DECRETO 21 aprile 2017, n. 93
Entrata in vigore del provvedimento: 18/09/2017
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni;
Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, recante attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attivita' di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento all'articolo 19, concernente la segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, recante attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio ed in particolare l'articolo 3, comma 4, che ha delegificato la disciplina normativa della verificazione periodica, prevedendo che le modifiche ed integrazioni alla disciplina suddetta siano adottate mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' ai criteri stabiliti nel medesimo comma;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di qualita' per prodotti e servizi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 6 dicembre 1999, di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative degli uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facolta' da parte del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003 n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;
Visto in particolare l'articolo 14, comma 2, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo cui le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi delle autorita' competenti per i controlli metrologici;
Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2010, con il quale si designa l'organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in applicazione dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n 99;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente la riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Vista la legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 6-sexies, del citato decreto-legge n. 145 del 2013, secondo cui «il Ministero dello sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine di prevedere i requisiti di terzieta', di imparzialita', di integrita' e di indipendenza rispetto al produttore, distributore, venditore e gestore di rete per l'esecuzione di controlli metrologici sui dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22»;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 6-septies, del citato decreto-legge n. 145 del 2013, secondo cui «con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico adottati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, ovvero con successivi decreti adottati secondo la medesima procedura, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche i controlli successivi, relativamente agli strumenti di misura gia' messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo»;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83, recante attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera q), che sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo n. 517 del 1992 e introduce anche per tali strumenti la possibilita' di stabilire con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi;
Visto altresi' l'articolo 19, comma 2, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o piu' decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal predetto decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84, recante attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13 (MID);
Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 2016;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 4249 del 17 febbraio 2017;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I Controlli
Art. 1
Campo di applicazione
1.Il presente decreto si applica ai controlli degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, nonche' le precisazioni relative al campo di applicazione delle norme legislative attuative delle direttive europee relative agli strumenti di misura.
2.Resta ferma l'esclusione dei sistemi di misura di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: L'art 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione stabilisce, tra l'altro, che lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: pesi, misure e determinazione del tempo. - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». - Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): «Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche', ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 5. 6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio): «4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le modifiche e le integrazioni alla disciplina della verificazione periodica dei pesi e delle misure sono adottate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' ai seguenti criteri direttivi: a) adeguamento delle categorie degli strumenti di misura da assoggettare alla verificazione periodica ai principi desumibili dalla normativa comunitaria; b) determinazione della frequenza della verificazione periodica in relazione alla tipologia di impiego e alle caratteristiche di affidabilita' metrologica degli strumenti metrici; c) semplificazione delle modalita' per la formazione dell'elenco degli utenti metrici mediante acquisizione dei dati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da altre pubbliche amministrazioni avvalendosi, ove possibile, di apparecchiature informatiche; d) modificazione delle procedure di esecuzione della verificazione periodica anche attraverso l'accreditamento di laboratori autorizzati che offrano garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.». - Si riporta Il testo degli articoli 20, 47, comma 2, e 50, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprieta' industriale. 2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' individuato un responsabile delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformita' dei prodotti e strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di cui al comma 1.». «2. Sono conservate, altresi', allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualita' per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonche' le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.». «Art. 50 (Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse). - 1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici gia' appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio. 2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 30 novembre 1998, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. 3. La data dei trasferimenti di cui al comma 2 del presente articolo viene stabilita in modo da assicurare che l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel presente titolo decorra dal 1° gennaio 1999, salvo esplicita diversa previsione nel presente titolo. 4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.«. - Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «2. Il ministero delle attivita' produttive si avvale degli uffici territoriali del governo, nonche', sulla base di apposita convenzione, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle regioni e degli enti locali.». - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 (Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di Misura): «2. Il Ministero dello sviluppo economico e' l'autorita' competente per lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri e con la Commissione europea.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia): «Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti). - 1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche' alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale referente per le attivita' di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento. 3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalita' di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, gia' designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri. 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 (Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99): «2. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata: «Unioncamere», nonche' i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresi' del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6-sexies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9: «6-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine di prevedere i requisiti di terzieta', di imparzialita', di integrita' e di indipendenza rispetto al produttore, distributore, venditore gestore di rete, per l'esecuzione dei controlli metrologici sui dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera q, del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83 (Attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico): «1. Al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: (Omissis); q "organismo di valutazione della conformita'": un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;». - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 (Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di Misura): «2. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o piu' decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in servizio 20.». Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale. Il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del sistema nazionale del gas e agli effetti di legge, e' assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e per i sistemi di misura della produzione nazionale di idrocarburi, con decreto dello stesso Ministro da adottare ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.».
