LEGGE 10 novembre 2014, n. 162

Type Legge
Publication 2014-11-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo Supplemento ordinario.

Allegato

Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 All'articolo 1: al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale facolta' e' consentita altresi' nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilita' extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta»; al comma 2: al primo periodo, dopo le parole: «del collegio arbitrale» sono aggiunte le seguenti: «per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000»; al secondo periodo, le parole da: «tra gli avvocati iscritti» fino a: «condanne disciplinari definitive» sono sostituite dalle seguenti: «tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo»; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La funzione di consigliere dell'ordine e l'incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilita' si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato»; al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «E' in facolta' degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni»; al comma 5, dopo le parole: «Ministro della giustizia» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»; dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresi' stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonche' il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresi' sistemi di designazione automatica». All'articolo 2: al comma 1, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' avvocati»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. E' fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente»; al comma 2: alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti»; alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o vertere in materia di lavoro»; al comma 5, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' avvocati»; nella rubrica, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' avvocati». All'articolo 3, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilita', decorre unitamente ai medesimi». All'articolo 5: dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile»; al comma 3, le parole: «previsti dall'articolo 2643 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti a trascrizione»; dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile"». All'articolo 6: al comma 1, le parole: «da un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno un avvocato per parte» e le parole: «10 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1º dicembre»; il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e' trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarita', comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3»; al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nell'accordo si da' atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilita' di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori»; al comma 4, primo periodo, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo» e le parole: «da euro 5.000 ad euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 ad euro 10.000»; il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: "g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio"; b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: "h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio"; c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio"»; nella rubrica, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' avvocati». L'articolo 7 e' soppresso. All'articolo 9, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli obblighi di lealta' e riservatezza di cui al comma 2 costituisce per l'avvocato illecito disciplinare». All'articolo 10, comma 1, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' avvocati». All'articolo 11, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia». Nella rubrica del capo II, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' avvocati». All'articolo 12: al comma 1, le parole: «innanzi all'ufficiale dello stato civile» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,», dopo le parole: «atto di matrimonio,» sono inserite le seguenti: «con l'assistenza facoltativa di un avvocato,» e le parole: «10 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1º dicembre»; al comma 2, dopo la parola: «grave» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»; al comma 3, dopo le parole: «delle parti personalmente» sono inserite le seguenti: «, con l'assistenza facoltativa di un avvocato,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo»; al comma 5, lettera c), capoverso d-ter), le parole: «gli accordi» sono sostituite dalle seguenti: «degli accordi». All'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita' della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"». L'articolo 15 e' soppresso. All'articolo 16, comma 1, le parole: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º al 31 agosto di ciascun anno». All'articolo 17, comma 1, primo capoverso, le parole: «da quando ha inizio un procedimento di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal momento in cui e' proposta domanda giudiziale». All'articolo 18: al comma 1: alla lettera a), capoverso, le parole: «dieci giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» e dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «La conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo»; alla lettera b), capoverso, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «La conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo» e, all'ultimo periodo, le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo»; alla lettera c), capoverso Art. 557: al secondo comma, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo»; al terzo comma, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 164-bis, introdotto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), del presente decreto, e' inserito il seguente: "Art. 164-ter. - (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo). - Quando il pignoramento e' divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non e' stata depositata nei termini di legge. La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando e' ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento e' divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito"»; al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis». All'articolo 19: al comma 1: la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) all'articolo 26, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede"»; alla lettera d), capoverso Art. 492-bis, terzo comma, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»; dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: «d-bis) all'articolo 503 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'incanto puo' essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalita' abbia luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568"; d-ter) dopo l'articolo 521 e' inserito il seguente: "Art. 521-bis. - (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresi' l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonche' i titoli e i documenti relativi alla proprieta' e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale e' compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Col pignoramento il debitore e' costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne da' immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile. Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonche', ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprieta' e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale e' compreso il luogo in cui il bene pignorato e' stato rinvenuto. Si applica il terzo comma. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perche' proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo"»; la lettera h) e' soppressa; dopo la lettera h) sono inserite le seguenti: «h-bis) all'articolo 569, terzo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalita' con cui deve essere prestata la cauzione e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalita' possa aver luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568"; h-ter) all'articolo 572, terzo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Se l'offerta e' inferiore a tale valore il giudice non puo' far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568"»; al comma 2: alla lettera a): ai capoversi Art. 155-bis e Art. 155-quater, primo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»; dopo il capoverso Art. 155-quinquies e' aggiunto il seguente: «Art. 155-sexies. - (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare). - Le disposizioni in materia di ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui»; alla lettera b) sono premesse le seguenti parole: «al titolo IV, capo I»; al comma 4: alla lettera a), le parole: «il verbale» sono sostituite dalle seguenti: «del verbale»; alla lettera b), primo capoverso, alinea, dopo le parole: «che rientra tra le spese di esecuzione» sono inserite le seguenti: «ed e' dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta»; il comma 6 e' sostituito dai seguenti: «6. L'articolo 155-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 2, lettera a), del presente articolo, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5. 6-bis. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per quelle previste al comma 2, lettera a), limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 155-sexies, e lettera b), e al comma 5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: «Art. 19-bis. - (Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere). - 1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell'organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma. 2. Effettuate le comunicazioni di cui al comma 1 non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vincolate. 3. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al comma 1, ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di cui al comma 1 mantengono la piena disponibilita' delle stesse». All'articolo 20: al comma 1, le parole: «dopo il comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 9-ter», la parola: «9-ter», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «9-quater», la parola: «9-quater» e' sostituita dalla seguente: «9-quinquies», la parola: «9-quinquies» e' sostituita dalla seguente: «9-sexies» e la parola: «9-sexies» e' sostituita dalla seguente: «9-septies»; al comma 5, le parole: «9-sexies del D.L. n. 179/2012» sono sostituite dalle seguenti: «9-septies, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012». Nel capo VI, dopo l'articolo 21 e' aggiunto il seguente: «Art. 21-bis. - (Istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e ripristino dell'ufficio del giudice di pace di Barra). - 1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la tabella A e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto; b) la tabella B e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto. 2. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, la tabella A e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 3 del presente decreto. 3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresi' apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. 4. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra. 5. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresi' apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. 6. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. A coloro i quali, alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, prestavano servizio presso gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra, e' attribuita preferenza assoluta ai fini del trasferimento previsto dal presente comma. 7. Con decreto del Ministro della giustizia e' fissata la data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra. 8. Gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra sono competenti per i procedimenti civili e penali introdotti successivamente alla data di cui al comma 7. I procedimenti penali si considerano introdotti dal momento in cui la notizia di reato e' acquisita o e' pervenuta agli uffici del pubblico ministero. 9. Per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e' autorizzata la spesa di euro 317.000 a decorrere dall'anno 2015». L'articolo 22 e' sostituito dal seguente: «Art. 22. - (Disposizioni finanziarie). - 1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12 del presente decreto, valutate in euro 4.364.500 annui, e agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 18, 20 e 21-bis del presente decreto, pari a euro 550.000 per l'anno 2014 e a euro 417.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede: a) quanto ad euro 550.000 per l'anno 2014, ad euro 481.500 per l'anno 2015 e ad euro 100.000 a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto ad euro 381.500 a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) quanto a 4,3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 19 del presente decreto. 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio semestrale delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'aumento degli importi del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'articolo 19, comma 3, del presente decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del comma 2. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». Sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati: «ALLEGATO 1 "Tabella A - Articolo 1, comma 1

