DECRETO 4 agosto 1998, n. 400

Type Decreto
Publication 1998-08-04
Ultimo aggiornamento 2017-05-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 8-12-1998

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, sui provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, che disciplina, mediante norme generali, la costruzione e l'esercizio delle funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;

Vista la legge 6 dicembre 1978, n. 835, concernente delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Visti gli articoli 1 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, che fissa nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessita' di adeguare le norme generali di costruzione e di esercizio delle funicolari aeree e terrestri in relazione all'evoluzione della tecnica, alla introduzione di nuove tecnologie ed all'esperienza nel settore;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994;

Visto il parere favorevole rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1/1.1.4/31890/4.11.51 del 6 novembre 1996;

Espletata la procedura di informazione in ottemperanza degli obblighi posti dall'articolo 12 della direttiva n. 83/189/CEE;

ADOTTA

il seguente regolamento:

PARTE I OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Art. 1

OGGETTO

2.Il presente regolamento non si applica alle sciovie, che restano disciplinate dal decreto ministeriale 15 marzo 1982.

3.Nel presente regolamento con il termine commissione per le funicolari aeree e terrestri, di seguito indicata come CFAT, si intende la commissione interministeriale istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1977, n. 67 e con il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicate stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automezzi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1913, n. 49. - La legge 23 giugno 1927, n. 1110, recante: "Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree in servizio pubblico", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1927, n. 157. - Il D.P.R. 18 ottobre 1957, n. 1367, recante: "Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1958, n. 32. - La legge 6 dicembre 1978, n. 835, recante: "Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1978, n. 361. - Gli articoli 1 e 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 recante: "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314, cosi' recitano: "Art. 1. - Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie private di seconda categoria di cui all'art. 4 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447. Nel presente decreto con il termine ''ferrovie'' si indicano tutte le ferrovie specificate al comma precedente e con la espressione ''ferrovie in concessione'' sia le ferrovie esercitate in regime di concessione che quelle in regime di gestione commissariale governativa. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, le norme comunque riguardanti le ferrovie in concessione sono estese a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competemza degli organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono anche estese a quelli di competenza delle regioni. Le norme del presente decreto sono anche estese, se ed in quanto applicabili, ai servizi ferroviari esercitati con navi traghetto delle ferrovie dello Stato e gli autoservizi sostitutivi delle ferrovie dello Stato. Nei successivi articoli del presente decreto, con la sigla ''F.S.'' e' indicata l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e con la sigla ''M.C.T.C.'' la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione". "Art. 95. - Il Ministro dei trasporti emana le norme regolamentari, in relazione alle diverse esigenze proprie delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione relative: 1) alle modalita' di svolgimento dell'esercizio, al movimento ed alla circolazione dei treni e veicoli; 2) al segnalamento ed alle telecomunicazioni lungo le linee, nelle stazioni, nei posti di servizio, nei veicoli e negli impianti in genere; 3) alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti; 4) alle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve corrispondere il materiale mobile. Per i veicoli destinati a circolare su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada, delle relative disposizioni di esecuzione e delle leggi speciali". - L'art. 17 , comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, e' riportato nelle note alle premesse. - Gli articoli 103 e 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, cosi' recitano: "Art. 103. - Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo". "Art. 104. - Salvo quanto previsto dal precedente art. 103, sono abrogati: gli articoli 210, 211, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 315, 316, 317, 318 e la dizione ''in quelle stazioni che verranno designate dal Ministero dei lavori pubblici'' dell'art. 304 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F; il regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687; gli articoli 7, 8, punto 2, 9, 10, 12, 15, 16 del regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1668; il regio decreto 22 maggio 1892, n. 354; il regio decreto 23 giugno 1895, n. 385; la legge 27 dicembre 1896, n. 561; il regio decreto 8 gennaio 1899, n. 4; la legge 21 dicembre 1899, n. 446; il regio decreto 22 marzo 1900, n. 143; il regio decreto 22 marzo 1900, n. 145; gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107 del regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1900, n. 306; il regio decreto 25 giugno 1905, n. 369; il regio decreto 21 agosto 1905, n. 522; gli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo e secondo, 8, commi secondo e terzo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, escluso ultimo comma, 23, 26 della legge 30 giugno 1906, n. 272; l'art. 7 e la dizione ''e 7'' dell'art. 11 della legge 25 giugno 1909, n. 372; gli articoli 3, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 105, 107, 109, escluso ultimo comma, 110, 111, 112, 113, escluso ultimo comma, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 124, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 174, 175, 176, 177, 206, 207, 208, 216, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 269, 270, la dizione, '', in quelle stazioni che vengano designate dal Ministero dei lavori pubblici'' dell'art. 108; le dizioni ''118, ultimo comma'' e ''e 166'' dell'art. 271, comma primo, del testo unico approvato con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447; il regio decreto 9 luglio 1914, n. 730; gli articoli 1 e 2, R.D.L. 27 novembre 1919, n. 2375; il R.D.L. 7 novembre 1920, n. 1608; il R.D. 19 novembre 1921, n. 1684; il R.D. 19 novembre 1921, n. 1686; il R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328; il regio decreto 13 gennaio 1924, n. 46; il regio decreto 22 novembre 1925, n. 2175; il regio decreto 9 maggio 1926, n. 1059; gli articoli 8 e 14 della legge 23 giugno 1927, n. 1110; il regio decreto 29 luglio 1928, n. 1867; il decreto ministeriale 28 novembre 1928, n. 1265; il regio decreto 9 agosto 1929, n. 1694; gli articoli 13, 18, comma primo, 19, 37 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 2 dicembre 1930, n. 1752; l'art. 8, comma sesto, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148; il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 43, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 300; il decreto ministeriale 28 marzo 1932, n. 1966; il regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1860, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 1062; il decreto ministeriale 23 aprile 1935, n. 2995; il decreto ministeriale 26 novembre 1935, n. 1285; gli articoli 1, commi terzo e quarto, 3, 4, 6 del regio decreto- legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8; gli articoli 20, commi primo, secondo e terzo, 21, 27, 30 e 36 della legge 28 settembre 1939, n. 1822; il decreto ministeriale 26 novembre 1940, n. 1710; il decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 344; il comma quinto dellart. 13 e il comma quinto dell'art. 27 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173; il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1951, n. 173; il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1139; gli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21, comma secondo, 23, 24, 25, 26, commi terzo e quarto, 28, 29, 50, 52 e la dizione '', in quelle stazioni o fermate che vengono designate dal competente ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione'' dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367; la legge 27 luglio 1967, n. 660; la legge 20 marzo 1968, n. 304; gli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 12 novembre 1968, n. 1202; la legge 4 marzo 1969, n. 89; il comma terzo dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; tutti i riferimenti ai servizi di pubblico trasporto terrestre contenuti nell'art. 1, lettera a), nonche' i commi primo e secondo dell'art. 2 della legge 11 novembre 1975, n. 584. Sono inoltre abrogate tutte le altre disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente decreto". - Il D.M. 15 marzo 1982 recante: "Istituzione della commissione per le funicolari aeree e terrestri e nomina dei componenti della commissione stessa", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1982, n. 140. - Il R.D. 17 gennaio 1926, n. 177, recante: "Istituzione della commissione per le funicolari aeree e terrestri e nomina dei componenti della commissione stessa", e' pubblicato nel Bollettino ufficiale dei Lavori pubblici, anno 1926. - Il D.P.R. 21 gennaio 1927, n. 67, recante: "Modificazioni e integrazioni alla composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 1977, n. 77. - Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, recante: "Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1994, n. 255.

