LEGGE 1 marzo 1994, n. 152

Type Legge
Publication 1994-03-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 8/3/1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 18, recante interpretazione autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola effettuate in base a graduatorie nazionali ad esaurimento, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

JERVOLINO RUSSO, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA:

Il decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 18, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta

Ufficiale, alla pag. 50.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 GEN NAIO 1994, N. 18. L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. L'articolo 8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e' da intendere nel senso che tutte le nomine effettuate o da effettuare sulla base delle graduatorie nazionali risultanti dalla trasformazione delle graduatorie provinciali di cui all'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, mantengono la decorrenza giuridica cosi' come stabilita dall'articolo 11, comma 12, del medesimo decreto-legge n. 140 del 1988".

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