LEGGE 10 novembre 2014, n. 162
Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo Supplemento ordinario.
Allegato
Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 All'articolo 1: al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale facolta' e' consentita altresi' nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilita' extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta»; al comma 2: al primo periodo, dopo le parole: «del collegio arbitrale» sono aggiunte le seguenti: «per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000»; al secondo periodo, le parole da: «tra gli avvocati iscritti» fino a: «condanne disciplinari definitive» sono sostituite dalle seguenti: «tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo»; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La funzione di consigliere dell'ordine e l'incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilita' si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato»; al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «E' in facolta' degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni»; al comma 5, dopo le parole: «Ministro della giustizia» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»; dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresi' stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonche' il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresi' sistemi di designazione automatica». All'articolo 2: al comma 1, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' avvocati»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. E' fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente»; al comma 2: alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti»; alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o vertere in materia di lavoro»; al comma 5, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' avvocati»; nella rubrica, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' avvocati». All'articolo 3, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilita', decorre unitamente ai medesimi». All'articolo 5: dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile»; al comma 3, le parole: «previsti dall'articolo 2643 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti a trascrizione»; dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile"». All'articolo 6: al comma 1, le parole: «da un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno un avvocato per parte» e le parole: «10 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1º dicembre»; il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e' trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarita', comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3»; al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nell'accordo si da' atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilita' di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori»; al comma 4, primo periodo, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo» e le parole: «da euro 5.000 ad euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 ad euro 10.000»; il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: "g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio"; b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: "h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio"; c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio"»; nella rubrica, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' avvocati». L'articolo 7 e' soppresso. All'articolo 9, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli obblighi di lealta' e riservatezza di cui al comma 2 costituisce per l'avvocato illecito disciplinare». All'articolo 10, comma 1, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' avvocati». All'articolo 11, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia». Nella rubrica del capo II, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' avvocati». All'articolo 12: al comma 1, le parole: «innanzi all'ufficiale dello stato civile» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,», dopo le parole: «atto di matrimonio,» sono inserite le seguenti: «con l'assistenza facoltativa di un avvocato,» e le parole: «10 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1º dicembre»; al comma 2, dopo la parola: «grave» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»; al comma 3, dopo le parole: «delle parti personalmente» sono inserite le seguenti: «, con l'assistenza facoltativa di un avvocato,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo»; al comma 5, lettera c), capoverso