Act 096G0218
Entrata in vigore del decreto: 9-5-1996
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visti gli articoli 5, lettera g), 7 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto l'art. 57, commi 2 e 3, della legge 16 febbraio 1992, n. 142;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il proprio decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 15 maggio 1995, n. 283;
Visto il proprio decreto ministeriale 22 dicembre 1967 concernente la disciplina delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 1 febbraio 1968, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 15 maggio 1995, n. 283;
Visto il proprio decreto ministeriale 3 maggio 1971 concernente la disciplina degli amidi modificati destinati all'alimentazione umana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18 maggio 1971, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 15 maggio 1995, n. 283;
Visto il proprio decreto ministeriale 27 gennaio 1988, n. 49, riguardante le norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera modificata delle carni fresche refrigerate;
Visto il proprio decreto ministeriale 16 marzo 1994, n. 266, riguardante le norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera modificata di determinati prodotti alimentari;
Visto il proprio decreto ministeriale 5 aprile 1988, n. 151, riguardante la disciplina della gomma-base utilizzata per la produzione della gomma da masticare;
Vista la direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, che modifica la direttiva 89/107/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano;
Vista la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari;
Vista la direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari;
Vista la direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
Vista la direttiva 95/31/CE della Commissione che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare;
Ritenuto di dover procedere al recepimento delle direttive sopra citate;
Ritenuto, al fine di garantire una adeguata tutela del consumatore e nelle more che vengano adottate apposite disposizioni comunitarie, di dover estendere agli alimenti contenenti polioli o aspartame o entrambi le disposizioni dell'art. 5, comma 2, della direttiva 94/35/CE;
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di stato reso nell'adunanza generale del 30 novembre 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 1 febbraio 1996;
ADOTTA
il seguente regolamento:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI I COLORANTI, GLI EDULCORANTI E GLI ADDITIVI DIVERSI DAI COLORANTI E DAGLI EDULCORANTI
Art. 1
Definizioni
Per additivo alimentare si intende qualsiasi sostanza, normalmente non consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico nelle fasi di produzione, di trasformazione, di preparazione, di trattamento, di imballaggio, di trasporto o immagazzinamento degli alimenti, che si possa ragionevolmente presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti direttamente o indirettamente. 2. Per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in se', che e' volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione che puo' dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito. 3. Per "prodotti alimentari non lavorati" si intendono i prodotti che non sono stati sottoposti a trattamenti che comportano un cambiamento sostanziale dello stato originario del prodotto. Essi possono tuttavia essere stati separati, sezionati, disossati, tritati, scorticati, pelati, sbucciati, macinati, tagliati, puliti, privati degli scarti, selezionati, surgelati, congelati, refrigerati, triturati, sgusciati, imballati o meno. 4. La dizione "quanto basta", riportata negli allegati, significa che non viene indicata una dose massima. Tuttavia, gli additivi alimentari devono essere utilizzati secondo le norme di buona fabbricazione ad una dose non superiore a quella necessaria per raggiungere lo scopo prefissato e a condizione che non traggano in inganno il consumatore. AVVERTENZA : Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse Il testo dell'art. 5 lettera g), della legge n. 283/1962 e' il seguente: Art. 5 - E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari: (Omissis); g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanita' o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali". Il testo dell'art. 7 della legge n. 283/1962 e' il seguente: Il Ministro per la sanita' con proprio decreto, sentito il Consiglio Superiore di Sanita', puo' consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti, ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito." Il testo dell'art. 22 della legge n. 283/1962 e' il seguente: Art. 22 - Il Ministro per la sanita', entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita', pubblichera' con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi. Entro un anno il Ministro per la sanita' pubblichera' l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari. Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti". Il testo dell'art. 57, commi 2 e 3 della legge 19 febbraio 1993, n. 142 e' il seguente: 2. A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto dal 1 luglio 1992, e' soppressa la lettera f) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283. 3. Al primo comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: "nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse" sono sostituite dalle seguenti: "nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari." Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 108/1992 e' il seguente: Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio Superiore di Sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1 giugno 1988, n. 243. 3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. (Omissis)..."
Art. 2
Campo d'applicazione
1.Il presente decreto disciplina gli additivi alimentari utilizzati o destinati ad essere utilizzati come ingredienti nella fase di produzione o preparazione dei prodotti alimentari e ancora presenti nel prodotto finale, anche in forma modificata.
2.Le categorie degli additivi alimentari sono riportate nell'allegato I.
3.L'inserimento di un additivo alimentare in una delle categorie dell'allegato I avviene conformemente alla funzione principale normalmente svolta dall'additivo in questione. La classificazione dell'additivo in una categoria non esclude peraltro la possibilita' che tale additivo sia autorizzato per altre funzioni.
4.I criteri generali per l'approvazione degli additivi alimentari sono riportati nell'allegato II.
Art. 3
Etichettatura
2.Le informazioni di cui al comma 1, lettere b), e), f), g) ed h), possono figurare anche solo sui documenti commerciali relativi alla partita, da fornire alla consegna o prima di essa a condizione che la dicitura "da impiegare unicamente ai fini della produzione alimentare, esclusa la vendita al dettaglio" sia riportata in modo ben visibile sull'imballaggio o sul contenitore.
4.Le informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere riportate in lingua italiana o in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti, a meno che questi non siano informati in altro modo.
5.Le menzioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere riportate anche in piu' lingue.
Art. 4
Prodotti alimentari destinati ad altri Paesi
1.Nella preparazione di alimenti destinati all'esportazione possono essere adoperati additivi alimentari non previsti nel presente decreto, ma consentiti nei Paesi destinatari; la detenzione di essi limitatamente all'uso sopra precisato e' subordinata ad autorizzazione rilasciata dall'autorita' sanitaria competente per territorio e al rispetto delle eventuali disposizioni da questa impartite.
TITOLO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI I COLORANTI, GLI EDULCORANTI E GLI ADDITIVI DIVERSI DAI COLORANTI E DAGLI EDULCORANTI Capo I COLORANTI
Art. 5
Definizione
1.I coloranti sono sostanze che conferiscono un colore ad un alimento o che ne restituiscono la colorazione originaria, ed includono componenti naturali dei prodotti alimentari e altri elementi di origine naturale, normalmente non consumati come alimenti ne' usati come ingredienti tipici degli alimenti.
