LEGGE 18 febbraio 1999, n. 57
Entrata in vigore della legge: 12-3-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, con allegato, fatto a Roma il 13 novembre 1997.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entratain vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Accordo-art.1
ALLEGATO ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL CANADA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL CANADA, di seguito denominati le "Parti"; CONSIDERATO che l'industria cinematografica, televisiva, del video e dei nuovi media dei loro rispettivi Paesi potra' trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualita' tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica. televisiva, video a dei nuovi media in Italia e in Canada; HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Ai fini del presente Accordo, si intende per "coproduzione audiovisiva" un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione nelle sale cinematografiche, in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD-ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo. Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo saranno considerate come film nazionali dei due Paesi. Esse beneficiano di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese. Questi vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li accorda. La realizzazione di film in coproduzione tra i due Paesi deve ottenere l'approvazione, dopo reciproca consultazione tra le Autorita' competenti tra i due Paesi: in Italia: dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo e in Canada: dal Ministro del Patrimonio Canadese (tramite l'organismo che sara' designato a tale scopo).
Accordo-art.2
ARTICOLO 2 Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.
Accordo-art.3
ARTICOLO 3 La ripresa di scene naturali in esterni o in interni, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, puo' essere autorizzata se l'azione del film la rende necessaria. I produttori, i soggettisti e i registi delle coproduzioni, nonche' i tecnici e gli interpreti che partecipano alla produzione, devono essere cittadini italiani o canadesi, o cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o residenti permanenti in Canada. La partecipazione di interpreti, non aventi la nazionalita' di uno dei Paesi coproduttori, puo' essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorita' competenti dei due Paesi, tenuto conto delle esigenze del film. Tuttavia, gli interpreti stranieri che risiedono e lavorano abitualmente in uno dei due Paesi possono eccezionalmente partecipare alla realizzazione della coproduzione come appartenenti al loro Paese di residenza.
Accordo-art.4
ARTICOLO 4 La proporzione degli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi puo' variare per ogni film dal venti (20) all'ottanta (80) per cento, dato che la partecipazione minoritaria non puo' essere inferiore al venti per cento del costo di produzione del film. L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare obbligatoriamente una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. Di massima, la partecipazione creativa, tecnica ed artistica del coproduttore minoritario deve essere proporzionale al suo apporto finanziario. In ogni caso questa partecipazione deve essere almeno di un autore, di un tecnico, di un interprete in un ruolo principale e di un interprete in un ruolo secondario. Deroghe eccezionali alle disposizioni del comma precedente possono essere stabilite concordemente dalle competenti Autorita' dei due Paesi. Ad ogni modo, ciascuna coproduzione deve comportare l'impiego di un regista italiano o di un regista canadese.
Accordo-art.5
ARTICOLO 5 Le due Parti contraenti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualita' internazionale tra l'Italia, il Canada ed ogni altro Paese con cui l'Italia e il Canada sono legati rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale. Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di un esame, caso per caso. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film puo' essere inferiore al venti (20) per cento del costo. Gli apporti artistici e tecnici devono conformarsi a questa percentuale.
Accordo-art.6
ARTICOLO 6 Ciascun film di coproduzione deve comportare due negativi, o almeno, un negativo e un controtipo. Ciascun coproduttore e' proprietario di un negativo o di un controtipo ed ha il diritto di servirsene per ottenere un altro controtipo o delle copie. Inoltre, ciascun coproduttore ha il diritto di utilizzare il negativo originale conformemente alle condizioni previste fra i coproduttori stessi. Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, in italiano e in francese, oppure in italiano e in inglese.
Accordo-art.7
ARTICOLO 7 Le due Parti contraenti faciliteranno l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo. Ciascuna delle due Parti contraenti permettera' al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte di entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film.
Accordo-art.8
ARTICOLO 8 Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario. L'inosservanza di questa norma comporta la perdita dei benefici della coproduzione.
Accordo-art.9
ARTICOLO 9 Per i fini sopra indicati, le produzioni gemellate possono essere considerate, previa approvazione delle Autorita' competenti, come coproduzioni e usufruire degli stessi benefici. Nonostante l'articolo 3, nel caso di produzioni gemellate, la reciproca partecipazione di produttori di entrambi i Paesi puo' essere limitata solo ad un contributo finanziario, senza escludere necessariamente ogni contributo artistico o tecnico. Per l'approvazione da parte delle Autorita' competenti, queste produzioni devono rispondere alle seguenti condizioni: 1. dovranno esserci rispettivi investimenti reciproci e un equilibrio generale rispetto alle condizioni di ripartizione delle entrate dei coproduttori nelle produzioni che beneficiano del gemellaggio; 2. le produzioni gemellate devono essere distribuite alle stesse condizioni in Italia e in Canada; 3. le produzioni gemellate possono essere prodotte o contemporaneamente o consecutivamente, fermo restando che, nel secondo caso, il periodo tra il completamento della prima produzione e l'inizio della seconda non deve superare un (1) anno.
Accordo-art.10
ARTICOLO 10 Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle Autorita' competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film. Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il "pool" dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel "pool" solo dopo la copertura degli investimenti nazionali. I premi e i benefici finanziari previsti dall'articolo 1 del presente Accordo non saranno inclusi nel "pool". I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.
Accordo-art.11
ARTICOLO 11 I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione degli oneri relativi: a) alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto; b) alle spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle Autorita' competenti dei due Paesi, qualora il film realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione; c) alle spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il benestare di proiezione in pubblico.
Accordo-art.12
ARTICOLO 12 L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorita' competenti dei Paesi interessati non impegna le Autorita' stesse alla concessione del benestare di proiezione in pubblico del film cosi' realizzato.
