LEGGE 18 febbraio 1999, n. 47

Type Legge
Publication 1999-02-18
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 9-3-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo di modifica degli articoli 40, 41 e 65 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, fatto a Lisbona il 24 giugno 1997.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Protocollo- art. 1

ALLEGATO Protocollo recante modifica degli articoli 40, 41 e 65 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 I Governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Austria, della Repubblica portoghese, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (in seguito denominati "Parti contraenti'), parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (in seguito denominata "Convenzione di Schengen). visto l'articolo 141 della Convenzione di Schengen, considerando che gli agenti, le autorita' e gli organi competenti delle Parti contraenti ai sensi dell'articolo 40, 4o e 5o comma dell'articolo 41, 7o comma e dell'articolo 65, 2o comma della Convenzione di Schengen, sono stati designati direttamente nella Convenzione; che ogni designazione ulteriore derivante da un cambiamento dell'organizzazione interna di una Parte contraente esige la modifica della Convenzione, considerando che, per evitare di modificare in futuro la Convenzione, e opportuno semplificare tale procedura e sancire il principio secondo il quale spetta ad ogni Parte contraente designare i propri agenti, autorita' e organi, con riserva dell'accettazione di tale designazione da parte delle altre Parti contraenti, qualora agli agenti siano affidate missioni nel territorio di un'altra Parte contraente, considerando che l'introduzione di tale procedura semplificata di designazione implica l'aggiunta di nuove disposizioni agli articoli 40, 41 e 65 della Convenzione di Schengen che prevedano la designazione di agenti, autorita' e organi competenti, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. L'articolo 40, 4° comma della Convenzione di Schengen e integrato con la seguente disposizione: "Le Parti contraenti potranno modificare la designazione dei loro agenti. La designazione degli agenti, comunicata dalla Parte contraente interessata, sara' confermata mediante dichiarazione del Comitato esecutivo e sara' effettiva il primo giorno del secondo mese successivo alla data di tale dichiarazione." 2. L'articolo 40, 5° comma della Convenzione di Schengen e integrato con la seguente disposizione: "Le Parti contraenti potranno modificare la designazione delle loro autorita'. Il Comitato esecutivo prendera' atto, mediante dichiarazione, della designazione dell'autorita', comunicata dalla Parte contraente interessata, che sara' effettiva il primo giorno del secondo mese successivo alla data di tale dichiarazione." 3. L'articolo 41, 7° comma della Convenzione di Schengen e' integrato con la seguente disposizione "Le Parti contraenti potranno modificare la designazione dei loro agenti. La designazione degli agenti, comunicata dalla Parte contraente interessata, sara' confermata mediante dichiarazione del Comitato esecutivo e sara' effettiva il primo giorno del secondo mese successivo alla data di tale dichiarazione." 4. L'articolo 65, 2° comma della Convenzione di Schengen e integrato con la seguente disposizione: "Le Parti contraenti potranno modificare la designazione dei loro ministeri competenti. Il Comitato esecutivo prendera' atto, mediante dichiarazione, della designazione del ministero competente comunicata dalla Parte contraente interessata che sara' effettiva il primo giorno del secondo mese successivo alla data di tale dichiarazione."

Protocollo- art. 2

Articolo 2 1. Il presente Protocollo sara' sottoposto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione saranno depositati presso il Govemo del Granducato di Lussemburgo, il quale notifichera' il deposito a tutte le Parti contraenti. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione. 3. Il Granducato di Lussemburgo notifichera' a tutte le Parti contraenti la data di entrata in vigore. In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno apposto la loro firma in calce al presente Protocollo. Fatto a Lisbcna, il ventiquattro giugno millenovecentonovantasette, redatto in un unico esemplare in lingua tedesca, danese, spagnola, finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese e svedese, i dieci testi facenti ugualmente fede che sara' depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo il quale ne rimetterra' una copia certificata conforme a ciascuna Parte contraente.

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