati in tutte le controversie in materia di tabacchi spettano gli onorari previsti nel presente articolo, commisurati al valore della partita in contestazione maggiorati del 50%.
Art. 70
Controllo sui terreni, sulle acque e sulle piante
1.Per la consulenza e il controllo dei terreni, delle acque e delle fitopatie delle piante spettano al perito agrario i compensi di cui alle tabelle 13, 14, 15, 16 e 17.
Art. 71
Fertilizzanti e mangimi
1.Per il controllo analitico-qualitativo dei fertilizzanti e dei mangimi spettanto al perito agrario i compensi previsti dalla tabella 18.
Art. 72
Commerciabilita' dei prodotti
1.Per la classificazione e controllo della qualita' merceologica dei prodotti, ai fini della loro commerciabilita' e fitosanita', spettano al perito agrario i seguenti compensi: sino a q.li 50, L. 250.000; sul di piu' sino a q.li 100, L. 4.000 al q.le; sul di piu' sino a q.li 300, L. 3.500 al q.le; sul di piu' sino a q.li 500, L. 3.000 al q.le; sul di piu' sino a q.li 750, L. 2.500 al q.le; oltre i q.li 750, L. 2.000 al q.le.
Art. 73
Settore zootecnico e lattiero-caseario
1.Per la consulenza tecnica nel settore zootecnico e lattiero- caseario, le cui prestazioni consistono in sopralluoghi ed interventi diretti nonche' in controlli analitici, il compenso al perito agrario e' calcolato sul valore complessivo del latte trasformato, secondo le quote percentuali stabilite nella tabella 19.
2.Per i singoli interventi di indirizzo tecnologico effettuati straordinariamente, limitati al massimo di due trasformazioni consec- utive, spetta un compenso pari al 12% del valore del latte caseificato nella giornata.
3.Per i controlli tecnico-commerciali delle partite di formaggio di burro e di altri derivati del latte, con relativa scelta e classificazione, spetta un compenso pari allo 0,50 del valore della partita.
4.Per sopralluoghi, controlli dell'alimentazione e per la vigilanza igienica delle apparecchiature di stalla, il compenso va calcolato a vacazione.
5.Per i controlli analitici del latte e dei suoi derivati e per i prelievi dei campioni gli onorari sono stabiliti dalla tabella 20.
Art. 74
Settore vitivinicolo ed enologico
1.Per la consulenza nei settori vitivinicolo ed enologico spettano al perito agrario i compensi stabiliti dalla tabella 21.
2.Per i controlli analitici nel settore enologico spettano i compensi di cui alla tabella 22.
Art. 75
Settori olivicolo ed elaiotecnico
1.Per la consulenza tecnica nei settori olivicolo ed elaiotecnico spettano al perito agrario i compensi indicati dalla tabella 23.
2.Per i controlli organolettici ed analitici nel settore elaiotecnico spettano i compensi dalla tabella 24.
Capo VI ONORARI RELATIVI A SETTORI DI ATTIVITA' DIVERSE Sezione IV
Art. 76
Settori orto-florofrutticolo-vivaistico e giardinaggio
1.Per la consulenza nei settori orto-floro-frutticolo-vivaistico e giardinaggio spettanto al perito agrario i compensi stabiliti dalla tabella 10.
