Act 093G0626

Type Decreto Ministeriale
Publication 1993-11-04
Ultimo aggiornamento 1994-01-05
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 20-01-1994

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO

DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169;

Visto il regolamento CEE n. 2568/91 della commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti;

Ritenuto che occorre dettare norme di attuazione della disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini, ai sensi dell'art. 34 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 169;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'Adunanza generale del 24 giugno 1993;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio, ai sensi del citato art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 60361 dell'11 settembre 1993,

A D O T T A

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO

concernente norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, per la disciplina del riconoscimento delle denominazioni di origine, dell'albo degli oliveti, della denuncia di produzione delle olive e dell'attivita' delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione di origine controllata.

Capo I NOMI GEOGRAFICI UTILIZZABILI E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE CONTROLLATA DEGLI OLI.

Art. 1

Nomi geografici delle denominazioni di origine controllata degli oli

1.I nomi geografici utilizzabili per designare le denominazioni di origine controllate degli oli vergini ed extravergini devono corrispondere a zone di coltivazione dell'olivo di interesse plurimo, essere individuabili su cartografia 1:25.000 e far riferimento ad un territorio omogeneo per condizioni naturali, ecopedologiche e di coltura dell'olivo. Possono essere compresi, oltre il territorio di stretta pertinenza geografica indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini che abbiano analoghe condizioni ambientali ed in cui siano praticate le medesime tecniche colturali, purche' gli oli prodotti abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.

2.Nell'ambito della zona di produzione possono essere individuate aree piu' ristrette, denominate sottozone, aventi specifiche caratteristiche ambientali tradizionalmente note e che possono essere localizzate con specifico nome geografico o storico geografico in aggiunta a quello riferito alla denominazione. L'uso del nome di una sottozona deve essere specificamente previsto nel disciplinare di produzione e deve essere indicato unitamente alla denominazione di origine. Il disciplinare di produzione puo' eventualmente prevedere l'uso, in abbinamento al nome geografico della denominazione, di una menzione geografica di uso tradizionale, purche' tale menzione sia tale da rafforzare l'identita' dell'olio e non indica il consumatore in errore circa l'origine o la qualita' dell'olio. I caratteri con cui vengono indicate le sottozone o le menzioni geografiche aggiuntive devono essere di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per designare la denominazione di origine. I nomi delle sottozone e le menzioni aggiuntive non devono ripetere i nomi delle denominazioni di origine principali ne' creare confusione con esse o con altro nome geografico gia' attribuito ad altro olio a denominazione di origine controllata.

4.Ove si verifichino casi di omonimia tra nomi geografici di due o piu' denominazioni, il Comitato nazionale di cui all'art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, d'ora in avanti denominato "Comitato nazionale", propone al Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali l'opzione per nomi geografici aventi rilevanza economica prevalente per tradizione oppure prevede altri nomi o menzioni aggiuntive atte ad una migliore definizione della localita'.

5.Non e' consentito l'impiego del nome geografico utilizzato per designare l'origine di un olio quando tale nome non sia espressamente previsto nei disciplinari di produzione.

6.Non e' consentito, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'uso di marchi o di ragioni sociali che contengano un nome geografico gia' riservato a una D.O.C., o che abbiano nomi o logotipi la cui assonanza o la cui immagine imitino un nome geografico o siano suscettibili di creare confusione nel consumatore circa l'origine o la qualita' merceologica dell'olio, nonche' l'utilizzo di dizioni simili o associate con l'indicazione "denominazione di origine controllata" anche espresse in forma abbreviata o in sigla. Per i marchi, i nomi e le ragioni sociali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che contengano nomi geografici, possono, su istanza degli interessati e sentito il Comitato nazionale, essere stabilite misure idonee al fine di evitare confusione con la denominazione di origine controllata, quali la minimizzazione dei caratteri o la modifica della ragione sociale ovvero l'uso di codici.

7.Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, l'uso di toponomi e di nomi relativi ad aziende agrarie comunque denominate e' sempre consentito purche' l'olio cosi' designato provenga esclusivamente dalle localita' di riferimento e sia stato oggetto di specifica denuncia delle olive e di registrazione secondo le modalita' previste nel presente regolamento.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 5 febbraio 1992, n. 169, reca: "Disciplina per il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini". - Il regolamento CEE n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva, nonche' ai metodi ad essi attinenti, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 248 del 5 settembre 1991 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 21 ottobre 1993, 2a serie speciale. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - L'art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, istituisce il Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini; prevede che con decreto del Presidente della Repubblica ne siano stabilite le norme di organizzazione e funzionamento; ne fissa la composizione e stabilisce che con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ne siano nominati i componenti. - Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, reca: "Attuazione delle direttive CEE 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari". - L'art. 7, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, non estende il divieto all'impiego di sottospecificazioni geografiche veritiere, come nomi di fattorie, di tenute, di comuni o frazioni per i prodotti che recano la denominazione di origine controllata, purche' le stesse specificazioni siano riportate graficamente in dimensioni dimezzate rispetto ai caratteri con cui vengono trascritte le denominazioni riconosciute.

Art. 2

Procedura per il riconoscimento delle denominazioni

1.Ai sensi dell'art. 6 della legge del 5 febbraio 1992, n. 169, per assicurare la rappresentativita' dei produttori che intendano presentare domanda per la denominazione di origine, puo' costituirsi un comitato promotore della denominazione di origine controllata (D.O.C.). Il comitato promotore non ha scopi di lucro e persegue l'obiettivo del riconoscimento della denominazione; esso nomina un proprio rappresentante che, in nome e per conto dei produttori interessati, puo' intervenire con proposte e suggerimenti presso le amministrazioni pubbliche e gli enti che intervengano nel provvedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine.

2.Al fine di acquisire utili elementi per l'espressione del parere previsto dall'art. 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, l'assessorato regionale competente puo' costituire un comitato olivicolo di esperti e rappresentanti del settore olivicolo. Il parere della regione analiticamente reso su ciascuno degli elementi che devono figurare nei disciplinari, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, deve essere espresso nel termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine, anche in assenza del parere della regione competente, la domanda e' trasmessa da parte del Comitato promotore interessato al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione produzione agricola, che provvede a richiedere il parere del Comitato nazionale. Il parere del Comitato nazionale, se favorevole, e' corredato dal disciplinare di produzione relativo alla denominazione di origine richiesta.

3.Gli interessati possono, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del parere del Comitato nazionale nella Gazzetta Ufficiale, far pervenire al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione produzione agricola, eventuali istanze o controdeduzioni.