Art. 2

SCOPO DEL REGOLAMENTO

1.Il presente regolamento disciplina la costruzione e l'esercizio degli impianti in servizio pubblico, di cui al precedente articolo 1, comma 1. Le disposizioni tecniche particolari di costruzione e di esercizio per gli impianti di cui al precedente articolo 1, comma 1, denominate Prescrizioni Tecniche Speciali, vengono emanate, ai sensi dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753, mediante decreti del Ministero dei trasporti e della navigazione, sentita la CFAT.

2.I prodotti ed i materiali provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' europea, come pure i prodotti ed i materiali provenienti dagli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, sono accettati ai fini dell'approvazione degli impianti di cui al presente regolamento. In ogni caso il livello di sicurezza non puo' essere inferiore a quello previsto dalle norme o dalle regole tecniche nazionali.

Nota all'art 2: - L'art. 101 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, cosi' recita: "Art. 101. - Il direttore generale della M.C.T.C., in relazione alle caratteristiche ed alle peculiarita' dei diversi tipi di servizi di pubblico trasporto, emana le disposizioni riguardanti: 1) l'applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 3) e 4) del precedente art. 95, nonche' di quelli di cui al precedente art. 100; 2) l'espletamento da parte del personale della M.C.T.C. delle funzioni di vigilanza previste dalle presenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dei servizi di pubblico trasporto rientranti nelle competenze statali e per quanto riguarda la polizia e la sicurezza, anche di quelli rientranti nelle competenze regionali; 3) le modalita' per l'accertamento delle infrazioni previste dalle presenti norme; 4) il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., dell'approvazione o del nulla osta di cui al precedente art. 3, secondo comma; 5) il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., dell'approvazione o del nulla osta di cui al successivo art. 102, secondo comma".

PARTE II DOCUMENTAZIONE TECNICA

Art. 3

DOCUMENTAZIONE

1.La domanda di approvazione del progetto e' proposta secondo le norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753.

