DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 1993, n. 518

Type Decreto legislativo
Publication 1993-12-01
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante riordino della finanza degli enti territoriali;

Ritenuto di dover introdurre nel predetto decreto alcune disposizioni correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati dalla citata legge n. 421 del 1992;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 1993;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1.All'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: "I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.".

2.Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, con effetto dall'anno 1993, ulteriori modalità, alternative rispetto a quelle ordinarie, per il versamento al concessionario della riscossione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

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