2.Sono considerati coloranti le preparazioni ottenute da prodotti alimentari e altri materiali di base di origine naturale ricavati mediante procedimento fisico o chimico o combinato che comporti l'estrazione selettiva dei pigmenti in relazione ai loro componenti nutritivi o aromatici.
Art. 6
Campo d'applicazione
1.L'elenco dei coloranti che possono essere aggiunti agli alimenti e' riportato nell'allegato III.
2.L'elenco dei prodotti alimentari che non possono essere colorati, salvo quanto specificatamente previsto agli allegati V, VI e VII e' riportato nell'allegato IV.
3.Le sostanze coloranti possono essere impiegate solo nei prodotti alimentari elencati agli allegati V, VI e VII, e alle condizioni ivi specificate; esse possono essere utilizzate nei medesimi prodotti quando sono destinati ad usi particolari in conformita' al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
4.L'elenco dei coloranti che possono essere impiegati soltanto in alcuni alimenti e' riportato nell'allegato VI.
5.L'elenco dei coloranti generalmente ammessi nei prodotti alimentari e le relative condizioni d'impiego e' riportato nell'allegato VII.
7.Ai fini dell'applicazione del bollo sanitario di cui al D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286 e di altri bolli richiesti per i prodotti a base di carne, possono essere usati soltanto i seguenti coloranti: E 155 bruno HT, E 133 blu brillante FCF o E 129 rosso allura AC o una miscela appropriata di E 133 blu brillante FCF e E 129 rosso allura AC.
8.La colorazione decorativa delle uova o la loro stampigliatura, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1274/91, puo' essere effettuata solo con i coloranti elencati nell'allegato III.
9.I coloranti E 123, E 127, E 128, E 154, E 160b, E 161g, E 173 ed E180 non possono essere venduti direttamente al consumatore.
10.((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1998, N. 250)).
11.((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1998, N. 250)).
Art. 7
Principio del riporto
Art. 8
Requisiti di purezza
1.I coloranti di cui all'allegato III devono possedere i requisiti di purezza previsti ((. . . )) dall'allegato XV del presente decreto.
TITOLO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI I COLORANTI, GLI EDULCORANTI E GLI ADDITIVI DIVERSI DAI COLORANTI E DAGLI EDULCORANTI Capo II EDULCORANTI
Art. 9
Definizione
1.Gli edulcoranti sono sostanze utilizzate per conferire un sapore dolce ai prodotti alimentari o per la loro edulcorazione estemporanea.
3.Le disposizioni del presente capo non riguardano i prodotti alimentari che hanno proprieta' dolcificanti.
Art. 10
Campo d'applicazione
2.Gli edulcoranti di cui al comma 1, lettera b), possono essere impiegati esclusivamente nella fabbricazione dei prodotti alimentari elencati nell'allegato VIII e alle condizioni ivi specificate.
((
3.Gli edulcoranti non possono essere impiegati nei prodotti alimentari destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli conformemente al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, ed ai prodotti alimentari destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli che non godono di buona salute, salvo se previsto da disposizioni specifiche.
))
4.Le dosi massime d'impiego indicate nell'allegato VIII si riferiscono ai prodotti alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni per l'uso.
((4-bis. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111))
Art. 10-bis
((
))
Art. 11
Deroghe
1.Le disposizioni del presente capo non pregiudicano quelle di cui al capo III del presente decreto che autorizzano l'impiego degli additivi elencati nell'allegato VIII per funzioni diverse dall'edulcorazione.
2.Le disposizioni del presente capo non pregiudicano altresi' le disposizioni che disciplinano la composizione e la designazione dei prodotti alimentari.
Art. 12
Etichettatura
1.La denominazione di vendita degli edulcoranti da tavola deve contenere l'indicazione "edulcorante da tavola a base di ..." seguita dal nome delle sostanze dolcificanti di cui sono composti.
Art. 13
Requisiti di purezza
1.Gli edulcoranti di cui all'allegato VIII devono possedere i requisiti di purezza specifici riportati nell'allegato XVI.
TITOLO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI I COLORANTI, GLI EDULCORANTI E GLI ADDITIVI DIVERSI DAI COLORANTI E DAGLI EDULCORANTI Capo III ADDITIVI DIVERSI DAI COLORANTI E DAGLI EDULCORANTI
Art. 14
Definizioni
2.Gli agenti di trattamento delle farine, esclusi gli emulsionanti, sono sostanze che vengono aggiunte alla farina o ad un impasto per migliorarne le qualita' di cottura.
Art. 15
Campo d'applicazione
((1. Nei prodotti alimentari possono essere impiegate per gli scopi citati nell'art. 14, commi 1 e 2 solo le sostanze elencate negli allegati IX, X, XI e XII)) ((2. Gli additivi alimentari elencati nell'allegato IX possono essere impiegati nei prodotti alimentari per gli scopi citati nell'art. 14, commi 1 e 2, ad eccezione di quelli citati nell'allegato X, secondo il principio quanto basta))
4.Gli additivi elencati negli allegati XI e XII possono essere impiegati solo nei prodotti alimentari citati in tali allegati e alle condizioni ivi specificate.
5.Soltanto gli additivi elencati nell'allegato XIV possono essere impiegati come coadiuvanti o solventi veicolanti per additivi alimentari alle condizioni ivi specificate.
6.Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare in conformita' al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
7.Salvo diversa indicazione le dosi massime d'impiego indicate negli allegati X, XI, XII e XIII si riferiscono ai prodotti alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni per l'uso.
8.Nei prodotti italiani a base di carne, riportati nell'allegato XVIII del presente decreto, possono essere impiegate soltanto le categorie di additivi ivi indicate.
8-bis.L'allegato I del presente decreto riporta i prodotti relativamente ai quali gli Stati membri interessati possono mantenere il divieto di impiego di determinate categorie di additivi.
Art. 16
Principio del riporto
((2. Il comma 1 non si applica agli alimenti per lattanti e per la prima infanzia, agli alimenti a base di cereali ed agli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, come definiti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, salvo se previsto da disposizioni specifiche))
3.Le disposizioni del comma 1, lettera b), si applicano anche alle basi di gomma da masticare.
4.La quantita' di additivi alimentari presenti negli aromi deve essere limitata alla dose minima necessaria per garantire la sicurezza e la qualita' degli aromi stessi e per facilitarne lo stoccaggio. La presenza di additivi non deve indurre in errore il consumatore, ne' deve mettere a repentaglio la salute. Ove la presenza di un additivo in un alimento, risultante dall'aggiunta di aromi, svolga una funzione tecnologica nell'alimento stesso l'additivo deve essere annoverato tra gli additivi dell'alimento e non tra gli additivi degli aromi.
