LEGGE 24 dicembre 1993, n. 537
Entrata in vigore della legge: 1-1-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Art. 1
Organizzazione della pubblica amministrazione
3.Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui ai commi da 1 a 7. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
4.Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal comma 2 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1994.
5.In ogni regione e provincia e' istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' al conferimento delle competenze gia' attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attivita' di vigilanza.
7.Sono fatte salve le competenze della Regione siciliana, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta.
8.Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.
9.E' istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.
10.Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).
11.Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del Ministero della marina mercantile, ivi compreso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.
14.La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione e' rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi dell'articolo 3, commi da 5 a 35, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso.
15.Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione e' sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalita' ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
16.Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla e' innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.
17.Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e' istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore importanza cui e' preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.
18.Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente nazionale gente dell'aria.
19.Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' riordinato il Ministero dell'ambiente. Restano salve le competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' della presente legge secondo le disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.
20.Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in materia di demanio marittimo.
21.Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresi' soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma 25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di piu' Ministri o di loro delegati.
22.L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e' ridotta di lire 500 milioni annue. Le spese di funzionamento del Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa per l'attivazione degli interventi di cui alla predetta legge n. 798 del 1984.
23.E' soppressa la Commissione di vigilanza sul debito pubblico, di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.
25.Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.
26.Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.
27.Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati sono adeguati alle funzioni mediante la procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
29.Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione e' soppresso. Le funzioni sono devolute al Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e la biblioteca sono trasferiti al Dipartimento della funzione pubblica.
30.L'Autorita' per l'Adriatico e' soppressa e le relative funzioni sono trasferite alle Amministrazioni statali competenti per materia, che le esercitano ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La legge 19 marzo 1990, n. 57, e le successive disposizioni modificative ed integrative sono abrogate.
31.Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a 30, i capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi stessi. La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996.
32.Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.
34.Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a promuovere l'istituzione di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali che ne sono prive ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti gia' esistenti operanti a favore di altre categorie professionali, in armonia con i principi di cui al comma 33.
35.Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate.
37.Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 33 e alla lettera a) del comma 36, i decreti legislativi potranno stabilire che il controllo della Corte dei conti si eserciti, sull'ente incorporante o risultante dalla fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
38.Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni.
39.Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione. Al personale dipendente dagli enti soppressi in liquidazione non si applicano, fino al suo definitivo trasferimento ad altre amministrazioni o enti, gli incrementi retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52.
40.Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi, affidate a commissari liquidatori, termineranno alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 ad essi relativi. Dopo tale data, il titolare della gestione e' tenuto a consegnare le attivita' esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro-Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che adotta i provvedimenti e le misure ai fini della liquidazione entro sei mesi dalla consegna. Ai fini della accelerazione delle operazioni liquidatorie degli enti soppressi affidati al predetto Ispettorato generale del Ministero del tesoro, la detta amministrazione puo' compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato e sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione dei crediti puo' fare ricorso alla procedura prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
41.Le disposizioni dei commi da 32 a 40 non si applicano alla liquidazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD).
42.Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41 i relativi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati sono ridotti della somma complessiva, per il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995 di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
43.L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, e successive modificazioni, e' soppressa a decorrere dal 1 giugno 1994. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alla societa' Ferrovie dello Stato Spa del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonche' dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso. Il personale puo' essere trasferito, a domanda, presso altre amministrazioni pubbliche secondo le norme che disciplinano la mobilita'. Le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla societa' Ferrovie dello Stato Spa compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti.
AVVERTENZA: In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del gennaio 1994 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Art. 2
Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi
1.Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata la materia dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttivita', previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, al cui finanziamento si provvede mediante l'apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del tesoro, istituito dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivamente integrato.
2.Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalita' di selezione dei progetti finalizzati e dei progetti-pilota, indica gli elementi essenziali dei medesimi, ne determina le procedure di esame e di approvazione, e stabilisce le modalita' di determinazione dei compensi dei componenti degli organi di valutazione.
3.Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato tecnico- scientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica. La composizione del comitato e' di cinque membri, il compenso dei componenti e' stabilito nel decreto e la relativa spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
4.Per l'esercizio finanziario 1994 lo stanziamento di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' ridotto di lire 14 miliardi.