DISTRETTO CIRCONDARIO SEDE

MILANO VIGEVANO ABBIATEGRASSO

NAPOLI NOLA ACERRA

BARI BARI ACQUAVIVA DELLE FONTI

VENEZIA ROVIGO ADRIA

VENEZIA BELLUNO AGORDO

CALTANISSETTA ENNA AIDONE

ROMA VELLETRI ALBANO LAZIALE

CAGLIARI ORISTANO ALES

MESSINA MESSINA ALI' TERME

BRESCIA BERGAMO ALMENNO SAN SALVATORE

SALERNO SALERNO AMALFI

ANCONA ASCOLI PICENO AMANDOLA

CATANZARO PAOLA AMANTEA

ROMA RIETI AMATRICE

PERUGIA TERNI AMELIA

ROMA FROSINONE ANAGNI

ROMA VELLETRI ANZIO

BARI LUCERA APRICENA

PALERMO AGRIGENTO ARAGONA

ROMA CASSINO ARCE

CATANZARO VIBO VALENTIA ARENA

BOLOGNA FERRARA ARGENTA

TORINO VERBANIA ARONA

VENEZIA VICENZA ARZIGNANO

VENEZIA TREVISO ASOLO

PERUGIA PERUGIA ASSISI

L'AQUILA LANCIANO ATESSA

ROMA CASSINO ATINA

CATANIA SIRACUSA AUGUSTA

GENOVA MASSA AULLA

TORINO TORINO AVIGLIANA

BOLOGNA FORLI' BAGNO DI ROMAGNA

MILANO LECCO BELLANO

BOLOGNA PIACENZA BETTOLA

REGGIO CALABRIA LOCRI BIANCO

FIRENZE AREZZO BIBBIENA

BARI BARI BITONTO

SASSARI NUORO BITTI

BOLOGNA PIACENZA BOBBIO

CAMPOBASSO CAMPOBASSO BOIANO

SASSARI SASSARI BONORVA

GENOVA SANREMO BORDIGHERA

FIRENZE LUCCA BORGO A MOZZANO

TORINO CUNEO BORGO SAN DALMAZZO

FIRENZE FIRENZE BORGO SAN LORENZO

BOLOGNA PARMA BORGO VAL DI TARO

TORINO NOVARA BORGOMANERO

BOLOGNA PIACENZA BORGONOVO VAL TIDONE

CAGLIARI ORISTANO BOSA

BARI FOGGIA BOVINO

ROMA CIVITAVECCHIA BRACCIANO

BRESCIA BRESCIA BRENO

BOLOGNA BOLOGNA BUDRIO

CAGLIARI ORISTANO BUSACHI

GENOVA SAVONA CAIRO MONTENOTTE

BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN CALDARO SULLA STRADA DEL VINO/KALTERN AN DER WEINSTRASSE

NAPOLI SANTANGELO DEI LOMBARDI CALITRI

PALERMO AGRIGENTO CAMMARATA

LECCE LECCE CAMPI SALENTINA

L'AQUILA TERAMO CAMPLI

VENEZIA PADOVA CAMPOSAMPIERO

TORINO ALBA CANALE

TORINO ASTI CANELLI

PALERMO AGRIGENTO CANICATTI'

MILANO COMO CANTU'

SALERNO SALERNO CAPACCIO

L'AQUILA L'AQUILA CAPESTRANO

NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE CAPRIATI A VOLTURNO

VENEZIA VERONA CAPRINO VERONESE

NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE CAPUA

CAGLIARI CAGLIARI CARBONIA

BOLOGNA MODENA CARPI

TORINO MONDOVI' CARRU'

