Act 094G0728
Entrata in vigore del decreto: 1/1/1995
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese ed in particolare gli articoli 8 e 10;
Viste le delibere CIPI del 25 marzo 1992 che individuano le tipologie di spese ammissibili alle agevolazioni, ed i comparti innovativi cui devono appartenere le imprese per essere ammesse alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 17 dicembre 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 28 gennaio 1993;
Di concerto con il Ministro delle finanze quanto alle modalita' di attuazione delle disposizioni sulla concessione del credito d'imposta;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
Procedura per la concessione delle agevolazioni
2.La dichiarazione per la concessione del credito d'imposta puo' essere inviata esclusivamente per spese effettuate, anteriormente alla data della dichiarazione medesima. La dichiarazione puo' essere riferita ad una o piu' unita' locali o stabilimenti.
3.Nel caso in cui l'impresa, a fronte di diversi investimenti, presenti piu' d'una dichiarazione per la concessione del credito d'imposta, tra le dichiarazioni medesime deve intercorrere un arco temporale non inferiore a trecentosessanta giorni.
4.Non e' consentita per i medesimi investimenti la presentazione di piu' di una dichiarazione.
5.La dichiarazione e la documentazione di cui al comma 1 devono essere trasmesse mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le dichiarazioni trasmesse anteriormente a detto termine o con mezzi diversi da quello stabilito saranno restituite al mittente. E' escluso ogni altro mezzo di trasmissione.
6.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verificata la corrispondenza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle perizie giurate di cui agli allegati del presente decreto e tenuto conto della certificazione "antimafia", controllate le disponibilita' finanziarie, ordina le dichiarazioni in appositi e distinti elenchi, in relazione ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 8 della legge, secondo la data del timbro postale di spedizione e, con cadenza quindicinale, comunica alle imprese interessate ed all'istituto od ente scelto dall'impresa per il controllo, l'avvenuta concessione dell'agevolazione, il cui ammontare e' arrotondato alle mille lire inferiori.
7.L'impresa interessata, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione ministeriale di concessione del credito di imposta invia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, copia degli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonche' la documentazione prevista dall'allegato 7, ad uno degli istituti od enti convenzionati col Ministero, allegato 8, prescelto dall'impresa medesima per i controlli di cui all'art. 4 della legge.
8.Una quota pari al 10% degli stanziamenti di cui all'articolo 8 e' riservata agli interventi previsti dall'art. 15 della legge, per la partecipazione ad azioni comunitarie.
9.Qualora le disponibilita' finanziarie dell'anno in cui sono pervenute le dichiarazioni non consentano la concessione integrale delle agevolazioni in favore delle dichiarazioni aventi la stessa data di posizione nei rispettivi elenchi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una riduzione percentuale in eguale misura. Le residue quote di agevolazioni non fruite sono concesse a valere sui fondi stanziati per l'anno successivo, con criterio di priorita'.
10.Le dichiarazioni pervenute al Ministero in data successiva a quella dell'elenco delle dichiarazioni per il quale e' stata applicata detta riduzione percentuale sono ordinate secondo la data del timbro postale di spedizione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica con cadenza quindicinale alle imprese l'avvenuto inserimento negli elenchi e la compatibilita' con le disponibilita' finanziarie ai fini della concessione.
11.Le imprese hanno facolta' di ritirare con apposita comunicazione da trasmettere mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le dichiarazioni inviate. Per le medesime spese, le imprese possono presentare nuove dichiarazioni contestualmente o successivamente al ritiro delle precedenti. Le nuove dichiarazioni sono inserite in nuovi elenchi secondo l'ordine delle date di trasmissioni delle dichiarazioni medesime.
12.Eventuali variazioni di quanto attestato con le dichiarazioni, le certificazioni, le perizie giurate di cui ai precedenti commi dovranno essere tempestivamente comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Istituto od ente incaricato di effettuare i successivi controlli al quale dovra' essere altresi' trasmessa idonea documentazione.
14.Non e' motivo di esclusione la mancata indicazione dell'istituto o ente per il controllo. In tal caso il controllo medesimo sara' affidato dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Mediocredito centrale o all'Artigiancassa.