Art. 2
Definizioni
Art. 3
Controlli
2.In sede di controlli sugli strumenti di misura non possono essere aggiunti ulteriori sigilli rispetto a quelli gia' previsti nelle approvazioni di modello nazionali, CEE e nei certificati di esame CE del tipo o di progetto rilasciati dagli organismi notificati, ferma restando la possibilita' di apporre ulteriori sigilli facoltativi da parte dell'installatore.
3.I controlli casuali o a richiesta di cui al comma 1, lettera b), si effettuano su tutti gli strumenti di misura ivi compresi quelli gia' in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 2007.
4.Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli e di meglio specificare le prescrizioni al riguardo gia' contenute nel presente regolamento, possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive, anche rinviando a specifiche norme tecniche.
5.Mediante accordi procedimentali stipulati dal Ministero dello sviluppo economico e da Unioncamere, rispettivamente, con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e con l'organismo nazionale di accreditamento autorizzato, sono adottate le opportune intese per coordinare e migliorare l'efficacia dei rispettivi interventi e per evitare duplicazioni di adempimenti e di oneri a carico dei titolari degli strumenti di misura o degli organismi che effettuano la verificazione periodica.
Art. 4
Verificazione periodica
1.La verificazione periodica degli strumenti di misura e' eseguita dagli organismi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), in possesso dei requisiti dell'allegato I, dopo che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere.
((1-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, le Camere di commercio svolgono il servizio di verificazione periodica limitatamente agli strumenti per i quali non sia presente nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 2, almeno un Organismo di cui all'articolo 10, comma 1, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione e alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento))
2.La verificazione periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale ha lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.
3.Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicita' previste nell'allegato IV che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verificazione e' effettuata secondo la periodicita' fissata nell'allegato IV e decorre dalla data dell'ultima verificazione.
4.I bolli di verificazione prima nazionale o CEE/CE o la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare apposta sui contatori del gas con portata massima fino a 10 m³/h compresi, hanno validita' temporale di 15 anni decorrenti dall'anno della loro apposizione. I contatori di cui al presente comma restano esclusi dalla verificazione periodica.
5.Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai contatori del gas, con portata massima fino a 10 m³/h compresi, con la conversione della temperatura che indicano il solo volume convertito.
6.I contatori di gas, di acqua, di energia elettrica attiva diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5, qualora muniti dei bolli di verificazione prima nazionale o CEE/CE e gia' messi in servizio, sono sottoposti alla verificazione periodica, con le modalita' e periodicita' previste dal presente decreto calcolate, in sede di prima applicazione, come previsto all'articolo 18, commi 4 e 6.
7.La riparazione di uno scomparto tarato di una cisterna montata su autoveicolo comporta la verifica periodica e la legalizzazione del solo scomparto, ferma la scadenza della precedente verificazione periodica.
8.Il titolare dello strumento di misura richiede una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.
9.Le procedure di verificazione periodica di alcune tipologie di strumenti di misura sono riportate nell'allegato III.
10.Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica degli strumenti di misura sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla pertinente norma nazionale o europea o, in assenza di tali disposizioni, dalla norma armonizzata o dalla Raccomandazione OIML. Per gli strumenti di misura muniti di approvazione nazionale messi in servizio entro i termini ed ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modifiche, in caso di divergenza fra norma nazionale ed europea, gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono quelli previsti dalla pertinente norma europea.
11.Nei casi in cui le pertinenti norme nazionali, europee, armonizzate o raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per le verifiche sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono quelli previsti per la verificazione prima dalla vigente normativa nazionale e europea o per l'accertamento della conformita'.
12.Ove non vi abbia gia' provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico contenente le informazioni di cui all'allegato V; lo stesso onere e' a carico della Camera di commercio che in applicazione delle diposizioni transitorie di cui all'articolo 18, comma 1, esegue la verificazione periodica sugli strumenti gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Sul piano operativo sono adottate le opportune iniziative affinche' la compilazione del libretto metrologico possa avvenire, di norma, mediante l'utilizzo di un idoneo supporto informatico, che puo' essere messo a disposizione dallo stesso sistema camerale nell'intento di facilitare anche lo scambio di informazioni prescritto.
14.Nel caso in cui il contrassegno di cui al comma 13 non puo' essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, questo e' apposto sul libretto metrologico.