Art. 17
Deroghe
1.Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano quelle specifiche che ammettono l'impiego come edulcoranti o coloranti degli additivi elencati negli allegati IX, XI e XII.
Art. 18
Requisiti di purezza
1.Gli additivi di cui agli allegati IX, XI e XII devono possedere i requisiti specifici di purezza previsti (( . . . )) dall'allegato XVII del presente decreto o, in mancanza, dalla Farmacopea ufficiale ultima edizione.
TITOLO III NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONI
Art. 19
Norme transitorie
2.I prodotti alimentari e gli edulcoranti da tavola immessi sul mercato o etichettati prima delle date indicate al comma 1, non conformi alle disposizioni del presente decreto, ma conformi alle disposizioni preesistenti, possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte.
3.Gli edulcoranti con requisiti di purezza specifici diversi da quelli riportati nell'allegato XVI, conformi alle disposizioni preesistenti, immessi sul mercato o etichettati prima del 1 luglio 1996, possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte.
Art. 20
Abrogazioni
2.Nella sezione C di cui al comma 1, lettera a) il riferimento ai coloranti di cui alla sezione A/I deve ora intendersi l'allegato III del presente decreto.
il Ministro: GUZZANTI
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1996
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 33
Allegato I
ALLEGATO I CATEGORIE DI ADDITIVI ALIMENTARI (articolo 2, comma 2) Coloranti Conservanti Antiossidanti Emulsionanti Sali di fusione Addensanti Gelificanti Stabilizzanti (1) Esaltatori di sapidita' Acidificanti Correttori di acidita' (2) Antiagglomeranti Amidi modificati Edulcoranti Agenti lievitanti Antischiumogeni Agenti di rivestimento (3) Agenti di trattamento della farina Agenti di resistenza Umidificanti Sequestranti (4) Enzimi (4) (5) Agenti di carica Gas propulsore e gas d'imballaggio. -------------------- (1) Si intende che questa categoria comprende anche gli stabilizzatori di schiuma. (2) Si precisa che questi agenti possono regolare l'acidita' nei due sensi. (3) Queste sostanze comprendono anche gli agenti lubrificanti. (4) L'inclusione di questi termini nel presente elenco non pregiudica un'eventuale decisione sulla loro menzione nell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale. (5) Si tratta solo degli enzimi utilizzati come additivi.
Allegato II
ALLEGATO II (articolo 2, comma 4) CRITERI GENERALI PER L'APPROVAZIONE DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI 1. Gli additivi alimentari possono essere approvati soltanto: qualora sia dimostrata l'esistenza di una sufficiente necessita' tecnologica e l'obiettivo ricercato non possa essere conseguito con altri metodi praticabili dal punto di vista economico e tecnologico; se non presentano un pericolo per la salute del consumatore nelle dosi proposte, per quanto attualmente consentano di giudicare i dati scientifici a disposizione; se non inducono il consumatore in errore. 2. L'uso di un additivo alimentare viene consentito soltanto se e' stato provato che esso presenta vantaggi dimostrabili per il consumatore; a tal fine e' necessario dare una prova della "necessita'" . L'impiego di additivi alimentari deve soddisfare gli obiettivi seguenti e solo allorquando tali obiettivi non possano essere conseguiti con altri mezzi utilizzabili dal punto di vista economico e pratico e che non presentino un rischio per la salute del consumatore: a) per conservare la qualita' nutritiva dell'alimento, una sua riduzione intenzionale e' giustificata soltanto se l'alimento non rappresenta un elemento significativo di una dieta normale, o se l'additivo e' necessario per la produzione di alimenti per gruppi di consumatori che hanno necessita' dietetiche particolari; b) per fornire ingredienti o costituenti necessari per alimenti prodotti per gruppi di consumatori che hanno fabbisogni dietetici particolari; c) per aumentare la conservabilita' o la stabilita' di un alimento ovvero per migliorarne o le proprieta organolettiche, a condizione che cio' non modifichi la natura, la sostanza o la qualita' dell'alimento in modo da ingannare il consumatore; d) per fornire un ausilio per la produzione, la trasformazione, la preparazione, il trattamento, l'imballaggio, il trasporto ovvero l'immagazzinamento del prodotto alimentare, a condizione che l'additivo non venga utilizzato per nascondere gli effetti dell'impiego di materie prime difettose ovvero di prassi o tecniche indesiderate (ivi comprese quelle antiigieniche) durante lo svolgimento di una qualsiasi di queste attivita'. 3. Per determinare gli eventuali effetti nocivi di un additivo alimentare o dei suoi derivati, questo deve essere sottoposto alle opportune prove e ad una valutazione a livello tossicologico. Tale valutazione deve anche tener conto di qualsiasi effetto di cumulo, di sinergia o di potenziamento dovuto al suo impiego, nonche' del fenomeno dell'intolleranza umana alle sostanze estranee all'organismo. 4. Tutti gli additivi alimentari devono essere tenuti sotto costante osservazione e devono essere riesaminati, qualora necessario, alla luce di condizioni modificate d'impiego e di nuove informazioni scientifiche. 5. Gli additivi alimentari devono essere sempre conformi ai criteri di purezza provati. 6. L'approvazione degli additivi alimentari deve: a) specificare i prodotti alimentari ai quali si possono aggiungere tali additivi e le condizioni dell'aggiunta; b) essere limitata alla dose piu' bassa necessaria per conseguire l'effetto desiderato; c) nella misura del possibile, tenere conto di una dose giornaliera ammissibile o di qualsiasi definizione equivalente fissata per l'additivo alimentare e dell'apporto giornaliero probabile dello stesso additivo da tutti i prodotti alimentari. Qualora l'additivo alimentare debba essere utilizzato in alimenti destinati a gruppi particolari di consumatori, si deve tener conto della dose giornaliera probabile di tale additivo per quel tipo di consumatori.
Allegato III
ALLEGATO III (articolo 6, comma 1) ELENCO DEI COLORANTI ALIMENTARI AMMESSI Nota: E' autorizzato l'uso di pigmenti di alluminio preparati con le sostanze coloranti specificate in questo allegato.