4.Avvenuta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del parere favorevole del Comitato nazionale e dopo l'esame da parte del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle istanze o delle controdeduzioni eventualmente pervenute, i conduttori degli oliveti situati nella zona di produzione che intendano richiedere l'iscrizione delle proprie superfici nell'albo previsto dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, devono esprimere il proprio assenso all'utilizzo della denominazione di origine controllata. L'assenso e' comunicato da ciascun conduttore entro trenta giorni dalla pubblicazione del parere favorevole nella Gazzetta Ufficiale alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata camera di commercio, competente per territorio, anche per il tramite del comitato promotore della D.O.C., indicando, altresi', gli elementi utili alla localizzazione ed alla individuazione della superficie degli oliveti aventi presuntivamente titolo a produrre olio con caratteristiche fissate dal disciplinare proposto. Decorso il termine di cui sopra, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio redige un documento riepilogativo generale relativo alle comunicazioni ricevute e lo in- via immediatamente al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali per gli adempimenti di competenza. Nell'eventualita' che il comitato promotore della denominazione di origine, di cui al comma 1, abbia gia' raccolto tali elementi in fase di istruttoria regionale li deve immediatamente convalidare ed inviare al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali per la valutazione di cui al comma precedente.

Note all'art. 2: - L'art. 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, stabilisce che la domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata puo' essere presentata da una pluralita' di produttori o da una o piu' Associazioni di produttori olivicoli riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni. Lo stesso articolo definisce le modalita' di presentazione delle domande di riconoscimento della denominazione di origine controllata. - L'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, indica gli elementi che devono essere contenuti nei disciplinari di produzione degli oli a denominazione di origine controllata. - L'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, prescrive l'iscrizione ad un apposito albo istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, degli oliveti siti nelle zone di produzione a denominazione di origine controllata.

Art. 3

Caratteristiche dei disciplinari di produzione

Note all'art. 3: - L'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, prevede la costituzione ed il riconoscimento dei consorzi di tutela per ogni denominazione di origine controllata e ne fissa i requisiti. - Per l'art. 5, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, si veda in nota all'art. 2.

Art. 4

Modifica dei disciplinari di produzione

1.Per le proposte di modificazione dei disciplinari di produzione si osservano le procedure previste dall'art.

2.Le domande devono essere corredate da documentazione atta a fornire le motivazioni di carattere tecnico, economico e di opportunita' delle modifiche proposte. Non possono essere accolte le proposte di modificazioni che pregiudichino il mantenimento del livello qualitativo della produzione o che impediscano l'ulteriore valorizzazione economica della denominazione. 2. Il comitato promotore comunica le proposte di modificazione a tutti gli utilizzatori della denominazione.

3.Qualora la proposta sia diretta all'allargamento della zona di produzione, deve essere corredata da documentazione contenente il parere della maggioranza degli utilizzatori della D.O.C. che abbiano presentato denunce di produzione in ciascuno degli ultimi tre anni.

4.La stessa documentazione relativa al parere della maggioranza degli utilizzatori della denominazione deve essere prodotta anche nel caso in cui sia proposta una denominazione di origine riferita allo stesso territorio nel quale insista una preesistente denominazione. In tale caso, il Comitato nazionale evidenzia i parametri tecnici differenziali che consentono di distinguere con sufficiente oggettivita' le due denominazioni.

Capo II ALBO DEGLI OLIVETI

Art. 5

Costituzione degli albi degli oliveti

1.L'albo degli oliveti di cui all'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, e' istituito, per ciascun olio vergine o extravergine di oliva, e comprende tutti i terreni olivati le cui caratteristiche consentono la produzione della denominazione di origine controllata. Esso e' denominato "Albo degli oliveti dell'olio vergine o extravergine della denominazione di origine controllata" seguito dalla relativa denominazione di origine.

2.L'albo e' annualmente aggiornato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio rientra la zona di produzione dell'olio a denominazione di origine. Qualora tale zona sia estesa a piu' province, ciascuna camera di commercio istituisce l'albo per il territorio di propria competenza e trasmette l'albo medesimo alle camere di commercio delle altre province.

3.Copia dell'albo, su supporto magnetico, e' fornita entro il 31 dicembre di ogni anno dalla camera di commercio, industria, artiginato e agricoltura per l'immissione nel sistema informativo del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Nota all'art. 5: - Per l'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, si veda in nota all'art. 2.

Art. 6

Denuncia degli oliveti

1.La denuncia degli oliveti da iscrivere all'albo e' presentata dal proprietario, dall'affittuario o da chiunque abbia la disponibilita' a qualunque titolo dei terreni olivati, d'ora in avanti denominato "conduttore". La denuncia e' redatta in conformita' al modello A allegato al presente regolamento.

2.La denuncia e' presentata alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio ricadono in tutto o in parte gli oliveti, ovvero al consorzio di cui all'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, che provvede a trasmettere immediatamente la denuncia stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

3.La regione competente puo' richiedere che la denuncia sia corredata dalla cartografia in scala 1:2.000, ovvero dal certificato catastale o dalla scheda dello schedario olivicolo nazionale.

4.In fase di prima applicazione di un disciplinare di produzione, la denuncia degli oliveti deve essere presentata entro sei mesi dalla data del provvedimento ministeriale di riconoscimento della denominazione. Le successive variazioni di consistenza degli oliveti iscritti nell'albo, dovute allo spiantamento o alla realizzazione di nuovi impianti, nonche' tutte le modificazioni eventuali dei sistemi di coltivazione devono essere denunciate a cura dei conduttori interessati nel termine di sei mesi secondo le modalita' di cui ai precedenti commi.

5.Il cambiamento del conduttore deve essere denunciato, entro sessanta giorni, alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il conseguente aggiornamento dell'albo e' effettuato nei sessanta giorni successivi alla denuncia.

6.Il conduttore che, pur avendo diritto a chiedere l'iscrizione del proprio oliveto nell'albo, non l'abbia richiesta, puo' presentare denuncia, secondo le modalita' di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il primo semestre dell'anno precedente a quello d'inizio della campagna olearia dalla quale intende usufruire della denominazione.

Nota all'art. 6: - Per l'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, si veda in nota all'art. 3.

Art. 7

Controlli sulle denunce degli oliveti

1.La regione o la provincia autonoma, all'atto del ricevimento della denuncia, redatta in quattro esemplari, secondo il modello A allegato al presente regolamento, restituisce al conduttore un esemplare della denuncia stessa.

2.La regione o la provincia autonoma provvede a verificare la corrispondenza della entita' della superficie e degli altri requisiti tecnici previsti dal disciplinare di produzione, richiedendo eventuali integrazioni della documentazione cartografica dei riferimenti cartografici qualora ritenga insufficienti quelli acquisiti. Per l'espletamento degli accertamenti puo' essere richiesta la collaborazione dei consorzi, di cui all'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 169. La regione o la provincia autonoma accerta altresi' la presumibile eta' di impianto degli oliveti in funzione della loro produzione per unita' di superficie e il numero di piante presenti nel mappale denunciato. In ogni caso, la regione o la provincia autonoma provvede al riesame tecnico degli oliveti iscritti negli albi, almeno ogni cinque anni.

3.La denuncia degli oliveti, corredata dalla dichiarazione di rispondenza ai requisiti prescritti di cui all'art. 8, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, e' trasmessa dalla regione o dalla provincia autonoma in duplice esemplare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il terzo esemplare della denuncia e' trattenuto agli atti della regione o della provincia autonoma.

