DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2015, n. 29
Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2015
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 2120 del Codice civile, recante la disciplina del trattamento di fine rapporto;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, recante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;
Visto l'articolo 3, commi quindicesimo e sedicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, che ha previsto le modalita' di finanziamento del Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della medesima legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Visto l'articolo 1, commi 755, 756 e 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile e disciplinato le modalita' di finanziamento e funzionamento del predetto fondo;
Visto l'articolo 1, commi da 26 a 34, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in particolare il comma 33 il quale prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi da 26 a 34, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2007, con il quale sono state definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile (Fondo tesoreria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007;
Sentito l'INPS, per i profili di competenza inerenti alle misure previste dalle citate disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 febbraio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 2120 del Codice civile reca: «Art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine rapporto). - In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonche' in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e' quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo' chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessita' di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile. L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione e' detratta dall'indennita' prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri di priorita' per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.». - Il regio decreto 16 marzo 1947, n. 267 reca norme in materia di «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa». - I commi quindicesimo e sedicesimo dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), recano: «Art. 3 (Norme in materia pensionistica). - (Omissis). Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall'applicazione del presente articolo si provvede elevando le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile. I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l'importo della contribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente dall'ammontare della quota del trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa. Qualora il trattamento di fine rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva e' detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore e' corrispondentemente ridotto.». - L'art. 2 della citata legge 29 maggio 1982, n. 297 reca: «Art. 2 (Fondo di garanzia). - 1. E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. 2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. 3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente puo' essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. 4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda puo' essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse. 4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attivita' in Italia. 5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreche', a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto. 6. Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge. 7. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo e' surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate. 8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento (6) della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilita' del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalita' istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva puo' essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo. 9. Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'art. 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352 , convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonche' dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico. 10. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e' gestito, rispettivamente, dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.». - I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) recano: «Art. 17 (Regolamenti) - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». - Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, reca disposizioni in materia di «Disciplina delle forme pensionistiche complementari». - I commi 755, 756 e 756-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), recano: «755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, e' istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile", le cui modalita' di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed e' gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo 756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis. Il predetto contributo e' versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva 756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalita' di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'art. 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione e' assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volonta' di cui al presente comma, qualora esercitata, e' irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volonta' di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'art. 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'art. 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volonta' di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente.». - I commi da 26 a 34 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015), recano: «26. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 756 e' inserito il seguente: « 756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalita' di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'art. 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione e' assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volonta' di cui al presente comma, qualora esercitata, e' irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volonta' di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'art. 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all' art. 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volonta' di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»; b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero all'opzione di cui al 756-bis.». 27. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'art. 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'art. 1, 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo. 28. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volonta' di cui al 756-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato art. 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volonta' di cui al citato 756-bis dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006. 29. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volonta' di cui al 756-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo, e non si applicano le disposizioni di cui al citato art. 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma 32 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volonta' di cui al citato 756-bis dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, al netto del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297. 30. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui all'art. 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 32 e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento e' altresi' assistito dal privilegio speciale di cui all'art. 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 31. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 30, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro puo' presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al comma 32, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 32. E' istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 30 per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 29, secondo periodo. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa nella misura di cui al comma 29. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia e' surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui all'art. 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per tali somme si applicano le medesime modalita' di recupero dei crediti contributivi. 33. Le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi da 26 a 34, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 34. Ai maggiori compiti previsti dai commi da 26 a 33 per l'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - Il decreto 30 gennaio 2007 del Ministro del lavoro reca: «Attuazione dell'art. 1, comma 765, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS).». Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 2120 del codice civile si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 1, comma 31, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 3, sedicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Oggetto e finalita'
1.Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 26 a 34, della legge di stabilita' 2015, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 1, commi da 26 a 34, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse.
Art. 3
Soggetti destinatari
2.L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche in caso di conferimento, sulla base di modalita' esplicite ovvero tacite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. In tal caso, nel corso del periodo di durata della predetta opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuita' sulla base della posizione individuale maturata nell'ambito della forma pensionistica medesima nonche' della eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.
3.Il lavoratore dipendente e' tenuto a notificare al datore di lavoro la eventuale disposizione del TFR a garanzia di contratti di finanziamento; detta disposizione preclude l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, preclusione che permane fino alla notifica da parte del mutuante della estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.
4.La liquidazione della Qu.I.R. e' interrotta al verificarsi di una delle condizioni previste al comma 1, lettere e), f), g) ed h), a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle predette condizioni e per l'intero periodo di sussistenza delle medesime ovvero, per le condizioni previste al comma 1, lettera d), a partire dalle decorrenze previste all'articolo 7, comma 5.
Note all'art. 3: - L'art. 182-bis del citato regio decreto 16 marzo 1947, n. 267 reca: «Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). - L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare, depositando la documentazione di cui all'art. 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicita' dei dati aziendali e sull'attuabilita' dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti gia' scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, ne' acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l' art. 168 secondo comma. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai sensi dell' art. 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma puo' essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell' art. 9 la documentazione di cui all'art. 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneita' della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonche' del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine e' depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.». - L'art. 67 del citato regio decreto 16 marzo 1947, n. 267 reca: «Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). - Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purche' non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attivita' d'impresa dell'acquirente, purche' alla data di dichiarazione di fallimento tale attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio; d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano; il professionista e' indipendente quando non e' legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano puo' essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore; e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (123), nonche' dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182-bis, nonche' gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'art. 161; f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.». - L'art. 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovra indebitamento), reca: «Art. 7 (Presupposti di ammissibilita'). - 1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'art. 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 1, il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore e' nominato dal giudice. 1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento puo' proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'art. 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1. 2. La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. 2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.». - Per i riferimenti al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si veda nelle note alle premesse.
