DECRETO 22 luglio 2015, n. 113
Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/2015
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 87, comma quinto della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 8, 9, 12 e 13-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2015;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 luglio 2015, riscontrata con nota DAGL 0006163 del 22 luglio 2015;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I Principi generali
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1.Il presente regolamento reca lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e ne disciplina le competenze e le regole di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficacia, economicita', unitarieta' e trasparenza degli interventi di cooperazione allo sviluppo.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'articolo 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199, e' il seguente: "Art. 17. (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) - 1. Per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicita', unitarieta' e trasparenza e' istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalita' giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito degli indirizzi generali indicati nel documento di cui all'articolo 12 e del coordinamento di cui all'articolo 15. Salvo diversa disposizione della presente legge, il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 21 le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma 6 del presente articolo. 3. L'Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi politici di cui al comma 2, le attivita' a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia contribuisce altresi' alla definizione della programmazione annuale dell'azione di cooperazione allo sviluppo. Per la realizzazione delle singole iniziative, l'Agenzia opera attraverso i soggetti di cui al capo VI, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente e con i principi stabiliti dall'Unione europea, o attraverso partner internazionali, salvo quando si richieda il suo intervento diretto. 4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalita'; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; puo' realizzare iniziative finanziate da soggetti privati. 5. Il direttore dell'Agenzia e' nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo. 6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il direttore dell'Agenzia adotta un regolamento interno di contabilita', approvato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai principi civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa e della gestione contabile nonche' coerente con le regole adottate dall'Unione europea. Nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intendono fatti alla presente legge. 7. L'Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate, puo' istituire o sopprimere le sedi all'estero dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nelle stesse localita'. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia dispone l'utilizzazione, laddove possibile, degli uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nei Paesi in cui opera l'Agenzia. 8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia puo', nel limite delle risorse finanziarie assegnate, inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 2, nonche' del personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, nel limite massimo delle unita' ivi indicate. Si applica la parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione dell'articolo 204; salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero e' di due anni. Il personale dell'Agenzia all'estero e' accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi missione, in linea con le strategie di cooperazione definite dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in conformita' con l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera, l'Agenzia mantiene un costante rapporto di consultazione e collaborazione con le organizzazioni della societa' civile presenti in loco e assicura il coordinamento tecnico delle attivita' di cooperazione allo sviluppo finanziate con fondi pubblici italiani. 9. L'Agenzia realizza e gestisce una banca dati pubblica nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese partner, la tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l'indicazione degli aggiudicatari. 10. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi, nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 23, comma 2, che intendano partecipare alle attivita' di cooperazione allo sviluppo beneficiando di contributi pubblici. Tale codice richiama le fonti normative internazionali in materia di condizioni di lavoro, di sostenibilita' ambientale nonche' la legislazione per il contrasto della criminalita' organizzata e fa riferimento espresso a quello vigente per il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 23, comma 2. 11. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia e delle relative articolazioni periferiche. 12. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 13. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' adottato lo statuto dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali: a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli stanziamenti ad essa destinati da altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione degli interventi di cooperazione nonche' le condizioni per la stipula delle convenzioni di cui al comma 4, ivi comprese quelle a titolo oneroso; b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; c) le funzioni di controllo interno e di valutazione delle attivita'; d) le procedure di reclutamento per il direttore dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge; e) le procedure comparative di cui al comma 3; f) le procedure di selezione delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 26; g) il rapporto fra la presenza dell'Agenzia all'estero e le rappresentanze diplomatiche e consolari e le condizioni per assicurare il sostegno e il coordinamento tecnico da parte dell'Agenzia delle attivita' di cooperazione realizzate con fondi pubblici italiani nei Paesi partner; h) il numero massimo di sedi all'estero di cui al comma 7 e di dipendenti dell'Agenzia che possono essere destinati a prestarvi servizio; i) le modalita' di armonizzazione del regime degli interventi in corso, trasferiti all'Agenzia ai sensi dell'articolo 32; l) le modalita' di riallocazione del personale, dei compiti e delle funzioni dell'Istituto agronomico per l'Oltremare all'interno della struttura dell'Agenzia, senza che cio' determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; m) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti, in qualita' di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal Presidente della Corte stessa nonche' da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; n) le modalita' di rendicontazione e controllo delle spese effettuate dalle sedi all'estero dell'Agenzia, anche attraverso un efficiente servizio di audit interno che assicuri il rispetto dei principi di economicita', efficacia ed efficienza; o) la previsione che il bilancio dell'Agenzia sia pubblicato nel sito internet del medesimo istituto, dopo la sua approvazione. - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967, S.O. - La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49, S.O. - Il testo degli articoli 8, 9, 12 e 13-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O., e' il seguente: "Art. 8. (L'ordinamento) - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. 