Il Ministro di grazia e giustizia CONSO Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste DIANA
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1993
Registro n. 20 Giustizia, foglio n. 176
Allegato
ALLEGATO __________ | TABELLA 1 | |_________| | Onorari per stime | |__________| |VALORE STIMATO |ANALITICHE |SINTETICHE|SOMMARIE| |______|___|_|_| |Sino a.............L. 10.000.000 | 3,10 % | 2,10 % | 1,55 % | |Sul di piu' sino a L. 30.000.000 | 2,60 % | 1,75 % | 1,30 % | | " a L. 60.000.000 | 2,20 % | 1,10 % | 1,10 % | | " a L.120.000.000 | 1,70 % | 0,75 % | 0,65 % | | " a L.300.000.000 | 1,30 % | 0,55 % | 0,45 % | | " a L.600.000.000 | 0,90 % | 0,45 % | 0,35 % | |oltre............. L.600.000.000 | 0,65 % | 0,40 % | 0,20 % | |__________| _________ | TABELLA 2 | |__________| | Onorari relativi i valori dei canoni di affitto e della locazione | |_________| | CANONE ANNUO | COMPENSO | |_____|____| |Sino a.............L. 2.500.000 | 8,90 % | |Sul di piu' sino a L. 5.000.000 | 6,70 % | | " " " a L. 7.500.000 | 4,50 % | |oltre............. L. 7.500.000 | 2,50 % | |_________| __________ | TABELLA 3 | |_________| | Onorari relativi alle stime dei danni prodotti dall'incendio e | | dalla grandine | |__________| |VALORE STIMATO | INCENDIO | GRANDINE | |______|___|__| |Sino a.............L. 5.000.000 | 4,00 % | 4,80 % | |Sul di piu' sino a L. 7.500.000 | 3,35 % | 4,00 % | | " a L.15.000.000 | 2,75 % | 2,40 % | | " a L.30.000.000 | 2,20 % | 1,80 % | |oltre............. L.30.000.000 | 1,65 % | 1.32 % | |_________| __________ | TABELLA 4 | |_________| |Onorari relativi a stime per miglioramenti e danni per inadempienza| | contrattuali o da altra causa | |__________| | VALORE STIMATO | COMPENSO | |____|_____| |Sino a.............L. 6.000.000 | 6,65 % | |Sul di piu' sino a L.12.000.000 | 4,45 % | | " " " a L.24.000.000 | 3.30 % | | " " " a L.36.000.000 | 2,20 % | |oltre............. L.36.000.000 | 1,40 % | |_________| __________ | TABELLA 5 | |_________| | Onorari relativi alle consulenze tecniche e curatole | |__________| | PRODUZIONE LORDA | COMPENSO | |____|_____| |Sino a.............L.10.000.000 | 6,65 % | |Sul di piu' sino a L.25.000.000 | 5,55 % | | " " " a L.50.000.000 | 4,45 % | |oltre............. L.50.000.000 | 3,30 % | |_________| __________ | TABELLA 6 | |_________| |Onorari relativi all'assistenza nella compravendita, nei contratti | |di affitto e locazione, nella richiesta e concessione di mutui,| |prestiti e finanziamenti vari, contributi e investimenti capitale| |__________| | |Compra- |affitto| Finanziamenti | | |vendita | e |__| | VALORE |immobili| loca- | mutui |prestiti| | | | zione | | | |____|_|_|_|_| |Sino a............L. 5.000.000| 2,30 % | 3,30 %| 2,00 % | 1,50 % | |Sul di piu sino a L. 10.000.000| 2,30 % | 2,55 %| 2,50 % | 1,25 % | | " a L. 50.000.000| 2,30 % | 1,75 %| 2,00 % | 1,00 % | | " a L.100.000.000| 1,80 % | 1,00 %| 1,50 % | 0,75 % | |oltre............ L.100.000.000| 1,30 % | 1,00 %| 1,10 % | 0,50 % | |__________| _________ | TABELLA 7 | |__________| | Lavori di consegna e riconsegna dei fondi rustici - | | Inventari - Bilanci | |_________| | L/HA | | | | |Bilancio|______| | ESTENSIONI | | PIANURA COLLINA MONTAGNA | | | | | |IMPORTI AD ETTARO| |INTENS.|ESTEN.|INTENS.