2.La documentazione di cui al precedente comma 1 e' firmata, oltreche' dal richiedente la concessione, da ingegnere progettista abilitato all'esercizio della professione in Italia.

3.Quando singole parti della documentazione tecnica, concernenti settori specialistici diversi, sono redatte da professionisti differenti, in possesso ciascuno di specifiche specializzazioni, gli elaborati sono firmati anche dal predetto responsabile generale della progettazione, del coordinamento e della reciproca compatibilita' di tali parti.

Nota all'art. 3: - Gli articoli 3, 4 e 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, cosi' recitano: "Art. 3. - L'esecuzione delle opere per la realizazione di una ferrovia in concessione non puo' essere iniziata senza apposita autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., o dagli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni. Detta autorizzazione e' in ogni caso subordinata alla preventiva approvazione dei progetti relativi alle opere di cui al primo comma da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta al fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni o degli enti locali territoriali. Chiunque dia inizio alle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui al primo comma e punito con la ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi. Per le ferrovie in concessione gia' in esercizio e' vietato, senza l'autorizzazione di cui al primo comma, apportare varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del secondo comma. Ai trasgressori si applica la medesima sanzione di cui al precedente comma. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, intendendosi per tali, agli effetti delle presenti norme, anche i complessi di veicoli destinati al trasporto di persone, come definiti dal vigente codice della strada". "Art. 4. - Nessuna ferrovia in concessione puo' essere aperta al pubblico esercizio senza preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni. E' parimenti soggetta all'autorizzazione di cui al primo comma la riapertura o la prosecuzione dell'esercizio di una ferrovia in concessione dopo l'esecuzione delle varianti di cui al quarto comma del precedente art. 3, nonche' dopo l'immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato. Per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni e degli enti locali territoriali, le autorizzazioni di cui al primo ed al secondo comma sono subordinate al nulla osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dal competente ufficio della M.C.T.C. Chiunque effettua l'esercizio di una ferrovia in concessione senza l'autorizzazione di cui al primo comma e' punito con lanimenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi. Chiunque, nell'esercizio di servizi di pubblico trasporto effettuati su strada, mediante autobus, ne vari il percorso senza l'autorizzazione degli organi di cui al primo comma, secondo le rispettive attribuzioni, e' punito con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 600.000, salvo i casi di forza maggiore". "Art. 5. - L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 e' subordinata al favorevole esito di verifiche e prove funzionali, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perche' il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarita'. All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al precedente comma provvedono i competenti uffici della M.C.T.C., con la partecipazione degli organi regionali agli effetti della regolarita' dell'esercizio, per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni stesse. Le verifiche e le prove funzionali vengono disposte dagli uffici e dagli organi indicati al precedente comma su richiesta del concessionario il quale, all'uopo, dovra' unire alla propria domanda una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione di tutte le opere costituenti la ferrovia in concessione, rilasciata dal professionista preposto alla realizzazione delle opere stesse e corredata del certificato relativo al collaudo statico delle eventuali opere civili al sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonche', per le attrezzature, per le apparecchiature e per il materiale mobile in genere, della documentazione probatoria rilasciata dal costruttore ovvero dal capocommessa qualora si tratti di complessi non prodotti da unico fornitore. Ai fini della sicurezza il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le disposizioni e le modalita' di esecuzione per le verifiche e prove funzionali di cui al primo comma, nonche' la forma ed i contenuti della dichiarazione di cui al terzo comma e dei documenti probatori da allegare ad essa, in particolare per quanto riguarda la rispondenza alle normative tecniche, nonche' i controlli sulla qualita' e sull'assenza di difetti dei materiali e dei componenti impiegati. Nei confronti delle ferrovie in concessione o, comunque, di loro singoli impianti o di parti di essi nonche' del materiale mobile realizzati con contributi finanziati dello Stato resta fermo quanto stabilito dall'art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dal capo VI del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni, per quanto riguarda il generale e definitivo collaudo, che, in ogni caso, non potra' intervenire se non trascorso un anno dall'apertura all'esercizio. Il collaudo si effettua anche per le opere realizzate con contributi finanziari delle regioni o degli enti locali territoriali, intendendosi sostituiti agli organi statali quelli regionali o degli enti locali medesimi. Le procedure di cui ai precedenti commi trovano applicazione, oltreche' in sede di prima realizzazione di una ferrovia in concessione, anche in sede di varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del precedente art. 3, secondo comma, intendendosi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma riferita alla riapertura od alla prosecuzione dell'esercizio per la sede e gli impianti, ovvero alla commissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato. Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, al fini della sicurezza e della regolarita' del servizio, della idoneita' del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonche' dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per cio' che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli".