2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. 3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento; b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della gestione, nonche' della responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2: d1) l'approvazione dei programmi di attivita' dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia; d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intraprendere; e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita' di verifica dei risultati di gestione; delle modalita' necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l); g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente; h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro; i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita' professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni; m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilita' ispirati, ove richiesto dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica." "Art. 9. (Il personale e la dotazione finanziaria) - 1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine: a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente articolo 8, comma 1; b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento. 2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. 3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia. 4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti: a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2; b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione; c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali." " Art. 12.(Attribuzioni). - 1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attivita' di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonche' di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettivita' italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attivita' di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea. 2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attivita' internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale. 3. Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea, nonche' all'attuazione delle relative politiche." "Art. 13-bis. (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) - 1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono definiti dalla legge recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54 (Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2010, n. 85. - Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 1969), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179. - Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente: "Art. 17. (Regolamento) - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". Note all'art. 1: - Per la legge 11 agosto 2014, n. 125, si veda nelle note alle premesse; - Per il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 20 della citata legge n. 125 del 2014, e' il seguente: "Art. 20. (Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo) - 1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilita', a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale. 2. Con modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare nei seguenti: elaborazione di indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento; rappresentanza politica e coerenza dell'azione dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle relazioni bilaterali; proposta relativa ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali, agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui agli articoli 8 e 27; valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, avvalendosi, a quest'ultimo fine, anche di valutatori indipendenti esterni, a carico delle risorse finanziarie dell'Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto di cui all'articolo 21. - Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 21 della citata legge n. 125 del 2014, e' il seguente: "Art. 21. (Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo) - 1. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' istituito il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo. 2. Il Comitato e' presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo ed e' composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia. Ad esso partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno e i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esso partecipano altresi', senza diritto di voto, un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, un rappresentante delle associazioni rappresentative dei medesimi. La partecipazione al Comitato non da' luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti comunque denominati. 3. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di euro, delibera le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali di cui agli articoli 8 e 27, definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi e aree di intervento e svolge ogni altra funzione specificata dalla presente legge o dai suoi regolamenti attuativi. Le iniziative di importo inferiore sono portate a conoscenza del Comitato. 4. Al funzionamento del Comitato congiunto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". - Il testo dell'articolo 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e' il seguente: "Art. 30. (Classificazione, istituzione e soppressione) - Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura. L'istituzione e la soppressione delle rappresentanze diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Per le rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali il decreto istitutivo specifica la loro equiparazione ad Ambasciata o Legazione. L'istituzione e la soppressione degli uffici consolari di I categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro. L'istituzione e la soppressione dei Consolati generali e dei Consolati di II categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri; l'istituzione e la soppressione dei Vice consolati e delle Agenzie consolari di II categoria sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri. In citta' sedi di Missione diplomatica non possono essere istituiti uffici consolari di II categoria. I decreti di istituzione e soppressione di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e soppressi in base alla specifica normativa che ne disciplina le attivita' e il funzionamento. Per quanto in questa non espressamente previsto e regolato si applicano le norme del presente decreto, se compatibili con la natura e le finalita' degli istituti stessi. Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge.". - Il testo dell'articolo 12 della citata legge 11 agosto 2014, n. 125, e' il seguente: "Art. 12. (Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attivita' di cooperazion) - 1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, comma 5, il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e previa approvazione da parte del Comitato di cui all'articolo 15, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo. 2. Il documento di cui al comma 1, tenuto conto della relazione di cui al comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorita' delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonche' dei diversi settori nel cui ambito dovra' essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresi' gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali. 3. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 15, acquisisce il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio nazionale di cui all'articolo 16 della presente legge. 4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attivita' di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili qualitativi e quantitativi, secondo gli indicatori di efficacia formulati in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC). La relazione da' conto dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonche' della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalita' con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La relazione indica in maniera dettagliata i progetti finanziati e il loro esito nonche' quelli in corso di svolgimento, i criteri di efficacia, economicita', coerenza e unitarieta' adottati e le imprese e le organizzazioni beneficiarie di tali erogazioni. Nella relazione sono altresi' indicate le retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in attivita' di cooperazione e dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime attivita', ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La relazione, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 15 della presente legge, e' trasmessa alle Camere e alla Conferenza unificata in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo. 5. Al fine della programmazione degli impegni internazionali a livello bilaterale e multilaterale, le proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione triennale, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con riferimento al documento di cui al comma 1.". - Per il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 31 della citata legge n. 125 del 2014, e' il seguente: "Art. 31. (Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti) - 1. Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: a )la legge 26 ottobre 1962, n. 1612; b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49; c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177; d) la legge 29 agosto 1991, n. 288; e) il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 15 settembre 2004, n. 337; f) l'articolo 13, commi da 1 a 6, della legge 18 giugno 2009, n. 69; g) l'articolo 25 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54; h) la legge 13 agosto 2010, n. 149; i) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243; l) l'articolo 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: a) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attivita' di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonche' di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettivita' italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attivita' di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea»; b) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: «Art. 13-bis. - (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo). - 1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono definiti dalla legge recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo». 3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «m-bis) cooperazione allo sviluppo». 4. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il numero 11) e' aggiunto il seguente: «11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta' internazionale». 5. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, lettera a), il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera e' consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna operazione. Tali operazioni possono essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b)»; b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con decreti di natura non regolamentare adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 7, lettera a), terzo periodo»".
Art. 2
Finalita'
1.L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico e opera al fine di rafforzare l'efficacia, l'economicita', l'unitarieta' e la trasparenza della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Italia, mirata alla promozione della pace, della giustizia attraverso uno sviluppo solidale e sostenibile dei popoli e delle persone.
2.Fatti salvi i compiti attribuiti dalla legge istitutiva al MAECI, l'Agenzia svolge le funzioni e realizza gli interventi di cooperazione allo sviluppo in precedenza gestiti dalla DGCS ai sensi della legge n. 49 del 1987, nonche' ogni altra funzione indicata dall'articolo 17 della legge istitutiva.
3.L'Agenzia si conforma agli indirizzi indicati dal documento triennale, agli obiettivi definiti dalla convenzione con il Ministro e ad un piano di efficacia degli interventi, cui si attiene anche la DGCS, approvato dal Comitato congiunto.
4.L'Agenzia si conforma ai principi di partecipazione e di dialogo strutturato con la societa' civile e con il sistema italiano della cooperazione allo sviluppo, sanciti dal Capo VI della legge istitutiva, nel rispetto delle responsabilita' attribuite agli organi dell'Agenzia e alla DGCS dalla normativa vigente.
Note all'art. 2: - Per la citata legge n. 49 del 1987, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note alle premesse.
Art. 3
Indirizzo, vigilanza, controllo e rapporto con il MAECI
1.Il Ministro, coadiuvato dalla DGCS, esercita i poteri di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia previsti dalla normativa vigente, mettendo in essere ogni azione o atto strumentale a garantire la coerenza dell'attivita' dell'Agenzia con la politica estera e con le vigenti disposizioni di legge, adottando fra gli altri direttive, approvando il bilancio preventivo e il conto consuntivo con le modalita' di cui all'articolo 12 e verificando il raggiungimento degli obiettivi.