Note all'art. 7: - L'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, attribuisce la vigilanza sull'applicazione della legge predetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prevedendo la possibilita' di esercitare tale vigilanza tramite soggetti pubblici che presentino adeguate garanzie di obiettivita' e imparzialita' nei confronti di ogni produttore o trasformatore sottoposti alla vigilanza. - L'art. 8, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, stabilisce che l'iscrizione avviene su denuncia dei conduttori interessati, corredata da una dichiarazione dell'ufficio regionale competente per territorio, attestante che l'oliveto da iscrivere risponde ai requisiti prescritti.

Art. 8

Dati ed elementi figuranti nell'albo

2.La camera di commercio, dopo l'iscrizione nell'albo dei terreni olivati, restituisce al conduttore un esemplare della denuncia, annotandovi le indicazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1.

Capo III DENUNCIA DELLE OLIVE

Art. 9

Denuncia delle olive

1.Il conduttore di un oliveto iscritto nell'albo, che intenda commercializzare olive da destinare alla produzione di olio vergine o extravergine a denominazione di origine, e' tenuto a presentare annualmente la denuncia delle olive prodotte, redatta in conformita' al modello B allegato al presente regolamento.

2.La denuncia di cui al comma 1 e' presentata in tre esemplari alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura immediatamente dopo l'ultimazione delle operazioni di raccolta delle olive e comunque non oltre il 30 gennaio di ogni anno.

3.Nella denuncia delle olive deve essere riportata la quantita' di olive prodotte e, nel caso che il conduttore abbia in tutto o in parte alienato il prodotto, il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, nonche' l'oliveto di provenienza del prodotto stesso. Il conduttore indica, altresi', con separata denuncia, la quantita' di olive provenienti da oliveti aventi titolo a fregiarsi di una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui all'art. 1, comma 2.

4.Il conduttore, che ceda a terzi a qualunque titolo le olive de- nunciate o l'olio ottenutone, deve trasferire all'acquirente la ricevuta della denuncia di produzione di cui all'art. 11 o sue frazioni, annotandovi gli estremi della cessione. La ricevuta e' allegata al registro di magazzino, di cui al successivo art. 10.

Art. 10

Registro di magazzino di carico e scarico

1.Gli operatori che provvedono a molire le olive proprie o acquistate, o che acquistano partite di olio a denominazione di origine sono tenuti ad istituire un registro di magazzino di carico e scarico, vidimato in ciascuna pagina dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio. Nella parte relativa al carico devono essere registrate le partite da essi prodotte o acquistate da terzi, allegando le ricevute delle denunce di produzione e le relative fatture; nella parte relativa allo scarico devono essere registrate le partite vendute, con l'indicazione degli estremi delle fatture emesse.

2.I rivenditori al minuto di olio a denominazione di origine controllata gia' confezionato non sono tenuti alla istituzione del registro di carico e scarico di cui al comma 1, ma devono conservare per tre anni le fatture di acquisto dell'olio.

Art. 11

Ricevuta della denuncia di produzione delle olive

Art. 12

Accertamenti sulla denuncia di produzione delle olive

1.La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'atto del rilascio al conduttore della ricevuta della denuncia di produzione delle olive, e' tenuta ad accertare che i terreni olivati del conduttore denunziante risultino iscritti nell'albo degli oliveti del rispettivo olio a denominazione di origine e che il quantitativo di olive denunciato non sia superiore a quello massimo consentito dal disciplinare di produzione.

Art. 13

Frazionamento ricevute olive

1.La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, effettuati gli accertamenti, di cui all'art. 12, rilascia ai conduttori la ricevuta prevista dall'art. 11, allegandone copia alla denuncia di produzione delle olive trattenuta presso la camera di commercio stessa.

2.Il conduttore che ceda a terzi parte delle olive denunciate, richiede il frazionamento della ricevuta in due o piu' ricevute.

3.Nel caso in cui il conduttore conferisca le olive ad uno o piu' oleifici, le ricevute rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono trasferite gli oleifici medesimi, previa apposita annotazione nella ricevuta stessa.

Art. 14

Frazionamento della certificazione di idoneita' per l'utilizzo delle D.O.C.

1.Le partite di olio che hanno superato gli esami analitici ed organolettici sono corredate a cura della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente pr territorio di un certificato di idoneita' all'utilizzo della D.O.C. da rilasciarsi al detentore della partita entro quindici giorni dall'espletamento delle procedure. Tale certificato costituisce legittimazione ufficiale della designazione dell'olio e deve essere conservata nella documentazione ufficiale del confezionatore.

2.In caso di vendita frazionata prima del confezionamento, la cam- era di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede, su richiesta del detentore, a frazionare il certificato di idoneita', in conformita' al modello D allegato al presente regolamento, secondo le esigenze indicate dal detentore stesso e fino a concorrenza del quantitativo totale abilitato.

3.La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'atto del rilascio della certificazione di idoneita' dell'utilizzo della D.O.C. dell'olio ritira dagli interessati le ricevute di produzione delle olive precedentemente rilasciate ai sensi dell'art. 11, effettuando il riscontro di legittimita' anche in termini quantitativi sulla base della resa olio - olive risultante dal quantitativo di olive riportato nelle ricevute esibite dal richiedente e ritirate.

Art. 15

Stampa dei modelli

1.La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio cura la stampa dei modelli A, B, C e D allegati al presente regolamento e provvede alla loro distribuzione agli interessati.

Capo IV COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE

Art. 16

Campo di applicazione

1.Al fine di consentire agli interessati, per le partite di olio a denominazione di origine controllata, di utilizzare la denominazione loro propria, essi devono sottoporle, prima della loro immissione al consumo, ad esame organolettico e ad analisi chimico-fisica, per accertarne la rispondenza ai requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione.

Art. 17

Definizione di partita

1.Ai fini dell'effettuazione degli esami chimico-fisici ed organolettici, per partita di olio s'intende una massa di prodotto con la stessa denominazione e della stessa annata, ottenuta da un unico processo di trasformazione e contenuta in un unico o piu' recipienti ovvero in bottiglie o altri recipienti, collocati nello stesso locale o complesso aziendale.

2.Il detentore della partita di olio che richiede la denominazione di origine controllata puo' considerare "partita" anche tutta la produzione dell'annata riferita a una determinata categoria di olio.

Art. 18

Presentazione della richiesta

1.Il detentore di olio che desidera ottenere la certificazione di una partita a D.O.C. deve presentare apposita richiesta, anche per il tramite del consorzio di tutela, alla camera di commercio del territorio di produzione per il prelievo del campione da sottoporre agli accertamenti di cui all'art. 1, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

2.Le partite di olio dalle quali sono stati prelevati i campioni non possono essere rimosse dal luogo ove si trovano al momento del prelievo nel periodo compreso tra il prelievo stesso e la ultimazione dell'esame chimico-fisico, tranne per cause di forza maggiore. In tale ultimo caso, gli spostamenti o i travasi devono essere peventivamente comunicati alla competente camera di commercio ed annotati nei registri di magazzino.