5.A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
6.Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si interpreta nel senso che i progetti possono comportare o consistere nell'applicazione sperimentale e temporanea di regole o procedimenti derogatori della vigente normativa, anche in materia di contabilita' generale dello Stato. L'individuazione di tali progetti e' effettuata con il decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli atti e sui provvedimenti attuativi dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, il controllo di legittimita' della Corte dei conti e' esercitato in via consuntiva.
7.Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
8.Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.
10.L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente: "Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa".
11.Con regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la disposizione del comma 10 non si applica, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali.
12.Il comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente: "2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti".
13.Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente: "2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita' in sede di conferenza di servizi".
14.In caso di opere e lavori pubblici di interesse nazionale, da eseguirsi a cura di concessionari di lavori e servizi pubblici nonche' di amministrazioni statali, ricompresi nella programmazione di settore e per i quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'intesa di cui all'articolo 81, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora non sia stata perfezionata entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, puo' essere acquisita nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi convocata, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sia dalla medesima amministrazione sia dalla regione.
15.(( PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 )). Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, nonche' le norme che regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale.
Art. 3
Pubblico impiego
1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 1993, n. 295, nel corso del 1994 non possono essere assunti piu' di 320 magistrati con decorrenza non anteriore al 1 giugno 1994, nel corso del 1995 non piu' di 310 magistrati con decorrenza non anteriore al 1 febbraio 1995 e non piu' di altri 310 con decorrenza non anteriore al 1 dicembre dello stesso anno.
2.Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a posti del personale amministrativo non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 non possono superare le 1.000 unita' nell'anno 1994. Per le restanti unita' le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del 60 per cento degli stessi nell'anno 1996.
3.Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2, nonche' quelle relative ai concorsi gia' banditi alla data del 31 agosto 1993, sono effettuate fino al 50 per cento con decorrenza non anteriore al 1 marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non anteriore al 1 settembre 1994.
4.Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 i capitoli 1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia sono ridotti complessivamente di lire 48 miliardi nel 1994.
5.IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
6.IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
6-bis.I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale degli enti locali che, adottati prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni, sono validi ed efficaci. La disposizione del presente comma si applica agli enti locali ancorche' dissestati i cui organici, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, non superino i rapporti dipendenti-popolazione previsti dal comma 14 del presente articolo, cosi' come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515.(11)(23)
7.Restano comunque salve, nell'ambito del limite complessivo del 10 per cento previsto dal comma 8, le piante organiche previste dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3, e dalla legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernenti l'Avvocatura dello Stato, nonche' dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, istitutivo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.
8.Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro, alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilita', nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono, altresi', provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno. Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
9.Ferme restando le dotazioni organiche delle amministrazioni per le quali ha provveduto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, le assunzioni dei vincitori dei concorsi non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 sono effettuate nei contingenti indicati nel predetto decreto-legge, integrati, per quanto riguarda la copertura dei posti disponibili nei ruoli delle stesse amministrazioni non soggetti ai contingentamenti previsti dal medesimo decreto-legge, da aliquote determinate annualmente d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, tenuto conto delle complessive esigenze funzionali delle amministrazioni.
10.Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatti salvi i concorsi interni ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura delle vacanze al 31 dicembre 1992. Sono altresi' prorogate sino al 31 agosto 1994 le graduatorie degli idonei in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.
11.In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata e' approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruita'. Non sono, altresi', tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
12.Le disposizioni di cui all'articolo 132 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano anche al personale degli enti locali di cui al comma 11.
13.Le procedure indicate dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano al personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, a richiesta dell'ente presso cui lo stesso presta servizio. A tal fine detto personale e' equiparato a quello di cui al predetto articolo 35, comma 2, lettera a).
14.A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52.(11)
15.Sono escluse dalle limitazioni di cui al comma 14 le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) non ancora privatizzate che svolgano attivita' di assistenza a favore di anziani e disabili. Tale deroga, ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non opera qualora tali enti non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al medesimo articolo 31, comma 1.
16.In deroga a quanto stabilito dai commi 6 e 8 del presente articolo, alla scuola si applica l'articolo 4, all'amministrazione della giustizia si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo, all'universita' e agli enti di ricerca si applica l'articolo 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 8 del presente articolo, alla sanita' si applica l'articolo 8, commi da 1 a 8.
