DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2012, n. 236
Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che demanda al Ministro della difesa l'emanazione di un regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa, in relazione ai contratti e alle procedure in economia relativi a lavori, servizi e forniture diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante «Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE»;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante: «Regolamento concernente disciplina delle attivita' del Genio militare, a norma dell'art. 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109»;
Visti gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, recante: «Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331»;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, concernente: «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n. 200, recante: «Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006, recante: «Modalita' e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa»;
Visto il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, recante: «Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell'art. 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante: «Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
Acquisito il parere n. 159/2010 del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso in data 19 novembre 2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 247/2012 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2012;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Titolo I DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1
Ambito oggettivo e soggettivo
1.Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», limitatamente ai contratti e alle procedure in economia relativi a lavori, servizi e forniture, di competenza del Ministero della difesa di cui sono parte organismi della Difesa, diversi da quelli di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
2.Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del citato codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonche' quelle in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100. - Si riporta il testo dell'art. 196 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, e poi dall'art. 33 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292: «Art. 196. (Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE) - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e' adottato apposito regolamento, in armonia con il presente codice, per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa, in relazione ai contratti di lavori, servizi e forniture diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE. Si applica il comma 5 dell'articolo 5. Il regolamento disciplina altresi' gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali. 2. Con decreti del Ministro della difesa possono essere adottati capitolati in materia di forniture e servizi, contenenti norme di dettaglio e tecniche relative ai contratti di cui al comma 1, nonche' un capitolato generale relativo ai lavori del genio militare, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tali capitolati, menzionati nel bando o nell'invito, costituiscono parte integrante del contratto. 3. Fatte salve le norme di cui all'articolo 28 comma 1, lettera a), e lettere b.2) e c), per gli appalti pubblici di forniture del Ministero della difesa di rilevanza comunitaria di cui al comma 1 il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti: 137.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto i prodotti menzionati nell'allegato V; 211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati nell'allegato V. 4. In deroga all'articolo 10, limitatamente agli appalti pubblici di lavori di cui al comma 1, l'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento puo' essere un dipendente specializzato in materie giuridico- amministrative. 5. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti della difesa, di cui al comma 1 sono redatti con le modalita' di cui all'articolo 128, comma 11. Detti programmi ed elenchi sono trasmessi con omissione delle parti relative ai contratti esclusi di cui agli articoli 17 e 18, per la pubblicita' di cui al citato articolo 128, comma 11. 6. Il regolamento di cui al comma 1 indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti. 7. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina i lavori, i servizi e le forniture in economia del Ministero della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE. Fino alla sua entrata in vigore, si applicano le norme vigenti in materia. Per i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 125, comma 5. 8. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia, che sara' disciplinata dal regolamento di cui al comma 1.». Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ( Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, come modificato prima dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, e poi dall'art. 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 17. (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.». Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170 (Regolamento concernente disciplina delle attivita' del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 30 agosto 2005, n. 201. Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 (Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2006, n. 107: «Art. 14. (Acquisti e servizi in economia) - 1. Possono essere eseguite in economia sotto la diretta responsabilita' dei titolari del potere di spesa, nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma, indipendentemente dal relativo importo, le acquisizioni di beni e servizi: a) relative a interventi dichiarati segreti o la cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza, secondo le vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative; b) relative a categorie di interventi, previamente individuate con decreto del Ministro della difesa, necessarie ai fini della tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato o per la salvaguardia di particolari esigenze operative. 2. Le acquisizioni di beni e servizi di cui al comma 1, sono effettuate ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, dell'articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, dell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384. 