DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74
Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della citata direttiva 2002/91/CE, di seguito denominato «decreto legislativo» ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), concernente l'adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica;
Visto l'articolo 7, del citato decreto legislativo che disciplina l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva;
Visto l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo che, fermo restando il rispetto della clausola di cedevolezza di cui all'articolo 17, assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo;
Visto l'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo che disciplina in via transitoria l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento del consumo d'energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, concernente la definizione dei criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, in attuazione del citato articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, cosi' come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, nonche' abrogazione della direttiva 93/76/CE e, in particolare, l'articolo 4 che individua le funzioni attribuite all'Unita' per l'efficienza energetica istituita presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA);
Sentito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti (CNCU);
Considerato che l'emanazione del presente decreto e' funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e in particolare dell'articolo 9, e che, in proposito, la Commissione europea, il 18 ottobre 2006, ha avviato nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, la procedura di infrazione 2006/2378 e che, il 19 luglio 2012, e' stato presentato ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea con richiesta di condanna dell'Italia per attuazione incompleta e non conforme della citata direttiva 2002/91/CE;
Considerato che, in relazione alla disciplina delle ispezioni degli impianti per la climatizzazione estiva, la cui assenza nell'ordinamento italiano e' stata rilevata dalla Commissione europea, risulta opportuno, ai fini gestionali e di contenimento dei costi per gli utenti finali, integrare le operazioni di manutenzione, esercizio e ispezione di tutte le tipologie di servizi forniti dagli impianti termici installati negli edifici;
Considerato che l'articolo 8 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche delle caldaie alimentate con combustibili gassosi, liquidi o solidi non rinnovabili, fornisce indicazioni sulle potenze utili significative delle caldaie da sottoporre a ispezione e sulla frequenza delle medesime;
Considerato che l'articolo 9 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche sui sistemi di condizionamento d'aria la cui potenza nominale utile e' superiore a 12 kW;
Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 settembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di intervento e finalita'
1.Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonche' i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito denominato: "decreto legislativo".
2.I criteri generali di cui al comma 1 si applicano all'edilizia pubblica e privata. ((1))
Art. 2
Definizioni
1.Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, e nell'Allegato A del decreto legislativo. ((1))
Art. 3
Valori massimi della temperatura ambiente
2.Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unita' immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
3.Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 e' ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
4.Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonche' le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorita' comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.
Art. 4
Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale
1.Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3 del presente decreto.
3.Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla meta' di quella consentita in via ordinaria.
4.La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F e' compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
Art. 5
Facolta' delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici
1.In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonche' stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.
2.I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. ((1))
Art. 6
Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.
1.L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che puo' delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non e' consentita nel caso di singole unita' immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di piu' impianti termici, puo' essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attivita' degli impianti.
2.In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non puo' essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinche' il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia e' fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilita' degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
3.Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilita' da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.
4.Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.
6.Il terzo responsabile non puo' delegare ad altri le responsabilita' assunte e puo' ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attivita' di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attivita' di manutenzione, e la propria diretta responsabilita' ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.
7.Il ruolo di terzo responsabile di un impianto e' incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le societa' a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualita' di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantita' di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
8.Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attivita' di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28. ((1))
Art. 7
Controllo e manutenzione degli impianti termici
1.Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicita' contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
2.Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu' disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicita' contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
3.Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili ne' reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicita' prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
5.Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unita' immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
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