LEGGE 31 luglio 1997, n. 257
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.È autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 50 milioni annue per il quinquennio 1994-1998 a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri, per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo.
2.È autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 160 milioni annue per il quinquennio 1994-1998 a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura. Avvertenza: Il decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1997. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
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