d-ter), le parole: «gli accordi» sono sostituite dalle seguenti: «degli accordi». All'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita' della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"». L'articolo 15 e' soppresso. All'articolo 16, comma 1, le parole: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º al 31 agosto di ciascun anno». All'articolo 17, comma 1, primo capoverso, le parole: «da quando ha inizio un procedimento di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal momento in cui e' proposta domanda giudiziale». All'articolo 18: al comma 1: alla lettera a), capoverso, le parole: «dieci giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» e dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «La conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo»; alla lettera b), capoverso, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «La conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo» e, all'ultimo periodo, le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo»; alla lettera c), capoverso Art. 557: al secondo comma, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo»; al terzo comma, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 164-bis, introdotto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), del presente decreto, e' inserito il seguente: "Art. 164-ter. - (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo). - Quando il pignoramento e' divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non e' stata depositata nei termini di legge. La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando e' ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento e' divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito"»; al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis». All'articolo 19: al comma 1: la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) all'articolo 26, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede"»; alla lettera d), capoverso Art. 492-bis, terzo comma, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»; dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: «d-bis) all'articolo 503 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'incanto puo' essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalita' abbia luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568"; d-ter) dopo l'articolo 521 e' inserito il seguente: "Art. 521-bis. - (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresi' l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonche' i titoli e i documenti relativi alla proprieta' e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale e' compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Col pignoramento il debitore e' costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne da' immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile. Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonche', ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprieta' e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale e' compreso il luogo in cui il bene pignorato e' stato rinvenuto. Si applica il terzo comma. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perche' proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo"»; la lettera h) e' soppressa; dopo la lettera h) sono inserite le seguenti: «h-bis) all'articolo 569, terzo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalita' con cui deve essere prestata la cauzione e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalita' possa aver luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568"; h-ter) all'articolo 572, terzo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Se l'offerta e' inferiore a tale valore il giudice non puo' far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568"»; al comma 2: alla lettera a): ai capoversi Art. 155-bis e Art. 155-quater, primo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»; dopo il capoverso Art. 155-quinquies e' aggiunto il seguente: «Art. 155-sexies. - (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare). - Le disposizioni in materia di ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui»; alla lettera b) sono premesse le seguenti parole: «al titolo IV, capo I»; al comma 4: alla lettera a), le parole: «il verbale» sono sostituite dalle seguenti: «del verbale»; alla lettera b), primo capoverso, alinea, dopo le parole: «che rientra tra le spese di esecuzione» sono inserite le seguenti: «ed e' dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta»; il comma 6 e' sostituito dai seguenti: «6. L'articolo 155-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 2, lettera a), del presente articolo, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5. 