DECRETO 31 maggio 2017, n. 115
Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/2017
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante le modalita' di adozione dei regolamenti ministeriali e interministeriali;
Visto l'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione di incentivi alle imprese;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002, recante le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, della legge n. 57 del 2001;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2016, recante nuove modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che ha abrogato e sostituito il precitato decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 ottobre 2002;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
Visto, in particolare, l'articolo 52, comma 1, della predetta legge n. 234 del 2012 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto, altresi', il comma 5 del medesimo articolo 52, che prevede, tra l'altro, che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, e' assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilita' del Registro nazionale degli aiuti di Stato con i registri gia' esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca;
Visto l'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, che autorizza il Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale, ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attivita' agricole e della conseguente necessita' di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale;
Visto, altresi', l'articolo 52, comma 6, della predetta legge n. 234 del 2012 che prevede che con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e' adottata la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto il regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 248 del 24 settembre 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali;
Visto il regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 248 del 24 settembre 2015, recante modalita' di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 16, relativo agli aiuti illegali da recuperare ai sensi di una decisione di recupero della Commissione europea;
Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche europee, il compito di effettuare un generale coordinamento amministrativo in presenza di impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, e' dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze la «Banca dati delle amministrazioni pubbliche»;
Considerato che per alcune tipologie di aiuti di Stato non e' prevista l'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione ovvero un obbligo di comunicazione preventivo alla fruizione, da parte del soggetto beneficiario all'amministrazione pubblica competente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 novembre 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2016;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante proroga e definizione di termini, e, in particolare, l'articolo 6, commi 6 e 7, con i quali, tra l'altro, sono fissati al 1° luglio 2017 i termini previsti per l'entrata a regime del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 2057 del 26 gennaio 2017;
Vista
la nota n. 2872 del 2 marzo 2017, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato di aver preso atto della precitata comunicazione; Decreta:
Capo I Disposizioni generali
Art. 1
Definizioni
Art. 2
Finalita' ed ambito di applicazione
1.Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, il funzionamento del Registro nazionale aiuti definendo le modalita' operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di Stato, agli aiuti de minimis, e agli aiuti SIEG nonche' i criteri per l'interoperabilita' con i registri SIAN e SIPA e per l'eventuale interoperabilita' con le banche di dati in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il presente regolamento individua, altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dell'effettuazione dei controlli propedeutici alla concessione ed erogazione degli aiuti, nonche' la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), gia' concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.
Note all'art. 2: - Per il testo del comma 6 dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352.: «2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti "de minimis" contenente informazioni complete su tutti gli aiuti "de minimis" concessi da tutte le autorita' dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.».
Art. 3
Informazioni del Registro nazionale aiuti
3.Oltre alle informazioni di cui al comma 2, il Registro nazionale aiuti, indipendentemente dal settore economico di riferimento, contiene in un'apposita sezione i dati identificativi dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero.
4.Fatto salvo quanto previsto al comma 3, le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA gia' esistenti per i predetti settori e sono rese disponibili al Registro nazionale aiuti attraverso i criteri di integrazione e interoperabilita' di cui all'articolo 6.