17.E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' quella dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
18.Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di mobilita', e' consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non superi l'unita'. (13)
19.Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 si applicano, ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio.(10)
20.Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 del presente articolo assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'articolo 36, comma 1, lettere b) e c), e dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
21.Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso. Non possono farne parte componenti degli organi di governo ed elettivi, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti. Le prove di esame devono consentire una adeguata verifica delle capacita' e delle attitudini.
22.La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorita' competente. Tale graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente, approvate in data successiva al 31 agosto 1992, conservano validita' anche per gli anni scolastici successivi al 1994-1995 ai fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che risultavano accantonati a tal fine al 1 settembre 1992 e che, per effetto della riduzione degli organici, nonche' per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-1995. (11) (33)
23.IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
24.La disposizione di cui al comma 23 del presente articolo non si applica al personale della scuola e alle istituzioni universitarie, al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria, delle forze di polizia e delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; non si applica inoltre al personale civile necessario per la formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le strutture sanitarie militari ed al personale a contratto assunto ai sensi della normativa vigente presso gli uffici diplomatico-consolari e presso le istituzioni culturali e scolastiche all'estero.
25.Per effetto della disposizione di cui al comma 24 le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, cosi' come modificata e integrata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104, sono ridotte per l'anno 1994 di lire 14.700 milioni.
26.In relazione alle proprie esigenze funzionali le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono rideterminare, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la ripartizione territoriale dei posti messi a concorso, ove non risulti gia' intervenuta l'assegnazione di sede.
27.IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
28.Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei commi da 5 a 27 determinano responsabilita' personali, patrimoniali e disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto.
29.Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei propri dipendenti collocati fuori ruolo, comandati o distaccati, nonche dei dipendenti di altre amministrazioni utilizzati in posizione di comando o distacco, indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio al quale il dipendente e' assegnato, i motivi del provvedimento, nonche' la permanenza di tali motivi.
30.Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del tesoro e con i Ministeri interessati, esamina i motivi dei provvedimenti che comportano la sospensione delle prestazioni presso l'amministrazione di appartenenza. Se sono cessate le ragioni di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro.
31.Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PERIODO.
32.In tutti i comparti del pubblico impiego si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle stesse.
33.L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui all'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale e' stato utilizzato il permesso.
34.Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da' attuazione a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
35.Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia, che provvedono alle finalita' della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
36.Continuano ad applicarsi, nel triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
37.Il terzo comma dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni". (48)
38.I tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'articolo 37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo. (48)
39.Il primo comma dell'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario". (19) (48)
40.Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano nei casi di congedo straordinario previsti dall'articolo 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' ai lavoratori per i quali e' previsto il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate con decreto del Ministro della sanita' nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti. (48)
40-bis.Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo staordinario puo' essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi. (48)
41.Le disposizioni di cui ai commi 37, 38 e 39 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni ancorche' i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. (12) (48)
42.Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilita' per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermita' per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche.
43.Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina delle indennita' di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero.
45.Ad analoghi principi e criteri, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti, saranno informati gli altri decreti legislativi intesi a regolare la materia per le categorie di dipendenti non disciplinate dal comma 44.
46.Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 43, 44 e 45, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.
47.IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
48.IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
49.IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
50.IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
51.IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
52.IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
53.L'articolo 4, sesto comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di appartenenza al 30 giugno 1983, si calcola sulla base degli stipendi iniziali tabellari come previsto dall'articolo 3, primo comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n. 425.
54.All'articolo 6, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sono soppresse le parole "sull'equo indennizzo,".
55.L'articolo 7 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento relativo all'anno 1985 non si considera ai fini della determinazione dello stipendio spettante al 1 gennaio 1986 e al 1 gennaio 1987, ferma restando la sua corresponsione in aggiunta allo stipendio rideterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quella stabilita dal presente comma, sono conservati ad personam e riassorbiti con la normale progressione di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.
56.Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa, la determinazione del trattamento economico e' effettuata valutando esclusivamente il periodo di servizio da dirigente generale dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, o l'anzianita' convenzionale di cinque anni prevista dal quarto comma del medesimo articolo. Tale servizio e tale anzianita' convenzionale non sono utili per il conseguimento del trattamento economico di cui all'articolo 4, decimo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e all'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186. A tale ultimo fine non e' altresi' consentita, nei confronti di tutto il personale, la valutazione delle maggiori anzianita' convenzionali riconosciute ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni, e dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
57.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)). ((67))
58.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)). ((67))
59.L'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e' abrogato.