|ESTENS. | |__|_|_|__|_|_|_| |Fino ad Ha. 10|10.000 |20.000 |10.000|30.000 |15.000 |40.000 | |Sul di piu sino | | | | | | | | ad Ha. 25| 8.000 |16.000 | 8.000|25.000 |12.000 |20.000 | |Sul di piu sino | | | | | | | | ad Ha. 50| 6.000 |12.000 | 6.000|20.000 |10.000 |15.000 | |Sul di piu sino | | | | | | | | ad Ha. 150| 5.000 |10.000 | 5.000|18.000 | 8.000 |12.000 | |oltre gli Ha. 150| 4.000 | 8.000 | 4.000|16.000 | 6.000 |10.000 | |__________| _________ | SEGUE TABELLA 7 | |__________| | Lavori di consegna e riconsegna dei fondi rustici - | | Inventari - Bilanci | |_________| | L/HA | |VIGNETI | | | |FRUTT. | | ESTENSIONI |BOSCHI |VIVAI | | | |COLTURE | |IMPORTI AD ETTARO| |SPECIALIZ| |__|_|_| |Fino ad Ha. 10|40.000 | 90.000 | |Sul di piu sino | | | | ad Ha. 25|25.000 | 60.000 | |Sul di piu sino | | | | ad Ha. 50|20.000 | 50.000 | |Sul di piu sino | | | | ad Ha. 150|15.000 | 45.000 | |oltre gli Ha. 150|12.000 | 35.000 | |_____| __________ | TABELLA 8 | |_________| | Stima delle scorte e frutti pendenti | |__________| | VALORE STIMATO | SCORTE | SCORTE | FRUTTI | | | VIVE | MORTE |PENDENTI| |______|___|_|_| |Sino a.............L. 10.000.000 | 1,40 % | 2,05 % | 5,00 % | |Sul di piu' sino a L. 20.000.000 | 1,15 % | 1,70 % | 4,20 % | | " a L. 30.000.000 | 1,00 % | 1,60 % | 3,00 % | | " a L. 60.000.000 | 0,85 % | 1,45 % | 2,15 % | |oltre............. L. 60.000.000 | 0,70 % | 1,25 % | 1,55 % | |__________| _________ | TABELLA 9 | |__________| |Onorari relativi alle prestazioni professionali di cui all'art. 63 | |_________| | |Costruz.|Costruz|Bonifiche|Impianti| | IMPORTO DELL'OPERA |rurali |idraul.| in |arborei | | | | e |generale | e | | | |stradal| |boschivi| |____|_|_|_|_| |Sino a............L. 20.000.000| 8,60 % |10,25 %| 9,25 % | 8,00 % | |Sul di piu'sino a L. 50.000.000 | 7,61 % | 9,18 %| 8,30 % | 6,00 % | | " a L. 80.000.000| 6,57 % | 8,08 %| 7,30 % | 5,00 % | | " a L.150.000.000| 5,36 % | 6,92 %| 6,30 % | 4,00 % | |oltre............ L.150.000.000| 4,26 % | 5,75 %| 5,27 % | 3,00 % | |__________| |I compensi si intendono riferiti ai lavori di nuova costruzione, | |comprensivi di progetto esecutivo, preventivo di spesa, capitolato | |e contratto di appalto, direzione lavori e liquidazion. Per i ria- | |dattamenti e le ristrutturazioni le percentuali di cui sopra vanno | |maggiorate del 10%; per le opere di cui alle lettere b) ed f) dell'| |art. 63, del 25%. Per le opere ricadenti nelle zone sismiche gli | |onorari di cui alla presente tabella vanno maggiorati del 25%. Per | |i calcoli di coimbentazione sara' operata una ulteriore maggiora- | |zione del'1%. | |_________| __________ | TABELLA 10 | |_________| | Onorari relativi alle prestazioni di cui agli art.63 lettera "r" | | ed all'art. 76 (Ortofloroflutticoltura, giardinaggio e vivaistica)| |__________| |Sino a.............L. 15.000.000 | 4,80 % | |Sul di piu' sino a L. 30.000.000 | 4,20 % | | " " " a L. 60.000.000 | 3,60 % | | " " " a L.120.000.000 | 2,40 % | |oltre............. L.120.000.000 | 1,50 % | |_________| __________ | TABELLA 11 | |_________| | Onorari relativi alle prestazioni professionali di cui | | all'art. 63 e 76 (tabella 9 10) | |__________| | | | | | Impianti | | |Costruz|Costruz|Bonif. |arborei|parchi | | PRESTAZIONI |rurali |idraul.