Note all'art. 3: - Per il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalita' di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 settembre 2015, n. L 248: «Art. 1 (Esenzioni per categoria). - 1. La Commissione puo', mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all'art. 8 del presente regolamento e a norma dell'art. 107 TFUE, dichiarare che le seguenti categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e non soggette all'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, TFUE: a) gli aiuti a favore: i) delle piccole e medie imprese; ii) della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione; iii) della tutela dell'ambiente; iv) dell'occupazione e della formazione; v) della cultura e della conservazione del patrimonio; vi) della riparazione dei danni arrecati dalle calamita' naturali; vii) della riparazione dei danni arrecati da determinate condizioni meteorologiche avverse nel settore della pesca; viii) della silvicoltura; ix) della promozione di prodotti nel settore alimentare non elencati nell'allegato I del TFUE; x) della conservazione delle risorse biologiche del mare e di acqua dolce; xi) dello sport; xii) dei residenti in regioni remote, per i trasporti, a condizione che tali aiuti abbiano carattere sociale e siano erogati senza discriminazioni determinate dall'identita' del vettore; xiii) di infrastrutture a banda larga di base, di misure individuali di piccola entita' per infrastrutture che riguardano reti di accesso di prossima generazione, di opere di ingegneria civile relative alla banda larga e di infrastrutture passive a banda larga, in aree in cui non esistono tali infrastrutture e dove e' improbabile che tali infrastrutture siano sviluppate nel prossimo futuro; xiv) di infrastrutture a sostegno degli obiettivi elencati ai punti da i) a xiii) e alla lettera b) del presente paragrafo e a sostegno di altri obiettivi di interesse comune, in particolare gli obiettivi della strategia Europa 2020; b) gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalita' regionale. 2. I regolamenti di cui al paragrafo 1 devono specificare per ciascuna categoria di aiuti: a) la finalita' dell'aiuto; b) le categorie di beneficiari; c) i massimali espressi in termini di intensita' dell'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi o, per taluni tipi di aiuto per i quali puo' essere difficile individuare con esattezza l'intensita' o l'ammontare dell'aiuto, in particolare gli strumenti di ingegneria finanziaria o gli investimenti in capitale di rischio o altri di natura simile, in termini di livelli massimi di sostegno statale a favore o in relazione a dette misure, fatta salva la qualifica delle misure interessate alla luce dell'art. 107, paragrafo 1, TFUE; d) le condizioni relative al cumulo degli aiuti; e) le condizioni del controllo di cui all'art. 3. 3. Inoltre, i regolamenti di cui al paragrafo 1 possono in particolare: a) fissare massimali o altre condizioni per la notifica dei casi di erogazione di singoli aiuti; b) escludere certi settori dal loro ambito di applicazione; c) subordinare ad ulteriori condizioni la compatibilita' dell'aiuto esentato ai sensi dei regolamenti stessi.». - Il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, n. L 379; per il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo vigente del comma 5 dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note alle premesse.
Art. 4
Accesso e conservazione delle informazioni
1.Il Registro nazionale aiuti e' realizzato in formato aperto secondo quanto previsto dall'articolo 68, comma 3, del Codice dell'Amministrazione Digitale.
2.L'accesso alle informazioni di cui al comma 1 e' assicurato senza restrizioni e senza necessita' di identificazione e autenticazione, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale. A tal fine il Soggetto concedente inserisce i dati nel Registro nazionale aiuti secondo modalita' che tutelino il predetto diritto, sulla base di indicazioni motivate da parte del soggetto beneficiario o di altro soggetto titolare di un interesse qualificato che comprovino la sussistenza del segreto.
3.Le informazioni e i dati presenti nel Registro nazionale aiuti, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono conservati e resi accessibili per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto.
4.Le informazioni e i dati presenti nel Registro nazionale aiuti sono resi disponibili alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 68 (Analisi comparativa delle soluzioni) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: «3. Agli effetti del presente Codice si intende per: a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalita' di cui al medesimo articolo». - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 52 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234: «4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.». - Per il testo dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 si veda nelle note alle premesse.
Capo II Interoperabilita' con altre banche di dati
Art. 5
Ulteriori informazioni e servizi resi disponibili dal Registro
1.Per lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione e all'erogazione degli aiuti individuali, il Registro nazionale aiuti rende disponibili informazioni relative al soggetto beneficiario attraverso l'interoperabilita' con il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2.Il Registro nazionale aiuti, mediante l'interoperabilita' con il Sistema CUP gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, consente la richiesta e il rilascio del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, assicurando la corrispondenza dello stesso con il codice identificativo dell'aiuto individuale di cui all'articolo 9, comma 2.
Note all'art. 5: - Per il titolo della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si veda nelle note alle premesse.
Art. 6
Aiuti nei settori agricoltura e pesca
1.Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA, che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell'acquacoltura, la registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc nonche' degli aiuti individuali e lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti individuali.