15.Informazioni e chiarimenti sulla compilazione dei moduli e sull'attuazione del presente decreto potranno essere rilasciati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che predisporranno appositi sportelli informativi. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 8 della legge n. 317/1991 e' il seguente: "Art. 8. (Agevolazioni per spese di ricerca). - 1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono ammessi nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, commisurato alla quota degli utili reinvestimenti in spese di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non puo' eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta e non e' cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente articolo. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica. Il CIPI procede, ove occorra, all'aggiornamento annuale della individuazione dei predetti comparti innovativi. 3. I soggetti di cui all'art., 1, comma 3, che operano nei comparti di cui al comma 2 del presente articolo sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute per attivita' di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non puo' eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta. 4. I soggetti di cui al comma 3, se costituiti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato al totale delle spese per investimenti sostenute in ciascuno dei tre periodo di imposta successivi alla costituzione dei soggetti stessi a condizione che non abbiano avuto agevolazioni ai sensi degli articoli 6 e 12. Il credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, non puo' eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta. 5. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, anche con riferimento allo sviluppo delle tecnologie e degli investimenti di cui all'art. 5, comma 1, le tipologie delle spese ammissibili alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. 6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che i soggetti interessati siano tenuti al regime di contabilita' ordinaria anche a seguito di opzione, e non sono cumulabili con i benefici derivanti da disposizioni analoghe concernenti esenzioni o riduzioni di imposte. 7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, nel limite di lire 450 miliardi per il biennio 1992-1993, in ragione di lire 205 miliardi per l'anno 1992, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4, e di lire 245 miliardi per l'anno 1993, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4". - Il testo dell'art. 10 della legge n. 317/1991 e' il seguente: "Art. 10. (Credito d'imposta: norme di attuazione). - 1. Ai fini della concessione del credito di imposta previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9, i soggetti di cui all'art. 1, commi 3 e 4, dichiarano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'importo dei costi sostenuti con riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento di cui all'art. 5, comma 1, alle spese di cui agli articoli 7 e 8 ovvero all'entita' delle partecipazioni assunte ai sensi dell'art. 3, comma 1. 2. Alla dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa deve essere allegata una certificazione - sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali - attestante l'effettivita' della realizzazione o dell'acquisto di beni di nuova costruzione ovvero della partecipazione, la regolarita' documentale dei medesimi e la loro conformita' alle tipologie previste dall'art. 3, comma 1, dall'art. 5, comma 1, dall'art. 7, comma 1, e dall'articolo 8. La predetta certificazione deve essere corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali. 3. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato forma un elenco secondo l'ordine cronologico, risultante dalla data di spedizione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, delle dichiarazioni medesime; entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della dichiarazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica le disponibilita' finanziarie di cui agli articoli 6, comma 2, 7, comma 4, 8, comma 7, 9, comma 2, entro le quali e'ammissibile la fruizione del beneficio e comunica all'impresa la concessione del credito d'imposta. 4. Le dichiarazioni sono inserite nell'elenco di cui al comma 3 solo se corredate della certificazione di cui al comma 2. 5. Per le dichiarazioni collocate nella medesima posizione nell'elenco di cui al comma 3, qualora le disponibilita' finanziarie residue non permettano la concessione del beneficio nella misura determinata dagli articoli 6, 7, 8 e 9, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dispone la riduzione percentuale in eguale misura, salva l'integrazione - per gli anni 1991 e 1992 - con i fondi stanziati per l'anno successivo, in applicazione del comma 8. 6. Sono escluse dall'elenco di cui al comma 3 le imprese che abbiano richiesto i contributi di cui all'art. 12. 7. Con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende noto l'avvenuto esaurimento degli stanziamenti previsti per ciascuna annualita' e, contestualmente, trasferisce allo stato di previsione dell'entrata le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese. In caso di mancato esaurimento degli stanziamenti previsti, il predetto trasferimento e' disposto alla chiusura dell'esercizio finanziario. 8. Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente, ai benefici per mancanza di capienza finanziaria, il credito d'imposta e' riconosciuto, con priorita' nella formazione dell'elenco di cui al comma 3, negli anni successivi nei limiti delle relative disponibilita' finanziarie. 9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al Ministro delle finanze, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco contenente i beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi. 10. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo". - I testi delle delibere CIPI del 25 marzo 1992, che individuano le tipologie di spese ammissibili alle agevolazioni ed i comparti innovativi cui devono appartenere le imprese per essere ammesse alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge n. 317/1991, sono riportati negli allegati n. 5 e n. 6 al presente regolamento. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che agli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1: - Le modalita' di presentazione della certificazione "antimafia" previste dalla legge n. 55/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riportate al punto A 13 dell'allegato 4 al presente regolamento. - Il testo dell'art. 4 della legge n. 317/1991 e' il seguente: "Art. 4 (Controlli) - 1. Per il controllo delle dichiarazioni, corredate dei relativi allegati, inviate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, dalle imprese ammesse ai benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, nonche' delle domande di agevolazione avanzate dalle imprese ammesse ai benefici di cui all'art. 12, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale, anche congiuntamente; sulla base di apposite convenzioni, dell'istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), nonche' degli Istituti abilitati al credito a medio termine e della Cassa per il credito alle imprese artigiane. 2. Gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni, nel limite di 5 miliardi annui per il triennio 1991-1993, gravano sulle disponibilita' conferite al fondo di cui all'art. 43 ai sensi dell'art. 6, comma 2. Le predette convenzioni sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' comunque disporre ulteriori accertamenti. 3. Il Ministro del commercio e dell'artigianato, tramite il Servizi centrale di cui all'art. 39, comma 1, svolge attivita' di rilevazione ed analisi dello sviluppo economico, finanziario e produttivo delle piccole imprese anche mediante idonee forme di collegamento con gli osservatori economici esistenti su base regionale e in sede comunitaria. Per l'attivita' di cui al presente comma il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' ricorrere, sulla base di apposite convenzioni, alla collaborazione dei soggetti di cui al comma 1. 4. Le regioni possono collaborare all'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 anche attraverso le societa' finanziarie regionali. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, determinato in lire 650 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali". 