CAMPOBASSO LARINO CASACALENDA

BRESCIA CREMONA CASALMAGGIORE

BARI BARI CASAMASSIMA

FIRENZE PISA CASCINA

L'AQUILA LANCIANO CASOLI

MILANO MILANO CASSANO D'ADDA

MILANO VOGHERA CASTEGGIO

NAPOLI ARIANO IRPINO CASTEL BARONIA

FIRENZE FIRENZE CASTELFIORENTINO

VENEZIA TREVISO CASTELFRANCO VENETO

PALERMO TRAPANI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

BOLOGNA REGGIO EMILIA CASTELNOVO NE' MONTI

BARI LUCERA CASTELNUOVO DELLA DAUNIA

PALERMO AGRIGENTO CASTELTERMINI

BRESCIA MANTOVA CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

L'AQUILA VASTO CASTIGLIONE MESSER MARINO

PALERMO AGRIGENTO CATTOLICA ERACLEA

VENEZIA VENEZIA CAVARZERE

ROMA FROSINONE CECCANO

LECCE BRINDISI CEGLIE MESSAPICA

L'AQUILA AVEZZANO CELANO

BOLOGNA FERRARA CENTO

NAPOLI BENEVENTO CERRETO SANNITA

TRIESTE UDINE CERVIGNANO DEL FRIULI

BOLOGNA FORLI' CESENA

CATANZARO PAOLA CETRARO

TORINO MONDOVI' CEVA

MILANO SONDRIO CHIAVENNA

TORINO TORINO CHIERI

BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN CHIUSA/KLAUSEN

NAPOLI AVELLINO CHIUSANO DI SAN DOMENICO

TORINO TORINO CHIVASSO

NAPOLI NOLA CICCIANO

ANCONA MACERATA CINGOLI

TORINO TORINO CIRIE'

VENEZIA PADOVA CITTADELLA

ROMA RIETI CITTADUCALE

TRIESTE UDINE CIVIDALE DEL FRIULI

CAMPOBASSO CAMPOBASSO CIVITACAMPOMARANO

ANCONA MACERATA CIVITANOVA MARCHE

L'AQUILA AVEZZANO CIVITELLA ROVETO

BRESCIA BERGAMO CLUSONE

BOLOGNA FERRARA CODIGORO

MILANO LODI CODOGNO

TRIESTE UDINE CODROIPO

BOLOGNA FERRARA COMACCHIO

CATANIA RAGUSA COMISO

BOLOGNA FERRARA COPPARO

BOLOGNA REGGIO EMILIA CORREGGIO

MILANO PAVIA CORTEOLONA

VENEZIA BELLUNO CORTINA D'AMPEZZO

FIRENZE AREZZO CORTONA

CATANZARO ROSSANO CROPALATI

CATANZARO CATANZARO CROPANI

TORINO IVREA CUORGNE'

CATANZARO CATANZARO DAVOLI

CAGLIARI CAGLIARI DECIMOMANNU

MILANO MONZA DESIO

TORINO MONDOVI' DOGLIANI

TORINO AOSTA DONNAS

SASSARI NUORO DORGALI

TORINO CUNEO DRONERO

FIRENZE FIRENZE EMPOLI

MILANO COMO ERBA

PALERMO TRAPANI ERICE

PALERMO AGRIGENTO FAVARA

VENEZIA BELLUNO FELTRE

ROMA FROSINONE FERENTINO

VENEZIA ROVIGO FICAROLO

BOLOGNA PARMA FIDENZA

TRENTO TRENTO FIERA DI PRIMIERO

CATANZARO LAMEZIA TERME FILADELFIA

BOLOGNA MODENA FINALE EMILIA

GENOVA SAVONA FINALE LIGURE

BOLOGNA PIACENZA FIORENZUOLA D'ARDA

ROMA CIVITAVECCHIA FIUMICINO

TRENTO TRENTO FONDO

TORINO CUNEO FOSSANO

L'AQUILA CHIETI FRANCAVILLA AL MARE

ROMA VELLETRI FRASCATI

CAMPOBASSO ISERNIA FROSOLONE

LECCE LECCE GALATINA

MILANO BUSTO ARSIZIO GALLARATE

REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA GALLINA

BRESCIA BRESCIA GARDONE VAL TROMPIA

MILANO VARESE GAVIRATE

SASSARI NUORO GAVOI

POTENZA POTENZA GENZANO DI LUCANIA

ROMA VELLETRI GENZANO DI ROMA

CAGLIARI ORISTANO GHILARZA

BARI BARI GIOIA DEL COLLE

REGGIO CALABRIA LOCRI GIOIOSA IONICA

L'AQUILA TERAMO GIULIANOVA

BRESCIA MANTOVA GONZAGA

TRIESTE GORIZIA GRADISCA D'ISONZO

NAPOLI TORRE ANNUNZIATA GRAGNANO

CATANIA CALTAGIRONE GRAMMICHELE

TARANTO TARANTO GROTTAGLIE

NAPOLI ARIANO IRPINO GROTTAMINARDA

L'AQUILA CHIETI GUARDIAGRELE

BOLOGNA REGGIO EMILIA GUASTALLA

CAMPOBASSO LARINO GUGLIONESI

CAGLIARI CAGLIARI GUSPINI

CAGLIARI CAGLIARI IGLESIAS

BRESCIA BRESCIA ISEO

VENEZIA VERONA ISOLA DELLA SCALA

CATANIA MODICA ISPICA

CAGLIARI LANUSEI JERZU

TORINO TORINO LANZO TORINESE

TRIESTE UDINE LATISANA

POTENZA POTENZA LAURENZANA

NAPOLI AVELLINO LAURO

SALERNO SALERNO LAVIANO

VENEZIA VERONA LEGNAGO

VENEZIA ROVIGO LENDINARA

CATANIA CATANIA LINGUAGLOSSA

BRESCIA BRESCIA LONATO

VENEZIA VICENZA LONIGO

BRESCIA BERGAMO LOVERE

NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE MADDALONI

CATANZARO LAMEZIA TERME MAIDA

TRENTO TRENTO MALE'

