DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1995, n. 394

Type DPR
Publication 1995-07-31
Ultimo aggiornamento 2025-05-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 7/10/1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, recante norme sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate", emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari nonche' del personale di leva e di quello ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195/1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, ed all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995 riguardante le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione per il personale delle Forze Armate in precedenza indicato;

Visto lo schema di provvedimento riguardante il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito - Marina - Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 20 luglio 1995: dalla delegazione di parte pubblica, dallo Stato maggiore della Difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla sezione COCER Marina e dalla sezione COCER Aeronautica;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995);

Visto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'art. 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195/1995;

Vista

la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata - ai sensi del citato art. 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - nella seduta del 28 luglio 1995, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della difesa; Decreta:

Art. 1

Area di applicazione e durata

1.Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.

2.Il presente decreto concerne il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica.

3.Dopo un periodo di 3 mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori 3 mesi, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195/l995.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, reca: "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate". Si trascrive il testo degli articoli 1, 2, 3 (commi 1, 2, 3, 4 e 5), 5, 7, 8 (comma 1): "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate". "Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato: A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale; B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza). 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica). 3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate". "Art. 3 (Forze di polizia ad ordinamento civile - Materie oggetto di contrattazione e di informazione e forme di partecipazione). - 1. Ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono oggetto di contrattazione: il trattamento economico fondamentale ed accessorio; la durata massima dell'orario di lavoro settimanale; il congedo ordinario; il congedo straordinario; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; le aspettative sindacali ed i permessi sindacali retribuiti; il trattamento economico di missione e di trasferimento; i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, nonche' per la gestione degli Enti di assistenza del personale. 2. Nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge o da atti normativi o amministrativi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nell'ambito della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, le rispettive amministrazioni, allo scopo di rendere piu' costruttivo il sistema di relazioni sindacali, informano le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), operanti presso le predette rispettive amministrazioni in merito alla determinazione dei criteri generali concernenti: a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; b) la mobilita' esterna del personale a domanda; c) la definizione delle piante organiche; d) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale; e) la introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro; f) le misure di massima concernenti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro; g) la qualita' del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonche' le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi; h) l'attuazione di programmi di formazione del personale; i) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 3. Per le materie indicate nelle lettere a) e b) del comma 2, l'informazione e' preventiva. A seguito di tale informazione, le amministrazioni e le rispettive organizzazioni sindacali indicate nel comma 2, su richiesta delle stesse organizzazioni sindacali, si incontrano a livello nazionale per l'esame delle predette materie. L'esame si svolge in appositi incontri - cui sono invitate anche le altre rispettive organizzazioni sindacali non richiedenti - che iniziano entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si concludono nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali. In merito alle citate materie, per le parti rimesse alla determinazione dei competenti organi periferici, anche a livello locale si applica la stessa procedura. L'articolazione dei turni di servizio di cui alla lettera a) del comma 2 dovra' essere realizzata dai dirigenti responsabili nell'ambito di tipologie da individuare nell'accordo nazionale quadro previsto nel comma 7. 4. Per le materie indicate nelle lettere c), d) ed e), del comma 2, le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolare formalita' il parere delle rispettive organizzazioni sindacali di cui al citato comma 2. 5. Per le materie indicate nelle lettere f), g), h) ed i) del comma 2, l'informazione e' successiva. A tale scopo le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali di cui al comma 2 in una apposita conferenza di rappresentanti delle predette amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza almeno annuale. (Omissis)". "Art. 5 (Forze armate - Materie oggetto di concertazione e di informazione e forme di partecipazione). - 1. Per il personale appartenente alle Forze armate, le materie oggetto di concertazione di cui all'art. 2, comma 2, riguardano: trattamento economico fondamentale ed accessorio; la durata massima dell'orario di lavoro settimanale; le licenze; l'aspettativa per motivi privati e per infermita'; i permessi brevi per esigenze personali; il trattamento economico di missione e di trasferimento; i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli Enti di assistenza del personale. 2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382". "Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Tali procedure, che hanno inizio contemporaneamente, si sviluppano con carattere di contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione della ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della predisposizione degli schemi dei relativi provvedimenti, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate. 2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo' convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2. 3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. 5. Le delegazioni dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER partecipano ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali. 7. I rappresentanti dello Stato maggiore difesa e del COCER (Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) partecipano ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate. 8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa. 9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza. 10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime. 11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e dalla formulazione degli schemi dei provvedimenti riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo e gli schemi dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2. I decreti sono adottati in deroga all'art. 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi. 13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti, per la parte relativa ai trattamenti economici accessori, entro novanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti". "Art. 8 (Procedure di raffreddamento dei conflitti). - 1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita' nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione. (Omissis)". - La legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), indica le risorse disponibili per corrispondere i miglioramenti economici al personale. - ll decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 186, reca: "Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego". Si trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 3: "Art. 1. - 1. L'indennita' di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1994, e' corrisposta fino al 31 dicembre 1994". "Art. 2. - 1. Per l'anno 1994 e' attribuito un miglioramento economico mensile lordo, determinato con gli stessi criteri, modalita' e decorrenze stabiliti per l'attribuzione dell'indennita' di vacanza contrattuale di cui all'art. 1, alle seguenti categorie di personale comprese tra quelle indicate nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni: a) personale dei Corpi di polizia civili e militari fino alla qualifica di vice questore aggiunto compresa e gradi o qualifiche corrispondenti, con esclusione del personale ausiliario di leva; b) personale militare delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e di quello retribuito con paghe giornaliere; c) personale della carriera prefettizia fino alla qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto compresa". "Art. 3. - 1. I miglioramenti economici previsti dagli articoli 1 e 2 continuano ad essere corrisposti anche dopo il 31 dicembre 1994, a carico della spesa di cui all'art. 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, fino al loro riassorbimento con quelli contrattuali o equivalenti spettanti per l'anno 1995". - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, citata, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, citato, e' riportato alle note alle premesse.