6-bis. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per quelle previste al comma 2, lettera a), limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 155-sexies, e lettera b), e al comma 5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: «Art. 19-bis. - (Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere). - 1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell'organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma. 2. Effettuate le comunicazioni di cui al comma 1 non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vincolate. 3. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al comma 1, ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di cui al comma 1 mantengono la piena disponibilita' delle stesse». All'articolo 20: al comma 1, le parole: «dopo il comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 9-ter», la parola: «9-ter», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «9-quater», la parola: «9-quater» e' sostituita dalla seguente: «9-quinquies», la parola: «9-quinquies» e' sostituita dalla seguente: «9-sexies» e la parola: «9-sexies» e' sostituita dalla seguente: «9-septies»; al comma 5, le parole: «9-sexies del D.L. n. 179/2012» sono sostituite dalle seguenti: «9-septies, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012». Nel capo VI, dopo l'articolo 21 e' aggiunto il seguente: «Art. 21-bis. - (Istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e ripristino dell'ufficio del giudice di pace di Barra). - 1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la tabella A e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto; b) la tabella B e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto. 2. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, la tabella A e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 3 del presente decreto. 3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresi' apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. 4. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra. 5. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresi' apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. 6. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. A coloro i quali, alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, prestavano servizio presso gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra, e' attribuita preferenza assoluta ai fini del trasferimento previsto dal presente comma. 7. Con decreto del Ministro della giustizia e' fissata la data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra. 8. Gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra sono competenti per i procedimenti civili e penali introdotti successivamente alla data di cui al comma 7. I procedimenti penali si considerano introdotti dal momento in cui la notizia di reato e' acquisita o e' pervenuta agli uffici del pubblico ministero. 9. Per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e' autorizzata la spesa di euro 317.000 a decorrere dall'anno 2015». L'articolo 22 e' sostituito dal seguente: «Art. 22. - (Disposizioni finanziarie). - 1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12 del presente decreto, valutate in euro 4.364.500 annui, e agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 18, 20 e 21-bis del presente decreto, pari a euro 550.000 per l'anno 2014 e a euro 417.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede: a) quanto ad euro 550.000 per l'anno 2014, ad euro 481.500 per l'anno 2015 e ad euro 100.000 a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto ad euro 381.500 a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) quanto a 4,3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 19 del presente decreto. 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio semestrale delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'aumento degli importi del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'articolo 19, comma 3, del presente decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del comma 2. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». Sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati: «ALLEGATO 1 "Tabella A - Articolo 1, comma 1
DISTRETTO
CIRCONDARIO
SEDE
MILANO VIGEVANO ABBIATEGRASSO
NAPOLI
NOLA
ACERRA
BARI BARI ACQUAVIVA DELLE FONTI
VENEZIA ROVIGO ADRIA
VENEZIA BELLUNO AGORDO
CALTANISSETTA ENNA AIDONE
ROMA VELLETRI ALBANO LAZIALE
CAGLIARI ORISTANO ALES
MESSINA MESSINA ALI' TERME