Art. 19

Esame organolettico

1.Prima dell'esame chimico-fisico, i campioni prelevati sono sottoposti all'esame organolettico da parte delle commissioni di degustazione di cui all'art. 21.

Art. 20

Esame chimico-fisico

1.L'esame chimico-fisico e' effettuato presso laboratori autorizzati dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con proprio decreto.

2.Sono ammessi all'esame chimico-fisico soltanto i campioni che siano risultati idonei all'esame organolettico.

Art. 21

Istituzione e composizione delle commissioni di degustazione

1.Per l'effettuazione dell'esame organolettico di cui all'art. 19, presso le camere di commercio sono istituite apposite commissioni di degustazione che opereranno applicando le metodologie di cui all'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 169.

2.Il ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali nomina con proprio decreto, per ogni commissione di degustazione, un presidente ed un vice presidente, scelti tra gli assaggiatori iscritti nell'albo nazionale istituito ai sensi dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, che siano in possesso di comprovata esperienza nella degustazione degli oli, nonche' un segretario ed un segretario supplente, scelti tra i dipendenti della stessa camera di commercio.

3.Il presidente provvede a costituire per ciascuna seduta di degustazione una commissione di assaggiatori tra quelli iscritti nell'albo indicato nel comma 2, nel rispetto dei criteri di turnazione e di rotazione.

Note all'art. 21: - L'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, cosi' recita: "Possono conseguire il riconoscimento della denominazione di origine controllata gli oli che possiedono le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche previste dal Regolamento (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 e dal Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, accertate con le metodologie previste dal citato Regolamento (CEE) n. 2568/91". - L'art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, prevede l'istituzione dell'albo nazionale degli assaggiatori di olio di oliva con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che determina anche i requisiti ai fini dell'iscrizione all'albo e la relativa gestione.

Art. 22

Compiti del presidente della commissione

1.Il presidente della commissione assicura il rispetto delle pro- cedure tecniche di degustazione. Egli predispone, con l'ausilio del segretario, il piano di attivita' della commissione e ne cura l'attuazione.

2.Il presidente della commissione provvede alla convocazione della commissione stessa e, in apertura di seduta, alla verifica del numero legale.

3.Il presidente trasmette trimestralmente al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali gestione produzione agricola, una relazione sull'attivita' svolta.

Art. 23

Funzioni di segretario

1.Il segretario della commissione predispone la preparazione dei campioni, assicurando le misure necessarie a garantire l'anonimato degli stessi. 3. Spetta allo stesso segretario la conservazione dei campioni di cui al successivo art. 25, comma 10, lettera b) e c) per il termine stabilito dalla commissione. 4. Il segretario assiste alle riunioni della commissione di degustazione, ne redige il verbale e provvede alla comunicazione delle risultanze agli interessati.

Art. 24

Funzionamento delle commissioni di degustazione

1.Le commissioni di degustazione sono validamente costituite con la presenza del presidente e di almeno sette componenti. In caso di impedimento del presidente, questi e' sostituito dal vice presidente. In caso di impedimento di uno o piu' componenti, gli stessi sono sostituiti da altri componenti scelti con i criteri di cui all'art. 21, comma 3. Il giudizio relativo a ciascun campione degustato si determina attraverso la media ponderata delle singole valutazioni effettuate dai degustatori ivi compreso il presidente che, inoltre coordina l'attivita' di degustazione nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria in materia.

2.Nel caso in cui il numero dei campioni da degustare superi le possibilita' di esame della commissione di degustazione, sono costituite piu' commissioni per ciascun olio.

3.Qualora i campioni da esaminare di un solo olio a D.O.C. della provincia siano in numero esiguo, alla commissione cui e' demandato l'esame di detto olio e' altresi' affidato il compito di esaminare campioni di altro o altri oli a D.O.C. della provincia stessa.

Art. 25

Prelevamento dei campioni

1.Il prelievo dei campioni e' effettuato da personale incaricato dalle camere di commercio con specifica deliberazione della giunta camerale. Tale personale puo' essere coadiuvato da altro messo a disposizione dai consorzi di cui all'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 169.

2.L'effettuazione dei prelievi e' programmata con la necessaria frequenza, per il rispetto dei termini, dalle camere di commercio. In ogni caso, i prelievi sono effettuati entro il termine di otto giorni dal ricevimento della richiesta di prelievo ed in presenza del detentore della partita o di un suo rappresentante.

3.La richiesta di prelievo di cui all'art. 18, comma 1, puo' essere presentata anche tramite il consorzio di cui all'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 169.

4.Il campionamento di ciascuna partita e' effettuato dal personale incaricato di cui al comma 1, nel rispetto delle condizioni di cui ai seguenti commi.

5.Nel caso in cui la partita sia costituita da piu' recipienti, per i quali venga dichiarata dal detentore la uniformita' qualitativa, ai fini del campionamento e' effettuato un coacervo in proporzione al quantitativo dei singoli recipienti.

6.Qualora la partita sia costituita da prodotto confezionato, il campionamento e' effettuato a sondaggio sull'intera partita.

7.Per l'espletamento delle funzioni di prelevamento, il prelevatore ha diritto di accedere ai locali dove sono conservate le partite di olio; inoltre, puo' prendere visione della documentazione atta ad accertare la tipologia di prodotto, la sua rispondenza quantitativa, nonche' l'ubicazione delle partite dell'olio oggetto di prelevamento.

8.Qualora il prelevatore, nell'espletamento dei propri compiti, rilevi una situazione di difformita' da quella risultante dagli atti documentali, deve farne rapporto alla competente camera di commercio per gli adempimenti di competenza. Copia del rapporto e' consegnata al detentore della partita o al suo rappresentante.

9.Il prelevatore accerta il quantitativo dell'olio oggetto di campionamento e preleva il campione in sei esemplari assicurando la corrispondenza del campione alla massa del prodotto oggetto di esame.

11.I campioni presi in carico dalla camera di commercio devono essere conservati per la durata di un anno a partire dal rilascio della certificazione della D.O.C. o dal giudizio definitivo in caso di procedimento di appello.

12.I recipienti per i singoli esemplari del campione devono avere la capacita' compresa fra 0,25 e 0,50 litri ed essere chiusi ermeticamente. Per i recipienti gia' confezionati, puo' procedersi al prelevamento delle confezioni esistenti.

13.Sulla chiusura di ogni recipiente e' apposto un sigillo cartaceo recante la dizione "OLIO D.O.C. CAMPIONE DI CONTROLLO ESENTE DA BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4, PRIMO COMMA, N. 8, DEL D.P.R. 6 OTTOBRE 1978 N. 627" completato da un'ala staccabile nella quale figurano le firme del prelevatore e del detentore della partita o di un suo fiduciario delegato che assiste al prelevamento.