| in | e |giardini| | | | e |enerale|boschiv|orticoli| | | |strad. | | |florico-| |___|_|_|_|_|li__| |Progetto di massima dell'-| 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | |opera o piano organico di | | | | | | |trasformazione | | | | | | | | | | | | | |Preventivo sommario dell'-| 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |opera | | | | | | | | | | | | | |Progetto esecutivo dell'- | 0,25 | 0,23 | 0,19 | 0,23 | 0,25 | |opera | | | | | | | | | | | | | |Preventivo di spesa parti-| 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |colareggiato dell'opera | | | | | | | | | | | | | |Capitolato e contratto d'-| 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |appalto dell'opera | | | | | | | | | | | | | |Direzione dei lavori dell'| 0,25 | 0,22 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | |opera | | | | | | | | | | | | | |Assistenza al collaudo | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |dell'opera | | | | | | | | | | | | | |Liquidazione dei lavori | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,15 | 0,15 | |dell'opera | | | | | | |___|_|_|_|_|_| | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |_________| __________ | TABELLA 12 | |_________| | Onorario per contabilita' e misura dei lavori di cui all'art.59 | | contrattuali o da altra causa | |__________| |Sino a.............L. 10.000.000 | 2,50 % | |Sul di piu' sino a L. 30.000.000 | 2,00 % | | " " " a L. 60.000.000 | 1,50 % | | " " " a L.100.000.000 | 1,00 % | |oltre............. L.100.000.000 | 0,80 % | |_________| __________ | TABELLA 13 | |_________| | Onorari per controlli dei terreni | |__________| | | Compenso | |1-Voci: | unitario | |a)Scheletro-Terra Fine-Peso Apparente...............| L. 6.500 | |b)Sabbia-Limo-Argilla...............................| L.20.000 | |c)PH in acqua- PH in Kcl- Conducibilita' 1:2 Conduci | | | bilta' Pasta Satura - Cloruri Sostanza Organica- | | | Calcare Totale Calcare Attivo- Capacita' di campo | | | Punto di Appassimento - Saturazione Percentuale | | | -Indice potere clorosante.........................| L.20.000 | |d)Azonto totale.....................................| L.25.000 | |e)Anidride fosforica assimilabile...................| L.25.000 | |f)Ossido di potassio scambio cationico..............| L.25.000 | |g)Ossido di potassio scambiabile Potassio-Sodio | | | Calcio-Magnesio scamb. Saturazione Basica-Grado di| | | Insaturazione.....................................| L.50.000 | |h)Ferro-Manganese-Rame-Zinco ed assimilabili........| L.50.000 | |i)Boro assimilabile.................................| L.25.000 | |2-Prelievo campioni.................................| L.15.000 | |_______|__| |Nota: Per i controlli standards ( escluso le voci h e d i) il | | compenso complessivo di L. 135.000 | |Per i controlli completi il compenso e' di L.180.000= | |__________| _________ | TABELLA 14 | |__________| | Onorari per il controllo delle acque irrigue | |_________| | | Compenso | | | unitario | |1-Prelievo campioni.................................| L. 15.000 | |2-Controllo chimico completo per irrigazione (e' | | | compresa la det. del SAR. Sarint. e tutti gli | | | altri indici idrosalini)..........................| L.120.000 | |3-Controllo chimico e microbiologico per potabilita' | | | e irrigazione.....................................| L.170.000 | |4-Controllo di acque in scarico.....................| L.200.000 | |_______|__| _________ | TABELLA 15 | |__________| | Onorari per la ricerca dei nematodi | |_________| | | Compenso | | | unitario | |1-Prelievo campioni.................................