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a coordinare le attivita' di cui al comma 3 con le rilevazioni operate dalle diverse regioni e a presentare al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno una relazione conclusiva". - Il testo dell'art. 15 della legge n. 317/1991 e' il seguente: "Art. 15 (Partecipazione ad azioni comunitarie) - 1. Nel caso di azioni comunitarie cofinanziate, che interessino anche parzialmente il territorio italiano, dirette a promuovere lo sviluppo economico o a favorire la ripresa di zone colpite da fenomeni di declino industriale ovvero di ristrutturazione o conversione di uno specifico settore industriale, anche attraverso interventi di dismissione di impianti obsoleti, alla relativa quota nazionale - ai sensi dell'art. 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183 - si fa fronte con le disponibilita' del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della medesima legge e secondo le procedure e le modalita' ivi previste, tenuto anche conto di quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della citata legge n. 183 del 1987, al fondo di cui al presente comma puo' essere versata, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, una somma non superiore al 10 per cento delle autorizzazioni di spesa recate dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge. 2. In conformita' dei programmi comunitari, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina la misura dei contributi concedibili, in conto capitale o in conto interessi in via attualizzata, a favore delle imprese di cui all'art. 1, comma 3, nonche' delle imprese turistiche aventi le dimensioni di cui al medesimo art. 1, comma 2, lettera b) ubicate nelle zone individuate dagli organismi comunitari. Il CIPE determina altresi', ove previsto dalle norme comunitarie, la maggiorazione dei contributi stessi per i territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88. 3. Le agevolazioni previste dagli interventi cofinanziati, oggetto del presente articolo, non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione disposta da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto gli investimenti ammissibili a contributo, le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo e per l'istruttoria delle stesse, nonche' per la concessione e l'erogazione dei contributi medesimi. 5. Gli investimenti di cui al comma 4 devono essere completamente realizzati entro quattro anni dalla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo o entro altro termine stabilito da specifiche norme regolanti gli interventi cofinanziati. In caso di mancato rispetto dei termini predetti, si applicano l'art. 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e l'art. 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568". - I requisiti dimensionali stabiliti ai sensi della legge n. 317/1991, come modificati con D.M. 1 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, sono i seguenti: "Definizione di piccola e media impresa industriale 1. E' definita piccola o media impresa l'impresa che: ha un massimo di 250 dipendenti; ha un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ecu, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 10 milioni di ecu, e fa capo per non piu' di un quarto ad una o piu' imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle Societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale a rischio o, purche' non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali. 2. E' definita piccola impresa l'impresa che: ha un massimo di 50 dipendenti; ha un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ecu, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 2 milioni di ecu, e fa capo per non piu' di un quarto ad una o piu' imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle Societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale di rischio o, purche' non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali. "Definizione di piccola e media impresa commerciale e di servizi 1. E' definita piccola e media impresa l'impresa che: ha un massimo di 95 dipendenti; ha un fatturato annuo non superiore a 7,5 milioni di ecu, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 3,75 milioni di ecu, e fa capo per non piu' di un quarto ad una o piu' imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle Societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale a rischio o, purche' non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali. 2. E' definita piccola impresa l'impresa che: ha un massimo di 20 dipendenti; ha un fatturato annuo non superiore ai 1,9 milioni di ecu, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 0,75 milioni di ecu, e fa capo per non piu' di un quarto ad una o piu' imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle Societa' finanziarie pubbliche, delle societa' a capitale a rischio o, purche' non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali". - Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge n. 317/1991 e' il seguente: "3. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12: a) le piccole imprese industriali e di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati; b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443". - Le attivita' economiche ammissibili sono indicate nell'allegato 10 al presente regolamento.
Art. 2
Spese ammissibili
3.Le spese, ad eccezione, di quanto previsto dal successivo comma 4, s'intendono effettuate qualora il relativo costo sia stato interamente fatturato a decorrere dal 25 ottobre 1991, all'impresa acquirente, ovvero alla societa' di leasing nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, e siano stati effettuati pagamenti pari ad almeno il 30% del costo agevolabile.
4.Le spese relative al costo del personale s'intendono effettuate ove i medesimi costi siano stati sostenuti a decorrere dal 25 ottobre 1991.
5.I costi di cui al comma 4 sono determinati sulla base delle retribuzioni del personale dipendente adibito ad attivita' di ricerca e sviluppo al netto di eventuali compensi extra contrattuali, di lavoro straordinario, di rimborsi spese e missioni.
6.I costi per i corsi di formazione del personale sono ammessi al credito d'imposta di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge se i relativi contratti sono stati stipulati a decorrere dal 25 ottobre 1991.
8.Alla dichiarazione di cui all'articolo 1 del presente decreto dovra' essere allegata una relazione illustrativa, volta ad inquadrare le spese sostenute nell'ambito di un piano aziendale e di sviluppo dell'attivita' di ricerca ovvero, per le agevolazioni di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge, di nuove attivita' produttive.
Art. 3
Revoca delle agevolazioni
2.In caso di revoca del credito di imposta, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne da' immediata comunicazione al Ministero delle finanze.
3.La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 13, secondo comma, della legge, sara' disposta nella misura da due a quattro volte l'importo del credito d'imposta indebitamente fruito, ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera d) del comma 1. L'esazione del suddetto importo verra' effettuata per il tramite degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (U.P.I.C.A.).
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato SAVONA Il Ministro delle finanza GALLO
Visto, il Guardiasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1994
Registro n. 1 Industria, foglio n. 224
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 13 della legge n. 317/1991 e' il seguente: "Arte. 13 (Revoca delle agevolazioni). - 1. In caso di insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 12, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni e, per quanto riguarda i crediti d'imposta revocati, ne da' immediata comunicazione al Ministro delle finanze. 2. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dei crediti d'imposta o dei contributi in conto capitale indebitamente fruiti. 3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'art. 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero e' punito con la reclusione da sei a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire. 4. Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione delle agevolazioni, e' disposta la revoca delle stesse, il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalita' di cui al comma 5. 5. Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della revoca di cui al comma 4, disposta per azioni o per atti addebitabili all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento ovvero alla da di concessione del credito d'imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazzione da applicare e' determinata in misura pari al tasso di interesse legale. 6. Per le restituzioni di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'art. 37, comma 3. Le somme restituite ai sensi del comma 5 sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero del tesoro, al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 6".