BRESCIA BERGAMO ALMENNO SAN SALVATORE
SALERNO SALERNO AMALFI
ANCONA ASCOLI PICENO AMANDOLA
CATANZARO PAOLA AMANTEA
ROMA RIETI AMATRICE
PERUGIA TERNI AMELIA
ROMA FROSINONE ANAGNI
ROMA VELLETRI ANZIO
BARI LUCERA APRICENA
PALERMO AGRIGENTO ARAGONA
ROMA CASSINO ARCE
CATANZARO VIBO VALENTIA ARENA
BOLOGNA FERRARA ARGENTA
TORINO VERBANIA ARONA
VENEZIA VICENZA ARZIGNANO
VENEZIA TREVISO ASOLO
PERUGIA PERUGIA ASSISI
L'AQUILA LANCIANO ATESSA
ROMA CASSINO ATINA
CATANIA SIRACUSA AUGUSTA
GENOVA MASSA AULLA
TORINO TORINO AVIGLIANA
BOLOGNA FORLI' BAGNO DI ROMAGNA
MILANO LECCO BELLANO
BOLOGNA PIACENZA BETTOLA
REGGIO CALABRIA LOCRI BIANCO
FIRENZE AREZZO BIBBIENA
BARI BARI BITONTO
SASSARI NUORO BITTI
BOLOGNA PIACENZA BOBBIO
CAMPOBASSO CAMPOBASSO BOIANO
SASSARI SASSARI BONORVA
GENOVA SANREMO BORDIGHERA
FIRENZE LUCCA BORGO A MOZZANO
TORINO CUNEO BORGO SAN DALMAZZO
FIRENZE FIRENZE BORGO SAN LORENZO
BOLOGNA PARMA BORGO VAL DI TARO
TORINO NOVARA BORGOMANERO
BOLOGNA PIACENZA BORGONOVO VAL TIDONE
CAGLIARI ORISTANO BOSA
BARI FOGGIA BOVINO
ROMA CIVITAVECCHIA BRACCIANO
BRESCIA BRESCIA BRENO
BOLOGNA BOLOGNA BUDRIO
CAGLIARI ORISTANO BUSACHI
GENOVA SAVONA CAIRO MONTENOTTE
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN CALDARO SULLA STRADA DEL VINO/KALTERN AN DER WEINSTRASSE
NAPOLI SANTANGELO DEI LOMBARDI CALITRI
PALERMO AGRIGENTO CAMMARATA
LECCE LECCE CAMPI SALENTINA
L'AQUILA TERAMO CAMPLI
VENEZIA PADOVA CAMPOSAMPIERO
TORINO ALBA CANALE
TORINO ASTI CANELLI
PALERMO AGRIGENTO CANICATTI'
MILANO COMO CANTU'
SALERNO SALERNO CAPACCIO
L'AQUILA L'AQUILA CAPESTRANO
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE CAPRIATI A VOLTURNO
VENEZIA VERONA CAPRINO VERONESE
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE CAPUA
CAGLIARI CAGLIARI CARBONIA
BOLOGNA MODENA CARPI
TORINO MONDOVI' CARRU'
CAMPOBASSO LARINO CASACALENDA
BRESCIA CREMONA CASALMAGGIORE
BARI BARI CASAMASSIMA
FIRENZE PISA CASCINA
L'AQUILA LANCIANO CASOLI
MILANO MILANO CASSANO D'ADDA
MILANO VOGHERA CASTEGGIO
NAPOLI ARIANO IRPINO CASTEL BARONIA
FIRENZE FIRENZE CASTELFIORENTINO
VENEZIA TREVISO CASTELFRANCO VENETO
PALERMO TRAPANI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
BOLOGNA REGGIO EMILIA CASTELNOVO NE' MONTI
BARI LUCERA CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
PALERMO AGRIGENTO CASTELTERMINI
BRESCIA MANTOVA CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
L'AQUILA VASTO CASTIGLIONE MESSER MARINO
PALERMO AGRIGENTO CATTOLICA ERACLEA
VENEZIA VENEZIA CAVARZERE
ROMA FROSINONE CECCANO
LECCE BRINDISI CEGLIE MESSAPICA
L'AQUILA AVEZZANO CELANO
BOLOGNA FERRARA CENTO
NAPOLI BENEVENTO CERRETO SANNITA
TRIESTE UDINE CERVIGNANO DEL FRIULI
BOLOGNA FORLI' CESENA
CATANZARO PAOLA CETRARO
TORINO MONDOVI' CEVA
MILANO SONDRIO CHIAVENNA
TORINO TORINO CHIERI
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN CHIUSA/KLAUSEN
NAPOLI AVELLINO CHIUSANO DI SAN DOMENICO
TORINO TORINO CHIVASSO
NAPOLI NOLA CICCIANO
ANCONA MACERATA CINGOLI
TORINO TORINO CIRIE'
VENEZIA PADOVA CITTADELLA
ROMA RIETI CITTADUCALE
TRIESTE UDINE CIVIDALE DEL FRIULI
CAMPOBASSO CAMPOBASSO CIVITACAMPOMARANO
ANCONA MACERATA CIVITANOVA MARCHE
L'AQUILA AVEZZANO CIVITELLA ROVETO
BRESCIA BERGAMO CLUSONE
BOLOGNA FERRARA CODIGORO
MILANO LODI CODOGNO
TRIESTE UDINE CODROIPO
BOLOGNA FERRARA COMACCHIO
CATANIA RAGUSA COMISO
BOLOGNA FERRARA COPPARO
BOLOGNA REGGIO EMILIA CORREGGIO
MILANO PAVIA CORTEOLONA
VENEZIA BELLUNO CORTINA D'AMPEZZO
FIRENZE AREZZO CORTONA
CATANZARO ROSSANO CROPALATI
CATANZARO CATANZARO CROPANI
TORINO IVREA CUORGNE'
CATANZARO CATANZARO DAVOLI
CAGLIARI CAGLIARI DECIMOMANNU
MILANO MONZA DESIO
TORINO MONDOVI' DOGLIANI
TORINO AOSTA DONNAS
SASSARI NUORO DORGALI
TORINO CUNEO DRONERO
FIRENZE FIRENZE EMPOLI
MILANO COMO ERBA
PALERMO TRAPANI ERICE
PALERMO AGRIGENTO FAVARA
VENEZIA BELLUNO FELTRE
ROMA FROSINONE FERENTINO
VENEZIA ROVIGO FICAROLO
BOLOGNA PARMA FIDENZA
TRENTO TRENTO FIERA DI PRIMIERO
CATANZARO LAMEZIA TERME FILADELFIA
BOLOGNA MODENA FINALE EMILIA
GENOVA SAVONA FINALE LIGURE
BOLOGNA PIACENZA FIORENZUOLA D'ARDA
ROMA CIVITAVECCHIA FIUMICINO
TRENTO TRENTO FONDO
TORINO CUNEO FOSSANO
L'AQUILA CHIETI FRANCAVILLA AL MARE
ROMA VELLETRI FRASCATI
CAMPOBASSO ISERNIA FROSOLONE
LECCE LECCE GALATINA
MILANO BUSTO ARSIZIO GALLARATE
REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA GALLINA
BRESCIA BRESCIA GARDONE VAL TROMPIA
MILANO VARESE GAVIRATE
SASSARI NUORO GAVOI
POTENZA POTENZA GENZANO DI LUCANIA
ROMA VELLETRI GENZANO DI ROMA
CAGLIARI ORISTANO GHILARZA
BARI BARI GIOIA DEL COLLE
REGGIO CALABRIA LOCRI GIOIOSA IONICA
L'AQUILA TERAMO GIULIANOVA
BRESCIA MANTOVA GONZAGA
TRIESTE GORIZIA GRADISCA D'ISONZO