Art. 4

PROGETTO PRELIMINARE

1.Per la richiesta di preliminare ammissibilita' di realizzare un impianto la documentazione tecnica e' costituita anche solo dal progetto preliminare di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

2.Il giudizio sui progetti preliminari viene rilasciato dall'amministrazione sentita, se del caso, la CFAT, ma non e' idoneo agli effetti del rilascio del nulla osta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Note all'art. 4: - L'art 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, cosi' recita: "3 Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, della sua fattibilita' amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi da determinare in relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare". - Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, e' riportato in nota all'art. 3.

Art. 5

SPESE DI ISTRUTTORIA

1.Quando una domanda e' ammessa all'istruttoria, il Ministero dei trasporti e della navigazione, direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (di seguito indicata con D.G. M.C.T.C.), da' comunicazione al richiedente, il quale provveda, entro trenta giorni, al versamento presso la tesoreria provinciale dello Stato della somma prevista per le presunte spese di missione al personale incaricato dell'istruttoria tecnica, salvo conguaglio ad ultimazione dell'istruttoria medesima. Prima dell'apertura dell'impianto all'esercizio, viene in ogni modo prodotta dall'interessato la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento a saldo.

PARTE III NORME DI PROGETTO E DI COSTRUZIONE

Art. 6

NORME GENERALI DI COSTRUZIONE E PROVE DEI MATERIALI

1.Il progetto e l'esecuzione delle strutture dell'impianto (di muratura ordinaria, di cemento armato, metalliche o di altri materiali), fisse o mobili, sono condotti seguendo, oltre le disposizioni del presente regolamento, gli insegnamenti della scienza delle costruzioni, le regole della costruzione di macchine, con particolare riguardo alla facilita di montaggio, smontaggio ed ispezione delle varie parti.

2.Le caratteristiche dei materiali impiegati nelle parti dell'impianto, fisse o mobili, comunque interessanti direttamente la sicurezza dell'esercizio, nonche' la loro idoneita' al tipo di impiego, vanno riferite alle condizioni di servizio piu' sfavorevoli. Dette caratteristiche sono conformi alle previsioni del progetto e risultano al direttore dei lavori da certificati rilasciati da laboratori ufficiali.

3.Nella costruzione di quegli elementi meccanici contro la cui eventuale rottura non esistono, nell'impianto, efficaci accorgimenti tecnici di sicurezza atti a tutelare i viaggiatori, il personale ed i terzi, vengono effettuati controlli non distruttivi atti ad individuare difettosita' che possono compromettere la stabilita di tali elementi. L'esito di tali controlli risulta al direttore dei lavori da laboratori o operatori aventi i requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23 in ordine ai controlli da espletare nelle revisioni speciali e generali.

Nota all'art. 6: - Il D.M. 2 gennaio 1985 recante: "Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aeree e terrestri", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1985, n. 26.

Art. 7

Tracciato e profilo della linea

1.Il tracciato scelto e' di per se' genericamente adatto al tipo di impianto previsto.

2.Il tracciato dell'asse di un impianto aereo e' rettilineo; solo in via eccezionale e per riconosciuta necessita' possono essere consentite deviazioni planimetriche, idonee ad assicurare la prescritta stabilita' delle funi ed il sicuro passaggio dei veicoli con effetti dinamici non disturbanti per il viaggiatore.

3.La lunghezza della linea non supera, caso per caso, quel limite oltre il quale il viaggio puo' divenire disagevole oppure, nell'eventualita' di arresto dell'impianto, puo' rendere difficile il pronto recupero di tutti i viaggiatori e il loro ricovero al sicuro senza eccessivo disturbo, tenuto conto delle categorie e del tipo dell'impianto, del profilo, delle condizioni del terreno, dell'altitudine e del clima.

4.La pendenza massima della tangente alla traiettoria dei veicoli puo' essere soggetta ad una limitazione per esigenze imposte dalla categoria e dal tipo dell'impianto, dal tipo del collegamento del veicolo alla fune traente o portante-traente e da particolari caratteristiche geometriche o costruttive.

5.Il profilo della linea non e' tormentato. Quando il recupero dei viaggiatori in linea, nell'eventualita' di immobilizzazione dell'impianto, si attua con procedimenti che non risentono della distanza dei veicoli dal suolo, sono determinati opportunamente il numero e l'altezza dei sostegni e le caratteristiche delle funi in relazione all'entita' dei carichi viaggianti. Negli impianti in cui tale recupero si effettua con discesa verticale dei viaggiatori, l'impianto e' posto su un terreno avente andamento altimetrico longitudinale e trasversale non accidentato o, comunque, reso percorribile con opportuni interventi.