Allegato 1
Allegato 1 |||||||| ||| N. di iscrizione registro ditte CCIA SPAZIO RISERVATO AL MINISTRO ________ _ _ | DATA DI SPEDIZIONE: ||||||| | | | | _____ | | DATA DI ARRIVO: ||||||| | | | ___ | _____ | | | | ||||||||||| | | | |______| | Bollo | | | (RACCOMANDATA A.R) | | |___| Al Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato Direzione Generale della Produzione Industriale - Divisione III Via Molise 2 - 00187 ROMA LEGGE 5/10/1991, N. 317 - SPESE DI RICERCA DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ART. 8 ___ | | UTILI REINVESTITI IN SPESE DI RICERCA (comma 1) || ___ | | SPESE DI RICERCA IMPRESE COMPARTI INNOVATIVI (comma 3) || ___ | | SPESE DI RICERCA E INVESTIMENTI NUOVE IMPRESE COMPARTI || INNOVATIVI (comma 4) Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'oggetto, in relazione alle spese e agli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 8 della legge sopraindicata, il/la/i sottoscritto/a/i Cognome ............................................................. Nome ................................................................ nella qualita' di legale/i rappresentante/i della ditta sottoindicata DICHIARA/DICHIARANO A) NOTIZIE SULL'IMPRESA RICHIEDENTE ______ A1) Denominazione e | | natura giuridica |______| __________ | | |_____________| __ A2) Codice natura giuridica || _______ A3) Data di costituzione ||||||| ____ A4) Comparto innovativo di riferimento (codice CIPI) |||||| A5) Sede legale Comune _ _ Prov. _ _ CAP _ _ |____| || |_| ________ Via e N. civico | | |________| A6) Stabilimento interessato alle spese di ricerca o all'investimento Comune _ _ Prov. _ _ CAP _ _ |____| |__| |_| _______ Via e N. civico | | |_______| ____________ A7) Codice fiscale ||||||||||||||||| __________ A8) Partita IVA |||||||||||| | | | | | | | | | | | |||||||| ||| N. di iscrizione registro ditte CCIA | | | | | | A9) Telefono |_| Telex |_| telefax |__| A10) Rappresentanti dell'impresa _________ | | | Codice Data | | Cognome Nome Carica Nascita Codice fiscale | |_________| _____ | __ | _ | _ | ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_| | |___| | |__| | || | |___| | | | | __ | __ | __ | | __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_| | |_| | |__| | || | |____| | | | | __ | __ | _ | _ | ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_| | |___| | |__| | || | |___| | | | | __ | __ | __ | | __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_| | |_| | |__| | || | |____| | | | | __ | __ | _ | _ | ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_| | |___| | |__| | || | |___| | | | | __ | __ | __ | | __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_| | |_| | |__| | || | |____| | | | | __ | __ | _ | _ | ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_| | |___| | |__| | || | |___| | | | | ___|__|_|_|__ A11) Firmatario della certificazione allegata alla presente dichiarazione ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge 317/91 | | | | Cognome |____| Nome |____| _ Codice carica | | |__| A12) Firmatario della perizia giurata redatta ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge 317/91 | | | | Cognome |____| Nome |____| _ Codice carica | | |__| A13) Certificazione _ _ Autodichiarazione _ _ Data _ _ _ _ _ antimafia |_| |___| ||||_| ____ A14) Codice piccola impresa | | |_| ___ A15) Dipendenti in costanza di rapporto di lavoro n. | | |__| _____ A16) Stato patrimoniale (L/migliaia) | | |____| A17) Appartenenza ad un gruppo SI _ _ NO _ _ imprenditoriale || || ___________ | | | Denominazione Fatturato Stato | | e natura Sede N. (in L/ patrimoniale | | giuridica Legale dipendenti migliaia) in L/migliaia| |_________| __ | __ | _ | _ | ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_| | |___| | |__| | || | |___| | | | | __ | __ | __ | | __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_| | |_| | |__| | || | |____| | | | | __ | __ | _ | _ | ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_| | |___| | |__| | || | |___| | | | | __ | __ | __ | | __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_| | |_| | |__| | || | |____| | | | | __ | __ | _ | _ | ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_| | |___| | |__| | || | |___| | | | | ___|__|_|_|__ A18) Attivita' esercitate nell'unita' locale oggetto dell'investimento (descrizione) __________ | | |_________| | | | | | | | | | | | |||||||| ||| N. di iscrizione registro ditte CCIA _ A19) Codice Istat di attivita' | | | | |||| __ A20) Fatturato impresa anno | | | | | ||||| ___ (L/migliaia) | | Italia |_| _ (L/migliaia) | | Estero |_| A21) Quota fatturato impresa comparato innovativo in percentuale _ _ _ _ (L/migliaia) _ _ |||| |__| A22) utili reinvestiti in spesa di ricerca | | (L/migliaia) |___| B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI: B1) Descrizione sintetica delle spese effettuate _________ | | |__________| _________ | | |__________| _________ | | |__________| _________ | | |__________| _________ | | |__________| _________ | | |__________| B2) Importo delle spese con riferimento alle tipologie di cui all'art. 8 commi 1, 3 e 4 della legge 317/91 Aree non Aree assistite svantaggiate Importo Importo (L/migliaia) (L/migliaia a) collegamenti banche dati _ _ _ _ |_| |_| b) acquisto attrezzature e materiali _ _ _ _ per laboratorio |_| |_| c) locazione finanziaria _ _ _ _ attrezzature a materiali per |_| |_| laboratorio d) consulenze tecniche per _ _ _ _ innovazione e sviluppo |_| |_| e) utilizzo laboratorio esterni _ _ _ _ per ricerca e sviluppo |_| |_| ___ Data prima fattura | | | | | | | ||||||| ____ Data ultima fattura | | | | | | | ||||||| f) retribuzioni personale _ _ _ _ specializzato in R & S |_| |_| Dal | | | | | | | | | | | | | | ||||||| ||||||| _ _ _ _ IMPORTO TOTALE _ _ _ _ | | | | | | | | | | | |||||||| ||| N. di iscrizione registro ditte CCIA B 3) Importi delle spese con riferimento alle tipologie di cui all'art. 8 comma 4 della legge 317/91 finalizzata alla creazione di una nuova attivita' Aree non Aree assistite svantaggiate Importo Importo (L/migliaia) (L/migliaia a) opere murarie, di allacciamento _ _ _ _ e assimilate per nuovi impianti |___| |__| (comprese spese per urbanizzazione, progettazione e direzione lavori) b) acquisto di macchinari e _ _ _ _ attrezzature |_| |_| c) locazione di macchinari e _ _ _ _ attrezzature |_| |_| d) formazione del personale _ _ _ _ |_| |_| ___ Data prima fattura | | | | | | | ||||||| ____ Data ultima fattura | | | | | | | ||||||| | | | | IMPORTO TOTALE |_| |_| B4) Agevolazione spettante ai sensi dell'art. 8 della Legge 317/91 Aree non Aree assistite svantaggiate Importo Importo (L/migliaia) (L/migliaia a) comma 1 _ _ _ _ _ _ || |___| |__| b) comma 3 _ _ _ _ _ _ || |___| |__| c) comma 4 _ _ _ _ _ _ || |___| |__| B5) Altre dichiarazioni presentate ai sensi della legge 317/91 per spese e per investimenti di cui agli artt. 8 e 10 diversi da quelli di cui ai precedenti B2 e B3 _______ _ _ | Numero Data Costoso | | progressivo spedizione dell'investimento | |_________| | __ __ | | 1) | | | | | | |_| |__| | | ___ __ | | 2) | | | | | | |___| |___| | | ___ __ | | 3) | | | | | | |___| |___| | |_______| B6) Istituto di credito a medio termine o Ente cui sara' inviata copia della presente dichiarazione: | | MEDIOCREDITO | | | | | CODICE ALTRO || CENTRALE || ARTIGIANCASSA ||| ISTITUTO | | | | | | | | | | | |||||||| ||| N. di iscrizione registro ditte CCIA C) ULTERIORI DICHIARAZIONI Il/la sottoscritto/a ________ Cognome | | |_________| _________ Nome | | |_________| DICHIARA C1) che non sono state, ne' verranno richieste in futuro, agevolazioni a valere sulla legge n. 317/1991, su altre leggi statali, regionali, o delle province autonome o su azioni comunitarie cofinanziate, a fronte dei medesimi investimenti oggetto della presente dichiarazione, fatta salva la possibilita' di rinunciare alle agevolazioni concesse in relazione alla dichiarazione medesima: C2) che i beni, le spese e gli investimenti oggetto della presente dichiarazione sono conformi alle tipologie indicate nell'art. 8 della legge 317/1991. In particolare: al comma 1 | | essendo stati utilizzati per spese di ricerca || utili non distribuiti relativi agli esercizi precedenti. _ al comma 3 | | operando l'impresa prevalentemente nel comparto || innovativo di cui alla delibera CIPI del 25 marzo 1992 _ al comma 4 | | essendo l'impresa costituita dopo il 25 ottobre || 1991 e operando esclusivamente nel comparto innovativo di cui alla delibera CIPI del 25 marzo 1992 DICHIARA INOLTRE CHE: _ C3) | | le spese e gli investimenti sono stati esclusivamente || effettuati in unita' locali ove opera l'impresa richiedente; _ C4) | | le spese sono state effettivamente sostenute e gli || investimenti effettivamente realizzati; _ C5) | | le spese oggetto dell'investimento sono state pagate || in misura almeno pari al 30 per cento dei costi fatturati, che le stesse non sono state fatturate in data antecedente al 25 ottobre 1991, e che, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione, i beni non verranno ceduti, alienati o distratti, senza che ne venga data immediata comunicazione al Ministero dell'industria del Commercio e dell'Artigianato, ai fini della conseguente revoca dell'agevolazione; _ C6) | | le spese oggetto della presente dichiarazione sono || state indicate al netto delle imposte, delle spese notarili e degli interessi passivi; _ C7) | | le spese non fatturabili non sono state sostenute, ne' || interamente, ne' parzialmente, in data antecedente al 25 ottobre 1991, e sono state sostenute per un importo complessivo pari al L ................, di cui L. .... ........... per personale specializzato in R & S e L. ...................... per