3. Possono anche essere eseguiti in economia sotto la diretta responsabilita' dei titolari del potere di spesa, entro il limite di 130.000 euro con esclusione dell'I.V.A., le acquisizioni di beni e servizi rientranti nelle voci di spesa e nei limiti di importo che sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa che definisce anche le correlate procedure. Per le forniture di beni e' fatto salvo quanto previsto in ordine ai limiti di applicazione dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni. I predetti limiti di spesa sono adeguati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Per le acquisizioni di beni e servizi, qualora non si faccia ricorso alla procedura in economia, trovano applicazione, salvo quanto disposto dal comma 1, le norme vigenti in materia. 5. Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito dei fondi assegnati per ciascun programma, e' autorizzato dal dirigente militare o civile titolare del potere di spesa. Presso gli organi periferici il titolare del potere di spesa e' il comandante dell'ente o distaccamento provvisto di autonomia amministrativa. Il comandante, anche se non riveste grado dirigenziale, puo' autorizzare: a) indipendentemente dal relativo importo, le spese afferenti a categorie di beni e servizi individuate con decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, lettera b); b) entro i limiti e per le voci di spesa di cui al comma 3, previa autorizzazione da parte dell'alto comando competente ovvero da parte dell'autorita' logistica centrale o di quella individuata dagli ordinamenti di Forza armata. Per l'Arma dei carabinieri l'autorizzazione e' rilasciata dall'autorita' individuata da apposito provvedimento del Comando generale. 6. I limiti di somma di cui al presente articolo si intendono riferiti al valore massimo di ciascuna provvista di ogni singola fattispecie che presupponga unicita' di approvvigionamento. Il ricorso alla procedura in economia, per ciascuna delle spese, e' disposto con atto del titolare del potere di spesa che indica la fattispecie normativa e i motivi per i quali e' adottata la procedura stessa. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi acquisizione di beni o servizi che possa considerarsi con carattere unitario, in piu' acquisizioni.» «Art. 15. (Esecuzione degli acquisti in economia) - 1. L'acquisizione di beni e servizi in economia puo' essere effettuata: a) in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario; c) parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario. 2. Sono eseguibili in amministrazione diretta: a) i servizi per i quali non occorra l'intervento di imprese; essi sono effettuati con materiali, utensili e mezzi dell'amministrazione o appositamente noleggiati e con personale dell'amministrazione; b) le forniture a pronta consegna ed i servizi a pronta esecuzione. 3. Sono eseguibili con il sistema del cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi affidate direttamente a persone ovvero imprese di notoria capacita' ed idoneita'. 4. Per le forniture ed i servizi di cui al comma 2, lettera b), ed al comma 3: a) si prescinde dalla richiesta di piu' preventivi quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A. Il suddetto limite e' elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico; b) in ogni altro caso, mediante gara informale con richiesta di preventivi ad almeno cinque ditte ed acquisizione di almeno tre preventivi. Nel caso di esito in- fruttuoso della gara, si ripete l'indagine di mercato e in tal caso l'acquisizione puo' essere aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo. Tra i preventivi acquisiti, se la prestazione oggetto della negoziazione debba essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialita', e' prescelto quello con il prezzo piu' basso. Negli altri casi la scelta puo' essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 5. Le lettere di ordinazione e gli atti negoziali stabiliscono le condizioni di esecuzione delle forniture e dei servizi, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, le penalita' da infliggere in caso di ritardo, l'obbligo del contraente di uniformarsi a sua cura e spese a tutte le norme vigenti in materia, nonche' la facolta' per l'amministrazione di provvedere in danno del contraente e di risolvere l'accordo mediante semplice denuncia qualora il contraente medesimo venga meno ai patti concordati. 6. Gli organismi provvedono direttamente, entro trenta giorni dalla data del collaudo o dalla data di presentazione della fattura, se successiva, al pagamento delle spese relative alle acquisizioni di beni e servizi effettuate in economia, con i fondi ricevuti in conto anticipazioni e provvedono anche per le spese autorizzate con provvedimento ministeriale, qualora cio' sia disposto nell'atto di autorizzazione.». Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2000, n. 131. Il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n. 200, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2000, n. 167. Il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2006, n. 120. Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice nell'ordinamento militare), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270 (Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2011, n. 37. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288. Note all'art. 1: Per il citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 208 del 2011: «Art. 2. (Finalita' e ambito di applicazione) - 1. Il presente decreto disciplina i contratti nei settori della difesa e della sicurezza, anche non militare, aventi per oggetto: a) forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi; b) forniture di materiale sensibile e loro parti, di componenti o di sottoassiemi; c) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera a), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita; d) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera b), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita; e) lavori e servizi per fini specificatamente militari; f) lavori e servizi sensibili.». Per il citato decreto legislativo n. 163 del 2006, il decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2012, nonche' per il citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, v. nelle note alle premesse.