Art. 2

Nuovi stipendi

1.Gli stipendi stabiliti dall'art. 1 della legge 8 agosto 1990, n. 231, comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Livello V L. 113.000 " VI " 123.000 " VI-bis " 131.000 " VII " 139.000 " VII-bis " 150.000 " VIII " 161.000 " IX " 182.000

2.Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995.

3.Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V L. 86.000 " VI " 94.000 " VI-bis " 100.000 " VII " 106.000 " VIII " 123.000 " VIII-bis " 135.000

4.Dal 1 giugno 1995 al livello IX di cui al decreto-legge 30 giugno 1995, n. 268, in luogo del livello VIII-bis, compete l'aumento mensile lordo di L. 140.000. Dal 1 settembre 1995 al livello VII-bis di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, compete l'aumento mensile lordo di L. 114.000.

5.Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo ed assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186.

6.I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono: Livello V L. 11.677.000 " VI " 13.047.000 " VI-bis " 14.143.000 " VII " 15.239.000 " VII-bis " 16.471.000 " VIII " 17.703.000 " IX " 20.495.000 (2) ((3)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360 ha disposto (con l'art. 2) che "1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Livello V .................................... L. 187.000 Livello VI ................................... L. 200.000 Livello VI-bis ............................... L. 210.000 Livello VII .................................. L. 220.000 Livello VII-bis .............................. L. 229.500 Livello VIII .................................. L. 239.000 Livello IX .................................... L. 262.000 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio 1997. 3. Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V .................................... L. 65.000 Livello VI ................................... L. 70.000 Livello VI-bis ............................... L. 74.000 Livello VII .................................. L. 78.000 Livello VII-bis .............................. L. 80.500 Livello VIII ................................. L. 83.000 Livello IX ................................... L. 91.000 4. Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V .................................... L. 140.000 Livello VI ................................... L. 150.000 Livello VI-bis ............................... L. 157.000 Livello VII .................................. L. 165.000 Livello VII-bis ............................... L. 172.000 Livello VIII .................................. L. 179.000 Livello IX .................................... L. 196.000 5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. 6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono: Livello V .................................... L. 13.921.000 Livello VI ................................... L. 15.447.000 Livello VI-bis ............................... L. 16.663.000 Livello VII .................................. L. 17.879.000 Livello VII-bis .............................. L. 19.225.000 Livello VIII .................................. L. 20.571.000 Livello IX .................................... L. 23.639.000. ------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 nel modificare l'art. 2 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360 (in S.O. n. 114 relativo alla G.U. 10/07/1996, n. 160) ha conseguentemente disposto (con l'art. 2) che "1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996 n. 360, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Livello V lire 71.000 Livello VI lire 77.000 Livello VI-bis lire 80.000 Livello VII lire 83.000 Livello VII-bis lire 86.500 Livello VIII lire 90.000 Livello IX lire 101.000 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 agosto 1999. 3. Dal 1 ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali lordi: Livello V lire 39.000 Livello VI lire 42.000 Livello VI-bis lire 43.500 Livello VII lire 45.000 Livello VII-bis lire 47.000 Livello VIII lire 49.000 Livello IX lire 55.000 4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. 5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono: Livello V lire 14.773.000 Livello VI lire 16.371.000 Livello VI-bis lire 17.623.000 Livello VII lire 18.875.000 Livello VII-bis lire 20.263.000 Livello VIII lire 21.651.000 Livello IX lire 24.851.000 6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360."