TRIESTE PORDENONE MANIAGO

NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE MARCIANISE

FIRENZE GROSSETO MASSA MARITTIMA

PALERMO MARSALA MAZARA DEL VALLO

MILANO VIGEVANO MEDE

REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA MELITO DI PORTO SALVO

VENEZIA VENEZIA MESTRE

PALERMO TERMINI IMERESE MEZZOJUSO

CATANZARO VIBO VALENTIA MILETO

CATANIA CALTAGIRONE MINEO

BOLOGNA MODENA MIRANDOLA

PALERMO TERMINI IMERESE MISILMERI

MILANO LECCO MISSAGLIA

BARI BARI MODUGNO

BARI TRANI MOLFETTA

TORINO CASALE MONFERRATO MONCALVO

TRIESTE GORIZIA MONFALCONE

BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN MONGUELFO/WELSBERG

PALERMO PALERMO MONREALE

VENEZIA PADOVA MONSELICE

FIRENZE PISTOIA MONSUMMANO TERME

VENEZIA PADOVA MONTAGNANA

BARI FOGGIA MONTE SANT'ANGELO

VENEZIA TREVISO MONTEBELLUNA

BOLOGNA REGGIO EMILIA MONTECCHIO EMILIA

SALERNO SALERNO MONTECORVINO ROVELLA

PERUGIA SPOLETO MONTEFALCO

ANCONA FERMO MONTEGIORGIO

NAPOLI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI MONTELLA

PALERMO TERMINI IMERESE MONTEMAGGIORE BELSITO

L'AQUILA L'AQUILA MONTEREALE

BRESCIA BRESCIA MONTICHIARI

L'AQUILA TERAMO MONTORIO AL VOMANO

MILANO SONDRIO MORBEGNO

CATANZARO CASTROVILLARI MORMANNO

MILANO VIGEVANO MORTARA

CAGLIARI CAGLIARI MURAVERA

PERUGIA TERNI NARNI

L'AQUILA TERAMO NERETO

TORINO ACQUI TERME NIZZA MONFERRATO

CATANZARO LAMEZIA TERME NOCERA TIRINESE

L'AQUILA TERAMO NOTARESCO

BOLOGNA RIMINI NOVAFELTRIA

TORINO ALESSANDRIA NOVI LIGURE

SASSARI SASSARI NULVI

VENEZIA TREVISO ODERZO

ANCONA ASCOLI PICENO OFFIDA

TORINO VERBANIA OMEGNA

SASSARI NUORO ORANI

FIRENZE GROSSETO ORBETELLO

LECCE BRINDISI ORIA

L'AQUILA CHIETI ORSOGNA

BARI FOGGIA ORTA NOVA

L'AQUILA CHIETI ORTONA

BRESCIA BRESCIA ORZINUOVI

ANCONA ANCONA OSIMO

LECCE LECCE OTRANTO

NAPOLI NOLA OTTAVIANO

TORINO ALESSANDRIA OVADA

CATANIA SIRACUSA PACHINO

CAMPOBASSO LARINO PALATA

POTENZA MELFI PALAZZO SAN GERVASIO

PALERMO AGRIGENTO PALMA DI MONTECHIARO

TRIESTE UDINE PALMANOVA

ROMA TIVOLI PALOMBARA SABINA

BOLOGNA MODENA PAVULLO NEL FRIGNANO

ANCONA PESARO PERGOLA

TORINO PINEROLO PEROSA ARGENTINA

FIRENZE PISTOIA PESCIA

PALERMO TERMINI IMERESE PIANA DEGLI ALBANESI

L'AQUILA PESCARA PIANELLA

FIRENZE LUCCA PIETRASANTA

VENEZIA BELLUNO PIEVE DI CADORE

VENEZIA PADOVA PIOVE DI SACCO

FIRENZE GROSSETO PITIGLIANO

CATANZARO VIBO VALENTIA PIZZO

FIRENZE SIENA POGGIBONSI

PALERMO TERMINI IMERESE POLIZZI GENEROSA

NAPOLI TORRE ANNUNZIATA POMPEI

FIRENZE FIRENZE PONTASSIEVE

BOLOGNA FERRARA PORTOMAGGIORE

SASSARI SASSARI POZZOMAGGIORE

L'AQUILA SULMONA PRATOLA PELIGNA

ROMA LATINA PRIVERNO

CAGLIARI CAGLIARI PULA

TORINO SALUZZO RACCONIGI

GENOVA CHIAVARI RAPALLO

PALERMO AGRIGENTO RAVANUSA

ANCONA MACERATA RECANATI

GENOVA GENOVA RECCO

BRESCIA MANTOVA REVERE

CAMPOBASSO CAMPOBASSO RICCIA

POTENZA MELFI RIONERO IN VULTURE

ANCONA FERMO RIPATRANSONE

TORINO IVREA RIVAROLO CANAVESE

ROMA RIETI ROCCA SINIBALDA

ROMA VITERBO RONCIGLIONE

BARI BARI RUTIGLIANO

BARI TRANI RUVO DI PUGLIA

PALERMO MARSALA SALEMI

BRESCIA BRESCIA SALO'

ANCONA ASCOLI PICENO SAN BENEDETTO DEL TRONTO

SALERNO SALERNO SAN CIPRIANO PICENTINO

CATANZARO ROSSANO SAN DEMETRIO CORONE

NAPOLI BENEVENTO SAN GIORGIO DEL SANNIO

BOLOGNA BOLOGNA SAN GIOVANNI IN PERSICETO

FIRENZE AREZZO SAN GIOVANNI VALDARNO

CAGLIARI CAGLIARI SAN NICOLO' GERREI

L'AQUILA PESCARA SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE

TRIESTE PORDENONE SAN VITO AL TAGLIAMENTO

LECCE BRINDISI SAN VITO DEI NORMANNI

FIRENZE AREZZO SANSEPOLCRO

CALTANISSETTA CALTANISSETTA SANTA CATERINA VILLARMOSA

CATANZARO CROTONE SANTA SEVERINA

CAGLIARI CAGLIARI SANTADI

CAGLIARI CAGLIARI SANT'ANTIOCO

ANCONA FERMO SANT'ELPIDIO A MARE

TORINO VERCELLI SANTHIA'