N. CE
Nome comune
Numero CI (1) o descrizione
E 100 E 101 E 102 E 104 E 110 E 120 E 122 E 123 E 124 E 127 E 128 E 129 E 131 E 132 E 133 E 140 E 141 E 142 E 150a E 150b E 150c E 150d E 151 E 153 E 154 E 155 E 160a E 160b E 160c E 160d E 160e E 160f E 161b E 161g E 162 E 163 E 170 E 171 E 172 E 173 E 174 E 175 E 180 Curcumina i) Riboflavina ii) Riboflavina 5' fosfato Tartrazina Giallo di chinolina Giallo tramonto FCF Giallo arancio S Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio Azorubina, Carmoisina Amaranto Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A Eritrosina Rosso 2G Rosso allura AC Blu patentato V Indigotina, Carminio d'Indaco Blu brillante FCF Clorofille e clorofilline i) clorofille ii) clorofilline Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame i) complessi delle clorofille con rame ii) complessi delle clorofilline con rame Verde S Caramello semplice (2) Caramello solfito- caustico Caramello ammoniacale Caramello solfito- ammoniacale Nero brillante BN, Nero PN Carbone vegetale Bruno FK Bruno HT Caroteni i) Caroteni misti ii) Beta-carotene Annatto, Bissina, Norbissina Estratto di paprica, Capsantina, Capsorubina Licopina Beta-apo-8'-carotenale (C 30) Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico (C 30) Luteina Cantaxantina Rosso di barbabietola, betanina Antociani Carbonato di calcio Biossido di titanio Ossidi e idrossidi di ferro Alluminio Argento Oro Litolrubina BK 75300 19140 47005 15985 75470 14720 16185 16255 45430 18050 16035 42051 73015 42090 75810 75815 75815 44090 28440 20285 5130 40800 5120 40820 40825 Estratti dai prodotti orto- frutticoli con procedimenti fisici 77220 77891 77491 77492 77499
(1) I numeri CI sono ripresi dall'opera "Color Index" terza edizione, 1982, volumi 1-7, 1315, nonche' dalle modifiche 37-40 (125), 41-44 (127-50), 45-48 (130), 49-52 (132-50), 53-56 (135). (2) La denominazione "Caramello" indica le sostanze di colore bruno piu' o meno accentuato destinate alla colorazione. Tale denominazione non indica il prodotto zuccherato e aromatico ottenuto riscaldando lo zucchero e utilizzato per aromatizzare alimenti (ad es. dolciumi, prodotti di pasticceria e bevande alcoliche). ---------------------------------------------------------------------
Allegato IV
ALLEGATO IV (articolo 6, comma 2) PRODOTTI ALIMENTARI CHE NON DEVONO CONTENERE ADDITIVI COLORANTI, SALVO I CASI SPECIFICATAMENTE CONTEMPLATI AGLI ALLEGATI V, VI E VII (Le disposizioni utilizzate nel presente allegato non pregiudicano il principio del "riporto" qualora i prodotti in questione contengano fra gli ingredienti sostanze coloranti ammesse) 1. Prodotti alimentari non lavorati 2. Tutte le acque in bottiglia o confezionate 3. Latte, latte scremato e parzialmente scremato, pastorizzato o sterilizzato (compresa la sterilizzazione UHT) (non aromatizzato) 4. Latte aromatizzato al cioccolato 5. Latte fermentato (non aromatizzato) 6. Latte conservato ai sensi del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514 7. Latticello (non aromatizzato) 8. Panna, anche in polvere (non aromatizzata) 9. Oli e grassi d'origine animale e vegetale 10. Uova e ovoprodotti, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 4 febbraio 1993 n. 65 11. Farina ed altri prodotti della macinazione, amidi e fecole 12. Pane e prodotti simili 13. Pasta e gnocchi 14. Zuccheri, inclusi tutti i monosaccaridi e disaccaridi 15. Concentrati di pomodoro e pomodori in scatola o in bottiglia 16. Salse a base di pomodoro 17. Succhi di frutta e nettari di frutta ai sensi del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489 e succhi di vegetali 18. Frutta, vegetali (comprese le patate) e funghi in scatola, in bottiglia o secchi; frutta lavorata, ortaggi (comprese le patate) e funghi 19. Extra confetture, extra gelatine, crema di marroni ai sensi del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 401; Creme de pruneaux 20. Pesci, crostacei e molluschi, carni, pollame e selvaggina nonche' le loro preparazioni, ad esclusione dei pasti preparati contenenti tali ingredienti 21. Prodotti a base di cacao e componenti di cioccolato nei prodotti a base di cioccolato di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 351 22. Caffe' torrefatto, te', cicoria; estratti di te' e cicoria; preparati di piante, te', frutta e cereali per infusioni comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti 23. Sale, succedanei del sale, spezie e miscugli di spezie 24. Vino e altri prodotti ai sensi del regolamento (CEE) n. 822/87 25. Korn, Kornbrand, bevande a base di acquavite di frutta, acquavite di frutta, Ouzo, Grappa, Tsikoudia di Creta, Tsipouro della Macedonia, Tsipouro della Tessaglia, Tsipouro di Tyrnavos, Eau de vie de marc Marque nationale luxenbourgeoise, Eau de vie de seigle Marque nationale luxenbourgeoise, London Gin, quali definiti nel regolamento (CEE) n. 1576/89 26. Sambuca, Maraschino e Mistra', quali definiti nel regolamento (CEE) n. 1180/91 27. Sangria, Clarea e Zurra, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1601/91 28. Aceto di vino 29. Alimenti per lattanti e per la prima infanzia di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 compresi gli alimenti per i lattanti e la prima infanzia in cattive condizioni di salute 30. Miele 31. Malto e prodotti del malto 32. Formaggio stagionato e non stagionato (non aromatizzati) 33. Burro di latte di capra e di pecora
Allegato V