| L. 15.000 | |2-Ricerca nel terreno o nei vegetali con identifica-| | | zione dei generi e, quando necessario, della | | | specie............................................| L.140.000 | |_______|__| _________ | TABELLA 16 | |__________| | Onorari per la diagnostica fogliare | |_________| | | Compenso | | | unitario | |1-Prelievo campioni.................................| L. 15.000 | |2-Controllo completo (azoto-fosforo-potassio-calcio | | | -magnesio-sodio-ferro-manganese-rame-zinco-boro)..| L.150.000 | |_______|__| _________ | TABELLA 17 | |__________| | Onorari per i controlli fitopatologici | |_________| | | Compenso | | | unitario | |1-Prelievo campioni.................................| L. 15.000 | |2-Identificazione fitoparassiti.................... | L.190.000 | |_______|__| _________ | TABELLA 18 | |__________| | Onorari per i controlli dei fertilizzanti e mangimi | |_________| | | Compenso | | | unitario | |a)Fertilizzanti | | |1- Prelievo campione................................| L. 30.000 | |2- Per controllo degli elementi o dei composti | | | chimici eseguiti secondo metodi ufficiali........| L. 60.000 | |b)Mangimi | | |1- Prelievo campione................................| L. 30.000 | |2- Controllo merceologico completo (umidita', | | | protidi, lipidi, fibra, ceneri,estrattivi, | | | inazotati grezzi)................................| L.250.000 | |_______|__| _________ | TABELLA 19 | |__________| | Onorari relativi alle prestazioni di consulenza e controlli | | di cui all'art. 73(zootecnia caseificio) | |_________| | | Quota | | | percentuale | |Sino a.................................L. 50.000.000| 4,20% | |Sul di piu' sino a.....................L.100.000.000 | 3,00% | |Sul di piu' sino a.....................L.200.000.000 | 2,00% | |Sul di piu' sino a.....................L.400.000.000 | 1,50% | |Sul di piu' sino a.....................L.800.000.000 | 0,85% | |Oltre..................................L.800.000.000| 0,65% | |_______|__| _________ | TABELLA 20 | |__________| | Onorari relativi alle prestazioni per i controlli analitici | | del settore lattiero-caseario | |_________| |1)Determinazione: | | |- del grasso nel latte, nel siero, nel latticello...| L. 3.750 | |- della densita' del latte o del siero.............. | L. 3.000 | |- della sostanza secca e del residuo magro del latte| | | (per calcolo).....................................| L. 4.800 | |- dell'acidita' del latte o del siero (metodo | | | Soxhlet o Dornic).................................| L. 2.850 | |- del punto criscopico del latte....................| L. 6.750 | |- delle imputita' solide nel latte (metodo Kjeldahl) | L. 2.700 | |- del PH del latte e del formaggio..................| L. 7.500 | |- del grasso nella crema di latte...................| L. 5.250 | |- del grasso nel burro..............................| L. 6.750 | |- dell'umidita' del burro (metodo per pesata)....... | L. 3.750 | |- nel burro degli acidi grassi volatili solubili | L. 4.800 | | (indice Wollin) ed insolubili (indice Polenske)...| L. 22.500 | |- dell'indice di rifrazione del burro...............| L. 9.000 | |- del grasso (metodo Gerber), dell'umidita' (metodo | | | per pesata) e dell materia secca nel formaggio con| | | relativo calcolo del grasso sul secco.............| L. 27.000 | |- del cloruro di sodio nel burro o nel formaggio | | | (metodo di riferimento)...........................| L. 18.000 | |- del tasso cellulare...............................