NAPOLI TORRE ANNUNZIATA GRAGNANO
CATANIA CALTAGIRONE GRAMMICHELE
TARANTO TARANTO GROTTAGLIE
NAPOLI ARIANO IRPINO GROTTAMINARDA
L'AQUILA CHIETI GUARDIAGRELE
BOLOGNA REGGIO EMILIA GUASTALLA
CAMPOBASSO LARINO GUGLIONESI
CAGLIARI CAGLIARI GUSPINI
CAGLIARI CAGLIARI IGLESIAS
BRESCIA BRESCIA ISEO
VENEZIA VERONA ISOLA DELLA SCALA
CATANIA MODICA ISPICA
CAGLIARI LANUSEI JERZU
TORINO TORINO LANZO TORINESE
TRIESTE UDINE LATISANA
POTENZA POTENZA LAURENZANA
NAPOLI AVELLINO LAURO
SALERNO SALERNO LAVIANO
VENEZIA VERONA LEGNAGO
VENEZIA ROVIGO LENDINARA
CATANIA CATANIA LINGUAGLOSSA
BRESCIA BRESCIA LONATO
VENEZIA VICENZA LONIGO
BRESCIA BERGAMO LOVERE
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE MADDALONI
CATANZARO LAMEZIA TERME MAIDA
TRENTO TRENTO MALE'
TRIESTE PORDENONE MANIAGO
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE MARCIANISE
FIRENZE GROSSETO MASSA MARITTIMA
PALERMO MARSALA MAZARA DEL VALLO
MILANO VIGEVANO MEDE
REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA MELITO DI PORTO SALVO
VENEZIA VENEZIA MESTRE
PALERMO TERMINI IMERESE MEZZOJUSO
CATANZARO VIBO VALENTIA MILETO
CATANIA CALTAGIRONE MINEO
BOLOGNA MODENA MIRANDOLA
PALERMO TERMINI IMERESE MISILMERI
MILANO LECCO MISSAGLIA
BARI BARI MODUGNO
BARI TRANI MOLFETTA
TORINO CASALE MONFERRATO MONCALVO
TRIESTE GORIZIA MONFALCONE
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN MONGUELFO/WELSBERG
PALERMO PALERMO MONREALE
VENEZIA PADOVA MONSELICE
FIRENZE PISTOIA MONSUMMANO TERME
VENEZIA PADOVA MONTAGNANA
BARI FOGGIA MONTE SANT'ANGELO
VENEZIA TREVISO MONTEBELLUNA
BOLOGNA REGGIO EMILIA MONTECCHIO EMILIA
SALERNO SALERNO MONTECORVINO ROVELLA
PERUGIA SPOLETO MONTEFALCO
ANCONA FERMO MONTEGIORGIO
NAPOLI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI MONTELLA
PALERMO TERMINI IMERESE MONTEMAGGIORE BELSITO
L'AQUILA L'AQUILA MONTEREALE
BRESCIA BRESCIA MONTICHIARI
L'AQUILA TERAMO MONTORIO AL VOMANO
MILANO SONDRIO MORBEGNO
CATANZARO CASTROVILLARI MORMANNO
MILANO VIGEVANO MORTARA
CAGLIARI CAGLIARI MURAVERA
PERUGIA TERNI NARNI
L'AQUILA TERAMO NERETO
TORINO ACQUI TERME NIZZA MONFERRATO
CATANZARO LAMEZIA TERME NOCERA TIRINESE
L'AQUILA TERAMO NOTARESCO
BOLOGNA RIMINI NOVAFELTRIA
TORINO ALESSANDRIA NOVI LIGURE
SASSARI SASSARI NULVI
VENEZIA TREVISO ODERZO
ANCONA ASCOLI PICENO OFFIDA
TORINO VERBANIA OMEGNA
SASSARI NUORO ORANI
FIRENZE GROSSETO ORBETELLO
LECCE BRINDISI ORIA
L'AQUILA CHIETI ORSOGNA
BARI FOGGIA ORTA NOVA
L'AQUILA CHIETI ORTONA
BRESCIA BRESCIA ORZINUOVI
ANCONA ANCONA OSIMO
LECCE LECCE OTRANTO
NAPOLI NOLA OTTAVIANO
TORINO ALESSANDRIA OVADA
CATANIA SIRACUSA PACHINO
CAMPOBASSO LARINO PALATA
POTENZA MELFI PALAZZO SAN GERVASIO
PALERMO AGRIGENTO PALMA DI MONTECHIARO
TRIESTE UDINE PALMANOVA
ROMA TIVOLI PALOMBARA SABINA
BOLOGNA MODENA PAVULLO NEL FRIGNANO
ANCONA PESARO PERGOLA
TORINO PINEROLO PEROSA ARGENTINA
FIRENZE PISTOIA PESCIA
PALERMO TERMINI IMERESE PIANA DEGLI ALBANESI
L'AQUILA PESCARA PIANELLA
FIRENZE LUCCA PIETRASANTA
VENEZIA BELLUNO PIEVE DI CADORE
VENEZIA PADOVA PIOVE DI SACCO
FIRENZE GROSSETO PITIGLIANO
CATANZARO VIBO VALENTIA PIZZO
FIRENZE SIENA POGGIBONSI
PALERMO TERMINI IMERESE POLIZZI GENEROSA
NAPOLI TORRE ANNUNZIATA POMPEI
FIRENZE FIRENZE PONTASSIEVE
BOLOGNA FERRARA PORTOMAGGIORE
SASSARI SASSARI POZZOMAGGIORE
L'AQUILA SULMONA PRATOLA PELIGNA
ROMA LATINA PRIVERNO
CAGLIARI CAGLIARI PULA
TORINO SALUZZO RACCONIGI
GENOVA CHIAVARI RAPALLO
PALERMO AGRIGENTO RAVANUSA
ANCONA MACERATA RECANATI
GENOVA GENOVA RECCO
BRESCIA MANTOVA REVERE
CAMPOBASSO CAMPOBASSO RICCIA
POTENZA MELFI RIONERO IN VULTURE
ANCONA FERMO RIPATRANSONE
TORINO IVREA RIVAROLO CANAVESE
ROMA RIETI ROCCA SINIBALDA
ROMA VITERBO RONCIGLIONE
BARI BARI RUTIGLIANO
BARI TRANI RUVO DI PUGLIA
PALERMO MARSALA SALEMI
BRESCIA BRESCIA SALO'
ANCONA ASCOLI PICENO SAN BENEDETTO DEL TRONTO
SALERNO SALERNO SAN CIPRIANO PICENTINO
CATANZARO ROSSANO SAN DEMETRIO CORONE
NAPOLI BENEVENTO SAN GIORGIO DEL SANNIO
BOLOGNA BOLOGNA SAN GIOVANNI IN PERSICETO
FIRENZE AREZZO SAN GIOVANNI VALDARNO
CAGLIARI CAGLIARI SAN NICOLO' GERREI
L'AQUILA PESCARA SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
TRIESTE PORDENONE SAN VITO AL TAGLIAMENTO
LECCE BRINDISI SAN VITO DEI NORMANNI
FIRENZE AREZZO SANSEPOLCRO
CALTANISSETTA CALTANISSETTA SANTA CATERINA VILLARMOSA
CATANZARO CROTONE SANTA SEVERINA
CAGLIARI CAGLIARI SANTADI
CAGLIARI CAGLIARI SANT'ANTIOCO
ANCONA FERMO SANT'ELPIDIO A MARE
TORINO VERCELLI SANTHIA'
TORINO ALBA SANTO STEFANO BELBO
MESSINA MISTRETTA SANTO STEFANO DI CAMASTRA
GENOVA LA SPEZIA SARZANA
BOLOGNA MODENA SASSUOLO
CATANZARO CROTONE SAVELLI
TORINO SALUZZO SAVIGLIANO
BOLOGNA REGGIO EMILIA SCANDIANO