15.Sono esclusi dall'obbligo della verificazione periodica gli strumenti utilizzati per funzioni di misura legali costituiti da misure lineari materializzate o misure di capacita' di vetro, terracotta e monouso.
16.La verificazione periodica e' eseguita dall'Organismo entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
17.L'incaricato della verificazione periodica, nei casi in cui svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, da' evidenza sul libretto metrologico di tutte le operazioni svolte.
18.Nei casi in cui l'organismo esercita anche l'attivita' di riparazione, la funzione di verificazione periodica e' svolta in maniera distinta e indipendente da quella di riparazione; il responsabile della verificazione periodica dipende direttamente dal legale rappresentante dell'impresa di cui fa parte l'organismo.
19.I sigilli applicati sugli strumenti di misura in sede di verificazione periodica da parte dell'organismo incaricato, al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o mancanti per altra qualsiasi causa, gia' posti a salvaguardia dell'inaccessibilita' agli organi interni e dei dispositivi di taratura, salva la valutazione delle eventuali responsabilita' per la carenza rilevata, sono equivalenti a quelli apposti dagli organismi notificati, dal fabbricante e dalle Camere di commercio in sede di accertamento della conformita'.
20.Un contatore dell'acqua, o di gas o di energia elettrica attiva o di energia termica, nonche' un dispositivo di conversione di volume di gas, installato presso un'utenza con fornitura non attiva e con verificazione periodica scaduta e' sostituito o sottoposto a verificazione periodica entro 30 giorni dall'avvenuta riattivazione.
Art. 5
Controlli casuali o a richiesta
1.I controlli casuali degli strumenti in servizio sono effettuati dalle Camere di commercio, a intervalli casuali, senza determinata periodicita' e, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e continuita' dei servizi, senza preavviso, pur garantendo il contraddittorio; la Camera di commercio registra sul libretto metrologico l'esito del controllo.
2.Sono altresi' eseguiti controlli in contraddittorio nel caso in cui il titolare di uno strumento o altra parte interessata nella misurazione ne faccia richiesta alla Camera di commercio competente per territorio; i costi dei controlli in contraddittorio, in caso di esito positivo del controllo, sono a carico del soggetto richiedente.
3.Nei controlli di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate, secondo i casi, una o piu' delle prove previste per la verificazione periodica, e gli strumenti di misura utilizzati per i controlli rispettano le prescrizioni di cui all'allegato II; detti controlli sono eseguiti, ove occorra, con l'ausilio di un organismo di cui alla lettera q) dell'articolo 2.
4.Gli errori massimi tollerati in sede di controlli casuali o a richiesta sono superiori del 50 per cento rispetto a quelli stabiliti per la verificazione periodica di cui all'articolo 4, commi 10 e 11.
5.Nel caso in cui nel corso di un controllo casuale o a richiesta l'errore dello strumento risulta compreso tra l'errore massimo tollerato in sede di verificazione periodica e quello di cui al comma 4, la Camera di commercio ordina al titolare dello strumento di aggiustare lo strumento a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni. Il titolare dello strumento ha facolta' di provvedere alla sostituzione dello strumento anziche' alla riparazione.
6.Nei casi in cui l'errore riscontrato nel controllo casuale o a richiesta supera quello di cui al comma 4, il soggetto incaricato del controllo applica il contrassegno di cui all'allegato VI, punto 2, ferma restando inoltre l'applicazione delle conseguenti eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti.
7.Gli strumenti, nel caso di valutazioni afferenti a profili di natura fiscale o tributaria, possono essere sottoposti a controlli casuali su iniziativa dell'Agenzia delle Dogane.
8.Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure.
Art. 6
Vigilanza sugli strumenti
3.Resta ferma l'applicazione dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n 52. Ai fini della vigilanza del mercato ai funzionari delle Camere di commercio preposti al controllo e' consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione degli strumenti ed il prelievo di detti strumenti per l'effettuazione di esami e prove. Gli oneri dei controlli sono posti a carico degli operatori interessati nei limiti e secondo le modalita' di cui all'articolo 2, commi 1, lettera c), e 2-bis, e all'articolo 18, comma 1, lettere d) ed f), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata da ultimo dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.
Note all'art. 6: - Il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, e' pubblicato nella GUUE n. L 218/30 del 13 agosto 2008. - Si riporta il testo dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994): «Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea. 2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati. 3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori. 4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE. 6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera c), 2-bis, e dell'articolo 18, comma 1, lettere d) ed f), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura): «Art. 2. (Compiti e funzioni). Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a: (Omissis). c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformita' dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge; (omissis). 2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, per le attivita' di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), numeri 2), 3), 4), g) non possono essere richiesti oneri aggiuntivi alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18.». «1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; (Omissis). f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea; dette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.».