((6. L'area che interessa la stabilita' delle opere e la sicurezza dell'esercizio deve essere immune, secondo ragionevoli previsioni da effettuarsi dalle autorita' che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l'assetto del territorio, dal pericolo di frane o valanghe. Qualora l'area ricada in siti a rischio:

a)

per quanto riguarda gli aspetti geologico e geotecnico si applica la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche di applicazione; comunque devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione o di protezione;

b)

per quanto riguarda la materia nivologica: 1) devono essere adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli elementi strutturali fissi dell'impianto mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto delle valanghe stesse; 2) in alternativa agli interventi di difesa di cui al precedente numero 1), e' ammesso il distacco artificiale e controllato di masse nevose contenute, che comunque non devono raggiungere gli elementi strutturali fissi dell'impianto; 3) qualora il rischio di valanga interessi il solo tracciato dell'impianto, e' ammesso, quale intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della situazione di rischio; 4) l'adozione degli interventi di tipo preventivo di cui ai numeri 2) e 3) e' subordinata all'approvazione, da parte delle regioni e delle province autonome, di un piano di gestione della sicurezza che individua le modalita' operative e gli accorgimenti da adottarsi in relazione alla sicurezza; quest'ultimo deve contenere il nominativo del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all'attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano devono essere in possesso di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate italiane o straniere; 5) la scelta progettuale dell'intervento deve essere rigorosamente documentata e giustificata con relazione rilasciata da un professionista di comprovata esperienza in materia; 6) la responsabilita' del piano di gestione della sicurezza e' dell'esercente e del responsabile della gestione del piano; 7) la dichiarazione di immunita' dal pericolo di valanga, ovvero l'efficacia degli interventi proposti, e' verificata ed approvata dalle regioni e dalle province autonome secondo i rispettivi ordinamenti.))

((2))

Art. 8

FUNI

2.Non sono ammesse le funi spiroidali a soli fili tondi.

3.Le prove di collaudo da effettuare sui materiali impiegati nella fabbricazione delle funi e per l'accettazione delle funi medesime sono soggette all'osservanza delle norme di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1986.

Nota all'art. 8: - Il D.M. 21 giugno 1986 recante: "Disposizioni per le verifiche e prove per l'accettazione delle funi metalliche destinate ai pubblici servizi di trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1986, n. 194.

Art. 9

TENSIONE DELLE FUNI

1.La tensione di ogni fune dell'impianto e' determinata da un sistema atto a mantenerne le variazioni entro l'intervallo opportunamente prefissato, consentendo comunque un controllo continuo delle tensioni stesse e delle relative variazioni.

Art. 10

ANCORAGGI, ATTACCHI D'ESTREMITA' E IMPALMATURE

1.L'ancoraggio delle funi portanti si realizza per avvolgimento di almeno due spire complete su tamburo fisso, rivestito di adatto materiale cedevole; l'estremita' dell'ultima spira a minima tensione viene ulteriormente ancorata ad un sostegno fisso per mezzo di morsetto, resistente ad una tensione residua convenzionale pari ad una frazione dello sforzo di trazione massimo della fune all'ancoraggio. In casi speciali, e per riconosciuta necessita', puo' tollerarsi altro idoneo sistema di ancoraggio.

2.La fune lenta oltrepassante il sistema di ancoraggio e costituente la riserva e' ben conservata ed al coperto.

3.L'attacco della fune portante al contrappeso, realizzato per avvolgimento di questa su un tamburo facente parte di tale contrappeso, soddisfa le stesse disposizioni riguardanti l'attacco mediante ancoraggio.

4.Le teste fuse degli attacchi di estremita' delle funi, se ammesse, sono eseguite secondo le disposizioni indicate nel decreto ministeriale 31 agosto 1937, n.2672 . L'esecuzione delle teste fuse e' effettuata alla presenza e sotto la responsabilita' dell'ingegnere direttore dei lavori o direttore di esercizio, impiegando la lega prescritta, preparata da una ditta specializzata del ramo. Copia del verbale dell'esecuzione delle teste fuse e' inviata dal direttore dei lavori o dal direttore di esercizio all'ufficio periferico della MCTC competente per territorio.

6.I morsetti impiegati per la connessione di ritorno delle radance sono in numero tale che un terzo di essi, con arrotondamento all'intero inferiore, e' sufficiente per impedire lo scorrimento ed hanno, tenuto conto del loro numero, lunghezza e forma tali da ripartire convenientemente sulla fune la pressione necessaria; quando la fune di regolazione si trova nella posizione di massimo svolgimento, restano, sul tamburo, almeno tre spire morte, precedenti l'attacco al tamburo stesso, che comprende alla fine un morsetto di sicurezza.

7.Non sono ammessi giunti di linea sulle funi portanti. Ove lo sviluppo della fune portante dell'intera funivia e' tale da non consentire l'adozione di funi di un solo pezzo, si introducono stazioni intermedie di ancoraggio o di tensione.

