DECRETO 4 febbraio 2013, n. 23

Type Decreto
Publication 2013-02-04
Ultimo aggiornamento 2013-03-25
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2013

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1973, n. 104 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 6 recante deroghe per sostanze non incluse nell'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate ad essere utilizzate nella fabbricazione degli strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica;

Vista la richiesta di autorizzazione all'impiego dell'additivo con funzione biocida "Silver Zeolite A" nella fabbricazione di poliolefine e poliesteri, quali rivestimenti dei formaggi a crosta non edibile, presentata sia a livello comunitario che in Italia dalla societa' AgPOLYMER s.a.s. di Torino;

Visto l'elenco provvisorio di additivi istituito ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento (UE) n. 10/2011 e pubblicato sul sito della Directorate General for Health & Consumers dalla

Commissione europea con la denominazione "Provisional list of additives used in Plastics";

Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanita' in data 20 aprile 2011 e 20 aprile 2012;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 in attesa dell'adozione delle Decisioni comunitarie in merito all'inserimento della sostanza nella lista positiva comunitaria di cui all'allegato I del citato regolamento (UE) n. 10/2011;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 18 ottobre 2011;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 26 aprile 2012 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 30 gennaio 2013;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" 1. All'articolo 9, comma 5 del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente lettera d): "d) gli additivi con funzione biocida riportati nell'allegato II, sezione I, parte C, alle condizioni e limitazioni eventualmente indicate per le singole voci"; 2. Nell'allegato II, Sezione I: "MATERIE PLASTICHE" del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, dopo la Parte B, e' aggiunta la seguente Parte C: "Parte C: Additivi con funzione biocida.

Nome Condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego

Silver zeolite A (contenuto in argento tra 2-5%) Dose massima d'impiego non superiore al 3% e solo per poliolefine e poliesteri utilizzati quali rivestimenti dei formaggi interi a crosta non edibile. LMS 0,05 mg/kg (come argento)

Art. 2

Ambito di applicazione

1.Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di adozione delle decisioni comunitarie in merito alle sostanze che figurano nell'elenco provvisorio di cui all'articolo 7, comma 1 del regolamento (UE) n. 10/2011.

2.Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano ai materiali ed oggetti legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' della Turchia.

Il Ministro: Balduzzi

Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.

lavoro registro n. 3, foglio n. 206

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