Art. 4
Misura del TFR da liquidare come parte integrativa della retribuzione
1.In caso di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 1 comma 26 della Legge di stabilita' 2015, la Qu.I.R. e' pari alla misura integrale della quota maturanda del TFR determinata sulla base delle disposizioni dell'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, ove dovuto.
2.Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, lettera a), della legge di stabilita', ai fini dell'imposta sui redditi di lavoro dipendente, la Qu.I.R. e' assoggettata a tassazione ordinaria e non e' imponibile ai fini previdenziali. Per l'applicazione della tassazione separata di cui all'articolo 19 del TUIR, la Qu.I.R. non e' considerata ai fini della determinazione della aliquota di imposta per la tassazione del TFR.
3.Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, non si tiene conto della Qu.I.R.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 2120 del codice civile si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 3, sedicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 19 del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), reca: «Art. 19 (Indennita' di fine rapporto). - 1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti. 1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1 non vi e' stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi e' stato reddito imponibile; se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il primo scaglione di reddito. 1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. 2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 (151), anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennita' e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1. 2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'art. 16 (151), sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennita', alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza. 3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza. 4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti, nonche' sulle anticipazioni relative alle altre indennita' e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2, e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. 5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, e' dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi. 6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennita' e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.». - Il testo del comma 1-bis dell'art. 13 del citato DPR n. 917 del 1986 reca: «Art. 13 (Altre detrazioni). - (Omissis). 1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a: 1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000 euro; 2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.».
Art. 5
Procedura di liquidazione del TFR come parte integrativa della retribuzione
1.I lavoratori di cui all'articolo 3 del presente decreto possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della Qu.I.R., nella misura determinata dall'articolo 4, comma 1, attraverso la presentazione al datore di lavoro, di apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta.
2.Accertato, da parte del datore di lavoro, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, la manifestazione di volonta' esercitata dal lavoratore dipendente e' efficace e l'erogazione della Qu.I.R. e' operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza di cui al comma 1 sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, ove antecedente. Nel corso del predetto periodo, la manifestazione di volonta' esercitata e' irrevocabile.
3.A partire dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione della istanza di cui al comma 1, il datore di lavoro e' tenuto ad operare la liquidazione mensile della Qu.I.R., al lavoratore dipendente, sulla base delle modalita' in uso ai fini dell'erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro. In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede alla liquidazione mensile della Qu.I.R., non operano gli obblighi di versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e al Fondo di tesoreria INPS.
4.I datori di lavoro di cui all'articolo 6, comma 1, che, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione della Qu.I.R. come parte integrante della retribuzione nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione, accedono al finanziamento assistito da garanzia, effettuano le operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell'istanza ai sensi del comma 2.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si veda nelle note alle premesse.
Art. 6
Accesso al finanziamento assistito da garanzia
1.Allo scopo di finanziare la liquidazione mensile della Qu.I.R. ai lavoratori dipendenti che ne abbiano fatto richiesta, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non sono tenuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS possono accedere al finanziamento. Il finanziamento, per il quale gli intermediari aderenti devono richiedere la costituzione del privilegio speciale su beni mobili di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 9 e da garanzia dello Stato di ultima istanza.
2.Il limite dimensionale della forza lavoro aziendale ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con riguardo alle misure compensative per le imprese di cui all'articolo 8, e' calcolato sulla base dei principi e dei criteri adottati ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in forza dell'articolo 1, commi 6 e 7, del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007 e delle relative disposizioni amministrative. Il requisito di accesso al finanziamento e' verificato dall'INPS all'atto della prima certificazione di cui al comma 4.
3.Ai finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione delle quote di TFR di cui all'articolo 2120 del codice civile tempo per tempo vigente, periodicamente aggiornato dall'INPS e reso noto mediante le procedure telematiche di cui al comma 4.
4.Ai fini dell'accesso al credito di cui al comma 1, i datori di lavoro, attraverso l'utilizzo delle procedure telematiche, richiedono all'INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l'attivazione del finanziamento assistito da garanzia. L'INPS rilascia l'attestazione dei requisiti aziendali, riferiti alla specifica posizione contributiva, entro 30 giorni dalla richiesta. La certificazione rilasciata dall'INPS puo' essere utilizzata per l'accensione del finanziamento, assistito da garanzia, presso un unico intermediario aderente.
5.Sulla base delle sole informazioni contenute nella predetta certificazione dell'INPS, senza alcuna valutazione di merito, il datore di lavoro e l'intermediario aderente stipulano, nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissati nell'Accordo quadro, il relativo contratto di finanziamento assistito da garanzia che deve prevedere, nei termini e nei modi di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili. L'intermediario aderente comunica all'INPS l'avvenuta concessione del finanziamento. La misura del finanziamento non puo' eccedere l'importo della Qu.I.R. certificato dall'INPS mensilmente.
6.L'INPS rende disponibile, ogni mese, entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza, al datore di lavoro e all'intermediario aderente che ha concesso il finanziamento, la certificazione della misura della Qu.I.R. da finanziare come risultante dalle denunce contributive del datore di lavoro. In assenza di denunce contributive il finanziamento e' sospeso.
7.Gli intermediari aderenti provvedono all'erogazione mensile dei finanziamenti nella misura indicata dalle menzionate certificazioni INPS.
8.Il datore di lavoro che opta per l'accesso al finanziamento assistito da garanzia, e' tenuto a rivolgersi ad un unico intermediario aderente anche nel caso in cui il finanziamento assistito da garanzia e' esteso per effetto di successive richieste di liquidazione della Qu.I.R.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)