8.Quando l'anello trattivo e' interrotto in corrispondenza dei veicoli, ciascun tratto compreso tra due veicoli consecutivi e' di un sol pezzo, senza impalmature. Tuttavia puo' essere ammessa una sola impalmatura su ciascun tratto quando le circostanze dell'impianto mettono in evidenza le difficolta' di impiego delle funi in un sol pezzo.

9.Lungo le funi che per la loro funzione costituiscono anello chiuso, non e' ammessa piu' di una giunzione, da eseguirsi mediante impalmatura; in via eccezionale, quando le esigenze dell'impianto lo richiedono, sono ammesse due impalmature.

10.Per tutte le funi, escluse le portanti, in caso di danno provocato accidentalmente, e non gia' da usura proveniente dal normale esercizio, puo' essere autorizzata una riparazione mediante l'aggiunta di una sola impalmatura.

11.Le impalmature sono eseguite secondo le disposizioni indicate nelle apposite prescrizioni. L'esecuzione e' effettuata sotto la responsabilita' del direttore dei lavori o di esercizio dell'impianto, il quale redige e firma un apposito verbale; copia del verbale dell'esecuzione delle impalmature e' inviata all'ufficio della MCTC competente per territorio.

12.Le funi telefoniche e di segnalazione soddisfano, sia per la parte meccanica sia per quella elettrica, oltre alle norme del presente regolamento, anche quelle emanate dal comitato elettrotecnico italiano (C.E.I.) riguardanti le linee elettriche aeree esterne, quando siano piu' restrittive.

Nota all'art. 10: - Il D.M. 31 agosto 1937, n. 2672 recante: "Approvazione del regolamento per le funivie in servizio pubblico destinate al trasporto di persone in sostituzione dell'altro precedentemente approvato con decreto ministeriale 3 settembre 1926, n. 2836. Parte III, capo II: esecuzione dei giunti a testa fusa e delle impalmature", e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti, dicembre 1937.

Art. 11

SICUREZZA DELLE FUNI

2.Nel calcolo dello sforzo totale massimo assiale si tiene conto anche delle resistenze passive lungo la linea, interessanti la fune che si considera, nonche' delle forze d'inerzia all'avviamento ed alla frenatura, in quanto risentite dalla fune in esame.

3.Per quanto riguarda le forze d'inerzia, esse possono essere valutate convenzionalmente come indicato dalla D.G. MCTC, quando la loro incidenza sullo sforzo assiale della fune risulta modesta o la loro insorgenza si manifesta saltuariamente

4.Quando esistono dispositivi di frenatura sulla portante, per il calcolo dello sforzo massimo assiale lungo questa fune si tiene conto anche della forza longitudinale dovuta a questa azione frenante.

5.Il cambio della fune e' eseguito quando viene raggiunta la resistenza minima ammissibile, od anche prima se per segni palesi di degradazione si ha fondato motivo di giudicare malsicuro il suo comportamento. E' in facolta' del Ministero dei trasporti e della navigazione, direzione generale M.C.T.C., sentita la CFAT, imporre un limite al periodo di tempo di permanenza in servizio delle funi, anche se queste non manifestano segni palesi di degradazione.

6.Nella messa in opera delle funi si evita la formazione di cappi o gomiti e torsioni dannose. Tutte le operazioni di montaggio sono condotte in modo da evitare, in ogni sezione della fune, il raggiungimento della tensione unitaria massima a semplice trazione uguale, per apprezzamento approssimativo, ad una volta e mezza quella massima consentita nell'esercizio come in precedenza indicato.

7.L'impianto e' provvisto di un contatore o di un contagiri totalizzatore.

Art. 12

SICUREZZA RISPETTO ALLO SCORRIMENTO SULLE PULEGGE MOTRICI DELLE FUNI AVENTI COMPITI DI TRAZIONE

1.L'aderenza necessaria per evitare il pericolo di scorrimento delle funi sulle pulegge motrici e assicurata con un conveniente margine di garanzia; il margine di garanzia s'intende raggiunto quando il rapporto tra lo sforzo di trazione del ramo piu' teso e quello del ramo meno teso, nelle condizioni piu' sfavorevoli e tenendo anche conto delle variazioni di sforzo per effetto di avviamenti o frenature, non supera i valori fissati in funzione del coefficiente d'attrito da assumere, comunque, inferiore a quello reale competente ai materiali a contatto.

Art. 13

VELOCITA' E INTERVALLO MINIMO TRA I VEICOLI

1.Negli impianti a collegamento permanente e velocita' costante, quando le operazioni di imbarco e sbarco dei viaggiatori avvengono con i veicoli in movimento, la velocita' e l'intervallo di tempo tra due veicoli consecutivi sono tali da consentire ai viaggiatori stessi il comodo e sicuro svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco, tenuto conto del tipo di impianto, delle modalita' di svolgimento delle suddette operazioni, nonche' dei sistemi di controllo dell'afflusso e deflusso dei viaggiatori.

