DECRETO 18 novembre 1998, n. 462
Entrata in vigore del decreto: 22-1-1999
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 1998, i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziche' ai cavalli fiscali;
Considerato che la potenza effettiva prima espressa in cavalli vapore (CV) e' ora espressa in Kilowatt (KW) a norma del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unita' di misura;
Visto che i termini di pagamento sono fissati in base ai cavalli fiscali dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985;
Visto l'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, con la quale viene data facolta' al Ministro delle finanze di stabilire nuovi termini e modalita' di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalita' di pagamento dello stesso tributo;
Considerata l'opportunita' di determinare in base alla potenza effettiva, KW e CV, i termini di pagamento per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati dal 1 gennaio 1998;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, a norma del citato articolo 17 della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-4857M del 27 ottobre 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Termini di pagamento
2.Il pagamento e' effettuato nel corso del mese iniziale dei periodi fissi sopra stabiliti. La decorrenza di detti periodi fissi per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1997 e' quella gia' fissata per l'anno 1997.
3.Il rinnovo del pagamento di tutte le tasse fisse, compresa quella per la targa di prova, e' eseguito nel mese di gennaio.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge ai quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma 16 dell'art. 17 della legge n. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): "16. A decorrere dal 1 gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziche' ai cavalli fiscali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura. La facolta' di cui al comma 1 dell'art. 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si esercita a decorrere dall'anno 1999". - Il D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 43 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1997, n. 54), reca: "Attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all'applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonche' dei pedaggi e dei diritti di utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture". - Il D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 3 novembre 1982), reca: "Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unita' di misura". - Il D.M. 25 novembre 1985 (in Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1985, n. 284), reca: "Nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche". - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463 (Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche): "Art. 18. - Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalita' di pagamento dello stesso tributo previsti dagli articoli 2, penultimo comma, 5 e 6 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39". - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 65 del decreto-legge n. 331/1993 recante: "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie": "5. Per le autovetture, nonche' per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motori diesel, immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994 ed approvati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC times NO + 0,97, particolato 0,14, nonche' secondo le altre modalita previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti daldecreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non e' dovuta la soprattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non e' rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione. Le autovetture nonche' gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonche' con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2 maggio 1993 ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni, per i primi tre periodi annuali di pagamento delle tasse automobilistiche, nonche' per eventuali periodi per i quali siano dovuti pagamenti integrativi. Per i periodi di esonero dal pagamento della tassa speciale, la tassa automobilistica deve essere corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti veicoli alimentati esclusivamente a benzina".
Art. 2
Autoveicoli immatricolati per la prima volta
1.Per i veicoli e autoscafi immatricolati per la prima volta, le tasse sono dovute a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione e sono versate entro tale mese o nel mese successivo a quello d'immatricolazione qualora questa avvenga negli ultimi dieci giorni del mese.
2.Per i veicoli indicati alla lettera a) dell'articolo 1, le tasse sono corrisposte per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli otto mesi predetti; per quelli indicati alla lettera b), per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai sei mesi predetti; per tutti gli altri veicoli: fino ad una delle scadenze dei periodi fissi per essi stabiliti all'articolo 1, escluso in ogni caso il pagamento per un solo mese.
3.Per i veicoli immatricolati per la prima volta soggetti a tassa fissa annua, il tributo relativo all'anno di immatricolazione e' versato in unica soluzione nel mese in cui avviene l'immatricolazione stessa, e qualora questa abbia luogo negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa fissa annua puo' essere corrisposta nel mese successivo.
Art. 3
Riacquisto del possesso, della disponibilita' e rivendita dei veicoli
1.Per i veicoli per i quali a norma del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e' consentita l'interruzione dell'obbligo del pagamento delle tasse, i tributi dovuti sono corrisposti dal mese in cui avviene l'annotazione del riacquisto del possesso o della disponibilita' del veicolo o dell'autoscafo o la rivendita da parte delle imprese autorizzate al loro commercio, secondo le modalita' e i termini stabiliti dagli articoli 1 e 2.
Nota all'art. 3: - Il D.L. n. 953/1982 reca: "Misure in materia tributaria".
Art. 4
Norme transitorie
1.Per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto merci i pagamenti da effettuarsi entro il 28 febbraio 1998 possono essere eseguiti entro il 16 marzo 1998.
2.Il versamento delle tasse da corrispondere nel 1998 puo' essere effettuato presso gli uffici esattori dell'ACI oppure presso gli uffici postali, utilizzando i modelli del libretto fiscale o gli speciali bollettini in distribuzione presso gli stessi uffici postali.
Art. 5
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento sostituisce il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985 e 27 dicembre 1997, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985 e n. 303 del 31 dicembre 1997.
Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1998
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 48
Note all'art. 5: - Il titolo del D.M. 25 novembre 1985 e' riportato nelle note alle premesse. - Il D.M. 27 dicembre 1997 reca: "Modalita' di pagamento delle tasse automobilistiche".
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)