Art. 2
Definizioni
Note all'art. 2: Per il citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note alle premesse. L'art. 5 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 demanda ad un apposito regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del codice dei contratti pubblici, valevole per ogni amministrazione o soggetto equiparato, fatto salvo il disposto dell'art. 196 quanto ai contratti del Ministero della difesa. Tale regolamento e' stato adottato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, per il quale v. nelle note alle premesse. Per il citato decreto legislativo n. 66 del 2010, e il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, v. nelle note alle premesse. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Invece, il comma 4 dell'art. 196 del medesimo decreto, nel testo cosi' come modificato prima dalla lettera l) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, e poi dalla lettera d) del comma 5 dell'art. 33 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, consente all'amministrazione della difesa di nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. Per il testo di tale ultima norma, v. nelle note alle premesse. L'art. 7 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, nel testo cosi' come modificato prima dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, e poi dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, prevede che nell'ambito dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture operi l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cui attribuisce i seguenti compiti: a) raccogliere ed elaborare i dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo a quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni; b) determinare annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; c) determinare annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualita' - prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488; d) pubblicare annualmente per estremi i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonche' l'elenco dei contratti pubblici affidati; e) promuovere la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonche' con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici; f) garantire l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; g) adempiere agli oneri di pubblicita' e di conoscibilita' richiesti dall'Autorita'; h) favorire la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati; i) gestire il proprio sito informatico; l) curare l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica) del codice. Inoltre, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro: a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista; b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. L'obbligo di comunicazione non si applica ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 del codice, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e' sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri. Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, nel testo cosi' come modificato prima dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, e poi dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152: «Art. 6. (Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) - 1. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito da sette membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorita', al fine di garantire la pluralita' delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalita' che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalita'. L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento. 3. I membri dell'Autorita' durano in carica sette anni fino all'approvazione della legge di riordino delle autorita' indipendenti e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita'. 4. L'Autorita' e' connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa. 5. L'Autorita' vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonche', nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonche' il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara. 6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorita' amministrative indipendenti. 7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorita': a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarita' delle procedure di affidamento; b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimita' della sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio ne' a vigilanza dell'Autorita' i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18; c) vigila affinche' sia assicurata l'economicita' di esecuzione dei contratti pubblici; d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario; e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici; f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione del regolamento; h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento: h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali; h.2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti; h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all'articolo 7; h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione; h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori; h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso; i) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio di cui all'articolo 7; l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti; m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorita' puo' annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonche' sospendere, in via cautelare, dette attestazioni; n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o piu' delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; o) svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266. 8. Quando all'Autorita' e' attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo. 9. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo': a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA nonche' ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti; b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato; c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria; d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attivita' sono comunicati all'Autorita'. 10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorita', nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. 11. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonche' agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori a agli organismi di attestazione. 12. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare e' instaurato dall'amministrazione competente su segnalazione dell'Autorita' e il relativo esito va comunicato all'Autorita' medesima. 13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita', l'Autorita' trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorita' accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti". Inoltre, l'art. 23, comma 1, lett. b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha ridotto il numero dei componenti dell'Autorita' da sette a tre, compreso il presidente.".
Titolo II CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI Capo I AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 3
Ambito di applicazione (art. 1, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.Ai fini del presente regolamento, sono considerati lavori le attivita' di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di infrastrutture in uso o comunque d'interesse del Ministero della difesa, svolte mediante il Genio; le medesime attivita' svolte da articolazioni diverse restano disciplinate dal regolamento generale.
2.Il presente regolamento disciplina anche i lavori sul territorio nazionale finanziati dalla NATO o da Paesi alleati ovvero da altre organizzazioni internazionali, e gli interventi eseguiti dalle Forze armate fuori del territorio nazionale, diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
3.Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, e rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento generale, gli interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento delle strutture dell'Arma dei carabinieri nelle funzioni di forza di polizia e gli altri interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4.Per i lavori relativi alle infrastrutture in uso al Ministero della difesa per le esigenze dell'Arma dei carabinieri, le attivita' tecnico-amministrative che il presente regolamento attribuisce a Geniodife sono di competenza del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
5.Nei contratti misti, posti in essere da articolazioni della Difesa diverse da Geniodife, le attivita' di progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori disciplinate dal presente titolo si svolgono sotto la vigilanza del Segretariato generale della difesa/DNA, ferma restando l'applicabilita' dell'art. 14 del codice anche ai fini della qualificazione del contratto.
Note all'art. 3: Per il citato decreto legislativo n. 208 del 2011, v. nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: «Art. 14. (Contratti misti) - 1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture. 2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono: a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione e' considerato un «appalto pubblico di forniture»; b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all'allegato II e' considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto; c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attivita' ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto e' considerato un «appalto pubblico di servizi»; 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto e' costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto. 4. L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.».