TORINO ALBA SANTO STEFANO BELBO

MESSINA MISTRETTA SANTO STEFANO DI CAMASTRA

GENOVA LA SPEZIA SARZANA

BOLOGNA MODENA SASSUOLO

CATANZARO CROTONE SAVELLI

TORINO SALUZZO SAVIGLIANO

BOLOGNA REGGIO EMILIA SCANDIANO

CATANIA MODICA SCICLI

ROMA VELLETRI SEGNI

CAGLIARI ORISTANO SENEGHE

CAGLIARI CAGLIARI SENORBI'

CAGLIARI CAGLIARI SERRAMANNA

TORINO ALESSANDRIA SERRAVALLE SCRIVIA

GENOVA CHIAVARI SESTRI LEVANTE

CAGLIARI LANUSEI SEUI

ROMA LATINA SEZZE

REGGIO CALABRIA LOCRI SIDERNO

CAGLIARI CAGLIARI SINNAI

VENEZIA VERONA SOAVE

NAPOLI BENEVENTO SOLOPACA

CALTANISSETTA CALTANISSETTA SOMMATINO

BRESCIA CREMONA SORESINA

CAGLIARI ORISTANO SORGONO

CATANZARO VIBO VALENTIA SORIANO CALABRO

SASSARI SASSARI SORSO

CATANZARO LAMEZIA TERME SOVERIA MANNELLI

TRIESTE PORDENONE SPILIMBERGO

REGGIO CALABRIA LOCRI STAITI IN BRANCALEONE

MILANO VOGHERA STRADELLA

TORINO IVREA STRAMBINO

CATANZARO CROTONE STRONGOLI

GENOVA SANREMO TAGGIA

L'AQUILA AVEZZANO TAGLIACOZZO

MESSINA MESSINA TAORMINA

TRIESTE UDINE TARCENTO

CATANZARO CATANZARO TAVERNA

CAGLIARI ORISTANO TERRALBA

VENEZIA VICENZA THIENE

SASSARI SASSARI THIESI

CATANZARO CATANZARO TIRIOLO

ANCONA MACERATA TOLENTINO

BARI LUCERA TORREMAGGIORE

CATANIA CATANIA TRECASTAGNI

POTENZA MATERA TRICARICO

TORINO VERCELLI TRINO

BARI LUCERA TROIA

CATANZARO VIBO VALENTIA TROPEA

VENEZIA VICENZA VALDAGNO

ROMA VITERBO VALENTANO

TORINO ALESSANDRIA VALENZA

CALTANISSETTA ENNA VALGUARNERA CAROPEPE

GENOVA SAVONA VARAZZE

CAMPOBASSO ISERNIA VENAFRO

TORINO SALUZZO VENASCA

GENOVA SANREMO VENTIMIGLIA

BOLOGNA BOLOGNA VERGATO

BRESCIA BRESCIA VEROLANUOVA

FIRENZE LUCCA VIAREGGIO

BOLOGNA MODENA VIGNOLA

REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA VILLA SAN GIOVANNI

L'AQUILA LANCIANO VILLA SANTA MARIA

CALTANISSETTA ENNA VILLAROSA

VENEZIA TREVISO VITTORIO VENETO

NAPOLI BENEVENTO VITULANO

CATANIA CALTAGIRONE VIZZINI

BRESCIA BERGAMO ZOGNO

". ALLEGATO 2 "Tabella B - Articolo 1, comma 2

DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO CIRCONDARIO DI TRIBUNALE GIUDICI DI PACE SOPPRESSO NUOVO GIUDICE DI PACE

ANCONA ANCONA OSIMO ANCONA

ANCONA ASCOLI PICENO AMANDOLA ASCOLI PICENO

ANCONA ASCOLI PICENO OFFIDA ASCOLI PICENO

ANCONA ASCOLI PICENO SAN BENEDETTO DEL TRONTO ASCOLI PICENO

ANCONA FERMO MONTEGIORGIO FERMO

ANCONA FERMO RIPATRANSONE FERMO

ANCONA FERMO SANT'ELPIDIO A MARE FERMO

ANCONA MACERATA CINGOLI MACERATA

ANCONA MACERATA CIVITANOVA MARCHE MACERATA

ANCONA MACERATA RECANATI MACERATA

ANCONA MACERATA TOLENTINO MACERATA

ANCONA PESARO PERGOLA PESARO

BARI BARI ACQUAVIVA DELLE FONTI BARI

BARI BARI BITONTO BARI

BARI BARI CASAMASSIMA BARI

BARI BARI GIOIA DEL COLLE BARI

BARI BARI MODUGNO BARI

BARI BARI RUTIGLIANO BARI

BARI FOGGIA BOVINO FOGGIA

BARI FOGGIA MONTE SANT'ANGELO MANFREDONIA

BARI FOGGIA ORTA NOVA FOGGIA

BARI LUCERA APRICENA LUCERA

BARI LUCERA CASTELNUOVO DELLA DAUNIA LUCERA

BARI LUCERA TORREMAGGIORE LUCERA

BARI LUCERA TROIA LUCERA

BARI TRANI MOLFETTA TRANI

BARI TRANI RUVO DI PUGLIA TRANI

BOLOGNA BOLOGNA BUDRIO IMOLA

BOLOGNA BOLOGNA SAN GIOVANNI IN PERSICETO BOLOGNA

BOLOGNA BOLOGNA VERGATO BOLOGNA

BOLOGNA FERRARA ARGENTA FERRARA

BOLOGNA FERRARA CENTO FERRARA

BOLOGNA FERRARA CODIGORO FERRARA

BOLOGNA FERRARA COMACCHIO FERRARA

BOLOGNA FERRARA COPPARO FERRARA

BOLOGNA FERRARA PORTOMAGGIORE FERRARA

BOLOGNA FORLI' BAGNO DI ROMAGNA FORLI'

BOLOGNA FORLI' CESENA FORLI'

