DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1997, n. 465

Type DPR
Publication 1997-12-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 6-1-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visti l'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 settembre 1997 e del 3 novembre 1997;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, nonche' l'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente regolamento:

Capo I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA

Art. 1

Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

1.L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito denominata Agenzia, istituita dall'articolo 17, comma 76, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di seguito denominata legge, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.

2.L'Agenzia, fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.

3.L'Agenzia ha sede centrale in Roma. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

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