formazione professionale; _ C8) | | l'impresa e' in attivita', non e' in stato di || liquidazione volontaria, ne' e' sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale; _ C9) | | ha allegato: - la certificazione ( o || l'autodichiarazione) "antimafia" di cui alla legge 19/3/1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni; - la certificazione e la perizia giurata di cui all'art. 10, secondo comma, della legge 5/10/ 1991, n. 317; - la relazione esplicativa di cui al punto 2, terzo comma, della Dichiarazione CIPI del 25/3/1992; _____ C10) | | si impegna a trasmettere all'istituto di credito o ente || prescelto, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione dell'agevolazione, la documentazione prevista dall'allegato 7 ai fini del controllo di cui all'art. 4 della legge 317/91; __ C11) | | e' consapevole delle sanzioni penali comminate ai sensi || dell'art. 496 del codice penale, nonche' ai sensi dell'art. 13, comma terzo, della legge 317/91, in caso di mendaci dichiarazioni. ___ Data | | Firma ........................ |______|
``` _______________ | | | SPAZIO PER L'AUTENTICA DELLA FIRMA | | (
art. 20 legge n. 15 del 14/1/1968
) | | | | Attesto che la firma che precede e' stata apposta in mia presenza | | dal Sig. ........................................................ | | identificato mediante ................., previa ammonizione fatta | | al dichiarante sulla responsabilita' penale di cui puo' andare | | incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti | | falsi o contenenti dati non rispondenti a verita' | | | | Luogo e data: ........................ | | | | Il funzionario incaricato || -------------------------- : Cognome e nome ..................... | ```
| il notaio |
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Allegato 2
Allegato 2 | | | | | | | | | | | |||||||| ||| N. di iscrizione registro ditte CCIA CERTIFICAZIONE Il sottoscritto _________ Cognome | | |_________| ________ Nome | | |________| _ Presidente del Collegio sindacale | | || _ Revisore dei conti | | || _ Dottore commercialista | | iscritto all'albo || _ Ragioniere/Perito commerciale | | iscritto all'albo || consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 496 del Codice penale nonche' ai sensi dell'art. 13, comma terzo, della legge n. 317/91, attestata la conformita' alla legge n. 317/91, l'effettivita' e la regolarita' documentale di quanto dichiarato dal sig. _ _ _ _ _ _ _ _ in qualita' di legale rappresentante della ditta ___________ | | |___________| in relazione alle spese di cui all'art. 8 Legge 317/91 per un totale di L. .............................. ___ Data | | Firma ........................ |________|
_______________ | | | SPAZIO PER L'AUTENTICA DELLA FIRMA | | (
art. 20 legge n. 15 del 14/1/1968
) | | | | Attesto che la firma che precede e' stata apposta in mia presenza | | dal Sig. ........................................................ | | identificato mediante ................., previa ammonizione fatta | | al dichiarante sulla responsabilita' penale di cui puo' andare | | incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti | | falsi o contenenti dati non rispondenti a verita' | | | | Luogo e data: ........................ | | | | Il funzionario incaricato || -------------------------- : Cognome e nome ..................... |
| il notaio |
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Allegato 3
Allegato 3 SCHEMA PERIZIA GIURATA SPESE DI RICERCA Il sottoscritto iscritto all'Albo Ordine della Provincia di al No indicato dalla Ditta con sede Via C F P I certifica con perizia asseverata a giuramento l'acquisizione/la realizzazione/la validita' del progetto e la congruenza delle spese sostenute con l'attivita' innovativa dell'impresa e le possibili ricadute sull'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 Descrizione: dei beni acquisiti, delle spese effettuate, degli investimenti realizzati, indicandone la validita' nell'ambito dei programmi di sviluppo dell'impresa. Valutazione: delle spese effettuate, esponendo il criterio seguito Configurazione: delle tipologie di investimento secondo i commi 1, 3, e 4, dell'art. 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e delle succes- sive deliberazioni CIPI del 25 marzo 1992, specificando, oltre che l'appartenenza dell'attivita' dell'impresa al comparto innovativo di riferimento, se trattasi di spese per collegamento a banche dati per l'innovazione, di utilizzo di personale specializzato, di acquisto di attrezzature e materiali di consulenze, di utilizzo di laboratori esterni, o di attrezzature e materiali, di consulenze, di utilizzo di laboratori esterni, o di investimenti in opere, in macchinari e attrezzature, in formazione del personale, finalizzate alla creazione di una nuova attivita', classificabile come innovativa.