CATANIA MODICA SCICLI
ROMA VELLETRI SEGNI
CAGLIARI ORISTANO SENEGHE
CAGLIARI CAGLIARI SENORBI'
CAGLIARI CAGLIARI SERRAMANNA
TORINO ALESSANDRIA SERRAVALLE SCRIVIA
GENOVA CHIAVARI SESTRI LEVANTE
CAGLIARI LANUSEI SEUI
ROMA LATINA SEZZE
REGGIO CALABRIA LOCRI SIDERNO
CAGLIARI CAGLIARI SINNAI
VENEZIA VERONA SOAVE
NAPOLI BENEVENTO SOLOPACA
CALTANISSETTA CALTANISSETTA SOMMATINO
BRESCIA CREMONA SORESINA
CAGLIARI ORISTANO SORGONO
CATANZARO VIBO VALENTIA SORIANO CALABRO
SASSARI SASSARI SORSO
CATANZARO LAMEZIA TERME SOVERIA MANNELLI
TRIESTE PORDENONE SPILIMBERGO
REGGIO CALABRIA LOCRI STAITI IN BRANCALEONE
MILANO VOGHERA STRADELLA
TORINO IVREA STRAMBINO
CATANZARO CROTONE STRONGOLI
GENOVA SANREMO TAGGIA
L'AQUILA AVEZZANO TAGLIACOZZO
MESSINA MESSINA TAORMINA
TRIESTE UDINE TARCENTO
CATANZARO CATANZARO TAVERNA
CAGLIARI ORISTANO TERRALBA
VENEZIA VICENZA THIENE
SASSARI SASSARI THIESI
CATANZARO CATANZARO TIRIOLO
ANCONA MACERATA TOLENTINO
BARI LUCERA TORREMAGGIORE
CATANIA CATANIA TRECASTAGNI
POTENZA MATERA TRICARICO
TORINO VERCELLI TRINO
BARI LUCERA TROIA
CATANZARO VIBO VALENTIA TROPEA
VENEZIA VICENZA VALDAGNO
ROMA VITERBO VALENTANO
TORINO ALESSANDRIA VALENZA
CALTANISSETTA ENNA VALGUARNERA CAROPEPE
GENOVA SAVONA VARAZZE
CAMPOBASSO ISERNIA VENAFRO
TORINO SALUZZO VENASCA
GENOVA SANREMO VENTIMIGLIA
BOLOGNA BOLOGNA VERGATO
BRESCIA BRESCIA VEROLANUOVA
FIRENZE LUCCA VIAREGGIO
BOLOGNA MODENA VIGNOLA
REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA VILLA SAN GIOVANNI
L'AQUILA LANCIANO VILLA SANTA MARIA
CALTANISSETTA ENNA VILLAROSA
VENEZIA TREVISO VITTORIO VENETO
NAPOLI BENEVENTO VITULANO
CATANIA CALTAGIRONE VIZZINI
BRESCIA BERGAMO ZOGNO
". ALLEGATO 2 "Tabella B - Articolo 1, comma 2
DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO CIRCONDARIO DI TRIBUNALE GIUDICI DI PACE SOPPRESSO NUOVO GIUDICE DI PACE
ANCONA ANCONA OSIMO ANCONA
ANCONA ASCOLI PICENO AMANDOLA ASCOLI PICENO
ANCONA ASCOLI PICENO OFFIDA ASCOLI PICENO
ANCONA ASCOLI PICENO SAN BENEDETTO DEL TRONTO ASCOLI PICENO
ANCONA FERMO MONTEGIORGIO FERMO
ANCONA FERMO RIPATRANSONE FERMO
ANCONA FERMO SANT'ELPIDIO A MARE FERMO
ANCONA MACERATA CINGOLI MACERATA
ANCONA MACERATA CIVITANOVA MARCHE MACERATA
ANCONA MACERATA RECANATI MACERATA
ANCONA MACERATA TOLENTINO MACERATA
ANCONA PESARO PERGOLA PESARO
BARI BARI ACQUAVIVA DELLE FONTI BARI
BARI BARI BITONTO BARI
BARI BARI CASAMASSIMA BARI
BARI BARI GIOIA DEL COLLE BARI
BARI BARI MODUGNO BARI
BARI BARI RUTIGLIANO BARI
BARI FOGGIA BOVINO FOGGIA
BARI FOGGIA MONTE SANT'ANGELO MANFREDONIA
BARI FOGGIA ORTA NOVA FOGGIA
BARI LUCERA APRICENA LUCERA
BARI LUCERA CASTELNUOVO DELLA DAUNIA LUCERA
BARI LUCERA TORREMAGGIORE LUCERA
BARI LUCERA TROIA LUCERA
BARI TRANI MOLFETTA TRANI
BARI TRANI RUVO DI PUGLIA TRANI
BOLOGNA BOLOGNA BUDRIO IMOLA
BOLOGNA BOLOGNA SAN GIOVANNI IN PERSICETO BOLOGNA
BOLOGNA BOLOGNA VERGATO BOLOGNA
BOLOGNA FERRARA ARGENTA FERRARA
BOLOGNA FERRARA CENTO FERRARA
BOLOGNA FERRARA CODIGORO FERRARA
BOLOGNA FERRARA COMACCHIO FERRARA
BOLOGNA FERRARA COPPARO FERRARA
BOLOGNA FERRARA PORTOMAGGIORE FERRARA
BOLOGNA FORLI' BAGNO DI ROMAGNA FORLI'
BOLOGNA FORLI' CESENA FORLI'
BOLOGNA MODENA CARPI MODENA
BOLOGNA MODENA FINALE EMILIA MODENA
BOLOGNA MODENA MIRANDOLA MODENA
BOLOGNA MODENA PAVULLO NEL FRIGNANO MODENA
BOLOGNA MODENA SASSUOLO MODENA
BOLOGNA MODENA VIGNOLA MODENA
BOLOGNA PARMA BORGO VAL DI TARO PARMA
BOLOGNA PARMA FIDENZA PARMA
BOLOGNA PIACENZA BETTOLA PIACENZA
BOLOGNA PIACENZA BOBBIO PIACENZA
BOLOGNA PIACENZA BORGONOVO VAL TIDONE PIACENZA
BOLOGNA PIACENZA FIORENZUOLA D'ARDA PIACENZA
BOLOGNA REGGIO EMILIA CASTELNOVO NE' MONTI REGGIO EMILIA
BOLOGNA REGGIO EMILIA CORREGGIO REGGIO EMILIA
BOLOGNA REGGIO EMILIA GUASTALLA REGGIO EMILIA
BOLOGNA REGGIO EMILIA MONTECCHIO EMILIA REGGIO EMILIA
BOLOGNA REGGIO EMILIA SCANDIANO REGGIO EMILIA
BOLOGNA RIMINI NOVAFELTRIA RIMINI
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN CALDARO SULLA STRADA DEL VINO/KALTERN AN DER WEINSTRASSE EGNA/NEUMARKT
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN CHIUSA/KLAUSEN BRESSANONE/BRIXEN
BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN MONGUELFO/WELSBERG BRUNICO/BRUNECK
BRESCIA BERGAMO ALMENNO SAN SALVATORE BERGAMO
BRESCIA BERGAMO CLUSONE BERGAMO
BRESCIA BERGAMO LOVERE GRUMELLO DEL MONTE
BRESCIA BERGAMO ZOGNO BERGAMO
BRESCIA BRESCIA BRENO BRESCIA
BRESCIA BRESCIA GARDONE VAL TROMPIA BRESCIA
BRESCIA BRESCIA ISEO BRESCIA
BRESCIA BRESCIA LONATO BRESCIA
BRESCIA BRESCIA MONTICHIARI BRESCIA
BRESCIA BRESCIA ORZINUOVI BRESOA
BRESCIA BRESCIA SALO' BRESCIA
BRESCIA BRESCIA VEROLANUOVA BRESCIA
BRESCIA CREMONA CASALMAGGIORE CREMONA
