Act 095G0285

Type Decreto Ministeriale
Publication 1994-06-14
Ultimo aggiornamento 1995-07-08
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 23/7/95

IL MINISTRO

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;

Vista la nota ACG/5(26)996 del 27 maggio 1994, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2.I procedimenti di competenza dell'amministrazione devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedinento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi). "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Nota all'art. 1: - Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota al titolo.

Art. 2

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1.Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2.Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, della richiesta o della proposta.

Art. 3

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1.Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2.La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3.All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.

4.Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause di irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5.Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Note all'art. 3: - Si trascrive il testo degli articoli 7, 8 e 18 della legge n. 241/1990: "Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'Amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari". "Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'Amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazionemedesima. 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista". "Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27. 2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare". - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme: "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 20". "Art. 10 (Accertamenti d'ufficio). - La buona condotta, l'assenza di procedimenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualita' personali che risultino attestati in documenti gia' in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare".

Art. 4

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1.Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2.I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove gia' non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicita' da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

3.L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo' essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4.Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Nota all'art. 4: - Per l'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.

Art. 5

Partecipazione al procedimento

1.Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.

2.Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 241/1990 e' il seguente: "Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".

Art. 6

Termine finale del procedimento

1.I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2.Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tale fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruita', per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruita' del termine finale, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3.Gli adempimenti relativi ai procedimenti per i quali sia competente all'adozione dell'atto finale un'altra amministrazione sono conclusi nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero di novanta giorni nei casi in cui gli atti di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica necessitino di una attivita' istruttoria che coinvolga organi consultivi del Ministero stesso, universita', enti od altre istituzioni vigilate.

4.I termini di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

5.Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

6.Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

7.Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformita'.

Nota all'art. 6: - Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della citata legge n. 241/1990: "Art. 16. - 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente all'acquisizione del parere. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita', dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza. 5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. 6. Gli Organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti". "Art. 17. - 1. Ove per disposizioni espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16".

Art. 7

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazione tecniche di organi od enti appositi

1.Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non puo' comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

2.Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica individua, d'intesa con gli organi, amministrazioni od enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; provvede altresi', ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministro non avra' provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvede di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

Nota all'art. 7: - Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17 della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota dell'art. 6.

Art. 8

Parere facoltativo del Consiglio di Stato

1.Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2.L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota dell'art. 6.

Art. 9

Unita' organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale

1.Relativamente al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica deve intendersi per unita' organizzative responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale ciascun ufficio dei dipartimenti e dei servizi, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 9 gennaio 1992.

Art. 10

Responsabile del procedimento

1.Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

2.Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonche' quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.

Note all'art. 10: - Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 241/1990: "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indicazione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione". - La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

Art. 11

Integrazione e modificazione del presente regolamento

1.I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2.Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 12

Pubblicita' aggiuntiva

1.Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' reso pubblico mediante ulteriori forme e modalita' stabilite dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2.Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 giugno 1994 Il Ministro: PODESTA' Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1995 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 10

Allegato

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