LEGGE 24 dicembre 1993, n. 537

Type Legge
Publication 1993-12-24
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore della legge: 1-1-1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 1

Organizzazione della pubblica amministrazione

3.Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui ai commi da 1 a 7. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4.Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal comma 2 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1994.

5.In ogni regione e provincia e' istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' al conferimento delle competenze gia' attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attivita' di vigilanza.

7.Sono fatte salve le competenze della Regione siciliana, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta.

8.Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

9.E' istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.

10.Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

11.Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del Ministero della marina mercantile, ivi compreso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.

14.La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione e' rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi dell'articolo 3, commi da 5 a 35, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso.

15.Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione e' sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalita' ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

16.Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla e' innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

17.Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e' istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore importanza cui e' preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

18.Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente nazionale gente dell'aria.

19.Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' riordinato il Ministero dell'ambiente. Restano salve le competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' della presente legge secondo le disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.

20.Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in materia di demanio marittimo.

21.Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresi' soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma 25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di piu' Ministri o di loro delegati.

22.L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e' ridotta di lire 500 milioni annue. Le spese di funzionamento del Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa per l'attivazione degli interventi di cui alla predetta legge n. 798 del 1984.

23.E' soppressa la Commissione di vigilanza sul debito pubblico, di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

25.Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.

26.Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

27.Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati sono adeguati alle funzioni mediante la procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

29.Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione e' soppresso. Le funzioni sono devolute al Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e la biblioteca sono trasferiti al Dipartimento della funzione pubblica.

30.L'Autorita' per l'Adriatico e' soppressa e le relative funzioni sono trasferite alle Amministrazioni statali competenti per materia, che le esercitano ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La legge 19 marzo 1990, n. 57, e le successive disposizioni modificative ed integrative sono abrogate.

31.Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a 30, i capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi stessi. La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996.

32.Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.

34.Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a promuovere l'istituzione di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali che ne sono prive ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti gia' esistenti operanti a favore di altre categorie professionali, in armonia con i principi di cui al comma 33.

35.Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate.

37.Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 33 e alla lettera a) del comma 36, i decreti legislativi potranno stabilire che il controllo della Corte dei conti si eserciti, sull'ente incorporante o risultante dalla fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

38.Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni.

39.Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione. Al personale dipendente dagli enti soppressi in liquidazione non si applicano, fino al suo definitivo trasferimento ad altre amministrazioni o enti, gli incrementi retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52.

40.Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi, affidate a commissari liquidatori, termineranno alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 ad essi relativi. Dopo tale data, il titolare della gestione e' tenuto a consegnare le attivita' esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro-Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che adotta i provvedimenti e le misure ai fini della liquidazione entro sei mesi dalla consegna. Ai fini della accelerazione delle operazioni liquidatorie degli enti soppressi affidati al predetto Ispettorato generale del Ministero del tesoro, la detta amministrazione puo' compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato e sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione dei crediti puo' fare ricorso alla procedura prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

41.Le disposizioni dei commi da 32 a 40 non si applicano alla liquidazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD).

42.Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41 i relativi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati sono ridotti della somma complessiva, per il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995 di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

43.L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, e successive modificazioni, e' soppressa a decorrere dal 1 giugno 1994. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alla societa' Ferrovie dello Stato Spa del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonche' dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso. Il personale puo' essere trasferito, a domanda, presso altre amministrazioni pubbliche secondo le norme che disciplinano la mobilita'. Le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla societa' Ferrovie dello Stato Spa compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti.

AVVERTENZA: In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del gennaio 1994 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Art. 2

Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi

1.Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata la materia dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttivita', previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, al cui finanziamento si provvede mediante l'apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del tesoro, istituito dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivamente integrato.

2.Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalita' di selezione dei progetti finalizzati e dei progetti-pilota, indica gli elementi essenziali dei medesimi, ne determina le procedure di esame e di approvazione, e stabilisce le modalita' di determinazione dei compensi dei componenti degli organi di valutazione.

3.Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato tecnico- scientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica. La composizione del comitato e' di cinque membri, il compenso dei componenti e' stabilito nel decreto e la relativa spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

4.Per l'esercizio finanziario 1994 lo stanziamento di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' ridotto di lire 14 miliardi.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.