DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1996, n. 147

Type DPR
Publication 1996-02-06
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 6/4/1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 349, che prevede che con apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuita' del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;

Visti gli articoli 9, 37, 41, 43, 45, 61, 72, 73, 86, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

Visto l'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;

Visti gli articoli 15 e 18 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1996;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Affidamento delle entrate ai concessionari subentranti

1.Nei casi di cambiamento di gestione, conseguenti alla cessazione del regime transitorio e al conferimento delle concessioni ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e' fatto obbligo al precedente concessionario di affidare al concessionario subentrante la riscossione delle entrate iscritte in ruoli emessi senza l'obbligo del non riscosso come riscosso ed aventi rate scadute prima del cambiamento di gestione, nonche' di quelle contenute negli elenchi dei residui di gestione, di cui all'art. 116, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

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