LEGGE 3 luglio 1997, n. 204

Type Legge
Publication 1997-07-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 6-7-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di quote latte, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pinto, Ministro per le politiche agricole

Visto, il Guardasigilli: Flick ______

Allegato

Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 1997, N. 118. All'articolo 1: al comma 1, primo periodo, le parole: "10 luglio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 1997"; al comma 1, secondo periodo, le parole: "ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali" sono sostituite dalle seguenti: ", al Ministro per le politiche agricole ed al Parlamento"; al comma 3, secondo periodo, le parole: "a ripetere le somme trattenute in meno" sono sostituite dalle seguenti: "a restituire le somme versate in piu' e a ripetere quelle versate in meno"; al comma 3, ultimo periodo, le parole: "per il periodo 1995-1996, e' differito al 31 agosto 1997" sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, e' differito al 30 settembre 1997"; al comma 4, primo periodo, le parole: "10 giugno 1997" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1997"; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-bis. Limitatamente al periodo 1996-1997, ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino trattengono il 20 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono immediatamente restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente e' tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo del produttore al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tale fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1997-1998, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1996-1997 non versate. 4-ter. L'AIMA e' obbligata a fornire alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su supporto magnetico, i modelli L1 relativi ai periodi 1995-1996 e 1996-1997 ed annate successive". Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. - 1. Il programma per l'abbandono volontario totale o parziale della produzione lattiera attraverso la cessione a pagamento all'AIMA, da parte degli allevatori che intendono cessare o diminuire la produzione di latte nelle loro aziende, delle relative quote in vista della redistribuzione, allo stesso prezzo, da parte dell'AIMA, agli allevatori che intendono essere legittimati ad aumentare la produzione delle proprie stalle, ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 5-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, di cui alla deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1997, e' sospeso. 2. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro quindici giorni dalla conclusione delle attivita' di revisione dei quantitativi individuali di cui all'articolo 1, verra' disposta la riattivazione del programma medesimo. 3. Il programma per l'abbandono volontario totale della produzione lattiera di cui all'articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, ed il programma di assegnazione gratuita di quota di cui all'articolo 1, commi da 17 a 20, del medesimo decretolegge, sono sospesi. 4. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro quindici giorni dalla conclusione delle attivita' di revisione dei quantitativi individuali di cui all'articolo 1, verra' disposta la riattivazione dei programmi medesimi".

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