ALLEGATO V (articolo 6, comma 2) PRODOTTI ALIMENTARI CUI E' CONSENTITO AGGIUNGERE SOLO DETERMINATE SOSTANZE COLORANTI --------------------------------------------------------------------- Prodotti alimentari Additivo colorante consentito Dose massima --------------------------------------------------------------------- Malt Bread E 150a Caramello semplice quanto basta E 150b Caramello solfito- caustico E 150c Caramello ammoniacale E 150d Caramello solfito- ammoniacale --------------------------------------------------------------------- Birra E 150a Caramello semplice quanto basta Sidro imbottigliato E 150b Caramello solfito- caustico E 150c Caramello ammoniacale E 150d Caramello solfito- ammoniacale --------------------------------------------------------------------- Burro (incluso il E 160a Caroteni quanto basta burro a ridotto tenore di grasso e il burro concentrato) --------------------------------------------------------------------- Margarina, margarina E 100 Curcumina quanto basta a ridotto tenore di grasso, altre E 160a Caroteni quanto basta emulsioni di grassi e grassi essenzialmente E 160b Annatto, Bissina, senza acqua Norbissina 10 mg/Kg --------------------------------------------------------------------- Formaggio Sage Derby E 140 Clorofille e clorofilline quanto basta E 141 Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame --------------------------------------------------------------------- Formaggio stagionato E 160a Caroteni quanto basta arancione, giallo e di colore biancastro; E 160c Estratto di paprika formaggio fuso non aromatizzato E 160b Annatto, Bissina, Norbissina 15 mg/Kg --------------------------------------------------------------------- Formaggio Red Leicester E 160b Annatto, Bissina, Norbissina 50 mg/Kg --------------------------------------------------------------------- Formaggio Nigolette E 160b Annatto, Bissina, Norbissina 35 mg/Kg --------------------------------------------------------------------- Formaggio Morbier E 153 Carbone vegetale quanto basta --------------------------------------------------------------------- Formaggio marmorizzato rosso E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di carminio 125 mg/Kg E 163 Antociani quanto basta --------------------------------------------------------------------- Aceto E 150a Caramello semplice quanto basta E 150b Caramello solfito- caustico E 150c Caramello ammoniacale E 150d Caramello solfito- ammoniacale --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Prodotti alimentari Additivo colorante consentito Dose massima --------------------------------------------------------------------- Whisky, Whiskey, E 150a Caramello semplice quanto basta bevanda spiritosa di cereali (diversa da E 150b Caramello solfito- Korn o Kornbrand o Eau caustico de vie de sigle Marque nationale E 150c Caramello ammoniacale luxenbourgeoise), acquavite di vino, E 150d Caramello solfito- ror, Brandy, Weinbrand, ammoniacale marc, acquavite di vinaccia (diversa dalla Tsikoudia, dallo Tsipouro e dall'Eau de vie de marc Marque nationale luxenbourgeoise), Grappa invecchiata, Bagaceira velha, ai sensi del [regolamento (CEE) n. 1576/89](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31989R1576) --------------------------------------------------------------------- Bevande aromatizzate E 150a Caramello semplice quanto basta a base di vino (ad eccezione del Bitter E 150b Caramello solfito- Soda) e vini caustico aromatizzati ai sensi del regolamento (CEE) E 150c Caramello ammoniacale n. 1601/91 E 150d Caramello solfito- ammoniacale --------------------------------------------------------------------- Americano E 150a Caramello semplice quanto basta E 150b Caramello solfito- caustico E 150c Caramello ammoniacale E 150d Caramello solfito- ammoniacale E 163 Antociani E 100 Curcumina 100 mg/l E 101 i) Riboflacina (singolarmente ii) Riboflacina-5'-fosfato o combinati) E 102 Tartrazina E 104 Giallo di chinolina E 120 Cocciniglia Acido carminico Vari tipi di caminio E 122 Azorubina, Carmoisina E 123 Amaranto E 124 Ponceau 4R --------------------------------------------------------------------- Bitter Soda e Bitter E 150a Caramello semplice quanto basta Vino ai sendi del regolamento (CEE) E 150b Caramello solfito- n. 1601/91 caustico E 150c Caramello ammoniacale E 150d Caramello solfito- ammoniacale E 100 Curcumina 100 mg/l E 101 i) Riboflacina (singolarmente ii) Riboflacina-5'-fosfato o combinati) E 102 Tartrazina E 104 Giallo di chinolina E 110 Giallo tramonto FCFa Giallo arancio S E 120 Cocciniglia Acido carminico Vari tipi di caminio E 122 Azorubina, Carmoisina E 123 Amaranto E 124 Ponceau 4R Rosso cocciniglia A E 129 Rosso allura AC
Prodotti alimentari Additivo colorante consentito Dose massima
Vini liquorosi e vini liquorosi di qualita' prodotti in regioni determinate E 150a Caramello semplice E 150b Caramello solfito- caustico E 150c Caramello ammoniacale E 150d Caramello solfito- ammoniacale quanto basta
Ortaggi sott'aceto, in salamoia o sott'olio (ad esclusione delle olive)
E 101 i) Riboflavina ii) Riboflavina-5'- fosfato E 140 Clorofille e clorofilline E 141 Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame E 150a Caramello solfito- caustico E 150b Caramello solfito- caustico E 150c Caramello ammoniacale E 150d Caramello solfito ammoniacale E 160a Caroteni: i) Caroteni misti ii) Betacaroteni E 162 Rosso di barbabietola, betanina E 163 Antociani
quanto basta
Cereali da prima colazione estrusi, soffiati e/o all'aroma di frutta E 150c Caramello ammoniacale E 160a Caroteni E 160b Annatto, Bissina, Norbissina E 160c Estratto di paprica, Capsantina, Capsorubina quanto basta quanto basta 25 mg/kg quanto basta
Cereali da prima colazione all'aroma di frutta E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio E 162 Rosso di barbabietola, Betanina E 163 Antociani 200 mg/kg (singolarmente o combinati)
Confettura, gelatine e marmellate di cui al
D.P.R. 8 giugno 1982, n. 401
e altre preparazioni di frutta analoghe, compresi i prodotti a ridotto contenuto calorico