15.I verbali devono essere sottoscritti dal prelevatore e dal detentore o dal suo rappresentante.

16.Una copia del verbale e' consegnata al detentore della partita; una copia rimane al prelevatore; una copia e' consegnata, unitamente ai campioni, al segretario della commissione di degustazione istituita presso la competente camera di commercio.

17.La consegna dei campioni e dei relativi verbali al segretario della commisione di degustazione e' effettuata il giorno successivo al prelevamento.

18.I campioni sono presi in carico e conservati a cura del segretario della commissione di degustazione e devono essere conservati in frigorifero.

19.Il segretario della commissione di degustazione provvede ad inviare un esemplare di campione al laboratorio competente per territorio tra quelli autorizzati dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro i due giorni successivi a quello dell'effettuazione dell'esame organolettico.

Nota all'art. 25: - Per l'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, si veda in nota all'art. 3.

Art. 26

Esame organolettico

1.La degustazione e' effettuata prima dell'esame chimico-fisico.

2.La degustazione e' effettuata su campioni resi anonimi a cura del segretario della commissione di degustazione.

3.Nel corso di una riunione non possono di norma essere assoggettati ad esame piu' di 5 campioni. La stessa commissione puo' effettuare, nell'arco di una giornata, non piu' di due riunioni, previo congruo intervallo tra le stesse.

4.Per ogni campione degustato deve essere compilata apposita scheda individuale di valutazione. Il modulo di rilevazione delle caratteristiche organolettiche degli oli a denominazione di origine controllata sara' stabilito dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali previo parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllate degli oli.

5.Non possono essere oggetto di valutazione i campioni che non risultano conformi alle prescrizioni recate dai rispettivi disciplinari di produzione.

6.L'esito negativo dell'esame organolettico preclude il successivo esame chimico-fisico e comporta la dichiarazione di non idoneita' della partita. In tal caso, il presidente della commissione di degustazione, tramite il segretario della commissione stessa, entro tre giorni dalla data di effettuazione dell'esame, informa l'Ufficio competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

Art. 27

Esame chimico-fisico

1.L'esame chimico-fisico dei campioni prelevati e' effettuato, dopo il superamento dell'esame organolettico, presso i laboratori autorizzati ai sensi dell'art. 20.

2.L'analisi deve accertare la rispondenza del campione ai requisiti prescritti dai relativi disciplinari di produzione e, ove richiesto, deve accertare ogni ulteriore elemento di valutazione.

3.L'analisi deve essere effettuata nel termine di cinque giorni dalla data di presa in carico del campione da parte del laboratorio.

4.Le partite di olio giudicate idonee ai fini della concessione della D.O.C. devono essere confezionate per l'immissione al consumo entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'esito positivo dell'esame chimico-fisico. Trascorso tale termine, deve essere richiesta una nuova certificazione di idoneita'.

5.Le camere di commercio competenti per territorio rilasciano ai detentori delle partite di olio che hanno superato l'esame organolettico e quello chimico-fisico apposita certificazione di idoneita' per l'utilizzo della D.O.C. in conformita' al modello D allegato al presente regolamento. Tale certificazione deve essere acclusa al registro di carico e scarico.

6.L'esito negativo dell'analisi chimico-fisica comporta che la partita sia dichiarata non idonea.

7.La comunicazione all'interessato, nei casi di giudizio di non idoneita', e' effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento dalla camera di commercio entro dieci giorni dall'emanazione del giudizio, e deve contenere le relative motivazioni tecniche e precisare il termine entro il quale puo' essere proposto ricorso in appello.

8.Le comunicazioni relative ai giudizi di non idoneita' devono essere altresi' inviate per conoscenza, negli stessi termini di cui al comma 7, al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione produzione agricola, ed all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.

9.Qualora il campione venga giudicato non idoneo, l'interessato puo' presentare ricorso alla commissione di appello di cui al successivo articolo entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Le spese per gli esami di appello sono a carico del richiedente.

Art. 28

Procedimenti di appello

1.Il ricorso avverso il giudizio di "non idoneita'" emesso dalla commissione di degustazione e' proposto dall'interessato alle competenti commissioni di appello per gli oli a D.O.C. dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale aventi sede presso il Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli e nominate con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2.Il ricorso e' depositato presso la commissione di degustazione che ha espresso il giudizio di non idoneita'.

3.La commissione di degustazione, entro sette giorni dal deposito del ricorso, lo trasmette, a spese dell'interessato, alla commissione di appello unitamente al campione dell'olio giudicato non idoneo, appositamente custodito dalla competente Camera di commercio.

4.Il ricorso alla commissione di appello non puo' essere proposto se il giudizio di non idoneita' e' espresso sulla base delle risultanze dell'analisi chimico-fisica. In tal caso, l'interessato puo' richiedere la revisione di analisi, da effettuarsi dai laboratori specializzati nella materia ed individuati dal Ministero dell'agricolutara e delle foreste con decreto 18 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 1986.

Art. 29

Composizione e durata delle commissioni di appello

1.Ciascuna commissione di appello e' composta da un presidente, da almeno sette membri, uno dei quali e' nominato vice presidente, e da un segretario, nonche' dai rispettivi supplenti, nominati dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali secondo i criteri di cui al comma 2 e dura in carica tre anni.

2.Il presidente ed i componenti delle commissioni di appello sono scelti tra gli iscritti nell'albo nazionale degli assaggiatori, istituito ai sensi dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, in possesso di comprovata esperienza nella degustazione degli oli.

3.Il segretario e il relativo supplente sono designati tra i funzionari del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione produzione agricola, con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

4.I componenti delle commissioni di appello non possono contemporaneamente essere membri delle commissioni di degustazione di primo grado.

Nota all'art. 29: - Per l'art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, si veda in nota all'art. 21.

Art. 30

Funzioni del presidente e del segretario delle commissioni di appello

1.Salvo quanto stabilito negli articoli 31 e 32, il presidente ed il segretario delle commissioni di appello esercitano le funzioni rispettivamente previste per il presidente e per il segretario delle commissioni di degustazione degli articoli 22 e 23.

Art. 31

Compiti e funzionamento delle commissioni di appello

1.Le commissioni di appello giudicano con la presenza del Presidente e di almeno sette componenti.

2.Per ogni campione degustato il presidente ed i membri componenti delle commissioni di appello redigono una scheda individuale di valutazione su modello conforme all'allegato di cui al comma 4 dell'art. 26.

3.L'esito negativo dell'esame organolettico comporta la dichiarazione di non idoneita' della partita di olio esaminata e la conseguente comunicazione della dichiarazione stessa alla commissione di degustazione che ha trasmesso il ricorso, al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi ed al soggetto interessato.

Art. 32

Organizzazione delle commissioni di appello

1.Il disbrigo degli affari di natura tecnico-amministrativa inerenti al funzionamento delle commissioni di appello e' affidato all'ufficio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli.