Allegato 4
Allegato 4 LEGGE N. 317/1991 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ART. 8 SPESE DI RICERCA AVVERTENZE I) La dichiarazione deve essere compilata esclusivamente sull'apposito modulo predisposto per la lettura ottica, disponibile presso l'Associazione bancaria italiana (ABI), l'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura (UNIONCAMERE), l'Associazione degli istituti regionali di mediocredito (ASSIREME), l'Associazione italiana leasing (ASSILEA), l'istituto centrale per il credito a medio termine (MEDIOCREDITO CENTRALE), la Cassa per il credito alle imprese artigiane (ARTIGIANCASSA), gli istituti di credito, le societa' di locazione finanziaria, le Camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura di ciascuna provincia, e, d'intesa con queste ultime, le associazioni imprenditoriali. Non e' ammesso l'utilizzo di fotocopie o riproduzioni di qualsiasi genere del suddetto modulo. Alla dichiarazione devono essere allegate: - la certificazione di cui al successivo punto D; - la perizia giurata di cui al successivo punto E; - la relazione esplicativa di cui al successivo punto F; - la certificazione, o l'autodichiarazione, "antimafia" prevista dalla legge n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al successivo punto A 13. L'originale del modulo prestampato deve essere trasmesso al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione ministeriale di concessione del credito d'imposta, la prima copia del modulo, corredata di copia della certificazione, della perizia giurata e della relazione, deve essere inviata, anche'essa mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Istituto di credito o Ente prescelto dall'impresa, unitamente alla documentazione indicata nell'Allegato 7 al decreto ministeriale di attuazione. II) Il credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 317/1991 puo' essere concesso soltanto nel caso in cui alla data di spedizione della dichiarazione: a) per l'effettuazione di spesa di ricerca siano impiegati utili non distribuiti risultanti dai bilanci relativi agli esercizi precedenti a quello in cui viene trasmessa la dichiarazione (Agevolazioni di cui al comma 1 dell'art. 8); b) l'impresa che sostiene spese di ricerca operi in via prevalente (cioe' presenti un fatturato realizzato per piu' del 50%) in uno dei "comparti innovativi" individuati nella Delibera CIPI del 25 marzo 1992 riportata in Allegato 6 (Agevolazioni di cui al comma 3 dell'art. 8); c) l'impresa che effettuata investimenti sia stata costituita a decorrere dal 25 ottobre 1991 ed operi in via esclusiva (comprovata dall'attivita' risultante dal Certificato di iscrizione al Registro ditte della Camera di Commercio ovvero, in mancanza, dall'atto costitutivo) in uno dei "comparti innovativi" individuati nella Delibera CIPI del 25 marzo 1992 riportata in Allegato 6 (Agevolazioni di cui al comma 4 dell'art. 8). Ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della legge n. 317/1991, le agevolazioni sopraindicate possono essere concesse soltanto alle imprese che siano tenute, anche a seguito di opzione, al regime di contabilita' ordinaria. Per fruire del credito d'imposta devono essere stati effettuati, alla data di spedizione della dichiarazione, pagamenti pari ad almeno il 30% del totale delle spese oggetto della dichiarazione medesima. III) Tutti i dati e le notizie riportati nella dichiarazione dovranno corrispondere a quanto risultera' dalla documentazione che, ai sensi dell'Allegato 7 al decreto ministeriale di attuazione, dovra' essere trasmessa all'Istituto di credito o Ente prescelto dall'impresa tra quelli all'uopo convenzionati con il Ministero dell'industria, riportato nell'Allegato 8. IV) La dichiarazione deve essere compilata usando la macchina da scrivere (possibilmente a 10 o 12 caratteri per pollice) attenendosi alle istruzioni di seguito riportate con riferimento ai corrispondenti punti della dichiarazione stessa. Non sono ammesse cancellazioni o correzioni di alcun tipo. Le parti del modulo che, in base alle presenti istruzioni, non debbono essere compilate, vanno lasciate in bilancio. Nei campi riservati all'indicazione di date, devono essere utilizzati obbligatoriamente due numeri, rispettivamente, per giorno, mese e anno senza alcun segno di separazione tra gli stessi (ad esempio, il primo gennaio 1994 dovra' essere indicato con 010194 ). Analogamente, nei campi riservati all'indicazione di importi, che devono essere sempre indicati in migliaia di lire, non devono essere apposti punti di separazione tra le cifre (ad esempio l'importo di lire un milione dovra' essere indicato con 1000). ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE N. iscrizione registro ditte: ove disponibile riportare nella intestazione di ogni pagina (in alto a destra) il numero di iscrizione nel registro ditte della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e la sigla della provincia in cui e' ubicata la sede legale dell'impresa. Dichiarazione per la concessione del credito d'imposta di cui all'art. 8: barrare la casella corrispondente all'agevolazione richiesta, tenendo presenti le avvertenze di cui al precedente punto II. Per ciascuna dichiarazione non e' consentito barrare piu' di una casella. cognome e nome: riportare, negli appositi spazi, cognome e nome del/dei firmatario/i della dichiarazione. A) NOTIZIE SULL'IMPRESA RICHIEDENTE A1) Denominazione (da indicare obbligatoriamente) riportare esattamente quella indicata nel certificato di iscrizione nel registro ditte della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura competente con riferimento alla sede legale dell'impresa, rilasciato in data non anteriore di oltre 30 giorni alla data della dichiarazione, ovvero, in mancanza, quella risultante dall'atto costitutivo. A2) Codice natura giuridica: riportare il codice corrispondente, individuato sulla base della seguente tabella.