Art. 7
Riparazione degli strumenti
1.Il titolare dello strumento che ha riparato uno strumento, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, ove a seguito della riparazione sono stati rimossi sigilli di protezione anche di tipo elettronico, richiede una nuova verificazione periodica entro dieci giorni come previsto dall'articolo 4, comma 8; gli strumenti, dopo la riparazione, possono essere utilizzati, con i sigilli provvisori applicati dal riparatore, per un massimo di dieci giorni e, successivamente alla richiesta di una nuova verificazione periodica all'organismo, fino all'esecuzione della verificazione stessa.
2.Se la verificazione periodica sugli strumenti di misura ha esito negativo, questi possono essere sostituiti ovvero detenuti dal titolare dello strumento nel luogo di impiego, purche' muniti del contrassegno previsto all'allegato VI e non utilizzati; gli stessi strumenti dopo la riparazione possono essere utilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, purche' muniti di sigilli provvisori applicati dal riparatore. Il riparatore provvede a togliere il contrassegno previsto all'allegato VI.
3.Il riparatore, anche quando effettua la riparazione ai sensi del comma 1, compila il libretto metrologico riportando la descrizione della riparazione effettuata e i sigilli applicati.
4.Nel caso in cui lo strumento sia stato riparato antecedentemente all'esecuzione della prima verificazione periodica, il riparatore rilascia al titolare dello strumento una dichiarazione con la descrizione dell'intervento effettuato e dei sigilli provvisori applicati e ne informa la Camera di commercio competente per territorio; detta dichiarazione o una sua copia e' fornita all'organismo che esegue la prima verificazione periodica e la riporta nel libretto metrologico.
Art. 8
Obblighi dei titolari degli strumenti
2.Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.
Art. 9
Elenco titolari degli strumenti di misura
1.La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 8, comma 1, e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attivita' di verificazione periodica e degli esiti dell'attivita' relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere.
3.Le Camere di commercio utilizzano, ai fini della costituzione e della verifica dell'elenco di cui al presente articolo, anche i dati del registro delle imprese e quelli forniti dai comuni e dalle altre amministrazioni pubbliche in base agli accordi procedimentali di cui all'articolo 3, comma 5.
Capo II Organismi
Art. 10
Presupposti
1.La verificazione periodica degli strumenti di misura di cui all'articolo 1 e' effettuata dagli organismi in possesso dei requisiti riportati all'allegato I.
Art. 11
Scia
1.Gli organismi interessati presentano apposita Scia ad Unioncamere.
3.Il certificato e la dichiarazione si riferiscono esplicitamente alle attivita' disciplinate dal presente regolamento per le quali l'organismo presenta la Scia; la documentazione relativa ai requisiti generali, strutturali, per le risorse, di processo e del sistema di gestione dell'organismo e' presentata esclusivamente all'organismo di accreditamento che, ove occorre e a richiesta, ne fornisce copia anche parziale ad Unioncamere.
4.Unioncamere al momento del ricevimento della Scia provvede all'assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo del sigillo, e a indicare nell'elenco di cui all'articolo 10 l'avvenuta presentazione della segnalazione e il nome del responsabile della verificazione periodica. Il logo contiene il suddetto numero, preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una circonferenza.
5.L'organismo, entro 30 giorni dall'assegnazione del numero identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo che utilizza sui sigilli e sui contrassegni di cui all'allegato VI.
6.Gli eventuali costi relativi agli accertamenti e alla vigilanza sull'organismo di cui all'articolo 14 sono a carico dell'organismo che ha presentato la segnalazione.
7.Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale.
8.Per tutto quanto non precisato nel presente articolo e nell'articolo 12, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 21, nonche' del Capo IV-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando che tali disposizioni legislative in ogni caso prevalgono rispetto alle presenti disposizioni regolamentari di dettaglio e costituiscono limite e criterio generale interpretativo delle stesse.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'articolo 19 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 21 della citata legge n. 241 del 7 agosto 1990: «Art. 21 (Disposizioni sanzionatorie). - 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. 2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformita' di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. 2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attivita' soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20.». - Il capo IV-bis della citata legge n. 241/1990, reca: «Efficacia ed invalidita' del provvedimento amministrativo. revoca e recesso».