BRESCIA CREMONA SORESINA CREMONA
BRESCIA MANTOVA CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MANTOVA
BRESCIA MANTOVA GONZAGA MANTOVA
BRESCIA MANTOVA REVERE MANTOVA
CAGLIARI CAGLIARI CARBONIA CAGLIARI
CAGLIARI CAGLIARI DECIMOMANNU CAGLIARI
CAGLIARI CAGLIARI GUSPINI CAGLIARI
CAGLIARI CAGLIARI IGLESIAS CAGLIARI
CAGLIARI CAGLIARI MURAVERA CAGUARI
CAGLIARI CAGLIARI PULA CAGLIARI
CAGLIARI CAGLIARI SAN NICOLO' GERREI CAGLIARI
CAGLIARI CAGLIARI SANTADI CAGLIARI
CAGLIARI CAGLIARI SANT'ANTIOCO CAGLIARI
CAGLIARI CAGLIARI SENORBI' CAGLIARI
CAGLIARI CAGLIARI SERRAMANNA CAGUARI
CAGLIARI CAGLIARI SINNAI CAGLIARI
CAGLIARI LANUSEI JERZU LANUSEI
CAGLIARI LANUSEI SEUI LANUSEI
CAGLIARI ORISTANO ALES ORISTANO
CAGLIARI ORISTANO BOSA ORISTANO
CAGLIARI ORISTANO BUSACHI ORISTANO
CAGLIARI ORISTANO GHILARZA ORISTANO
CAGLIARI ORISTANO SENEGHE ORISTANO
CAGLIARI ORISTANO SORGONO ORISTANO
CAGLIARI ORISTANO TERRALBA ORISTANO
CALTANISSETTA CALTANISSETTA SANTA CATERINA VILLARMOSA CALTANISSETTA
CALTANISSETTA CALTANISSETTA SOMMATINO CALTANISSETTA
CALTANISSETTA ENNA AIDONE ENNA
CALTANISSETTA ENNA VALGUARNERA CAROPEPE ENNA
CALTANISSETTA ENNA VILLAROSA ENNA
CAMPOBASSO CAMPOBASSO BOIANO CAMPOBASSO
CAMPOBASSO CAMPOBASSO CIVITACAMPOMARANO CAMPOBASSO
CAMPOBASSO CAMPOBASSO RICCIA CAMPOBASSO
CAMPOBASSO ISERNIA FROSOLONE ISERNIA
CAMPOBASSO ISERNIA VENAFRO ISERNIA
CAMPOBASSO LARINO CASACALENDA LARINO
CAMPOBASSO LARINO GUGLIONESI LARINO
CAMPOBASSO LARINO PALATA LARINO
CATANIA CALTAGIRONE GRAMMICHELE CALTAGIRONE
CATANIA CALTAGIRONE MINEO CALTAGIRONE
CATANIA CALTAGIRONE VIZZINI CALTAGIRONE
CATANIA CATANIA LINGUAGLOSSA CATANIA
CATANIA CATANIA TRECASTAGNI CATANIA
CATANIA MODICA ISPICA MODICA
CATANIA MODICA SCICLI MODICA
CATANIA RAGUSA COMISO RAGUSA
CATANIA SIRACUSA AUGUSTA SIRACUSA
CATANIA SIRACUSA PACHINO SIRACUSA
CATANZARO CASTROVILLARI MORMANNO CASTROVILLARI
CATANZARO CATANZARO CROPANI CATANZARO
CATANZARO CATANZARO DAVOI CATANZARO
CATANZARO CATANZARO TAVERNA CATANZARO
CATANZARO CATANZARO TIRIOLO CATANZARO
CATANZARO CROTONE SANTA SEVERINA CROTONE
CATANZARO CROTONE SAVELLI CROTONE
CATANZARO CROTONE STRONGOLI CROTONE
CATANZARO LAMEZIA TERME FILADELFIA LAMEZIA TERME
CATANZARO LAMEZIA TERME MAIDA LAMEZIA TERME
CATANZARO LAMEZIA TERME NOCERA TIRINESE LAMEZIA TERME
CATANZARO LAMEZIA TERME SOVERIA MANNELLI LAMEZIA TERME
CATANZARO PAOLA AMANTEA PAOLA
CATANZARO PAOLA CETRARO PAOLA
CATANZARO ROSSANO CROPALATI ROSSANO
CATANZARO ROSSANO SAN DEMETRIO CORONE ROSSANO
CATANZARO VIBO VALENTIA ARENA VIBO VALENTIA
CATANZARO VIBO VALENTIA MILETO VIBO VALENTIA
CATANZARO VIBO VALENTIA PIZZO VIBO VALENTIA
CATANZARO VIBO VALENTIA SORIANO CALABRO VIBO VALENTIA
CATANZARO VIBO VALENTIA TROPEA VIBO VALENTIA
FIRENZE AREZZO BIBBIENA AREZZO
FIRENZE AREZZO CORTONA AREZZO
FIRENZE AREZZO SAN GIOVANNI VALDARNO AREZZO
FIRENZE AREZZO SANSEPOLCRO AREZZO
FIRENZE FIRENZE BORGO SAN LORENZO FIRENZE
FIRENZE FIRENZE CASTELFIORENTINO FIRENZE
FIRENZE FIRENZE EMPOLI FIRENZE
FIRENZE FIRENZE PONTASSIEVE FIRENZE
FIRENZE GROSSETO MASSA MARITTIMA GROSSETO
FIRENZE GROSSETO ORBETELLO GROSSETO
FIRENZE GROSSETO PITIGLIANO GROSSETO
FIRENZE LUCCA BORGO A MOZZANO LUCCA
FIRENZE LUCCA PIETRASANTA LUCCA
FIRENZE LUCCA VIAREGGIO LUCCA
FIRENZE PISA CASCINA PISA
FIRENZE PISTOIA MONSUMMANO TERME PISTOIA
FIRENZE PISTOIA PESCIA PISTOIA
FIRENZE SIENA POGGIBONSI SIENA
GENOVA CHIAVARI RAPALLO CHIAVARI
GENOVA CHIAVARI SESTRI LEVANTE CHIAVARI
GENOVA GENOVA RECCO GENOVA
GENOVA LA SPEZIA SARZANA LA SPEZIA
GENOVA MASSA AULLA PONTREMOLI
GENOVA SANREMO BORDIGHERA SANREMO
GENOVA SANREMO TAGGIA SANREMO
GENOVA SANREMO VENTIMIGLIA SANREMO
GENOVA SAVONA CAIRO MONTENOTTE SAVONA
GENOVA SAVONA FINALE LIGURE SAVONA
GENOVA SAVONA VARAZZE SAVONA
L'AQUILA AVEZZANO CELANO AVEZZANO
L'AQUILA AVEZZANO CIVITELLA ROVETO AVEZZANO
L'AQUILA AVEZZANO TAGLIACOZZO AVEZZANO
L'AQUILA CHIETI FRANCAVILLA AL MARE CHIETI
L'AQUILA CHIETI GUARDIAGRELE CHIETI
L'AQUILA CHIETI ORSOGNA CHIETI
L'AQUILA CHIETI ORTONA CHIETI
L'AQUILA LANCIANO ATESSA LANCIANO
L'AQUILA LANCIANO CASOLI LANCIANO
L'AQUILA LANCIANO VILLA SANTA MARIA LANCIANO
L'AQUILA L'AQUILA CAPESTRANO L'AQUILA
L'AQUILA L'AQUILA MONTEREALE L'AQUILA
L'AQUILA PESCARA PIANELLA PESCARA
L'AQUILA PESCARA SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE PESCARA
L'AQUILA SULMONA PRATOLA PELIGNA SULMONA
L'AQUILA TERAMO CAMPLI TERAMO
L'AQUILA TERAMO GIULIANOVA TERAMO
L'AQUILA TERAMO MONTORIO AL VOMANO TERAMO
L'AQUILA TERAMO NERETO TERAMO
L'AQUILA TERAMO NOTARESCO TERAMO
L'AQUILA VASTO CASTIGLIONE MESSER MARINO VASTO
LECCE BRINDISI CEGLIE MESSAPICA BRINDISI
LECCE BRINDISI ORIA BRINDISI