3.Al fine di consentire l'integrazione e l'interoperabilita' di cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede ad aggiornare, ove necessario, i contenuti delle informazioni che le Autorita' responsabili di aiuti nei settori agricoltura e pesca e i Soggetti concedenti i medesimi aiuti sono tenute a trasmettere ai registri SIAN e SIPA, rendendo uniformi i predetti contenuti e le modalita' dei controlli operati attraverso i medesimi registri e quelli del Registro nazionale aiuti, sulla base del protocollo di comunicazione di cui al comma 2.
Note all'art. 6: - Per testo del comma 5 dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note alle premesse.
Art. 7
Interoperabilita' del Registro nazionale aiuti con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese
1.Il Ministero dello sviluppo economico fornisce con propri provvedimenti le modalita' tecniche e i protocolli di comunicazione per l'interoperabilita' del Registro nazionale degli aiuti con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese, al fine di consentire, su richiesta delle amministrazioni titolari dei predetti sistemi, l'esecuzione massiva e per via telematica degli adempimenti di consultazione e aggiornamento del registro previsti dal presente decreto.
Capo III Obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti
Art. 8
Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc
1.Al fine di identificare ciascun regime di aiuti e aiuto ad hoc nell'ambito del Registro nazionale aiuti, l'Autorita' responsabile e' tenuta alla registrazione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, la predetta registrazione, nel caso di regimi di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc alla Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o aiuto ad hoc notificato. Per i restanti aiuti, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data a partire dalla quale i soggetti beneficiari possono richiedere la concessione degli aiuti individuali. In ogni caso, la registrazione di cui al presente articolo deve intervenire prima della concessione degli aiuti individuali.
2.I regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc gia' istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere registrati solo qualora nell'ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso la procedura informatica di cui al comma 1 prima della concessione degli aiuti individuali.
3.Ciascun regime di aiuti o aiuto ad hoc e' identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR» che viene comunicato all'Autorita' responsabile tramite la procedura informatica di cui al comma 1. La registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc e' certificata attraverso l'attribuzione del predetto codice.
4.Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), per la registrazione del regime di aiuti o aiuto ad hoc sono trasmesse al Registro nazionale aiuti sulla base di tracciati di dettaglio specificati con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico adottato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, che definisce, altresi', le modalita' di accreditamento dell'Autorita' responsabile e individua un centro unico di responsabilita' per le funzionalita' del Registro nazionale aiuti presso il Ministero dello sviluppo economico.
Art. 9
Registrazione degli aiuti individuali
1.Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, il Soggetto concedente e' tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.
2.Ciascun aiuto individuale e' identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che viene rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti de minimis.
3.La registrazione dell'aiuto individuale e' certificata dal Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione del codice di cui al comma 2.
4.Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d), e) ed f), per la registrazione dell'aiuto individuale sono specificate con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, con il quale sono resi disponibili i tracciati di dettaglio per la trasmissione delle informazioni stesse e sono definite le modalita' di accreditamento del Soggetto concedente.
5.Con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto concedente e' tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale. In assenza di inserimento nel registro della predetta data entro il termine indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il «Codice Concessione RNA - COR» gia' rilasciato non puo' essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente regolamento e si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano.
7.Per ciascuna variazione di cui al comma 6, il Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto al comma 8, rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione o nel provvedimento di concessione definitiva. Tale codice viene rilasciato a conclusione delle visure previste dall'articolo 13 per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG e dall'articolo 14 per gli aiuti de minimis. Agli atti di variazione dell'aiuto individuale si applica la procedura di cui al comma 5.
8.Qualora, per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire in tutto o in parte l'aiuto individuale gia' erogato, il Soggetto concedente e' tenuto a trasmettere, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione.
9.I provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR» e degli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA - COVAR».
Art. 10
Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione
1.Ai fini dei controlli previsti dal presente decreto, gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. Con riferimento agli aiuti di cui al presente comma, per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui e' effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.
2.Agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti di cui al medesimo comma 1. Il presente articolo si applica a tutti gli aiuti individuali di cui al comma 1 i cui presupposti per la fruizione si verificano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, relativamente agli aiuti fiscali, a quelli i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al ((31 dicembre 2017)).