2.La convenzione con il Ministro si conforma all'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e definisce le modalita' di collaborazione tra il MAECI e l'Agenzia, ferme restando le attribuzioni del Ministro previste dall'articolo 11 della legge istitutiva. Detta convenzione e' stipulata ogni tre anni e puo' essere modificata su proposta di ciascuna delle parti.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, si veda nelle note alle premesse.
Capo II Organizzazione dell'Agenzia
Art. 4
Disposizioni generali
1.L'Agenzia e' regolata dalla legge istitutiva, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dal presente statuto, dal codice civile e dalle altre norme relative alle persone giuridiche pubbliche.
3.L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
4.Il regolamento di organizzazione diventa esecutivo con l'approvazione del Ministro.
5.Sul regolamento di contabilita', il Ministro acquisisce il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 4: - Il testo dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e' il seguente: "Art. 1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato. Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualita'.".
Art. 5
Direttore
3.Il trattamento giuridico ed economico onnicomprensivo del direttore e' determinato con contratto individuale, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministro puo' disporre in ogni momento la revoca dell'incarico per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi rispetto agli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attivita' professionale. L'incarico non puo' essere conferito a persone in quiescenza.
4.In caso di assenza o di impedimento, il direttore e' sostituito dal titolare di incarico dirigenziale generale di maggiore anzianita'.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 (Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), pubblicato nella Gazz. Uff. 13 novembre 2004, n. 267, e' il seguente: "Art. 4. (Commissione esaminatrice) - 1. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto dell'Organo di governo dell'amministrazione che indice il concorso, ed e' composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente. 2. Il Presidente della commissione e' scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di universita' pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore. 3. I componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di universita' pubbliche o private, nonche' tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C. 5. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o piu' componenti esperti di informatica. 6. Non possono essere chiamati a fare parte delle commissioni soggetti componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 7. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso e' riservato alle donne. 8. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano un supplente per ciascun componente secondo le modalita' di nomina indicate nel presente articolo.". - Il testo degli articoli 19, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O., e' il seguente: "Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali) - (Omissis). 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni." "Art. 21. (Responsabilita' dirigenziale) - 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 2. 3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.".
Art. 6
Comitato direttivo
3.Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
4.Alle riunioni del comitato direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del collegio dei revisori dei conti.
5.Per la partecipazione al comitato direttivo non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note alle premesse.
Art. 7
Collegio dei revisori dei conti
1.Il collegio dei revisori dei conti e' composto dal presidente e da due membri effettivi, designati in conformita' all'articolo 17, comma 13, lettera m), della legge istitutiva, e da un membro supplente, designato dal Ministro.
2.I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Le indennita' del presidente e dei membri effettivi sono determinate dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3.Il collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sull'attivita' dell'Agenzia a norma del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nonche', in quanto compatibili, degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di contabilita'.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 2397 del codice civile e' il seguente: " Art. 2397. (Composizione del collegio) - Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Per le societa' aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto puo' prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.".
Art. 8
Assetto organizzativo in Italia
1.L'Agenzia ha la sede centrale a Roma.
2.La denominazione, l'ordinamento e le funzioni degli uffici in Italia, articolati in non piu' di due strutture dirigenziali di livello generale presso la sede centrale, sono stabiliti dal direttore con il regolamento di organizzazione.
3.Gli uffici in Italia assicurano il supporto tecnico ed amministrativo al direttore.
Art. 9
Sedi all'estero
Capo III Disposizioni in materia di personale
Art. 10
Reclutamento e inquadramento del personale
1.Il personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Agenzia e' suddiviso in profili professionali afferenti ai settori tecnico-operativo e giuridico-amministrativo, individuati con la contrattazione collettiva decentrata. Per l'accesso all'area tecnico-operativa e' titolo preferenziale valutabile la precedente esperienza lavorativa nel settore di competenza e nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Non si applica l'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
2.Le procedure di cui all'articolo 19, comma 2, lettere c) e d), della legge istitutiva comprendono prove per accertare l'idoneita' allo svolgimento delle funzioni e la conoscenza della lingua inglese. Per i profili professionali per il cui accesso e' richiesta la laurea, e' inoltre accertata la conoscenza di una seconda lingua straniera.