3.Il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione produzione agricola, puo' incaricare le commissioni di appello di esaminare a sondaggio, oltre ai campioni giudicati "non idonei", i campioni giudicati "idonei" in primo grado relativi a partite di olio giacenti presso il detentore ovvero gia' immesse in commercio, allo scopo di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni di primo grado sul territorio nazionale.

4.Il Ministero per il corrdinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione produzione agricola, qualora lo ritenga opportuno, puo' altresi' affidare alle commissioni di appello ogni altro incarico in materia di esame sensoriale.

Art. 33

Registri e verbali delle commissioni di appello

1.Il registro di presa in carico dei ricorsi e dei campioni ed il registro dei verbali delle sedute di degustazione, di cui all'art. 32, comma 2, lettera a) ed e), tenuti dalla segreteria del comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli, devono essere vidimati dal segretario del comitato nazionale stesso e le relative pagine devono essere numerate progressivamente.

2.Il verbale della seduta di degustazione, oltre a contenere la data della riunione e l'individuazione dei partecipanti, deve riportare il giudizio conclusivo espresso per ciascun campione degustato e, in caso di "non idoneita'", il relativo motivo, nonche' il numero attribuito a tale campione nella fase in cui lo si e' reso anonimo.

3.Il verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione di appello, il quale ultimo lo trasmette al comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli e ne informa, a mezzo di lettera raccomandata, il soggetto interessato, la commissione di degustazione di primo grado e il competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

4.L'abbinamento del campione degustato con il detentore dell'olio al quale il campione stesso si riferisce e' effettuato dal segretario della commissione di appello al termine della seduta di degustazione. Il risultato di tale abbinamento e' comunicato all'ufficio di segreteria del comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli ai fini della trascrizione nei registri di presa in carico assieme ai risultati della degustazione medesima.

Art. 34

Misure atte ad assicurare la rispondenza fra la certificazione di idoneita' e le partite

Il Ministro: DIANA

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembe 1993

Registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 263

Modelli

Modello A Parte di provvedimento in formato grafico Modello B Parte di provvedimento in formato grafico MODELLO C RICEVUTA DI PRODUZIONE DELLE OLIVE CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI .................................. Vista la denuncia di produzione delle olive presentata in data ......... da ........................... in qualita' di ...... ................................................................... (indirizzo) per la campagna olearia ....../...... considerat che tale denuncia si riferisce alle olive provenienti da tutti i/parte dei terreni olivati iscritti all'Albo degli oliveti con il numero di matricola n.............. per una superficie di Ha ........................; Vista la denuncia con la quale viene richiesto l'uso della D.O.C. ................................................................... Sottozona .......................................................... Menzione geografica aggiuntiva ..................................... Viste le produzioni massime di olive e di olio consentite dal relativo disciplinare di produzione, R I L A S C I A ai sensi ed agli effetti degli artt. 11 e 13 del Regolamento n. ... del ....... del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali a ................................ in qualita' di ..................................................... _ * per esso a ................... in qualita' di.................. _ _ la presente ricevuta valida per q.li ............ di olive destinate alla produzione dell'olio a denominazione di origine controllata ................................... e corrispondenti a q.li........... di olio. data................... IL SEGRETARIO GENERALE .............................. * Nota da annullare nel caso di rilascio di ricevuta non frazionata ** Il quantitativo di olio da indicare deve essere quello corrispondente alla quantita' di olive ammessa e ricevuta in conformita' alla resa stabilita dal relativo disciplinare di produzione. MODELLO D CERTIFICATO IDONEITA' ALL'UTILIZZO DELLA D.O.C. CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ...................................... OLIO ..................... A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA; ................................................................... EVENTUALE SOTTOZONA ................................................ EVENTUALE MENZIONE GEOGRAFICA ...................................... Vista la denuncia di produzione delle olive presentata in data .............. da ............................. in qualita' di ................................................................. (indirizzo) per la campagna olearia ......../......... considerando che tale denuncia si riferisce alle olive provenienti da tutti i/parte dei terreni olivati iscritti all'Albo degli oliveti con il numero di matricola n.............. per una superficie di Ha ........................ Visto l'esito positivo dell'esame organolettico e dell'analisi chimico-fisica R I L A S C I A ai sensi ed agli effetti degli artt. 14 e 16 del Regolamento n. ... del ......... del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali a ................................ in qualita' di ..................................................... _ * per esso a ................... in qualita' di.................. _ _ il presente certificato valido per Kg. ............. di olio ....................... a denominazione di origine controllata ....................................................... data .................. IL SEGRETARIO GENERALE ............................. * Nota da annullare nel caso di rilascio di ricevuta non frazionata.

Allegato 1

RACCOMANDATA ALLEGATO 1 RICHIESTA PRELIEVO CAMPIONI DI OLIO ...................... AI SENSI DEL REGOLAMENTO N ......... DEL .......... DEL MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ............................ IL SOTTOSCRITTO .................................................... CON SEDE IN .................... VIA ............................... C.A.P. ................ TEL .................. FAX ................. PARTITA IVA .................................... IN QUALITA' DI DETENTORE DELLA/E PARTITA/E DI OLIO ................. CHIEDE CHE VENGA EFFETTUATO IL PRELIEVO DEI CAMPIONI DI OLIO DA SOTTOPORRE AGLI ACCERTAMENTI CHIMICO-FISICI ED ORGANOLETTICI AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE PER L'UTILIZZO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE ........................................... SI DICHIARA CHE LA/E PARTITA/E DI CUI TRATTASI E'/SONO GIACENTE/I GIACENTE/I PRESSO I DEPOSITI POSTI NELLA SEDE ...................... .................... E CHE TALE/I PARTITA/E E'/SONO CONTENUTA/E IN: N.................... BOTTIGLIE PER COMPLESSIVI Lt............ N.................... CONTENITORI PER COMPLESSIVI Q.li.............. Data ................. IN FEDE ..................................

