LEGGE 15 dicembre 1998, n. 441
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi ed obiettivi
1.La presente legge, le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica, ha lo scopo, nel quadro delle normative comunitarie, di promuovere e di valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, con particolare riferimento all'insediamento ed alla permanenza di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.
2.Il primo insediamento di giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, costituisce obiettivo primario della politica agricola del Paese e conseguentemente dei programmi di sviluppo agricolo, agroindustriale e forestale adottati a livello nazionale e dalle istituzioni regionali.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubbicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 è relativo al "Miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole".
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