3.L'inquadramento di personale dipendente da pubbliche amministrazioni nell'organico dell'Agenzia tiene conto dell'esperienza professionale maturata ai soli fini dell'individuazione dell'idoneo profilo professionale, ferme restando le disposizioni contrattuali e normative vigenti nonche' l'area e la fascia retributiva di appartenenza.
Note all'art. 10: - Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e' il seguente: "Art. 1. - 1. I posti delle amministrazioni pubbliche per l'accesso ai quali non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana sono i seguenti: a) i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuati ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , nonche' i posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni; b) i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, delle province e dei comuni nonche' delle regioni e della Banca d'Italia; c) i posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonche' i posti degli avvocati e procuratori dello Stato; d) i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della difesa, del Ministero delle finanze e del Corpo forestale dello Stato, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell' art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56. 2. Resta fermo il disposto di cui all' art. 1, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 .". - Per il testo dell'articolo 19 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9.
Art. 11
Realizzazione degli interventi di cooperazione all'estero
2.I criteri e le modalita' di selezione del personale di cui al comma 1, lettere b), e c), sono approvati dal Comitato congiunto, su proposta del direttore, sulla base di standard internazionali di efficacia, efficienza e trasparenza, nei limiti dell'ambito temporale e delle risorse assegnati per ciascun intervento, nel rispetto dei principi di pubblicita', imparzialita' e pari opportunita'. Con le stesse modalita' e' determinato il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera c).
3.Il personale di cui al comma 1 dipende, ai fini amministrativi e disciplinari, dal capo della sede all'estero territorialmente competente e non puo' esercitare alcuna altra attivita' professionale. In qualsiasi momento il direttore puo' revocare, per gravi e motivate ragioni anche connesse con i rapporti con le autorita' locali, l'avvio o la prosecuzione di una missione.
Capo IV Disposizioni sul bilancio e sulla gestione degli interventi
Art. 12
Bilancio
1.Previo parere del comitato direttivo e del collegio dei revisori, entro il 31 ottobre di ogni anno il direttore trasmette il bilancio preventivo al Ministro. Entro il 31 dicembre, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro approva il bilancio preventivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore si conforma alle indicazioni del Ministro, ritrasmettendo il bilancio emendato entro trenta giorni. Il regolamento di contabilita' definisce le modalita' di autorizzazione all'esercizio del bilancio provvisorio.
2.Entro il 15 aprile, previo parere del comitato direttivo, il direttore trasmette il conto consuntivo dell'esercizio precedente al collegio dei revisori dei conti, che lo esamina entro i quindici giorni successivi.
3.Entro il 30 aprile, il direttore trasmette al Ministro il conto consuntivo, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti. Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro approva il conto consuntivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore riformula, ove possibile, il conto consuntivo attenendosi alle indicazioni del Ministro entro trenta giorni. La mancata approvazione del bilancio consuntivo e' elemento di valutazione dell'operato del direttore.
4.Con modalita' stabilite dal regolamento di contabilita', il direttore puo' disporre l'accreditamento all'estero di fondi necessari alla realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo a funzionari delegati dell'Agenzia o di altra amministrazione pubblica.
5.Il bilancio preventivo e le relative variazioni e il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia entro cinque giorni dall'approvazione.
Art. 13
Mezzi finanziari dell'Agenzia
1.L'Agenzia dispone dei mezzi finanziari previsti dall'articolo 18, comma 2, della legge istitutiva.
2.Il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge istitutiva e' suddiviso in tre distinti capitoli nello stato di previsione del MAECI per spese di personale, spese di funzionamento e interventi.
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