Capo II TIPOLOGIE DI LAVORI
Art. 4
Lavori relativi alle infrastrutture - Disciplina applicabile (art. 2, comma 11, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.I lavori relativi alle infrastrutture ricadenti nelle categorie di cui all'art. 231, comma 4, e all'art. 233 del codice dell'ordinamento militare sono disciplinati dal presente regolamento purche' non dichiarati strettamente connessi alla sicurezza nazionale dagli organi programmatori di vertice; qualora tale dichiarazione venga resa, essi sono disciplinati dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
2.Ove sia necessario realizzare singole infrastrutture non comprese nelle categorie di cui all'art. 231, comma 4, e all'art. 233 del codice dell'ordinamento militare, la natura di opere destinate alla difesa nazionale delle stesse e' dichiarata con decreto del Ministro della difesa su proposta motivata dello Stato maggiore della difesa, anche ai fini dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3.Per le stesse finalita' di cui al comma 2, la natura delle infrastrutture in uso all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza e' individuata con provvedimento del Ministro della difesa su proposta motivata, rispettivamente, del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando generale della Guardia di finanza.
Note all'art. 4: Ai sensi dell'art. 231, comma 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari, a ogni effetto, tutti gli alloggi di servizio per il personale militare realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio. Si riporta il testo dell'art. 233 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: "Art. 233. (Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati) - 1. Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie: a) sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative dell'Arma dei carabinieri; b) opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo; c) aeroporti ed eliporti; d) basi navali; e) caserme; f) stabilimenti e arsenali; g) reti, depositi carburanti e lubrificanti; h) depositi munizioni e di sistemi d'arma; i) comandi di unita' operative e di supporto logistico; l) basi missilistiche; m) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo; n) segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea; o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme; p) poligoni e strutture di addestramento; q) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma; r) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale; s) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento; t) attivita' finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.». Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento per la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1994, n. 141: «Art. 2. (Accertamento di conformita' delle opere di interesse statale) - 1. Per le opere pubbliche di cui all'articolo 1 del presente regolamento, l'accertamento della conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato di intesa con la regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente.». Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245, contiene al Titolo II norme relative ai titoli abilitativi per l'effettuazione delle attivita' edilizie. In tale titolo si colloca l'art. 7, di cui si trascrive il testo: «Art. 7. (Attivita' edilizia delle pubbliche amministrazioni) - 1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per: a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralita' di amministrazioni pubbliche allorche' l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformita' con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni; c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.".
Art. 5
Infrastrutture finanziate con i fondi nazionali (art. 3, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.Le infrastrutture finanziate con fondi nazionali, con le modalita' previste dall'art. 536 del codice dell'ordinamento militare, usate dalle Forze armate per attivita' non riconducibili alla NATO e quelle che, pur essendo usate da Forze alleate, non sono da realizzare con fondi comuni della NATO, sono realizzate con le procedure previste dal presente regolamento.
Note all'art. 5: Si riporta il testo dell'art. 536 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: «Art. 536. (Programmi) - 1. I programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati: a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria; b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al comma 2 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con le modalita' e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere e' di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non reputano di dovere esprimere alcun parere. 2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa, in apposito allegato. 3. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1 e ai piani di spesa di cui al comma 2 e' svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa.".
Art. 6
Infrastrutture finanziate con fondi comuni della NATO (art. 4, commi 1 e 3, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.I lavori e le opere finanziati dalla NATO, anche se integrati con finanziamento nazionale, in relazione ai quali il Ministero della difesa svolge il ruolo di Nazione ospite, sono realizzati con le procedure proprie della NATO.
Art. 7
Infrastrutture sul territorio nazionale finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO (art. 5, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.La realizzazione di infrastrutture sul territorio nazionale, finanziate da Paesi alleati o da altre organizzazioni internazionali diverse dalla NATO, e' disciplinata da appositi memorandum di intesa che regolano tutte le attivita' tecnico-amministrative, dalla programmazione al collaudo, anche in deroga alle procedure del presente regolamento.
Art. 8
Funzionamento delle infrastrutture (art. 7, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.Ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera e), del testo unico dell'ordinamento militare, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, in Italia o all'estero, delle infrastrutture diverse da quelle che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, rientrano nella competenza del vertice della Forza armata.
