LEGGE 5 aprile 1995, n. 102
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 90, non convertito in legge.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota al titolo e all'art. 1: - Il D.L. n. 90/1995 reca: "Nuove norme in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni regionali, provinciali e comunali della primavera del 1995". Il predetto decreto non è stato convertito in legge perchè respinto dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 aprile 1995 (il relativo comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 4 aprile 1995).
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