E 100 Curcumina E 140 Clorofille e clorofilline E 141 Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame E 150a Caramello semplice E 150b Caramello solfito- caustico E 150c Caramello ammoniacale E 150d Caramello solfito- ammoniacale E 160a Caroteni: i) Caroteni misti ii) Betacarotene E 160c Estratto di paprica, Capsantina, Capsorubina E 162 Rosso di barbabietola, Betanina E 163 Antociani
quanto basta
Prodotti alimentari Additivo colorante consentito Dose massima
E 104 Giallo di chinolina E 110 Giallo tramonto E 120 Cocciniglia Acido carminico Vari tipi di carminio E 124 Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A E 142 Verde S E 160d Licopina E 161b Luteina 100 mg/kg (singolarmente o combinati)
Insaccati (Limitatamente ai prodotti ottenuti a partire da carne finemente tagliata o macinata o in pezzi), pate' e terrine E 100 Curcumina E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio E 150a Caramello semplice E 150b Caramello solfito- caustico E 150c Caramello solfito- ammoniacale E 150d Caramello ammoniacale E 160a Caroteni E 160c Estratto di paprica, Capsantina, Capsorubina E 162 Rosso di barbabietola, Betanina 20 mg/kg 100 mg/kg quanto basta quanto basta quanto basta quanto basta 20 mg/kg 10 mg/kg quanto basta
Luncheon Meat
E 129 Rosso allura
25 mg/kg
Breakfast Sausages con un contenuto di cereali non inferiore al 6% Carne per burger con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inferiori al 4% E 129 Rosso allura E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio E 150a Caramello semplice E 150b Caramello solfito- caustico E 150c Caramello ammoniacale E 150d Caramello solfito- ammoniacale 25 mg/kg 100 mg/kg quanto basta quanto basta quanto basta quanto basta
Salsiccia Chorizo; Salchichon E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio E 124 Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A 200 mg/kg 250 mg/kg
Sobrasada E 110 Giallo tramonto FCF E 124 Rosso Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A 135 mg/kg 200 mg/kg
Pasturmas (rivestimento esterno commestibile)
E 100 Curcumina E 101 i) Riboflavina, ii) Riboflavina-5'- fosfato E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio
quanto basta
Granuli e fiocchi di patate essiccati E 100 Curcumina quanto basta
Processed Mushy and Garden Peas (in scatola)
E 102 Tartrazina E 133 Blu brillante E 142 Verde S
100 mg/kg 20 mg/kg 10 mg/kg
Allegato VI
ALLEGATO VI (articolo 6, comma 4) SOSTANZE COLORANTI CONSENTITE SOLO PER USI SPECIFICI
Sostanza colorante Prodotto alimentare Dose massima
E 123 Amaranto Vini da aperitivo, bevande alcoliche, comprese le bevande con un titolo alcolimetrico inferiore al 15% vol. Uova di pesce 30 mg/l 30 mg/kg
E 127 Eritrosina Ciliege da cocktail e ciliege candite Ciliege Bigarreaux in sciroppo e per cocktail di frutta 200 mg/kg 150 mg/kg
E 128 Rosso 2G Breakfast Sausages con un contenuto di cereali non inferiore al 6% Carne per burger con un contenuto di cereali e/o ortaggi non inferiori al 4% 20 mg/kg
E 154 Bruno FK Kippers 20 mg/kg
E 161g Cantaxantina
Saucisses de Strasbourg
15 mg/kg
E 173 Alluminio Ricopertura esterna di prodotti a base di zucchero per la decorazione di torte e pasticcini quanto basta
E 174 Argento
Ricopertura esterna di prodotti della confetteria Decorazioni di prodotti di cioccolato Liquori
quanto basta
E 175 Oro Ricopertura esterna di prodotti della confetteria Decorazioni di prodotti di cioccolato Liquori quanto basta
E 180 Litolrubina BK
Crosta commestibile di formaggi
quanto basta
E 160b Annatto, Bissina, Norbissina Margarina, minarina, altre emulsioni di grassi e grassi essenzialmente senza acqua Decorazioni e ricoperture Prodotti da forno fini Gelati Liquori, nonche' le bevande alcoliche con un titolo alcolometrico inferiore al 15% vol. Formaggio fuso aromatizzato Formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro; formaggio fuso non aromatizzato 10 mg/kg 20 mg/kg 10 mg/kg 20 mg/kg 10 mg/L 15 mg/kg 15 mg/kg
Sostanza colorante
Prodotto alimentare
Dose massima
Dessert "Snacks": prodotti secchi a base di patate, cereali, amidi o fecole - stuzzichini insaporiti, estrusi o espansi - altri stuzzichini e noci o noccioline insaporiti Pesce affumicato Crosta commestibile dei formaggi e budelli commestibili Formaggio Red Leicester Formaggio Mimolette Cereali da colazione estrusi, soffiati e/o all'aroma di frutta 10 mg/kg 10 mg/kg 20 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/kg 20 mg/kg 50 mg/kg 35 mg/kg 25 mg/kg
Allegato VII
ALLEGATO VII (articolo 6 comma 5) COLORANTI AUTORIZZATI IN PRODOTTI ALIMENTARI DIVERSI DA QUELLI ELENCATI AGLI ALLEGATI IV E V. Parte 1 Le seguenti sostanze coloranti possono essere impiegate quanto basta in tutti i prodotti alimentari di cui al presente allegato, parte 2, ed in tutti gli altri prodotti alimentari salvo quelli di cui agli allegati IV e V. E 101 i) Riboflavina ii) Riboflavina-5'-fosfato E 140 Clorofille e clorofilline E 141 Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame E 150a Caramello semplice E 150b Caramello solfito-caustico E 150c Caramello ammoniacale E 150d Caramello solfito-ammoniacale E 153 Carbone vegetale E 160a Caroteni E 160c Estratto di paprica, capsantina, capsorubina E 162 Rosso di barbabietola, betanina E 163 Antociani E 170 Carbonato di calcio E 171 Biossido di titanio E 172 Ossidi e idrossidi di ferro Parte 2 Le seguenti sostanze coloranti possono essere usate da sole o associ- ate, fino al livello massimo specificato nella tabella, neglialimenti indicati in appresso. Tuttavia, per le bevande analcoliche aromatizzate, i gelati, i dessert, i prodotti da forno fini e i prodotti della confetteria, i coloranti possono essere usati fino al limite massimo indicato nella pertinente tabella, ma i quantitativi di ciascuno dei seguenti coloranti E 110, E 124 ed E 155 non devono essere superiori a 50 mg/kg o 50 mg/l. E 100 Curcumina E 102 Tartrazina E 104 Giallo di chinolina E 110 Giallo tramonto FCF Giallo arancio S E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di carminio E 122 Azorubina, Carmoisina E 124 Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A E 129 Rosso allura AC E 131 Blu patentato V E 132 Indigotina, Carminio d'Indaco E 133 Blu brillante FCF E 142 Verde S E 151 Nero brillante BN, Nero PN E 155 Bruno HT E 160d Licopina E 160e Beta-apo-8'-carotenale (C 30) E 160f Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico (C 30) E 161 Luteina