| L. 20.000 | |- della carica microbica totale indiretta...........| L. 20.000 | |- della carica califormi in piastra con unita' | | | U.F.C.ml..........................................| L. 35.000 | |- della carica microbica totale U.F.C. ml...........| L. 20.000 | |- dei clostridi butirrici con metodo MPN............| L. 35.000 | |- della coagulazione al caglio e risultato grafico..| L. 15.000 | |- del grasso nel latte in polvere o nella caseina...| L. 7.500 | |- dell'umidita' del latte in polvere o nella caseina | | | (per pesata)......................................| L. 12.000 | |- del grasso nella ricotta..........................| L. 9.750 | |- del grasso, dell'umidita' (metoto per pesata) e | | | della materia secca nel formaggio (con relativo | | | calcolo del grasso sul secco).....................| L. 30.000 | |- dell'urea nel latte...............................| L. 15.000 | |2)Saggio dell'alizarina (latte).....................| L. 1.350 | |3)Prova della fosfatasi o della riduttasi nel latte.| L. 6.000 | |4)Prova lattofermentazione e caseozimoscopica.......| L. 6.000 | |5)Ricerca residui antibiotici nel latte.............| L. 18.000 | |6)Ricerca della mastite (tes.Whiteside o Leococitest| L. 12.000 | |7)Esame microscopico del latte e del siero..........| L. 9.000 | |8)Analisi completa del latte (grsso, densita', punto | | | crioscopico, acidita' prova del sudiciometro, | | | calcolomateria secca e residuo magro e relativo | | | giudizio di qualita' o di sofisticazioni)......... | L. 30.000 | |9)Analisi completa del latte per accertamento della | | | genuita': grasso, caseina, densita', punto | | | criscopico,acidita', calcolo materia secca, e | | | residuo grasso cellule somatiche e relativo | | | giudizio..........................................| L. 50.000 | |10)Analisi completa latte qualita' (titolo + sanita) | | | : grasso, caseina, cellule, acidita', coli, | | | clostridi, coagulazione, inibenti e relativo | | | giudizio di qualita'.............................. | L. 60.000 | |11)Prelievo di campione alla stalla o al caseificio.| L. 50.000 | |12)Prelievo di campione successivo al primo.........| L. 35.000 | |13)Prelievo di campione in forma legale e relativa | | | verbalizzazione..................................| L.100.000 | |14)Prelievo di campione successivo al primo.........| L. 50.000 | |_______|__| _________ | TABELLA 21 | |__________| |ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI CONSULENZA DI CUI ALL'ART. 74 | |_________| | Vinificaz.|Conservaz.|Approntamento| | delle uve |dei vini |prodotto per | | (per Hl.)|durante la|il consumo | | |campagna | (.) | | |vinicola | | | | (ad Hl) | | |______|_|_| |fino ad hl. 200 L.2.000| L. 1000 | L.6.000 | |oltre e fino ad hl. 500 L.1.750| L. 750 | L.5.000 | |oltre e fino ad hl. 1500 L.1.400| L. 600 | L.4.000 | |oltre e fino ad hl. 5000 L.1.050| L. 450 | L.3.000 | |oltre e fino ad hl.10000 L. 700| L. 350 | L.2.000 | |oltre hl.10000 L. 520| L. 230 | L.1.500 | |_______|___| |note:(.) Qualora si rendesse necessaria la demetallizzazione a | | norma del decreto ministeriale 5 settembre 1967 le percentuali| | di cui all'approntamento del prodotto per il consumo verranno | | ridotte del 50% | |_________| __________ | TABELLA 22 | |_________| | Onorari relativi ai controlli analitici del settore enologico | |__________| | 1) Grado acrometrico (Bume', Babo, ecc...) | L. 2.250 | | 2) Peso