60.Le disposizioni di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio 1989, n. 51, si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse espressamente previsto purche' in servizio presso le amministrazioni contemplate dalle norme stesse.
61.L'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso che il riferimento all'indennita' di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e' da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1 gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa.
62.Ai magistrati collocati fuori ruolo e ai magistrati ai quali comunque vengono corrisposti compensi o indennita' di qualsiasi genere per l'espletamento di attivita' non istituzionali non compete l'indennita' di cui al comma 61, salvo il diritto di opzione. (20)
63.I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennita', compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio.
64.L'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che esso si applica anche ai provvedimenti giudiziali passati in giudicato in data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425, e nei confronti di tutto il personale interessato ancorche' collocato a riposo in data anteriore al 1 luglio 1983. Il riassorbimento degli importi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e' effettuato, se necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul trattamento di quiescenza.
65.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
66.Le disposizioni in materia di rapporti di lavoro dipendente ed autonomo contenute nella presente legge costituiscono norme di indirizzo per le regioni, che provvedono in materia nell'ambito della propria autonomia e nei limiti della propria capacita' di spesa. (22)
Art. 4
Pubblica istruzione
1.Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado nonche' le istituzioni di alta cultura di cui all'articolo 33 della Costituzione ed in particolare le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e i Conservatori di musica hanno personalita' giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualita' e con le procedure previsti dal presente articolo.
2.Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva il bilancio.
3.Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti puo' esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
4.Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonche' per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.
5.Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 262, e' sostituito dal seguente: "3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalita' stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2 del presente articolo".
6.Il Governo, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sul relativo schema, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
8.In attesa della nuova disciplina dell'organo collegiale della scuola a livello nazionale la durata in carica del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' prorogata di un anno.
9.(( COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MARZO 1997, N. 59 )).
10.E' anticipata dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno scolastico 1993-1994 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993-1994. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in applicazione della presente disposizione. Il personale in esubero che non possa essere utilizzato per la copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia, e' utilizzato, per le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.
11.Per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996, sentiti gli enti locali, si procede con separato provvedimento alla rideterminazione dei rapporti medi provinciali alunni-classi, tenendo conto delle specifiche condizioni demografiche, geografiche e socio-economiche di ciascuna provincia in particolare delle aree montane, nonche' della presenza di alunni portatori di handicap. Per gli eventuali accorpamenti, si procede a partire dalle classi iniziali.
12.A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
13.Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico di cui al comma 12. In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.
14.Analogamente si provvede nei riguardi del personale direttivo in relazione alle cessazioni dal servizio e al piano di razionalizzazione della rete scolastica da definire ai sensi del comma 6.
15.I criteri e le modalita' per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
16.Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 47 a 52, non si applicano al personale del comparto scuola.
17.A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
18.Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dallo Stato. Il Ministro della pubblica istruzione ha facolta' di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le di- verse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze.
19.Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.
20.Dal 1 gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unita' sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.
21.Dalla medesima data del 1 gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, ai sensi dell'articolo 63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o comunque che l'amministrazione stessa non se ne assuma l'onere.
22.A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastische interessate, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.
23.Nella determinazione delle tasse di cui al comma 22 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti disposizioni che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.
24.In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21, i capitoli 1032, 1035 e 1036 dello Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996, sono ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun anno.
25.Nelle materie disciplinate dal presente articolo, sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono a disciplinare un proprio ordinamento anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, e successive modificazioni, e del testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.
Art. 5
Universita'
2.Al fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sono altresi' attribuite le disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc- cessive modificazioni, relative al personale delle universita', le disponibilita' finanziarie per la completa applicazione dei contratti in itinere con il personale non docente, nonche' le disponibilita' finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente.
3.Nel fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le universita' in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna universita' nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di produzione per studente, al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.
4.Il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e' ripartito in relazione alle necessita' di riequilibrio delle disponibilita' edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale.
5.Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario e' ripartito in conformita' ai piani di sviluppo.
6.Le universita' possono, altresi', stipulare con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle attivita' ovvero di iniziative e attivita' specifiche.
7.Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e' determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalita' di cui al comma 1, lettera a).
8.A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sara' progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso fondo sara' aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformita' ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio e' finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificita' e degli standard europei.
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