DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012, n. 262

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2012-12-21
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/2013

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 relativo alla «Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 ottobre 1999, n. 241 recante «Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici»;

Visto l'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente le modalita' di co-finanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica delle amministrazioni centrali e regionali;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2001, recante «Indirizzi operativi per la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in vista del riparto delle risorse previste dal comma 10 dell'articolo 145 della Legge Finanziaria per il 2001»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 30, comma 9, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c), e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche»;

Visto l'articolo 7 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, e in particolare i commi 1 e 3, con cui si dispone che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sia integrato con la previsione di criteri di designazione e di modalita' di selezione dei componenti degli Organismi di valutazione, che ne garantiscano l'indipendenza e la professionalita';

Considerato che in attuazione del citato articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, non e' stato sinora emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, essendo state adottate le citate direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 e del 24 aprile 2001;

Ritenuto opportuno riordinare le disposizioni normative in una sola fonte, in coerenza con la disposizione primaria di cui al citato articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'articolo 1 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che delimita il campo di applicazione della norma alle attivita' di valutazione poste in essere dai Ministeri;

Considerato che i Ministeri devono assicurare piena autonomia e indipendenza agli Organismi di valutazione per consentire un efficace svolgimento delle funzioni valutative cui essi sono preposti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2012;

Sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Funzione dei nuclei di valutazione

1.I Nuclei di Valutazione istituiti all'interno delle Amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, garantiscono il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici.

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