Art. 3

Effetti dei nuovi stipendi

1.Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2.I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3.Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4.Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

5.La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie, dovra' essere in ogni caso contenuta per l'anno 1995 nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno finanziario.

Note all'art. 3: - Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, approva lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Si trascrive il testo dell'art. 82: "Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia". - Si trascrive il testo dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312: "Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.".

Art. 4

Assegno pensionabile

1.In relazione alla peculiarita' organizzativa e funzionale conseguente al nuovo orario di lavoro fissato nei termini previsti nei commi 1, 2 e 3, dell'art. 10, al personale di cui al comma 1 dell'art. 1 compete, con decorrenza dal 31 dicembre 1995, un assegno pensionabile mensile lordo nei seguenti importi: Livello V L. 129.000 " VI " 136.000 " VI-bis " 143.000 " VII " 149.000 " VII-bis " 156.000 " VIII " 163.000 " IX " 178.000

2.L'assegno pensionabile di cui al comma 1 va corrisposto anche sulla tredicesima mensilita' ed e' valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

Art. 5

Indennita' di impiego operativo

1.

2.Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennita' e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78.((4))

4.Ai volontari di truppa in servizio permanente di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le indennita' operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 10, ed alla tabella IV della legge 23 marzo 1983, n. 78, percentualmente commisurate alla indennita' di impiego operativo di base, sono determinate con riferimento alle stesse percentuali previste per ufficiali e sottufficiali. Le indennita' operative per particolari impieghi di cui agli articoli 5 e 6 ed alle tabelle II e III della legge 23 marzo 1983, n. 78, percentualmente commisurate alla indennita' di impiego operativo di base, sono determinate con riferimento alle percentuali previste per i gradi nella II fascia delle tabelle stesse. Le indennita' ed i supplementi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 15 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono determinate nelle misure percentuali previste dalle norme stesse per ufficiali e sottufficiali.

5.Limitatamente al personale di cui all'art. 1, comma 1, le indennita' operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13, ed alle tabelle II, III e IV della legge 23 marzo 1983, n. 78, percentualmente commisurate alla indennita' di impiego operativo di base, vanno determinate con riferimento alle nuove misure di cui alla tabella del comma 1 in relazione al grado rivestito. Le indennita' ed i supplementi nelle misure percentuali previste agli articoli 11, 15 e 16, nonche' dalla tabella V della legge 23 marzo 1983, n. 78, vanno determinate con riferimento alla misura della indennita' di impiego operativo di base prevista dal comma 1 per il personale militare appartenente alla XIII fascia. (3)

6.A decorrere dal 1 dicembre 1995, l'indennita' militare di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e' soppressa.

7.Il personale in servizio alla data del 30 novembre 1995 che in applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 goda di un trattamento economico accessorio inferiore a quello in godimento, conserva ad personam la differenza tra il trattamento in godimento e quello spettante in applicazione del presente articolo. Tale differenza, che non e' pensionabile, e' riassorbita dagli incrementi delle indennita' di impiego operativo, di cui e', comunque, destinatario successivamente al 1 dicembre 1995, ad eccezione dei miglioramenti derivanti dalle revisioni del trattamento economico.

8.Le misure delle indennita' di impiego operativo e delle indennita' supplementari stabilite dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, in misura fissa, continuano ad essere corrisposte negli importi previsti dalla legge stessa.

9.L'indennita' di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 78/1983 compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, e' impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3. Tale indennita' non e' corrisposta al personale beneficiario del trattamento economico di missione ovvero impiegato presso gli anzidetti Enti e Reparti per un periodo inferiore a trenta giorni.

Art. 6

Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione

1.Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio lire lire Ruolo: Ruolo dei volontari 1.300.000 1.700.000 Ruolo dei sergenti e ruolo dei marescialli 1.700.000 2.500.000

2.Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 231/1990, sono dovuti nelle seguenti misure annue lorde, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 19 anni 29 anni di servizio di servizio lire lire Grado: Tenente - Capitano 2.100.000 2.700.000 Maggiore 2.800.000 4.500.000 Tenente colonnello 3.200.000 4.500.000

3.L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 231/1990, e' dovuto nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: 15 anni 25 anni di servizio di servizio lire lire Grado: Capitano 2.100.000 4.500.000 Maggiore 2.800.000 4.500.000 Tenente colonnello 3.200.000 4.500.000

4.Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".