Art. 12
Divieto di prosecuzione dell'attivita' e provvedimenti di autotutela
1.Unioncamere, entro sessanta giorni dal ricevimento della Scia di cui all'articolo 11, procede alla verifica documentale della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni a suo corredo; in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti dannosi salvo che sia possibile conformare l'attivita' ed i suoi effetti alla normativa vigente; in tali casi l'organismo interessato provvede a conformare detta attivita' e i suoi effetti entro un termine fissato da Unioncamere stessa e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
2.Decorso il termine di cui al comma 1, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e in presenza delle condizioni di cui all'articolo 21-nonies della medesima legge, Unioncamere adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e ogni altro provvedimento previsto in applicazione del precitato articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3.Il divieto di prosecuzione dell'attivita' e' adottato da Unioncamere, sentito l'organismo, e contiene la motivazione della decisione adottata, nonche' l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso. Tale divieto e' adottato anche nei casi di sospensione o revoca del certificato di accreditamento.
4.L'organismo oggetto di provvedimenti d'inibizione della prosecuzione dell'attivita' o di autotutela da parte di Unioncamere comunica ai titolari degli strumenti oggetto di verifiche periodiche gia' programmate, l'impossibilita' ad eseguire le verifiche. I titolari degli strumenti sono tenuti alla riprogrammazione degli stessi con altro organismo, entro sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.
Art. 13
Obbligo di registrazione e di comunicazione
2.L'organismo tiene un registro, su supporto cartaceo o informatico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito.
3.Gli strumenti di misura, a seguito di rimozione dal luogo di messa in servizio senza alterazione dei sigilli, possono essere liberamente utilizzati presso altri indirizzi e da altri titolari nel rispetto degli errori massimi tollerati, fino alla scadenza della verificazione periodica; il titolare dello strumento comunica alla Camera di commercio competente la data e il diverso luogo di messa in servizio dello strumento.
Art. 14
Vigilanza sugli organismi
1.L'organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attivita' di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformita' alle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q).
2.L'organismo nazionale di accreditamento comunica tempestivamente a Unioncamere la sospensione o revoca del certificato di accreditamento a seguito dell'attivita' di sorveglianza di cui al comma 1 per il seguito di competenza di cui all'articolo 12.
3.La Camera di commercio competente per territorio sullo strumento esercita l'attivita' di vigilanza eseguendo controlli a campione, computati su base annuale, fino al 5 per cento degli strumenti gia' sottoposti a verificazione periodica; nel caso di contatori dell'acqua, del gas e dispositivi di conversione del volume, di energia elettrica e di energia termica la vigilanza sulle verificazioni periodiche e' effettuata fino alla soglia dell'1 per cento. Gli strumenti di misura e le risorse necessarie al controllo a campione sono messi a disposizione della Camera di commercio dall'organismo che ha eseguito la verificazione.
4.La disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 non trova applicazione nel caso in cui l'organismo comunichi in via telematica alla Camera di commercio competente per territorio il piano di lavoro e gli utenti presso cui effettuera' operazioni di verificazione periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, se la Camera di commercio programma lo svolgimento dei propri controlli in una data diversa da quella comunicata dall'organismo.
5.La vigilanza di cui al presente articolo, e' effettuata in conformita' ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5.
6.I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle Camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere e, in caso di anomalie riscontrate, anche all'organismo nazionale di accreditamento.
Art. 15
Vigilanza
1.Le Camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione del presente decreto.
Capo III Semplificazione e adeguamento alle norme europee
Art. 16
Armonizzazione e semplificazione
1.Anche al fine di semplificare e armonizzare le procedure e gli oneri a carico dei fabbricanti di strumenti di misura nazionali con quelli a carico dei fabbricanti di strumenti di misura disciplinati dalla normativa dell'Unione europea, qualora vengono introdotte al software modificazioni per personalizzazioni e adattamenti gestionali metrologicamente irrilevanti e pertanto liberi dal controllo metrico, detti fabbricanti non sono tenuti a depositare presso la competente divisione del Ministero dello sviluppo economico il nuovo eseguibile del programma e la dichiarazione di cui al punto 1.2, lettere a) e b), della circolare 17 settembre 1997, n. 62, del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.
2.Gli strumenti di misura muniti di approvazione nazionale o europea possono essere sottoposti alla verificazione periodica, anche se oggetto di una riparazione che ha comportato la sostituzione di un organo principale, purche' detta riparazione non determini allo strumento modifiche tali da pregiudicare la sua conformita'.
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