Accordo-art.13
ARTICOLO 13 Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate: a) il film e' imputato, di massima, al contingente del Paese di cui la partecipazione e' maggioritaria; b) nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei due Paesi, il film e' imputato al contingente del Paese che ha le migliori possibilita' di sfruttamento; c) in caso di difficolta', il film e' imputato al contingente del Paese di cui il regista ha la nazionalita'; d) se uno dei Paesi coproduttori dispone della libera entrata dei propri film nel Paese importatore, i film realizzati in coproduzione beneficeranno di pieno diritto di questa possibilita' come i film nazionali.
Accordo-art.14
ARTICOLO 14 I film di coproduzione devono essere presentati con la dicitura "coproduzione italo-canadese" o "coproduzione canadese-italiana". Questa dicitura deve figurare in un quadro separato nei titoli di testa, nella pubblicita' commerciale, nella presentazione dei film alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali;
Accordo-art.15
ARTICOLO 15 I film di coproduzione sono, di massima, presentati ai Festival internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario. Per i film a partecipazione eguale, essi sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalita'.
Accordo-art.16
ARTICOLO 16 Le Autorita' competenti dei due Paesi fissano di comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto delle leggi che disciplinano la cinematografia in Italia e delle leggi similari, sia federali che provinciali, in Canada. L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata, in ogni caso, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di Procedura allegate al presente Accordo. In linea di massima, le Autorita' competenti dei due Paesi si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, entro il piu' breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta giorni.
Accordo-art.17
ARTICOLO 17 Nel periodo di validita' del presente Accordo, un equilibrio generale dovra' essere raggiunto sia rispetto alla partecipazione finanziaria sia per quanto riguarda il personale artistico, i tecnici, gli interpreti e le strutture (teatri di posa e laboratori), tenendo conto delle rispettive caratteristiche di ciascun Paese. Le Autorita' competenti di entrambi i Paesi esamineranno, ove necessario, i termini per il miglioramento del presente Accordo, al fine di risolvere ogni difficolta' derivante dalla sua applicazione. Esse raccomanderanno, se e' il caso, possibili emendamenti, per sviluppare la cooperazione cinematografica e video nel migliore interesse di entrambi i Paesi. Una Commissione mista e' stabilita, per vigilare sull'applicazione dell'Accordo. Essa esaminera' se questo equilibrio e' stato raggiunto e, in caso contrario, determinera' le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio. Le riunioni della Commissione mista avranno luogo su richiesta e si svolgeranno alternativamente nei due Paesi. Tuttavia, si potranno concordare sessioni straordinarie su richiesta di una o di entrambe le Autorita' competenti, in particolare nel caso di importanti emendamenti alla legislazione o alle norme che regolano l'industria cinematografica, televisiva e video nell'uno o nell'altro Paese, o se l'applicazione del presente Accordo presenta serie difficolta'. La Commissione mista si riunira' entro sei (6) mesi dalla convocazione di una delle Parti.
Accordo-art.18
ARTICOLO 18 Nessuna restrizione sara' attuata per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche, televisive e video italiane in Canada o canadesi in Italia, al di fuori di quelle previste dalle leggi e dai regolamenti esistenti in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda l'Italia, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea. Inoltre, le Parti contraenti affermano la volonta' di favorire con ogni mezzo la distribuzione nei loro rispettivi Paesi di produzioni provenienti dall'altro Paese.
Accordo-art.19
ARTICOLO 19 Il presente Accordo sostituisce il precedente Accordo firmato ad Ottawa il 16 giugno 1970. Esso entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica ed e' valido per un periodo di cinque anni. Esso sara' tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per iscritto sei mesi prima della sua scadenza. Le coproduzioni approvate dalle competenti Autorita'; o che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza dell'Accordo, i suoi termini continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate. IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma il 13 novembre 1997 in due esemplari, ciascuno redatto nelle lingue italiana, francese e inglese, le tre versioni facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL REPUBBLICA ITALIANA CANADA Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato
ALLEGATO NORME DI PROCEDURA Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, di massima, nello stesso momento presso le due Amministrazioni competenti, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese del film. La documentazione per l'ammissione deve comprendere i seguenti elementi, redatti in lingua italiana per l'Italia e in lingua francese o in lingua inglese per il Canada: I - un trattamento dettagliato; II - un documento comprovante che la proprieta' dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico e' stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida; III - il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi. Tale documento deve precisare: 1. il titolo del film; 2. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria; 3. il nome del regista (una clausola di salvaguardia e' ammessa per il suo cambiamento); 4. l'ammontare del costo; 5. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori; 6. la ripartizione dei proventi e dei mercati; 7. l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione alle eccedenze di spese puo' limitarsi al 30% del costo del film; 8. una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione ai benefici dell'Accordo non impegna le Autorita' competenti al rilascio del benestare di proiezione in pubblico. Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori: a) nel caso in cui le Autorita' competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo; b) nel caso in cui le Autorita' competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell'uno o nell'altro dai due Paesi, o in terzi Paesi terzi; c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dall'articolo 8 dell'Accordo; 9. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente; 10. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione; 11. il periodo previsto, in linea di massima, per l'inizio delle riprese del film. IV - il piano di finanziamento; V - l'elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l'indicazione della loro nazionalita' e dei ruoli attribuiti agli attori; VI - il piano di lavorazione. Le Amministrazioni competenti dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie. La sceneggiatura e i dialoghi dei film devono pervenire alle Amministrazioni stesse in linea di massima, prima dell'inizio delle riprese. Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato, e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Amministrazioni competenti dei due Paesi prima di terminare il film. La sostituzione di un coproduttore non puo' essere ammessa che in casi eccezionali per motivi riconosciuti validi dalle Amministrazioni competenti. Le Amministrazioni competenti si informano reciprocamente della loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.
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