LEGGE 7 aprile 2017, n. 53

Type Legge
Publication 2017-04-07
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/2017 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 29 settembre 2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Pinotti, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Accordo-art. 1

Allegato ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA SULLA LINEA DEL CONFINE DI STATO NEL TRATTO REGIMENTATO DEL TORRENTE BARBUCINA/ČUBNICA NEL SETTORE V DEL CONFINE. La Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia hanno concordato, nel desiderio di rettificare la linea del confine di Stato nel settore V, a seguito della regimentazione del corso del torrente Barbucina/Čubnica, quanto segue: Art. 1. A parziale modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato firmata a Roma il 7 marzo 2007, la linea del confine di Stato nella zona regimentata del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine dal cippo n. 51/1 al cippo 51/22, e' rettificata in modo tale che la nuova linea di confine percorra la linea mediana del torrente regimentato.

Accordo-art. 2

Art. 2. La parte di territorio di Stato di uno dei Paesi contraenti che diventera' parte del territorio dell'altro Paese contraente, di cui all'articolo 1 del presente Accordo, comprende per ognuno dei due Paesi una superficie di m² 1746. Nella determinazione dello scambio di superfici, indicate nel comma precedente, sono ammesse tolleranze di lieve entita' che sono nell'ordine pratico dell'esecuzione dei lavori. Le superfici che verranno scambiate fra le due Parti sono elencate nella tabella e nelle tre planimetrie annesse al presente Accordo e ne sono parte integrante. Non appena l'Accordo sara' entrato in vigore le due Parti provvederanno ad eseguire i lavori necessari per la demarcazione dei termini di confine e per l'aggiornamento della documentazione ufficiale del confine allegata alla Convenzione di cui al precedente articolo 1.

Accordo-art. 3

Art. 3. Ulteriori variazioni del corso del torrente regimentato Barbucina/Čubnica non avranno influenza sul tracciato del confine di Stato definito all'articolo 1 del presente Accordo.

Accordo-art. 4

Art. 4. Il presente Accordo dovra' essere ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati per via diplomatica. L'Accordo entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Il presente Accordo, compreso l'allegato, non potra' essere denunciato. Fatto a Trieste il 4 dicembre 2014 in due originali in lingua italiana e slovena facenti ugualmente fede. [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=17G0006600100040110001&dgu=2017-04-28&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-28&art.codiceRedazionale=17G00066)

Accordo-Allegato

Allegato Parte di provvedimento in formato grafico

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