LEGGE 31 dicembre 1996, n. 672

Type Legge
Publication 1996-12-31
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515

Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 7 (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati). - 1.-5. (Omissis). 6. La dichiarazione di cui all'art. 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'art. 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 10 milioni di lire, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate. 7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione". - Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 515/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 14 (Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati). - 1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'art. 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'art. 7 e ne verifica la regolarità. 2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati. 3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione. 4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'art. 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti. 5. (Abrogato dalla presente legge)". - Per il testo dell'intero art. 15 della citata legge n. 515/1993, come modificato dal presente articolo, si veda in nota all'art. 2.

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