BOLOGNA MODENA CARPI MODENA

BOLOGNA MODENA FINALE EMILIA MODENA

BOLOGNA MODENA MIRANDOLA MODENA

BOLOGNA MODENA PAVULLO NEL FRIGNANO MODENA

BOLOGNA MODENA SASSUOLO MODENA

BOLOGNA MODENA VIGNOLA MODENA

BOLOGNA PARMA BORGO VAL DI TARO PARMA

BOLOGNA PARMA FIDENZA PARMA

BOLOGNA PIACENZA BETTOLA PIACENZA

BOLOGNA PIACENZA BOBBIO PIACENZA

BOLOGNA PIACENZA BORGONOVO VAL TIDONE PIACENZA

BOLOGNA PIACENZA FIORENZUOLA D'ARDA PIACENZA

BOLOGNA REGGIO EMILIA CASTELNOVO NE' MONTI REGGIO EMILIA

BOLOGNA REGGIO EMILIA CORREGGIO REGGIO EMILIA

BOLOGNA REGGIO EMILIA GUASTALLA REGGIO EMILIA

BOLOGNA REGGIO EMILIA MONTECCHIO EMILIA REGGIO EMILIA

BOLOGNA REGGIO EMILIA SCANDIANO REGGIO EMILIA

BOLOGNA RIMINI NOVAFELTRIA RIMINI

BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN CALDARO SULLA STRADA DEL VINO/KALTERN AN DER WEINSTRASSE EGNA/NEUMARKT

BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN CHIUSA/KLAUSEN BRESSANONE/BRIXEN