LECCE BRINDISI SAN VITO DEI NORMANNI BRINDISI
LECCE LECCE CAMPI SALENTINA LECCE
LECCE LECCE GALATINA LECCE
LECCE LECCE OTRANTO LECCE
MESSINA MESSINA ALI' TERME MESSINA
MESSINA MESSINA TAORMINA MESSINA
MESSINA MISTRETTA SANTO STEFANO DI CAMASTRA MISTRETTA
MILANO BUSTO ARSIZIO GALLARATE BUSTO ARSIZIO
MILANO COMO CANTU' COMO
MILANO COMO ERBA COMO
MILANO LECCO BELLANO LECCO
MILANO LECCO MISSAGLIA LECCO
MILANO LODI CODOGNO LODI
MILANO MILANO CASSANO D'ADDA MILANO
MILANO MONZA DESIO MONZA
MILANO PAVIA CORTEOLONA PAVIA
MILANO SONDRIO CHIAVENNA SONDRIO
MILANO SONDRIO MORBEGNO SONDRIO
MILANO VARESE GAVIRATE VARESE
MILANO VIGEVANO ABBIATEGRASSO VIGEVANO
MILANO VIGEVANO MEDE VIGEVANO
MILANO VIGEVANO MORTARA VIGEVANO
MILANO VOGHERA CASTEGGIO VOGHERA
MILANO VOGHERA STRADELLA VOGHERA
NAPOLI ARIANO IRPINO CASTEL BARONIA ARIANO IRPINO
NAPOLI ARIANO IRPINO GROTTAMINARDA ARIANO IRPINO
NAPOLI AVELLINO CHIUSANO DI SAN DOMENICO AVELLINO
NAPOLI AVELLINO LAURO AVELLINO
NAPOLI BENEVENTO CERRETO SANNITA GUARDIA SANFRAMONDI
NAPOLI BENEVENTO SAN GIORGIO DEL SANNIO BENEVENTO
NAPOLI BENEVENTO SOLOPACA BENEVENTO
NAPOLI BENEVENTO VITULANO BENEVENTO
NAPOLI NOLA ACERRA NOLA
NAPOLI NOLA CICCIANO NOLA
NAPOLI NOLA OTTAVIANO NOLA
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE CAPRIATI A VOLTURNO SANTA MARIA CAPUA VETERE
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE CAPUA SANTA MARIA CAPUA VETERE
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE MADDALONI CASERTA
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE MARCIANISE SANTA MARIA CAPUA VETERE
NAPOLI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI CALITRI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
NAPOLI SANT'ANGELO DEL LOMBARDI MONTELLA SANT'ANGELO DEL LOMBARDI
NAPOLI TORRE ANNUNZIATA GRAGNANO TORRE ANNUNZIATA
NAPOLI TORRE ANNUNZIATA POMPEI TORRE ANNUNZIATA
PALERMO AGRIGENTO ARAGONA AGRIGENTO
PALERMO AGRIGENTO CAMMARATA AGRIGENTO
PALERMO AGRIGENTO CANICATTI' AGRIGENTO
PALERMO AGRIGENTO CASTELTERMINI AGRIGENTO
PALERMO AGRIGENTO CATTOLICA ERACLEA AGRIGENTO
PALERMO AGRIGENTO FAVARA AGRIGENTO
PALERMO AGRIGENTO PALMA DI MONTECHIARO AGRIGENTO
PALERMO AGRIGENTO RAVANUSA AGRIGENTO
PALERMO MARSALA MAZARA DEL VALLO MARSALA
PALERMO MARSALA SALEMI MARSALA
PALERMO PALERMO MONREALE PALERMO
PALERMO TERMINI IMERESE MEZZOJUSO TERMINI IMERESE
PALERMO TERMINI IMERESE MISILMERI TERMINI IMERESE
PALERMO TERMINI IMERESE MONTEMAGGIORE BELSITO TERMINI IMERESE
PALERMO TERMINI IMERESE PIANA DEGLI ALBANESI TERMINI IMERESE
PALERMO TERMINI IMERESE POLIZZI GENEROSA TERMINI IMERESE
PALERMO TRAPANI CASTELLAMMARE DEL GOLFO ALCAMO
PALERMO TRAPANI ERICE TRAPANI
PERUGIA PERUGIA ASSISI PERUGIA
PERUGIA SPOLETO MONTEFALCO SPOLETO
PERUGIA TERNI AMELIA TERNI
PERUGIA TERNI NARNI TERNI
POTENZA MATERA TRICARICO MATERA
POTENZA MELFI PALAZZO SAN GERVASIO MELFI
POTENZA MELFI RIONERO IN VULTURE MELFI
POTENZA POTENZA GENZANO DI LUCANIA POTENZA
POTENZA POTENZA LAURENZANA POTENZA
REGGIO CALABRIA LOCRI BIANCO LOCRI
REGGIO CALABRIA LOCRI GIOIOSA IONICA LOCRI
REGGIO CALABRIA LOCRI SIDERNO LOCRI
REGGIO CALABRIA LOCRI STAITI IN BRANCALEONE LOCRI
REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA GALLINA REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA MELITO DI PORTO SALVO REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA VILLA SAN GIOVANNI REGGIO CALABRIA
ROMA CASSINO ARCE CASSINO
ROMA CASSINO ATINA CASSINO
ROMA CIVITAVECCHIA BRACCIANO CIVITAVECCHIA
ROMA CIVITAVECCHIA FIUMICINO CIVITAVECCHIA
ROMA FROSINONE ANAGNI FROSINONE
ROMA FROSINONE CECCANO FROSINONE
ROMA FROSINONE FERENTINO FROSINONE
ROMA LATINA PRIVERNO LATINA
ROMA LATINA SEZZE LATINA
ROMA RIETI AMATRICE RIETI
ROMA RIETI CITTADUCALE RIETI
ROMA RIETI ROCCA SINIBALDA RIETI
ROMA TIVOLI PALOMBARA SABINA TIVOLI
ROMA VELLETRI ALBANO LAZIALE VELLETRI
ROMA VELLETRI ANZIO VELLETRI
ROMA VELLETRI FRASCATI VELLETRI
ROMA VELLETRI GENZANO DI ROMA VELLETRI
ROMA VELLETRI SEGNI VELLETRI
ROMA VITERBO RONCIGLIONE VITERBO
ROMA VITERBO VALENTANO VITERBO
SALERNO SALERNO AMALFI SALERNO
SALERNO SALERNO CAPACCIO SALERNO
SALERNO SALERNO LAVIANO SALERNO
SALERNO SALERNO MONTECORVINO ROVELLA SALERNO
SALERNO SALERNO SAN CIPRIANO PICENTINO SALERNO
SASSARI NUORO BITTI SINISCOLA
SASSARI NUORO DORGALI NUORO
SASSARI NUORO GAVOI NUORO
SASSARI NUORO ORANI NUORO
SASSARI SASSARI BONORVA OZIERI
SASSARI SASSARI NULVI SASSARI
SASSARI SASSARI POZZOMAGGIORE OZIERI
SASSARI SASSARI SORSO SASSARI
SASSARI SASSARI THIESI OZIERI
TARANTO TARANTO GROTTAGLIE TARANTO
TORINO ACQUI TERME NIZZA MONFERRATO ACQUI TERME
TORINO ALBA CANALE ALBA
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