Nota all'art. 6: - Si trascrive il testo degli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1990, n. 231: "Art. 4 (Assegno funzionale). - 1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art.1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate dal 1 gennaio 1990 nei seguenti importi annui lordi: a) L. 1.700.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio; b) L. 2.500.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 29 anni di servizio. 2. Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro, ne' con gli importi ed i benefici previsti dall'art. 5 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita'". "Art. 5 (Omogeneizzazione stipendiale). - 1. Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 739, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi: Con 15 anni Con 25 anni di servizio di servizio - - a) capitano 2.100.000 4.500.000 b) maggiore 2.800.000 4.500.000 c) tenente colonnello 3.200.000 4.500.000 d) colonnello 4.500.000 2. Gli importi previsti dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del 19 e 29 anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi: Con 19 anni Con 29 anni di servizio di servizio - - a) capitano 2.100.000 2.700.000 b) maggiore 2.100.000 2.700.000 c) tenente colonnello 2.800.000 4.500.000 d) colonnello 3.200.000 4.500.000 (Omissis)".

Art. 7

Trattamento di missione

1.Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1991, n. 21, i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue: L. 42.000 per un pasto; L. 83.600 per due pasti.

2.Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3.A decorrere dal 1 settembre 1995 al personale inviato in missione continuativa per una durata superiore a 30 giorni, in localita' diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, e' data facolta' di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell'indennita' di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di durata della missione ((e nella sola ipotesi che l'Amministrazione si trovi)) nella impossibilita' di fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni.

4.Al personale inviato in missione e' anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio, nonche' il 75 per cento delle presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita.

Art. 8

Trattamento economico di trasferimento

1.A decorrere dal 1 settembre 1995, per gli appartenenti alle Forze armate la distanza massima di 30 chilometri prevista dall'art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle indennita' ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, e' elevata a 90 chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volonta' del personale, in una localita' comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il personale sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non da' diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836/1973.

2.A decorrere dal 1 settembre 1995 il personale trasferito d'autorita' che abbia diritto all'alloggio di servizio in relazione all'incarico ricoperto, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione che nella nuova sede di servizio sussista la disponibilita' dell'alloggio di servizio e l'interessato non possa temporaneamente disporne in quanto ancora occupato dal precedente titolare ovvero siano in corso lavori di ristrutturazione. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e' ridotto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge.

3.La spesa globale per i rimborsi e le indennita' inerenti al trasferimento di sede anche in applicazione dei commi 1 e 2 dovra' essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti dei rispettivi stati di previsione del Ministero della difesa.

Note all'art. 8: - Il titolo II della legge 18 dicembre 1973, n. 836, detta norme in materia di indennita' e rimborsi per i dipendenti civili e militari dello Stato trasferiti da una sede di servizio ad un'altra. Si trascrive l'art. 22, comma primo: "Art. 22. - Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilita' di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comuni viciniori, e' ammesso ugualmente a fruire delle indennita' e dei rimborsi inerenti al trasferimento purche' la distanza dalla casa municipale del comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri.". - La legge 10 marzo 1987, n. 100, reca "Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare". Si trascrive l'art. 1, commi 1, 2 e 3: "Art. 1. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1957, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d'autorita' prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. 2. Il predetto trattamento e' ridotto: a) alla meta', se il trasferimento e' disposto dopo un periodo di permanenza nella sede superiore a quattro anni ma inferiore a otto; b) ad un terzo, se il trasferimento e' disposto dopo otto anni di permanenza nella sede. 3. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 e' ridotto di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e non compete al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma.".

Art. 9

Personale delle capitanerie di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena

1.A decorrere dal 1 novembre 1995 per il personale delle capitanerie di porto e per il personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, di cui all'art. 2, comma 2- bis, della legge 14 novembre 1987, n. 468, la quota percentuale dell'indennita' pensionabile prevista nella predetta norma va rapportata alle misure di detta indennita' incrementate unicamente del 6 per cento.

Nota all'art. 9: - Si trascrive l'art. 2, comma 2- bis, della legge 14 novembre 1987, n. 468: "2- bis. Con decorrenza 1 dicembre 1987, al personale militare delle Capitanerie di porto e al personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1981, n. 475, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva, compete l'indennita' pensionabile prevista dal terzo comma dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nella misura del 25 per cento. La citata indennita' e' cumulabile con le altre indennita' previste dal presente decreto e dalla legge 23 marzo 1983, n. 78.".

Art. 10

Orario di lavoro

1.La durata dell'orario ordinario di lavoro e' di 36 ore settimanali.