Allegato 2

ALLEGATO 2 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ...................................... ANALISI ORGANOLETTICA E CHIMICO-FISICA DEGLI OLI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO N....... DEL ..... DEL MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI VERBALE DI PRELIEVO N................... L'anno .................. il giorno ......... del mese di .......... alle ore ........... il sottoscritto funzionario ................... ................................................................... incaricato del prelievo dei campioni di olio al fine dell'analisi organolettica e dell'esame chimico-fisico degli oli a denominazione di origine si e' recato presso la .................................. (denominazione) Via .............................. in Comune di .................... ed ha prelevato un campione di olio ai sensi dell'art. ........ del regolamento n........... del ......... del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e distribuito in sei esemplari da ...... contenitor ... contraddistint... da .... n. ......-........-.........-..........-...........-........-...... per rispettivi q.li.........-..........-...........-........-...... e/o dalla partita di bottiglie n........ per complessivi lt........ Il prelievo e' stato effettuato nelle forme di rito e secondo le modalita' indicate all'art. 25 del regolamento n...... del ......... del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali per n...... contenitor... alla presenza del Sig .......................... nella sua qualita' di ............... ............................... che sottoscrive il presente verbale e dichiara che trattasi di olio .................................... (vergine - extra vergine) Dei sei esemplari, sigillati alla presenza del Sig ................. uno viene lasciato al .............................................. mentre gli altri cinque vengono ritirati per gli adempimenti previsti dall'art. 16 del regolamento n....... del ........ del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. IL VERBALIZZANTE ........................ IL RESPONSABILE ..................... ELENCO DELLE VARIETA' DI OLIVE UFFICIALMENTE ISCRITTE NELLO SCHEDARIO OLEICOLO ITALIANO NUMERO D'ORDINE DESCRIZIONE VARIETA' CODICE VARIETA' --------------- ------------------- -------------- 1 ABUNARA 860 2 AGGHIASTRU 832 3 AGOGIA 150 4 AGOSTINA 270 5 AITANA 861 6 AITANELLA 470 7 ALESSE 20 8 ALLORA 100 9 ASCOLANA DURA 210 10 ASCOLANA SEMITENERA 212 11 ASCOLANA TENERA 214 12 AUGELLINA 521 13 AURINA 400 14 BARESANA 650 15 BELLA DI CERIGNOLA 500 16 BENINI 69 17 BIANCA 970 18 BIANCHERA 40 19 BIANCHETTA 152 20 BIANCOLA 350 21 BIANCOLILLA 800 22 BORGIANA 154 23 BOSANA 960 24 BOTTONI DI GALLO 862 25 BRANDELLA 156 26 BRANDOFINO 833 27 BUGA 41 28 BURRONA 272 29 BUSCIONETTO 801 30 CAIAZZANA 450 31 CAFAREDDA 560 32 CALATINA 890 33 CAMPOSTARA 24 34 CANINESE 250 35 CANNELLINA 651 36 CARBONARA 42 37 CARBONCELLA 158 38 CARBONELLA 354 39 CARBONCHIO 361 40 CARNA 274 41 CAROLEA 720 42 CARPELLESE 471 43 CARPINETANA 355 44 CASALIVA 1 45 CASTIGLIONESE 351 46 CAZZINICCHIO 520 47 CELLINA 524 48 CERASA DI MONTENERO 402 49 CELLINA DI ROTELLO 401 50 CERASELLA 501 51 CERASOLA DI TRICASE 561 52 CERASUOLA 802 53 CERASUOLO 362 54 CERZEGNA 451 55 CICIARELLO 750 56 CILIERO 562 57 CIMA DI BITONTO 522 58 CIMA DI MOLA 523 59 CIMIGNOLO 160 60 COCCONA 274 61 COCUCCIARO 502 62 COLOMBAIA 50 63 COLOMBINA 90 64 COLOMBINO 101 65 COMPOSTER 16 66 CONFETTO 961 67 CORATESE 472 68 CORATINA 503 69 CORNACCHIOLA 652 70 CORNARELLA 403 71 CORNIOLA 43 72 CORNIOLA (CALABRIA) 700 73 CORNIOLA (LATINA) 294 74 CORNIOLA (NAPOLI) 462 75 CORNIOLO 262 76 CORREGGIOLO 102 77 CORSICANO 950 78 CORVA 216 79 COZZANINA 71 80 COZZANONE 73 81 CRAPUTEL 0 82 CRASTU 815 83 CRESTORA 816 84 CROCCALEGNO 363 85 CROGNOLO 252 86 CUCCO 364 87 CUORICINO 103 88 DA RAZZA 721 89 DOLCE DI CHIAROMONTE 653 90 DRITTA 352 91 DROBNIZE 44 92 FARESANA 654 93 FASOLA DI POTENZA 655 94 FASOLA REGINA 656 95 FAVAROL 3 96 FECCIARA 264 97 FECCIARO 162 98 FEMMINELLA 473 99 FEMMINILE 657 100 FIANDOLA 75 101 FINALINA 57 102 FORT 21 103 FOSCO 254 104 FRANTOIO 104 105 FRUSCUTELLA 304 106 GARGNA' 5 107 GASTRU RAFFO 817 108 GENTILE 266 109 GENTILE (DI CHIETI) 365 110 GENTILE DI LARINO 404 111 GHIANDARA 356 112 GHIANNARA 681 113 GIARFARA 863 114 GIARRAFFA 803 115 GIUGGIOLARA 563 116 GIUSTA 658 117 GRAPPOLO 105 118 GREMIGNOLO 106 119 GROSSA 94 120 GROSSA DI CALABRIA 722 121 GROSSA DI CASSANO 701 122 GROSSA DI GERACE 751 123 GROSSAIO 107 124 GROSSA MAGGIORE 564 125 GROSSA MINORE 565 126 GRUGNALE 405 127 GUGLIA 474 128 INCHIASTRA 540 129 INTOSSO 357 130 ITRANA 276 131 LANTESCO 77 132 LARDAIA 659 133 LAURINA 218 134 LAZZERO 108 135 LEA 220 136 LECCINO 109 137 LECCIO DEL CORNO 110 138 LEUCOCARPA 504 139 LIMONCELLA 566 140 LIMONE 525 141 LIZZONE 79 142 MADONIA 834 143 MADONNA DELL'IMPRUNETA 111 144 MAFRA 702 145 MAGLIONESE 222 146 MAJATICA 660 147 MAJORCA 951 148 MANNA 542 149 MANNEDDA 541 150 MANTONICA 