Prodotti alimentari
Dose massima
Bevande analcoliche aromatizzate 100 mg/l
Frutta e ortaggi candidi, Mostarda di frutta
200 mg/kg
Conserve di frutta rossa 200 mg/kg
Prodotti della confetteria
300 mg/kg
Decorazioni e ricoperture 500 mg/kg
Prodotti da forno fini (quali pasticcini viennesi, biscotti, torte e cialde)
200 mg/kg
Gelati 150 mg/kg
Formaggi fusi aromatizzati
100 mg/kg
Dessert, inclusi i prodotti a base di latte aromatizzato 150 mg/kg
Salse, insaporitori (quali curry e Tandoori), sottaceti, condimenti, Chutney Piccalilli
500 mg/kg
Senape 300 mg/kg
Paste di pesce e di crostacei 100 mg/kg
Crostacei precotti 250 mg/kg
Saccedenei del salmone
500 mg/kg
Surimi 500 mg/kg
Uova di pesce 300 mg/kg
Pesce affumicato 100 mg/kg
"Snacks": prodotti secchi a base di patate, cereali, amidi o fecole - stuzzichini insaporiti, estrusi o espansi - altri stuzzichini e noci o noccioline insaporiti 200 mg/kg 100 mg/kg
Crosta commestibile dei formaggi e budelli commestibili quanto basta
Preparati dietetici completi contro l'aumento di peso che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto 50 mg/kg
Preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico 50 mg/kg
Complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi 100 mg/l
Complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidii 300 mg/kg
Minestre 50 mg/kg
Surrogati della carne e del pesce a base di proteine vegetali 100 mg/kg
Bevande spiritose (comprese le bevande con titolo alcolometrico inferiore al 15% vol *), ad eccezione di quelle elencate negli allegati IV o V 200 mg/l
Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CEE) n. 160/91 ad eccezione di quelli elencati nell'allegato IV o V 200 mg/l
Vini di frutta (tranquilli o spumanti) Sidro di mele (ad eccezione di Cidre bouche') e sidro di pere Vini di frutta, sidro di mele e sidro di pere aromatizzati 200 mg/l -------------------------------------------------------------------- * In tale voce e' compreso il bitter di soda a base di bitter di cui al regolamento (CEE) n. 1576/89
Allegato VIII
ALLEGATO VIII (articolo 10, comma 1) ELENCO DEGLI EDULCORANTI AUTORIZZATI E RELATIVE CONDIZIONI D'IMPIEGO
| | |
N. CE | Denominazione | Prodotti alimentari | Dose massima
| | |
| | |
E 420 | Sorbitolo | |
| i) Sorbitolo | |
|---|---|
| ii) Sciroppo di | - dessert aromatiz- |
| sorbitolo | zati a base d'acqua |
| a ridotto contenuto | |
| calorico o senza | |
| zuccheri aggiunti | |
| - dessert a base di |
E 421 | Mannitolo | latte e prodotti |
| | derivati a ridotto |
E 953 | Isomalto | contenuto calorico |
| | o senza zuccheri |
E 965 | Maltitolo | aggiunti |
| | | | i) Maltitolo | - dessert a base di | | | frutta e ortaggi a | | ii) Sciroppo di | a ridotto contenuto| | maltitolo | calorico o senza | | | zuccheri aggiunti |
E 966 | Lactitolo | |
| | - dessert a base di |
E 967 | Xilitolo | uova a ridotto |
| | contenuto calorico | | | o senza zuccheri | | | aggiunti | | | | | | - dessert a base di | | | cereali a ridotto | | | contenuto calorico | | | o senza zuccheri | | | aggiunti | | | | | | - cereali o prodotti | | | a base di cereali | | | per prima colazione| | | a ridotto contenuto| | | calorico o senza | | | zuccheri aggiunti | | | | | | - dessert a base di | | | grassi a ridotto | | | contenuto calorico | | | o senza zuccheri | | | aggiunti | | | | | | - gelati a ridotto | | | contenuto calorico | | | o senza zuccheri | | | aggiunti | | | | | | - confetture, gela- | | | tine, marmellate, | | | frutta candita a | | | a ridotto contenuto| | | calorico, o senza | | | zuccheri aggiunti | | | | | | - preparati a base di| | | frutta a ridotto | | | contenuto calorico | | | o senza zuccheri | | | aggiunti, esclusi | | | quelli destinati | | | alla fabbricazione | | | di bibite a base di| | | succo di frutta | | | | | | - prodotti della | | | confetteria senza | | | zuccheri aggiunti | | | | | | - prodotti della | | | confetteria a base | | | di frutta secca | | | a ridotto contenuto| | | calorico o senza | | | zuccheri aggiunti | | | | | | - prodotti della | | | confetteria a base | | | di amido a ridotto | | | contenuto calorico | | | o senza zuccheri | | | aggiunti | | | | | | - prodotti a base di | | | cacao a ridotto | | | contenuto calorico | | | o senza zuccheri | | | aggiunti | | | | | | - pasta da spalmare a| | | base di cacao, di | | | latte, di frutta | | | secca o di grassi, | | | a ridotto | | | contenuto calorico | | | o senza zuccheri | | | aggiunti | | | | | | - gomma da masticare | | | senza zuccheri | | | aggiunti | | | | | | - salse | | | | | | - senape | | | | | | - prodotti da forno | | | fini a ridotto | | | contenuto calorico | | | o senza zuccheri | | | aggiunti | | | | | | - prodotti destinati | | | ad un'alimentazione| | | particolare | | | | | | integratori alimen- | | | tari solidi, definiti| | | dal decreto legisla- | | | tivo 21 maggio 2004, | | | n. 169 | | | |
E968 | eritrolo | |
| | |
E950 | Acesulfame K | - bevande analcooli- |
| | che aromatizzate a | | | base d'acqua a | | | ridotto contenuto | | | calorico o senza |
| | zuccheri aggiunti | 350 mg/l
| | | | | - bevande analcooli- | | | che a base di latte| | | e prodotti derivati| | | o di succo di | | | frutta, a ridotto | | | contenuto calorico | | | o senza zuccheri |
| | aggiunti | 350 mg/l