2.La realizzazione dei lavori di minuto mantenimento, in Italia o all'estero, delle infrastrutture di cui al comma 1 e' di competenza dei singoli enti utilizzatori dell'infrastruttura ed e' disciplinata da apposite istruzioni tecnico-amministrative.
3.Sono fatte salve le diverse previsioni contenute in accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.
Note all'art. 8: Ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, i Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare provvedono alla diretta amministrazione dei fondi del settore funzionamento finalizzati ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro. Per il citato decreto legislativo 15 n. 208 del 2011, v. nelle note alle premesse.
Capo III ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL GENIO
Art. 9
Personale del Genio (art. 2, commi 2 e 5, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.Per ufficiale del Genio si intende l'ufficiale dell'Arma del genio, dell'Arma delle trasmissioni o dei Corpi tecnici, nonche' del ruolo tecnico-logistico specialita' genio dell'Arma dei carabinieri, dotato dei titoli culturali e professionali richiesti dalla legge, in relazione alla natura dell'intervento e alla funzione assegnatagli, indipendentemente dal suo eventuale inserimento nell'ambito delle strutture ordinative e funzionali che costituiscono il Genio. Puo' essere, altresi', assimilato a ufficiale del Genio l'ufficiale appartenente ad altri ruoli, in possesso di laurea specialistica, abilitazione professionale e idonea esperienza nel settore delle infrastrutture, nominato con provvedimento del direttore generale di Geniodife, su proposta dello Stato maggiore di Forza armata ovvero del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, in relazione alla necessita' di soddisfare prioritarie e motivate esigenze istituzionali.
2.Fino all'avvenuto compimento del processo di conformazione dei percorsi formativi delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e' considerato ufficiale del Genio quello in possesso di adeguato titolo di studio e di adeguata capacita' tecnico professionale, ovvero di idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari.
3.Durante il periodo transitorio di cui al comma 2, della durata massima di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'adeguata capacita' tecnico professionale o l'idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari e' riconosciuta con provvedimento definitivo del direttore generale di Geniodife.
4.I sottufficiali chiamati a collaborare con gli ufficiali del Genio per lo svolgimento delle loro funzioni sono appartenenti ai ruoli tecnici delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, in possesso di titolo di studio adeguato alle mansioni da assolvere e a tale scopo qualificati presso gli istituti di formazione militare.
5.In deroga al comma 4, possono essere chiamati a collaborare con gli ufficiali del Genio dell'Arma dei carabinieri, per lo svolgimento delle loro funzioni, i militari appartenenti al ruolo ispettori, che, oltre a essere in possesso di titolo di studio adeguato alle mansioni da assolvere, abbiano un'adeguata capacita' tecnico - professionale o un'idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari, riconosciute con provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
6.In caso di indisponibilita' di ufficiali del Genio con grado dirigenziale, gli organi esecutivi del Genio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), sono retti da ufficiali superiori del Genio, la cui idoneita' all'incarico e' stata riconosciuta con specifico provvedimento dell'organismo di Forza armata preposto all'impiego del personale. Gli Ufficiali del Genio in possesso dei requisiti di legge possono ricoprire gli incarichi, compresi quelli di collaudo, ed essere nominati membri delle commissioni previste ai fini della realizzazione dei lavori pubblici anche se in congedo, nelle posizioni dell'ausiliaria o della riserva.
Art. 10
Competenze di Geniodife (art. 2, comma 6, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.Alle attivita' del Genio di cui all'art. 3 sovrintende Geniodife per gli aspetti tecnici e amministrativi, fatta salva la competenza di Teledife per quanto attiene alle opere speciali, OS 17 e OS 19, di cui all'allegato «A» del regolamento generale, ove assumano carattere preminente nell'appalto.
2.Per assolvere gli incombenti di competenza, Geniodife si avvale degli organi tecnici di Forza armata, dei comandi e degli organi esecutivi del Genio dislocati sul territorio nazionale.
Art. 11
Attivita' di controllo sulla gestione delle infrastrutture (art. 12, comma 2, 14 e 15, d.P.R. n. 170 del 2005)
1.La funzione ispettiva e di controllo sul rispetto delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture e' esercitata dal Segretariato generale della difesa/DNA per il tramite di Geniodife, quale titolare dell'amministrazione dei beni immobili in uso al Ministero della difesa.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)