2.Negli impianti a collegamento temporaneo la velocita' di esercizio e' fissata tenendo conto dei vincoli derivanti dalle operazioni di accoppiamento e di disaccoppiamento dei veicoli con la fune, delle modalita' di passaggio dei veicoli stessi in corrispondenza dei sostegni e delle caratteristiche della linea. L'intervallo minimo tra i veicoli e' fissato in funzione dei dispositivi di controllo previsti nelle fasi di accelerazione e rallentamento, degli spazi di arresto, della tutela della incolumita' dei viaggiatori durante le fasi d'imbarco e sbarco. Non sono ammessi urti tra i veicoli in corrispondenza dei dispositivi di accelerazione e rallentamento, pur in presenza di un guasto ad uno degli elementi costitutivi di detti dispositivi.

3.Negli impianti a moto intermittente e collegamento permanente, la velocita' massima in linea e' fissata tenendo conto delle modalita' di passaggio dei veicoli o dei treni di veicoli in corrispondenza dei sostegni e delle caratteristiche della linea. La distanza tra i veicoli di uno stesso treno viene determinata in modo da escludere la possibilita' di urti tra gli stessi. La velocita' durante le operazioni di imbarco e sbarco e' tale da garantirne il sicuro svolgimento.

4.Velocita' massima e intervallo minimo sono stabiliti dalla D.G. MCTC.

Art. 14

FRANCHI MINIMI E INTERVIA

1.Mediante la distribuzione e l'altezza dei sostegni va evitato, nelle condizioni piu' sfavorevoli per carico, lunghezza della campata, oscillazioni eventuali, presenza di neve, il contatto tra il contorno inferiore dei veicoli o le funi dell'impianto e gli eventuali ostacoli sottostanti.

2.L'intervia delle funi e le distanze di rispetto (franchi) di queste e dei veicoli dagli ostacoli fissi laterali appartenenti all'impianto, sono sufficienti per garantire il sicuro funzionamento dell'impianto stesso, anche con la massima velocita' di vento per la quale e' consentito il servizio.

3.I franchi minimi dagli ostacoli fissi laterali non appartenenti all'impianto, ferma restando l'osservanza della norma generale di cui al precedente comma 2 vengono determinati in misura differente se gli ostacoli sono o no accessibili alle persone.

Art. 15

DISPOSITIVI DI RECUPERO DEI VIAGGIATORI E ALTEZZA MASSIMA DAL SUOLO

1.Quando, durante il servizio, L'impianto rimane immobilizzato per un intervallo di tempo relativamente lungo, si provvede, con facilita' e prontezza, al recupero dei viaggiatori in linea.

2.I viaggiatori possono abbandonare agevolmente i veicoli anche nel caso in cui non sono in condizioni di collaborare alle operazioni di evacuazione, ed essere condotti al sicuro senza pericolo e senza troppo disagio; tutti in un tempo ragionevolmente limitato, soprattutto in relazione alle condizioni climatiche ed ambientali della localita'.

4.L'altezza massima dei veicoli dal suolo non e' soggetta a limite quando i passeggeri, con impianto in normale esercizio, viaggiano in veicoli chiusi ed il loro recupero avviene mediante spostamento lungo la linea.

5.L'altezza massima dei veicoli dal suolo e' limitata a valori che dipendono dai tipi di impianti e dai particolari mezzi di recupero; quando tale recupero e' realizzato mediante discesa a terra dei viaggiatori direttamente dai veicoli oppure quando i veicoli stessi sono scoperti (seggiole) il contorno inferiore dei veicoli stessi si trova lungo tutto il percorso ad una distanza moderata dal terreno.

6.Gli impianti funicolari terrestri prevedono un idoneo camminamento lungo la linea per l'evacuazione dei passeggeri, anche in caso di via di corsa sopraelevata.

Art. 16

ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI

1.Negli attraversamenti di impianti aerei con strade di qualsiasi tipo sono rispettate le altezze minime dei veicoli dal suolo atte a garantire il normale svolgimento del traffico sulle strade stesse.

2.Ogni attraversamento e' segnalato sulla strada mediante cartelli monitori e protetto, se necessario, con dispositivi di protezione.

3.Per gli attraversamenti con aree o con acque pubbliche si applicano le disposizioni contenute nei precedenti commi 1 e 2.

4.Negli attraversamenti e parallelismi di impianti aerei con ferrovie, tranvie o filovie, oppure con altri mezzi di trasporto con trazione a fune sono assicurate la regolarita' e la sicurezza dell'esercizio degli impianti interessati. Gli attraversamenti di impianti funicolari terrestri con strade sono subordinati alla installazione di dispositivi di sicurezza necessari, in relazione alle caratteristiche dell'attraversamento e del traffico.

5.Negli attraversamenti superiori, inferiori e sotterranei oppure nei parallelismi di impianti con linee elettriche, si osservano le disposizioni di cui alla legge 28 giugno 1986, n. 339 e le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1988, n. 449.