BOLZANO/BOZEN BOLZANO/BOZEN MONGUELFO/WELSBERG BRUNICO/BRUNECK

BRESCIA BERGAMO ALMENNO SAN SALVATORE BERGAMO

BRESCIA BERGAMO CLUSONE BERGAMO

BRESCIA BERGAMO LOVERE GRUMELLO DEL MONTE

BRESCIA BERGAMO ZOGNO BERGAMO

BRESCIA BRESCIA BRENO BRESCIA

BRESCIA BRESCIA GARDONE VAL TROMPIA BRESCIA

BRESCIA BRESCIA ISEO BRESCIA

BRESCIA BRESCIA LONATO BRESCIA

BRESCIA BRESCIA MONTICHIARI BRESCIA

BRESCIA BRESCIA ORZINUOVI BRESOA

BRESCIA BRESCIA SALO' BRESCIA

BRESCIA BRESCIA VEROLANUOVA BRESCIA

BRESCIA CREMONA CASALMAGGIORE CREMONA

BRESCIA CREMONA SORESINA CREMONA

BRESCIA MANTOVA CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MANTOVA

BRESCIA MANTOVA GONZAGA MANTOVA

BRESCIA MANTOVA REVERE MANTOVA

CAGLIARI CAGLIARI CARBONIA CAGLIARI

CAGLIARI CAGLIARI DECIMOMANNU CAGLIARI

CAGLIARI CAGLIARI GUSPINI CAGLIARI

CAGLIARI CAGLIARI IGLESIAS CAGLIARI

CAGLIARI CAGLIARI MURAVERA CAGUARI

CAGLIARI CAGLIARI PULA CAGLIARI

CAGLIARI CAGLIARI SAN NICOLO' GERREI CAGLIARI

CAGLIARI CAGLIARI SANTADI CAGLIARI

CAGLIARI CAGLIARI SANT'ANTIOCO CAGLIARI

CAGLIARI CAGLIARI SENORBI' CAGLIARI

CAGLIARI CAGLIARI SERRAMANNA CAGUARI

CAGLIARI CAGLIARI SINNAI CAGLIARI

CAGLIARI LANUSEI JERZU LANUSEI

CAGLIARI LANUSEI SEUI LANUSEI

CAGLIARI ORISTANO ALES ORISTANO

CAGLIARI ORISTANO BOSA ORISTANO

CAGLIARI ORISTANO BUSACHI ORISTANO

CAGLIARI ORISTANO GHILARZA ORISTANO

CAGLIARI ORISTANO SENEGHE ORISTANO

CAGLIARI ORISTANO SORGONO ORISTANO

CAGLIARI ORISTANO TERRALBA ORISTANO

CALTANISSETTA CALTANISSETTA SANTA CATERINA VILLARMOSA CALTANISSETTA

CALTANISSETTA CALTANISSETTA SOMMATINO CALTANISSETTA

CALTANISSETTA ENNA AIDONE ENNA

CALTANISSETTA ENNA VALGUARNERA CAROPEPE ENNA

CALTANISSETTA ENNA VILLAROSA ENNA

CAMPOBASSO CAMPOBASSO BOIANO CAMPOBASSO

CAMPOBASSO CAMPOBASSO CIVITACAMPOMARANO CAMPOBASSO

CAMPOBASSO CAMPOBASSO RICCIA CAMPOBASSO

CAMPOBASSO ISERNIA FROSOLONE ISERNIA

CAMPOBASSO ISERNIA VENAFRO ISERNIA

CAMPOBASSO LARINO CASACALENDA LARINO

CAMPOBASSO LARINO GUGLIONESI LARINO

CAMPOBASSO LARINO PALATA LARINO

CATANIA CALTAGIRONE GRAMMICHELE CALTAGIRONE

CATANIA CALTAGIRONE MINEO CALTAGIRONE

CATANIA CALTAGIRONE VIZZINI CALTAGIRONE

CATANIA CATANIA LINGUAGLOSSA CATANIA

CATANIA CATANIA TRECASTAGNI CATANIA

CATANIA MODICA ISPICA MODICA

CATANIA MODICA SCICLI MODICA

CATANIA RAGUSA COMISO RAGUSA

CATANIA SIRACUSA AUGUSTA SIRACUSA

CATANIA SIRACUSA PACHINO SIRACUSA

CATANZARO CASTROVILLARI MORMANNO CASTROVILLARI

CATANZARO CATANZARO CROPANI CATANZARO

CATANZARO CATANZARO DAVOI CATANZARO

CATANZARO CATANZARO TAVERNA CATANZARO

CATANZARO CATANZARO TIRIOLO CATANZARO

CATANZARO CROTONE SANTA SEVERINA CROTONE

CATANZARO CROTONE SAVELLI CROTONE

CATANZARO CROTONE STRONGOLI CROTONE

CATANZARO LAMEZIA TERME FILADELFIA LAMEZIA TERME

CATANZARO LAMEZIA TERME MAIDA LAMEZIA TERME

CATANZARO LAMEZIA TERME NOCERA TIRINESE LAMEZIA TERME

CATANZARO LAMEZIA TERME SOVERIA MANNELLI LAMEZIA TERME

CATANZARO PAOLA AMANTEA PAOLA

CATANZARO PAOLA CETRARO PAOLA

CATANZARO ROSSANO CROPALATI ROSSANO

CATANZARO ROSSANO SAN DEMETRIO CORONE ROSSANO

CATANZARO VIBO VALENTIA ARENA VIBO VALENTIA

CATANZARO VIBO VALENTIA MILETO VIBO VALENTIA

CATANZARO VIBO VALENTIA PIZZO VIBO VALENTIA

CATANZARO VIBO VALENTIA SORIANO CALABRO VIBO VALENTIA

CATANZARO VIBO VALENTIA TROPEA VIBO VALENTIA

FIRENZE AREZZO BIBBIENA AREZZO

FIRENZE AREZZO CORTONA AREZZO

FIRENZE AREZZO SAN GIOVANNI VALDARNO AREZZO

FIRENZE AREZZO SANSEPOLCRO AREZZO

FIRENZE FIRENZE BORGO SAN LORENZO FIRENZE

FIRENZE FIRENZE CASTELFIORENTINO FIRENZE

FIRENZE FIRENZE EMPOLI FIRENZE

FIRENZE FIRENZE PONTASSIEVE FIRENZE

FIRENZE GROSSETO MASSA MARITTIMA GROSSETO

FIRENZE GROSSETO ORBETELLO GROSSETO

FIRENZE GROSSETO PITIGLIANO GROSSETO

FIRENZE LUCCA BORGO A MOZZANO LUCCA

FIRENZE LUCCA PIETRASANTA LUCCA

FIRENZE LUCCA VIAREGGIO LUCCA

FIRENZE PISA CASCINA PISA

FIRENZE PISTOIA MONSUMMANO TERME PISTOIA

FIRENZE PISTOIA PESCIA PISTOIA

FIRENZE SIENA POGGIBONSI SIENA

GENOVA CHIAVARI RAPALLO CHIAVARI

GENOVA CHIAVARI SESTRI LEVANTE CHIAVARI

GENOVA GENOVA RECCO GENOVA

GENOVA LA SPEZIA SARZANA LA SPEZIA

GENOVA MASSA AULLA PONTREMOLI

GENOVA SANREMO BORDIGHERA SANREMO

GENOVA SANREMO TAGGIA SANREMO

GENOVA SANREMO VENTIMIGLIA SANREMO

GENOVA SAVONA CAIRO MONTENOTTE SAVONA

GENOVA SAVONA FINALE LIGURE SAVONA

GENOVA SAVONA VARAZZE SAVONA

L'AQUILA AVEZZANO CELANO AVEZZANO

L'AQUILA AVEZZANO CIVITELLA ROVETO AVEZZANO

L'AQUILA AVEZZANO TAGLIACOZZO AVEZZANO

L'AQUILA CHIETI FRANCAVILLA AL MARE CHIETI

L'AQUILA CHIETI GUARDIAGRELE CHIETI

L'AQUILA CHIETI ORSOGNA CHIETI

L'AQUILA CHIETI ORTONA CHIETI

L'AQUILA LANCIANO ATESSA LANCIANO

L'AQUILA LANCIANO CASOLI LANCIANO

L'AQUILA LANCIANO VILLA SANTA MARIA LANCIANO

L'AQUILA L'AQUILA CAPESTRANO L'AQUILA

L'AQUILA L'AQUILA MONTEREALE L'AQUILA

L'AQUILA PESCARA PIANELLA PESCARA

L'AQUILA PESCARA SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE PESCARA

L'AQUILA SULMONA PRATOLA PELIGNA SULMONA