2.In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui all'art. 1, comma 1, e' tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1 gennaio 1997.

3.Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui all'art. 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

4.L'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio. L'orario normale delle attivita' giornaliere e' ripartito nell'arco di 6 giorni, fatta salva la possibilita' di contenere l'arco settimanale in 5 giorni quando reso opportuno dalla specifica organizzazione di ciascuna Forza armata.

5.I servizi continuativi di durata pari a 24 ore, fatto salvo l'eventuale recupero della festivita' qualora effettuati in giornata festiva, danno titolo ad una compensazione pari ad una giornata lavorativa, piu' 2 ore di riposo compensativo, piu' un compenso pari a 2 ore.

6.Ove la settimana lavorativa si articoli su cinque giorni, i servizi continuativi di durata pari a 24 ore, con inizio nella giornata di sabato, danno diritto, oltre al recupero di cui al comma precedente, anche al recupero della giornata del venerdi' antecedente al servizio stesso. Qualora cio' non sia possibile, per esigenze di servizio, al posto del venerdi' verranno concesse, entro i successivi 60 giorni, sei ore libere dal servizio.

7.Le ore di effettiva attivita' lavorativa da compensare con il recupero, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro della difesa del 25 settembre 1990, ad eccezione di quelle derivanti da servizi che richiedono un immediato recupero fisiologico, sono assoggettate alla normativa della licenza ordinaria e sono con essa cumulabili. Il periodo di fruizione e' programmato dall'Autorita' che esercita le funzioni di Comandante di Corpo/capo ufficio, tenendo presente le richieste del personale, fatte salve improrogabili esigenze di servizio.

Note all'art. 10: - Si trascrive il testo dell'art. 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231: "Art. 10 (Orario delle attivita' giornaliere). - 1. Ferma restando la totale disponibilita' al servizio, con decorrenza dal 1 luglio 1990 l'orario delle attivita' giornaliere del personale militare delle Forze armate di cui all'art. 1, comma 1, nonche' dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, e' fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale militare e' tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150". - ll decreto del Ministro della difesa del 25 settembre 1990 disciplina l'orario delle attivita' giornaliere del personale militare e, all'art. 4, le forme compensative delle ore di effettiva attivita' effettuata in eccesso al previsto orario settimanale.

Art. 11

F e s t i v i t a'

1.Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.

2.Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e 8 marzo 1989, n. 101.

Nota all'art. 11: - Le leggi 22 novembre 1988, n. 516, ed 8 marzo 1989, n. 101, dettano norme riguardanti la regolazione dei rapporti tra lo Stato e, rispettivamente, l'Unione italiana delle Chiese Cristiane avventiste del 7 giorno e l'Unione delle Comunita' Ebraiche italiane, tutelando il personale aderente a tali Comunita'.

Art. 12

Licenza ordinaria

1.Il personale di cui all'art. 1, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria retribuito. Durante tale periodo al personale spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennita' che non siano corrisposte per dodici mensilita'.

2.La durata della licenza ordinaria e' di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata della licenza ordinaria e' rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi 3 anni di servizio e' di 30 giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorita' nazionale.

3.I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

4.A tutto il personale sono altresi' attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

5.In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a 28, 32, 39 giorni lavorativi ed a 26 giorni lavorativi per i dipendenti nei primi 3 anni di servizio.

6.Nell'anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio la durata della licenza ordinaria e' determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.

7.La licenza ordinaria e' un diritto irrinunciabile e non e' monetizzabile.

8.Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria dovra' essere fruita entro il primo semestre dell'anno successivo.

9.Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il personale dovra' fruire della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.

10.Il diritto alla licenza ordinaria non e' riducibile in ragione di assenza per infermita', anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi e' autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

11.Le infermita' insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.

12.In caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, al personale richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonche' l'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella localita' ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta.

13.Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996. Per il personale che ha gia' maturato 25 anni di servizio o li maturera' entro la data del 31 dicembre 1996, la durata della licenza ordinaria e' di 47 giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, 41 giorni lavorativi. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.

Note all'art. 12: - La legge 23 dicembre 1977, n. 937, disciplina per il personale civile e militare dello Stato la fruizione di giorni di licenza/congedo, integrativi di quelli ordinari, derivanti dalla soppressione di talune festivita' particolari. - La legge 18 dicembre 1973, n. 836, al Titolo I, reca norme riguardanti il trattamento economico di missione dei dipendenti civili e militari dello Stato, individuandone altresi' i presupposti.

Art. 13

Licenze straordinarie

1.Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

3.Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza breve e' soppressa.

4.Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.

5.Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.

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