| | |
| | |
N. CE | Denominazione | Prodotti alimentari | Dose massima
| | |
| | |
E 950 | | - dessert aromatiz- |
(segue)| | zati a base d'acqua|
| | a ridotto contenuto| | | calorico o senza |
| | zuccheri aggiunti | 350 mg/kg
| | | | | - dessert a base di | | | latte e prodotti | | | derivati a ridotto | | | contenuto calorico | | | o senza zuccheri |
| | aggiunti | 350 mg/kg
| | | | | - dessert a base di | | | frutta e ortaggi a | | | a ridotto contenuto| | | calorico o senza |
| | zuccheri aggiunti | 350 mg/kg
| | | | | - dessert a base di | | | uova a ridotto | | | contenuto calorico | | | o senza zuccheri |
| | aggiunti | 350 mg/kg
| | | | | - dessert a base di | | | cereali a ridotto | | | contenuto calorico | | | o senza zuccheri |
| | aggiunti | 350 mg/kg
| | | | | - dessert a base di | | | grassi a ridotto | | | contenuto calorico | | | o senza zuccheri |
| | aggiunti | 350 mg/kg
| | | | | - "Snacks": Stuzzi- | | | chini salati e | | | secchi a base di | | | amido o di noci e | | | noccioline pre- | | | confezionati e |
| | aromatizzati | 350 mg/kg
| | | | | - prodotti della | | | confetteria senza |
| | zuccheri aggiunti | 500 mg/kg
| | | | | - prodotti della | | | confetteria a base | | | di cacao o di | | | frutta secca | | | a ridotto contenuto| | | calorico o senza |
| | zuccheri aggiunti | 500 mg/kg
| | | | | - prodotti della | | | confetteria a base | | | di amido a ridotto | | | contenuto calorico | | | o senza zuccheri |
| | aggiunti | 1000 mg/kg
| | | | | - pasta da spalmare a| | | base di cacao, di | | | latte, di frutta | | | secca o di grassi, | | | a ridotto | | | contenuto calorico | | | o senza zuccheri |
| | aggiunti | 1000 mg/kg
| | | | | - gomma da masticare | | | senza zuccheri |
| | aggiunti | 2000 mg/kg
| | |
| | - sidro e perry | 350 mg/l
| | | | | - birre analcoliche o| | | con titolo alcolo- | | | metrico non supe- |
| | riore a 1,2% vol | 350 mg/l
| | | | | - "Biere de table/ | | | Tabelbier/Table | | | beer" (contenuto di| | | mosto di malto in- | | | feriore al 6%) | | | tranne "Obergariges|
| | Einfachbier" | 350 mg/l
| | | | | - birre con acidita' | | | minima pari a 30 | | | milli-equivalenti |
| | espressa in NaOH | 350 mg/l
| | | | | - birre scure o di |
| | tipo oud bruin | 350 mg/l
| | | | | - gelati a ridotto | | | contenuto calorico | | | o senza zuccheri |
| | aggiunti | 800 mg/kg
| | | | | - frutta in scatola | | | o in barattolo a | | | ridotto contenuto | | | calorico o senza |
| | zuccheri aggiunti | 350 mg/kg
| | | | | - confetture, gela- | | | tine e marmellate | | | a ridotto contenuto|
| | calorico | 1000 mg/kg
| | | | | - preparati a base di| | | frutta e ortaggi a | | | ridotto contenuto |
| | calorico | 350 mg/kg
| | | | | - conserve agrodolci |
| | di frutta e ortaggi| 200 mg/kg
| | | | | - conserve e semi- | | | conserve agrodolci | | | di pesce e marinate| | | di pesce, crostacei|
| | e molluschi | 200 mg/kg
| | |
| | - salse | 350 mg/kg
| | |
| | - senape | 350 mg/kg
| | | | | - prodotti da forno | | | fini destinati ad | | | un'alimentazione |
| | particolare | 1000 mg/kg
| | | | |- alimenti destinati | | | a diete ipocaloriche | | | volte alla riduzione | | | del peso, di cui al | | | decreto 7 ottobre |
| | 1998, n. 519 | 450 mg/kg
| | |
| | |
N. CE | Denominazione | Prodotti alimentari | Dose massima
| | |
| | |
E 950 | |- alimenti completi |
| | dal punto di vista | | | nutrizionale destina-| | | ti a fini medici | | | speciali, definiti | | | dal decreto del | | | Presidente della | | | Repubblica 20 marzo |
| | 2002, n. 57 | 450 mg/kg
| | | | | complementi alimen- | | | tari liquidi, | | | definiti dal decreto | | | legislativo 21 maggio|
| | 2004, n. 169 | 350 mg/L
| | | | | integratori | | | alimentari solidi, | | | definiti dal decreto | | | legislativo 21 maggio|
| | 2004, n. 169. | 500 mg/kg
| | | | | integratori alimen- | | | tari solidi a base di| | | vitamine e/o elementi| | | minerali e sotto | | | forma di sciroppo o | | | di pastiglie da | | | masticare, definiti | | | dal decreto legisla- | | | tivo 21 maggio 2004, |
| | n. 169 | 2000 mg/kg
E 950|Acesulfame K |- Cereali per prima | 1200 mg/Kg
| | colazione conun | | | tenore di fibre | | |superiore al15% e | | |contenenti almeno il | | |20% di crusca, | | |a ridotto contenuto | | |calorico o senza | | |zuccheri aggiunti |
| |- Minestre a ridotto | 110 mg/l
| |contenutocalorico | | |- Microconfetteria |
| |per rinfrescare | 2500 mg/Kg
| |l'alito senza | | |zuccheri aggiunti |
| |- Birra a ridotto | 25 mg/l
| |contenuto calo-rico |
| |- Bevande costituite | 350 mg/l
| |da una misce- la di | | |birra, di sidro, di | | |sidrodi pere, di | | |alcolici o di vinoe di| | |bevande analcoliche |
| |- Bevande alcoliche | 350 mg/l
| |aventi un te- nore di | | |alcole inferiore a 15%| | |vol. |
| |- Coni e cialdine | 2000 mg/Kg
| |senza zuccheriaggiunti| | |per gelati |
| |- Prodotti della | 500 mg/Kg
| |confetteria sottoforma| | |di pastiglie a ridotto| | |contenuto calorico |
| |- Feinkostsalat | 350 mg/Kg
| |- EBoblaten | 2000 mg/Kg
E 951 | Aspartame | |
| | | | | - bevande analcooli- | | | che a base d'acqua | | | a ridotto contenuto| | | calorico o senza |
| | zuccheri aggiunti | 600 mg/l
| | | | | - bevande analcooli- | | | che aromatizzate a | | | base di latte e | | | prodotti derivati | | | o di succo di | | | frutta, a ridotto | | | contenuto calorico | | | o senza zuccheri |
| | aggiunti | 600 mg/l
| | | | | - dessert aromatiz- | | | zati a base d'acqua| | | a ridotto contenuto| | | calorico o senza |
| | zuccheri aggiunti | 1000 mg/kg
| | | | | - dessert a base di | | | latte e prodotti | | | derivati a ridotto | | | contenuto calorico | | | o senza zuccheri |
| | aggiunti | 1000 mg/kg
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