SOCIETA' PER AZIONI 0
SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE 1
SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI 2
SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO 3
SOCIETA' DI FATTO 4
DITTA INDIVIDUALE 5
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 6
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA 7
CONSORZIO COOPERATIVO A RESPONSABILITA' LIMITATA 8
ALTRI A
A3) Data di costituzione: riportare quella risultante dal certificato di iscrizione nel Registro ditte della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura competente come sopra specificato, ovvero, in mancanza, quella risultante dell'atto costitutivo. L'indicazione della data in parola e' obbligatoria nel caso in cui venga richiesta l'agevolazione di cui al comma 4 dell'art. 8. A4) Comparto innovativo di riferimento: riportare il codice corrispondente al " comparto innovativo" di cui alla Delibera CIPI del 25 marzo 1992 (riportata in Allegato 6) nel quale l'impresa operi in via prevalente se trattasi di richiesta ai sensi dell'comma 3 dell'art. 8, ovvero in via esclusiva se trattasi di richiesta ai sensi del comma 4 del articolo medesimo. L'indicazione del codice in parola e' pertanto obbligatoria nel caso in cui venga richiesta l'agevolazione prevista da uno dei due commi sopraindicati. In caso di richiesta ai sensi del comma 1, il presente punto deve essere lasciato vuoto. A5) Sede legale: riportare comune, provincia, CAP., via e n. civico indicati nel certificato di cui al precedente punto A1). A6) Stabilimento interessato all'investimento (da indicare obbligatoriamente): riportare comune, provincia, CAP., via e n. civico dell'unita' locale interessata alle spese di ricerca o all'effettuazione degli investimenti come indicati nel certificato di cui al precedente punto A1). Nel caso in cui la dichiarazione riguardi piu' di uno stabilimento, dovra' essere indicata al presente punto l'unita' locale nella quale vengono prevalentemente sostenute le spese oggetto della richiesta. Gli altri stabilimenti dovranno essere comunque indicati utilizzando ulteriori fogli 01 del modulo di dichiarazione. Nel caso in cui tali stabilimenti risultino ubicati in aree geografiche cui, ai sensi della legge n. 317/1991, spettino aliquote di credito d'imposta diverse, le relative spese dovranno essere suddivise in base a quanto indicato ai successivi punti B2) e B3). A7) Codice fiscale (da indicare obbligatoriamente): riportare quello indicato nel certificato di cui al precedente punto A1) A8) Partita IVA: riportare il dato richiesto A9) telefono, telex e telefax: riportare quelli della sede legale dell'impresa e, se diversi, anche quelli dello stabilimento. A10) Rappresentanti dell'impresa (da indicare obbligatoriamente): indicare, negli appositi spazi, cognome, nome, data di nascita e codice fiscale di tutti i legali rappresentanti dell'impresa, come risultanti dal certificato di cui al precedente punto A1). Utilizzare la/e prima/e riga/e della tabella per i dati relativi al/i firmatorio/i della dichiarazione. Nella colona relativa ai " codici carica", indicare accanto a ciascun nominativo il relativo codice individuato sulla base della tabella seguente:
TITOLARE DITTA INDIVIDUALE 0
SOCIO ACCOMANDATARIO 1
SOCIO SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO 3
SOCIO SOCIETA' DI FATTO 4
SOCIO SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI 5
AMMINISTRATORE UNICO 6
AMMINISTRATORE DELEGATO 7
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 8
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 9
ALTRO TIPO DI LEGALE RAPPRESENTANTE (Procuratore, etc.) A
A11) Firmatario della certificazione: indicare cognome e nome del firmatario della certificazione allegata in calce alla dichiarazione ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 317/1991 e riportare il codice individuato dalla tabella seguente in relazione alla qualifica del firmatario stesso:
Presidente del Collegio sindacale 1
Revisore dei Conti 2
Dottore commercialista 3
Ragioniere o Perito commerciale 4
N.B. Qualora esista il Collegio sindacale, la certificazione dovra' essere necessariamente firmata dal relativo Presidente. A12) Firmatario della perizia giurata: indicare cognome e nome del firmatario della perizia allegata alla dichiarazione e riportare il codice individuato dalla tabella seguente in relazione alla qualifica del firmatario stesso:
Ingegnere iscritto nel relativo Albo 1 Perito industriale iscritto nel relativo Albo 2
A13) Certificazione antimafia ( da Inviare unicamente al Ministero): barrare la casella interessata a seconda che si alleghi la certificazione prefettizia o l'autodichiarazione prevista dalla [legge n. 55/1990](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;55). Indicare inoltre la data (giorno/mese/anno) nella quale la predetta certificazione (o autodichiarazione) e' stata rilasciata. La suddetta certificazione va richiesta, in carta libera, alla Prefettura competente per il luogo ove l'impresa interessata ha la propria sede legale, allegando i certificati di residenza e di stato di famiglia dei richiedenti e specificando che essa e' necessaria per l'ottenimento delle agevolazioni di cui alla [legge n. 317/1991](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;317). Tale certificazione dovra' riguardare: - per le ditte individuali, il titolare; - per le societa' in accomandita semplice, il o i soci accomandatari, nonche' le societa' medesime, - per le societa' in nome collettivo, tutti i soci, nonche' le societa' medesime, - per le societa' di capitali e per le cooperative, le societa' medesime, il legale rappresentante, nonche' tutti gli altri componenti l'organo di amministrazione. Si sottolinea che la suddetta certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore di oltre 90 giorni alla data di spedizione della dichiarazione. Ai sensi dell'[art. 5 della legge 17/1/1994, n. 47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-17;47~art5), qualora l'importo dell'agevolazione richiesta non sia superiore a L. 50.000.000 la certificazione non deve essere allegata. Qualora l'agevolazione sia invece, superiore a L. 50.000.000 in luogo della predetta certificazione puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva, autenticata secondo previsto dall'[art 20 della legge 4/1/1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art20). Tale dichiarazione deve attestare che ciascun interessato, "non e' stato sottoposto a misura di prevenzione e non e' a conoscenza dell'esistenza a suo carico, e dei propri conviventi, di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione, o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici, ovvero nell'albo nazionale dei costruttori". La suddetta dichiarazione puo' temporaneamente sostituire la certificazione rilasciata dalla Prefettura solo se accompagnata da copia autenticata della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di certificazione alla Prefettura medesima in data anteriore a trenta giorni rispetto alla data della dichiarazione sostitutiva. La suddetta certificazione prefettizia dovra' comunque essere inviata appena rilasciata. A14) Codice piccola impresa (da indicare obbligatoriamente): riportare il codice individuato dalla tabella seguente, conformemente al ramo di iscrizione risultante dal certificato di iscrizione all'INPS rilasciato in data non anteriore di oltre 90 giorni alla data della dichiarazione.
Piccola impresa industriale 1 Piccola impresa di servizi 2 Impresa artigiana 3
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