LEGGE 3 agosto 1999, n. 280

Type Legge
Publication 1999-08-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è sostituito dal seguente: "2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari mediante l'Ufficio centrale dei controlli ed i propri uffici provinciali. Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze delle specie bovina ed equina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. I registri anagrafici relativi alle razze delle specie ovina, caprina e suina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono invece tenuti dalle stesse associazioni nazionali allevatori che gestiscono i libri genealogici delle specie medesime. I disciplinari, i registri anagrafici ed i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro per le politiche agricole". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo: - La legge 15 gennaio 1991, n. 30, reca: "Disciplina della riproduzione animale". - La direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, fissa: "Principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da Paesi terzi e che modifica la direttiva 77/ 504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura". Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 3, della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30: "2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari. Tale associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze appartenenti alle specie di cui alla lettera b) dell'art. 2, svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli anzidetti disciplinari, i registri anagrafici e i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste".

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