LEGGE 19 marzo 2014, n. 41

Type Legge
Publication 2014-03-19
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza: Il decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2014. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 34.

Allegato

Allegato modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3 Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis. (Posizioni economiche del personale ATA). - 1. In relazione alla specificita' delle funzioni svolte dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) nell'ambito della scuola, per il personale ATA gia' destinatario negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, e' resa disponibile la somma di 38,87 milioni di euro per una specifica sessione negoziale finalizzata al riconoscimento di un emolumento una tantum avente carattere stipendiale. 2. Nelle more della conclusione della sessione negoziale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 30 giugno 2014, per il personale ATA interessato dalla predetta sessione non si provvede al recupero delle somme gia' corrisposte negli anni scolastici indicati in relazione all'attribuzione delle posizioni di cui al comma 1. 3. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 38,87 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

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