835 151 MARCONE 112 152 MAREMMANA 113 153 MARINELLO 682 154 MARINESE 452 155 MARINESE DI LAVELLO 661 156 MARRONCINO 306 157 MARRONENIA 278 158 MARZEMINA 28 159 MASCOLINO 662 160 MATERASSE 505 161 MAURINO 114 162 MELE 526 163 MELITANA 723 164 MERLINA 51 165 MIGNOLO 115 166 MINIOL 7 167 MONTANESE 280 168 MORAIOLO 116 169 MORCHIAIO 117 170 MORESCA 876 171 MORTELLINA 81 172 MORTINA 58 173 MUSO DI CORVO 752 174 NASITANA 836 175 NASUTA 506 176 NEBBIA 224 177 NEGRAL 9 178 NERBA 808 179 NERVA 308 180 NOCE 226 181 NOCELLARA DEL BELICE 804 182 NOCELLARA ETNEA 891 183 NOCELLARA MESSINESE 837 184 NOLCHE 507 185 NOSTRALE 633 186 NOSTRANA 703 187 OGLIARA 475 188 OGLIAROLA 453 189 OGLIAROLA (DI FROSINONE) 310 190 OGLIAROLA DI MIGLIONICO 664 191 OGLIAROLA (FOGGIA) 508 192 OGLIAROLA (POTENZA) 663 193 OGLIAROLA MESSINESE 838 194 OGLIASTRO GRANDE 476 195 OGLIASTRO PICCOLO 477 196 OLIANEDDA 962 197 OLIEDDU 971 198 OLIVA A CIUCCIO 527 199 OLIVA A CORNETTO 543 200 OLIVA ALL'ACQUA DI MONTENERO 406 201 OLIVA DI FRANCIA 820 202 OLIVA DI RACCA 366 203 OLIVA DI S. PARDO 367 204 OLIVA DOLCE DI BARBARANO 567 205 OLIVA DRITTA 282 206 OLIVA LUNGA 96 207 OLIVA SELVAGGIA 568 208 OLIVASTRA DI MONTENERO 407 209 OLIVASTRA DI MONTALCINO 118 210 OLIVASTRINO 952 211 OLIVASTRO BREVE 408 212 OLIVASTRO (DI FROSINONE) 312 213 OLIVASTRO DRITTO 409 214 OLIVASTRONE 79 215 OLIVASTRONE (RIETI) 268 216 OLIVE DOLCI 509 217 OLIVELLA 83 218 OLIVELLA (CAMPANIA) 454 219 OLIVELLA (LATINA) 296 220 OLIVOCE 358 221 OLIVO CEREALE 463 222 OLIVO DA OLIO 464 223 OLIVO DA SALARE 465 224 OLIVO DI CALABRIA 466 225 OLIVO MINUTO 724 226 OLIVONA 368 227 OLIVONE (SALERNO) 478 228 OLIVONE (VITERBO) 256 229 OLIVO TONDO 953 230 OLIVOTTO 59 231 ORIOLO 119 232 ORTICE 455 233 ORTOLANA 456 234 OTTOBRATICA 753 235 PAESANA BIANCA 410 236 PAESANA NERA 411 237 PALLANTE 412 238 PALMA 954 239 PALMARINO 258 240 PALMAROLA 665 241 PALOMBINO 172 242 PASCHIXEDDA 980 243 PASOLA 683 244 PENDOLINO 120 245 PEPERELLA 228 246 PEPILLA 413 247 PEPPINO LEO 528 248 PERANZANA 415 249 PEZZA DE QUADDU 963 250 PIANGENTE 121 251 PIANTONE DI FALERONE 230 252 PICHOLINE 122 253 PIDICUDDARA 864 254 PIGNOLA 52 252 PIPERNO 284 256 PIPPOLA 298 257 PISCIOTTANA 479 258 PIZZUTA 529 259 PIZZUTELLA 839 260 PIZZUTOLO NOSTRALE 684 261 POLICE 359 262 POSOLA 360 263 PREMUTICA 414 264 PROCANICO 286 265 PUNTERUOLO 123 266 QUERCETANO 124 267 RACIOPPA (MESSINA) 840 268 RACIOPPA (POTENZA) 666 269 RACIOPPA DI RIVELLO 667 270 RACIOPPELLA 457 271 RACIOPPELLA DI VENOSA 668 272 RAGIALE 164 273 RAPOLLESE DI LAVELLO 669 274 RASTRELLINA 166 275 RAVECE 458 276 RAZA 11 277 RAZZO 125 278 RAZZOLA 85 279 RAZZOLINO 126 280 READARA 26 281 REMUGNANA 416 282 REZZA 704 283 RIONDELLA 30 284 ROMANELLA 725 285 ROSARA 32 286 ROSCIOLA 127 287 ROSCIOLA DI ROTELLO 417 288 ROSINO 128 289 ROSSANELLO 22 290 ROSSANESE DOLCE DI CASSANO 705 291 ROSSELLINO 129 292 ROSSESE 65 293 ROSSOLELLA 670 294 ROTONDELLA 418 295 ROTONDELLA DI MELFI 671 296 ROTONDELLA (SALERNO) 480 297 ROTONDELLO 314 298 ROTONDELLO (NAPOLI) 467 299 SALELLA 481 300 SALIGNA DI LARINO 419 301 SALVIANA 288 302 SAN BENEDETTO 569 303 SAN FRANCESCO 510 304 SANGUILENTO 369 305 SANNATICA 570 306 SANTA CATERINA 571 307 SANTAGATESE 821 308 SANT'AGOSTINO 530 309 SANTOMAURO 706 310 SARGANA 202 311 SARGANELLA 200 312 SCACCIACELLE 370 313 SCARLINESE 130 314 SCARPETTA 672 315 SEMIDANA 981 316 SESSANA 316 317 SIEROLA 260 318 SILVESTRONE 168 319 SINOPOLESE 754 320 SIVIGLIANA DA CONFETTO 955 321 SIVIGLIANA DA OLIO 956 322 SPAGNOLA 290 323 SPINOSA 673 324 SPINOSA DOLCE 674 325 SQUILLACIOTA 726 326 TAGGIASCA 53 327 TAMPOTICA 482 328 TARCOLI 45 329 TERMITE DI BITETTO 531 330 TERZA 982 331 TOMBARELLA 755 332 TONDA 459 333 TONDA (DI CALABRIA) 727 334 TONDA DI GALATONE 572 335 TONDA IBLEA 900 336 TONDINA 648 337 TONDINA (CALABRIA) 707 338 TONDINA (TARANTO) 544 339 TONDOLINA 34 340 TONDOLO 174 341 TORREMAGGIORE 511 342 TORTIGLIONE 353 343 TOSO 87 344 TRANA 318 345 TREPP 13 346 TUNDA 972 347 TUNNULIDDA 865 348 UGGIANA 320 349 UOVO DI PICCIONE 532 350 USCIANA 573 351 VADDARICA 841 352 VERA 170 353 VERACE 708 354 VERDELLA 842 355 VERDINA 292 356 VOSCIOLA 574 357 ZAITUNA 901 358 OLIVO CIPRESSINO DI PIETRAFITTA 649 359 CHEMLALI 131 360 OLIVASTRA SEGGIANESE 132 361 TONNO 321 362 REALE 322 363 OLIVA NERA 323 364 OLIVA CIERA 324 365 MONTUONICA 420 366 NOCCIOLUTA 421 367 SAN GIULIANESE 422 368 AUREA SESSANELLA 483 369 MURTIGLIO 484 370 OLIVO DOLCE DI CASERTA 485 371 SPRINA 486 372 SPINAZZOLA 487 373 AGLIANICA 488 374 OLIVASTRO DI CASERTA 489 375 MALAVIZZELLA 490 376 CICENELLA 491 377 GROIA 492 378 PORCINA 493 379 NOCELLARA DI BENEVENTO 494 380 CURATONE 495 381 OLIVASTRO DI CONVERSANO 581 382 OLIVA ROSSA 582 383 CIMA DI MENFI 585 384 OLIVA DI ROSA 586 385 BOMBINO 587 386 BICCARESE 588 387 NOCIARA 589 388 OLIVASTRACCIO 648 389 BORGESE 728 390 POLICASTRESE 729 391 SAN BENEDETTESE 902 392 SAN MARTINARA 902 393 CATANESE 903 394 MENNOLARA 904 395 NOSTRALE DI MESSINA 905

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