6.Negli attraversamenti o parallelismi di impianti con linee di telecomunicazioni, escluse quelle in servizio di linee elettriche, con gasdotti od oleodotti o con tubazioni idrauliche, si osservano le prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2445.

Note all'art. 16: - La legge 28 giugno 1986, n. 339, recante: "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1986, n. 158. - Il D.M. 21 marzo 1988, n. 449, recante: "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1988, n. 79. - Il D.M. 23 febbraio 1971, n. 2445, recante: "Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 maggio 1971, n. 132.

Art. 17

NORME COMUNI ALLE STAZIONI

1.Le parti meccaniche delle stazioni, sia motrici, sia di rinvio, sono efficacemente protette dalle intemperie.

3.Le stazioni sono munite di recinzioni.

4.Gli accessi ai veicoli e i disimpegni hanno in ogni caso i requisiti di ampiezza e di posizione necessari onde consentire, comodamente e senza alcun pericolo, l'effettuazione delle operazioni di imbarco e di sbarco dei viaggiatori.

5.Negli impianti in cui le operazioni di imbarco e di sbarco avvengono con veicoli in movimento, in relazione alle velocita' ed all'intervallo tra gli stessi veicoli, si realizzano zone di attesa e predisposizione e zone di imbarco e sbarco, ben individuabili, secondo quanto stabilito dall'articolo 32, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

6.Nelle stazioni i comandi di arresto della marcia dell'impianto sono ubicati in maniera da poter essere manovrati prontamente dal personale.

7.Le pulegge su cui si avvolgono le funi di trazione dei veicoli hanno la gola rivestita di materiale cedevole, atto a proteggere la fune ed anche a migliorare l'aderenza; i rapporti fra il diametro delle pulegge ed i diametri della fune e dei fili che la compongono, potendosi fare eccezione per i fili d'anima, hanno i valori minimi indicati dalla D.G. MCTC; sono adottati dispositivi atti alla eliminazione di neve o ghiaccio dalla fune e dalle pulegge.

8.Negli impianti nei quali il collegamento temporaneo del veicolo alla fune dell'anello trattivo si effettua in maniera automatica sono impiegati dispositivi atti ad assicurare le operazioni di collegamento e la correttezza dell'attuazione. Sono anche impiegati dispositivi atti ad evitare inconvenienti nell'eventualita' eccezionale di collegamento avvenuto non correttamente.

9.Dispositivi automatici assicurano il rispetto di un intervallo di tempo tra i lanci di due veicoli consecutivi tale da garantire la sicurezza dell'esercizio.

10.Nelle stazioni sono impiegati dispositivi atti a supplire al non corretto distacco del veicolo dalla fune.

Nota all'art. 17: - Il testo dell'ultimo comma dell'art. 32 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, cosi' recita: "Dai servizi di pubblico trasporto di cui al precedente art. 18 possono essere escluse, in relazione alle peculiarita' del sistema, le persone che per eta', per condizioni fisiche o per manifesta incapacita' ad utilizzare correttamente i servizi stessi possano arrecare danno a se' o agli altri ovvero ai veicoli ed agli impianti".

Art. 18

STAZIONE MOTRICE

1.Il posto di manovra e' ubicato in posizione tale da consentire al macchinista la visibilita' diretta della linea, compatibilmente con le caratteristiche del profilo. Le apparecchiatura di manovra e di controllo sono ubicate in posizione opportuna per consentire al macchinista di servirsene agevolmente pur continuando a sorvegliare l'impianto.

2.Il macchinario, il banco di manovra e gli altri apparecchi di comando e controllo sono racchiusi in apposito locale o protetti in modo da non essere accessibili al pubblico; sul posto sono sempre disponibili mezzi antincendio adeguati al tipo di impianto.

3.La cabina di trasformazione, quando e' collocata nell'interno della stazione, e' inaccessibile al pubblico ed e' realizzata in locale apposito come unita' a prova di fuoco e con accesso indipendente. Quanto sopra anche in relazione al fatto che l'impianto elettrico della funivia ha inizio con l'interruttore generale in bassa tensione da disporre a valle di detta cabina.

4.Le funicolari aeree sono dotate di due azionamenti indipendenti, uno principale e l'altro di recupero, interbloccati fra loro. La loro coppia e potenza vanno determinate nelle condizioni di carico piu' sfavorevoli, tenuto conto delle fasi transitorie di avviamento ed eventualmente di frenatura. Per piccoli impianti di limitata lunghezza, tenuto conto degli scopi dei servizio e della possibilita' di assicurare il ritorno dei viaggiatori in una delle stazioni con operazioni rapide e facili, la D.G. MCTC puo' esonerare dall'obbligo di installare un azionamento di recupero.

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