specifico secondo i metodi ufficiali | L. 6.000 | | 3) Alcool in volume all'ebuliometro | L. 5.250 | | 4) Alcool in volume all'ebuliometro | L.10.500 | | 5) Alcool in peso per distillazione | L.10.500 | | 6) Alcool per via chimicatillazione | L.13.500 | | 7) Massa volumetrica a 20 C. | L.10.500 | | 8) Acidita' totale sui vini | L. 5.250 | | 9) Acidita' totale sugli aceti | L. 6.000 | |10) Acidita' volatile corretta dell'anitride | | | solforosa (secondo metodi ufficiali) | L. 9.750 | |11) Zuccheri riduttori in volumi | L. 7.500 | |12) Zuccheri riduttori in peso | L. 7.500 | |13) Zuccheri dopo inversione in peso | L.12.000 | |14) Zuccheri prima e dopo inversione in volume | L.12.000 | |15) Zuccheri prima e dopo inversione in peso | L.19.500 | |16) Anidride solforosa totale (Ritter) | L. 6.750 | |17) Anidride solforosa libera (CEE) | L.10.500 | |18) Anidride solforosa totale (CEE) | L.10.500 | |19) Anidride solforosa totale (HASS) | L.10.500 | |20) Anidride carbonica | L.10.500 | |21) Anidride solforosa libera (Bervegnin) | L. 6.000 | |22) Estratto secco (metodo diretto) | L.12.000 | |23) Estratto secco (metodo indiretto) | L.13.500 | |24) Ceneri | L.10.500 | |25) Alcalinita' delle ceneri | L.12.000 | |26) Sovrappressione 20 C. | L.10.500 | |27) Alcool melitico determinazione sui vini | L.13.500 | |28) Alcool melitico determinazione sui distillati | L. 9.000 | |29) Ricerca metanolo, percentuale del volume etanolo| | | anidro totale | L.13.500 | |30) Ricerca dei floruri o fosfati o nitrati o solfati L.13.500 | |31) Ricerca del tannino, o glicerina, o rame | L.13.500 | |32) Ricerca del calcio, o zinco, o litio | L.13.500 | |33) Ricerca del bromo o bromoacetati | L.13.500 | |34) Ricerca dell'acido ascorbico, o citrico, o | | | tartarico. o cianidrico | L.13.500 | |35) Ricerca dell'acido lattico o malico | L.13.500 | |36) Ricerca del ferro totale | L.14.250 | |37) Ricerca di saccarina, o piridina, o caramello | L.13.500 | |38) Ricerca del sodio o del potassio | L.19.500 | |39) Ricerca dei coloranti estranei (Arata) | L.12.000 | |40) Ricerca degli ibridi | L.19.500 | |41) Ricerca dell'azoto totale | L.13.500 | |42) Ricerca dell'idrossimetilfufurolo | L.13.500 | |43) Ricerca del glugosio o del fruttosio | L.13.500 | |44) Ricerca dei polifenoli totali (folin) o polife- | | | noli totali(UV) o leocoantociani, o flovanoli | | | reagenti con vanillina o rebelen - catechine o | | | autociani | | |45) Ricerca dell'intensita' colorante o tono di | | | colore o malvina o coloranti estranei o edulco- | | | ranti sintetici | L.13.550 | |46) Ricerca della sorbite | L.13.500 | |47) Ricerca delle basi piridiche | L.19.500 | |48) Ricerca della tiammina | L.13.500 | |49) Ricerca del pH | L. 9.000 | |50) Esame organolettico | L.19.500 | |51) Esame delle "casse" | L. 9.750 | |52) Esame microcospico e riconoscimento del sedimento L.19.500 | |53) Esame del numero di ioni | L.15.000 | |54) Controllo microbiologico del numero delle colonie | | dei lieviti | L.13.500 | |55) Controllo microbiologico del numero delle colonie | | dei batteri | L.13.500 | |56) Saggio di fermentescibilita' | L.19.500 | |_______|__| _________ | TABELLA 23 | |__________| | Onorari relativi alle prestazioni di cui all'art. 75 | | lettera "a" (Olivicoltura-Elaiotecnica) | |_________| |A) Saggi tecnici: | per ogni | | | campione | | | | |1)Determinazione della resa delle olive in olio | L.15.000 | |2)Determinazione qualita' di olive da olio naturale | L.18.000 | |3)Determinazione qualita' di olive da tavola confez. | L.22.500 | |4)Determinazione qualita' di olive da tavola al | L.22.500 | | naturale | | |__________| |B) Valutazioni di partite di olio e sanse | olio | sanse | | | | | | -sino a L.10.000.per partita| 4,50% | 3,50% | | -sul di piu' sino a L.25.000.per partita | 4,00% | 3,00% | | -sul di piu' sino a L.50.000.per partita | 3,70% | 2,75% | | -oltre L.50.000.per partita| 2,50% | 2,50% | |_________| __________ | TABELLA 24 | |_________| | Onorari relativi alle prestazioni di cui all'art. 75 lettera "b" | |__________| |A) Controlli organolettici |per ogni | | |campione | | 1)assaggio per determinare i pregi e difetti dell'olio| L.12.000 | | | | |B) Controlli analitici: | | | | | | 1)acidita' | L. 9.000 | | 2)determinazione del grasso totale nelle olive | L.13.500 | | 3)esame spettrofotometrico per il rilievo adulterazioni L.15.000 | | 4)esame gas-cromotografico per rilievi: | | | - steroli | L.30.000 | | - tocoferoli | L.30.000 | | - composizione acidi grassi | L.30.000 | | 5)ricerca indice termico | L. 9.000 | | 6)ricerca umidita' con metodi diversi | L.20.000 | | 7)ricerca glaudicita' del terreno (grado Kreiss) | L. 8.000 | | 8)ricerca olio di sansa | L.20.000 | | 9)ricerca tracce di metallo | L.12.000 | | 10)ricerca punto di rifrazione | L.15.000 | | 11)ricerca numero di perossidi | L.10.000 | | 12)ricerca indice di iodio | L.15.000 | | 13)ricerca indice di rifrazione | L. 6.000 | | 14)ricerca peso specifico | L.17.000 | |_________| __________ | COLLEGAMENTI ARTICOLI VIGENTE TARIFFARIO CON NUOVO TESTO | |_________| |VIGENTE TARIFFARIO | NUOVO TESTO | VIGENTE TARIFFARIO | NUOVO TESTO| | ARTICOLI | ARTICOLI | ARTICOLI | ARTICOLI | |__________| | 1 | 1 | 28 | 42 | | 2 | 2 | 29 | 43 | | 3 | 3 | 30 | 44 | | 4 | 4 | 31 | 45 | | 5 | 5 | 32 | - | | 6 | 6 | 33 | 46 | | 7 | 7 | 34 | 47 | | 8 | 8 | 35 | 47 | | 9 | 9 | 36 | 48 | | 10 | 10 | 37 | | | 11 | 11 | 38 | 49 | | 12 | 12 | 39 | 50 | | 13 | 13 | 40 | 50 | | 14 | 14 | - | 51 | | 15 | 15 | 41 | 52 | | 16 | 16 | 42 | 53 | | - | 17 | 43 | | | - | 18 | 44 | 54 | | - | 19 | 45 | 55 | | - | 20 | - | 56 | | - | 21 | - | 57 | | - | 22 | - | 58 | | - | 23 | 46 | 59 | | 17 | 24 | - | 60 | | 18 | 25 | 47 | 61 | | 19 | 26 | 48 | 62 | | 20 | 27 | 49 | 63 | | 21 | 28 | - | 64 | | - | 29 | 50 | 65 | | 22 | - | - | 66 | | 23 | 30 | - | 67 | | - | 31 | 51 | 68 | | - | 32 | 52 | - | | - | 33 | 53 | - | | - | 34 | 54 | 69 | | - | 35 | - | 70 | | - | 36 | - | 71 | | - | 37 | - | 72 | | - | 38 | 55 | 73 | | 24 | 39 | 56 | 74 | | 25 | 40 | 57 | 75 | | - | 41 | 58 | 76 | | 26 | - | 59 | - | | 27 | - | | | |NB: ove e' apposto un trattino si deve intendere la non preesi- | | stenza di articolo o la non ripetizione dello stesso | |_________| __________ | COLLEGAMENTO ARTICOLI VIGENTE TARIFFARIO E NUOVO TESTO | |_________| | VIGENTE TARIFFARIO | NUOVO TESTO | | TABELLA | TABELLA | | | | | 3 | 1 | | 8 | 2-6 | | 5 | 3 | | 6 | 4 | | 7 | 5 | | 9 | 7 | | 10 | 8 | | 11 | 9 | | 19 | 10 | | 12 | 11 | | - | 12 | | - | 13 | | - | 14 | | - | 15 | | - | 16 | | - | 17 | | - | 18 | | 13 | 19 | | 14 | 20 | | 15 | 21 | | 16 | 22 | | 17 | 23 | | 18 | 24 | |N.B. : ove e' apposto un trattino si deve intendere la non preesi- | | stenza di tabella | |_____________|
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