L'AQUILA TERAMO CAMPLI TERAMO

L'AQUILA TERAMO GIULIANOVA TERAMO

L'AQUILA TERAMO MONTORIO AL VOMANO TERAMO

L'AQUILA TERAMO NERETO TERAMO

L'AQUILA TERAMO NOTARESCO TERAMO

L'AQUILA VASTO CASTIGLIONE MESSER MARINO VASTO

LECCE BRINDISI CEGLIE MESSAPICA BRINDISI

LECCE BRINDISI ORIA BRINDISI

LECCE BRINDISI SAN VITO DEI NORMANNI BRINDISI

LECCE LECCE CAMPI SALENTINA LECCE

LECCE LECCE GALATINA LECCE

LECCE LECCE OTRANTO LECCE

MESSINA MESSINA ALI' TERME MESSINA

MESSINA MESSINA TAORMINA MESSINA

MESSINA MISTRETTA SANTO STEFANO DI CAMASTRA MISTRETTA

MILANO BUSTO ARSIZIO GALLARATE BUSTO ARSIZIO

MILANO COMO CANTU' COMO

MILANO COMO ERBA COMO

MILANO LECCO BELLANO LECCO

MILANO LECCO MISSAGLIA LECCO

MILANO LODI CODOGNO LODI

MILANO MILANO CASSANO D'ADDA MILANO

MILANO MONZA DESIO MONZA

MILANO PAVIA CORTEOLONA PAVIA

MILANO SONDRIO CHIAVENNA SONDRIO

MILANO SONDRIO MORBEGNO SONDRIO

MILANO VARESE GAVIRATE VARESE

MILANO VIGEVANO ABBIATEGRASSO VIGEVANO

MILANO VIGEVANO MEDE VIGEVANO

MILANO VIGEVANO MORTARA VIGEVANO

MILANO VOGHERA CASTEGGIO VOGHERA

MILANO VOGHERA STRADELLA VOGHERA

NAPOLI ARIANO IRPINO CASTEL BARONIA ARIANO IRPINO

NAPOLI ARIANO IRPINO GROTTAMINARDA ARIANO IRPINO

NAPOLI AVELLINO CHIUSANO DI SAN DOMENICO AVELLINO

NAPOLI AVELLINO LAURO AVELLINO

NAPOLI BENEVENTO CERRETO SANNITA GUARDIA SANFRAMONDI

NAPOLI BENEVENTO SAN GIORGIO DEL SANNIO BENEVENTO

NAPOLI BENEVENTO SOLOPACA BENEVENTO

NAPOLI BENEVENTO VITULANO BENEVENTO

NAPOLI NOLA ACERRA NOLA

NAPOLI NOLA CICCIANO NOLA

NAPOLI NOLA OTTAVIANO NOLA

NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE CAPRIATI A VOLTURNO SANTA MARIA CAPUA VETERE

NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE CAPUA SANTA MARIA CAPUA VETERE

NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE MADDALONI CASERTA

NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE MARCIANISE SANTA MARIA CAPUA VETERE

NAPOLI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI CALITRI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

NAPOLI SANT'ANGELO DEL LOMBARDI MONTELLA SANT'ANGELO DEL LOMBARDI

NAPOLI TORRE ANNUNZIATA GRAGNANO TORRE ANNUNZIATA

NAPOLI TORRE ANNUNZIATA POMPEI TORRE ANNUNZIATA

PALERMO AGRIGENTO ARAGONA AGRIGENTO

PALERMO AGRIGENTO CAMMARATA AGRIGENTO

PALERMO AGRIGENTO CANICATTI' AGRIGENTO

PALERMO AGRIGENTO CASTELTERMINI AGRIGENTO

PALERMO AGRIGENTO CATTOLICA ERACLEA AGRIGENTO

PALERMO AGRIGENTO FAVARA AGRIGENTO

PALERMO AGRIGENTO PALMA DI MONTECHIARO AGRIGENTO

PALERMO AGRIGENTO RAVANUSA AGRIGENTO

PALERMO MARSALA MAZARA DEL VALLO MARSALA

PALERMO MARSALA SALEMI MARSALA

PALERMO PALERMO MONREALE PALERMO

PALERMO TERMINI IMERESE MEZZOJUSO TERMINI IMERESE

PALERMO TERMINI IMERESE MISILMERI TERMINI IMERESE

PALERMO TERMINI IMERESE MONTEMAGGIORE BELSITO TERMINI IMERESE

PALERMO TERMINI IMERESE PIANA DEGLI ALBANESI TERMINI IMERESE

PALERMO TERMINI IMERESE POLIZZI GENEROSA TERMINI IMERESE

PALERMO TRAPANI CASTELLAMMARE DEL GOLFO ALCAMO

PALERMO TRAPANI ERICE TRAPANI

PERUGIA PERUGIA ASSISI PERUGIA

PERUGIA SPOLETO MONTEFALCO SPOLETO

PERUGIA TERNI AMELIA TERNI

PERUGIA TERNI NARNI TERNI

POTENZA MATERA TRICARICO MATERA

POTENZA MELFI PALAZZO SAN GERVASIO MELFI

POTENZA MELFI RIONERO IN VULTURE MELFI

POTENZA POTENZA GENZANO DI LUCANIA POTENZA

POTENZA POTENZA LAURENZANA POTENZA

REGGIO CALABRIA LOCRI BIANCO LOCRI

REGGIO CALABRIA LOCRI GIOIOSA IONICA LOCRI

REGGIO CALABRIA LOCRI SIDERNO LOCRI

REGGIO CALABRIA LOCRI STAITI IN BRANCALEONE LOCRI

REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA GALLINA REGGIO CALABRIA

REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA MELITO DI PORTO SALVO REGGIO CALABRIA

REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA VILLA SAN GIOVANNI REGGIO CALABRIA

ROMA CASSINO ARCE CASSINO

ROMA CASSINO ATINA CASSINO

ROMA CIVITAVECCHIA BRACCIANO CIVITAVECCHIA

ROMA CIVITAVECCHIA FIUMICINO CIVITAVECCHIA

ROMA FROSINONE ANAGNI FROSINONE

ROMA FROSINONE CECCANO FROSINONE

ROMA FROSINONE FERENTINO FROSINONE

ROMA LATINA PRIVERNO LATINA

ROMA LATINA SEZZE LATINA

ROMA RIETI AMATRICE RIETI

ROMA RIETI CITTADUCALE RIETI

ROMA RIETI ROCCA SINIBALDA RIETI

ROMA TIVOLI PALOMBARA SABINA TIVOLI

ROMA VELLETRI ALBANO LAZIALE VELLETRI

ROMA VELLETRI ANZIO VELLETRI

ROMA VELLETRI FRASCATI VELLETRI

ROMA VELLETRI GENZANO DI ROMA VELLETRI

ROMA VELLETRI SEGNI VELLETRI

ROMA VITERBO RONCIGLIONE VITERBO

ROMA VITERBO VALENTANO VITERBO

SALERNO SALERNO AMALFI SALERNO

SALERNO SALERNO CAPACCIO SALERNO

SALERNO SALERNO LAVIANO SALERNO

SALERNO SALERNO MONTECORVINO ROVELLA SALERNO

SALERNO SALERNO SAN CIPRIANO PICENTINO SALERNO

SASSARI NUORO BITTI SINISCOLA

SASSARI NUORO DORGALI NUORO

SASSARI NUORO GAVOI NUORO

SASSARI NUORO ORANI NUORO

SASSARI SASSARI BONORVA OZIERI

SASSARI SASSARI NULVI SASSARI

SASSARI SASSARI POZZOMAGGIORE OZIERI

SASSARI SASSARI SORSO SASSARI

SASSARI SASSARI THIESI OZIERI

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