3.I soggetti di cui al comma 2, ove necessario, adottano disposizioni per l'opportuna informazione dei destinatari degli aiuti previsti al comma 1 e per le eventuali comunicazioni da parte di questi ultimi ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.
4.Per gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG, l'impossibilita' di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente determina l'illegittimita' della fruizione.
5.Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e) ed f), per la registrazione dell'aiuto individuale sono specificate con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4.
6.Con riferimento agli obblighi di registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc che prevedono gli aiuti individuali di cui al comma 1, il termine per la relativa registrazione e' pari a sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma primaria, ovvero del provvedimento di attuazione, che consente la fruizione dell'aiuto individuale da parte del soggetto beneficiario. La predetta registrazione, nel caso di regimi di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc alla Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o aiuto ad hoc notificato. La registrazione deve intervenire, comunque, prima della registrazione dell'aiuto individuale.
7.Il presente articolo si applica anche agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.
Art. 11
Registrazione dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero
1.Al fine di identificare i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero o i soggetti che non hanno rimborsato o non hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti, il Soggetto concedente ovvero, nel caso di aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione, i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, sono tenuti a comunicare e ad aggiornare tempestivamente e, comunque, non oltre i sessanta giorni successivi alla notifica della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i dati e le informazioni relative ai soggetti interessati dalla decisione di recupero nell'ambito del Registro nazionale aiuti attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.
2.Il Soggetto concedente ovvero i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, per gli aiuti ivi indicati sono tenuti a comunicare tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, la cancellazione dal Registro nazionale aiuti dei soggetti non piu' tenuti alla restituzione degli aiuti o che hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti.
3.Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 3, per la registrazione dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero sono specificate con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, con il quale sono resi disponibili i tracciati di dettaglio per la trasmissione delle informazioni stesse.
4.Entro il 30 giugno 2017, i Soggetti concedenti ovvero i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, in relazione agli aiuti ivi indicati sono tenuti a comunicare al Registro nazionale aiuti i dati e le informazioni relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero gia' concessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5.L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporta le responsabilita' di cui all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo vigente dell'art. 48 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234: «Art. 48 (Procedure di recupero). - 1. La societa' Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso. 2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalita' e i termini del pagamento. Nel caso di piu' amministrazioni competenti, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un commissario straordinario, da individuare all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto, e definisce le modalita' di attuazione della decisione di recupero di cui al comma 1. Il commissario straordinario, con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalita' e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono tempestivamente al commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il commissario straordinario svolge le attivita' connesse all'incarico conferito con le risorse umane, finanziarie e strumentali delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati. 3. Nei casi in cui l'ente competente e' diverso dallo Stato, il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalita' e dei termini del pagamento e' adottato dalla regione, dalla provincia autonoma o dall'ente territoriale competente. Le attivita' di cui al comma 1 sono effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente territoriale interessato. 4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.». - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 52 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234: «7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilita' patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.».
Art. 12
Aiuti di Stato concessi nell'ambito dei Programmi di cooperazione territoriale europea
1.In coerenza con i compiti di controllo attribuiti a ciascuno Stato membro in relazione ad aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea dall'articolo 12 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, le informazioni relative agli aiuti di Stato, agli aiuti de minimis e agli aiuti SIEG concessi ai predetti progetti sono registrate nel Registro nazionale aiuti solo qualora l'Autorita' di gestione del programma di CTE abbia sede in Italia.
2.Gli adempimenti previsti dal presente decreto in capo all'Autorita' responsabile e al Soggetto concedente sono svolti dall'Autorita' di gestione del programma di CTE di cui al comma 1, che e' tenuta ad effettuare la registrazione di cui agli articoli 8, 9 e 11 e le verifiche di cui agli articoli 13, 14 e 15 con le modalita' e i termini previsti dai predetti articoli.
3.Nessun altro obbligo di registrazione ai sensi del presente decreto e' previsto nell'ambito dei Programmi di cooperazione territoriale europea.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 12 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187: «Art. 12 (Controllo). - Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri o, nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorita' di gestione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui e' stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo piu' lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.».
Capo IV Verifiche operate tramite il Registro nazionale aiuti
Art. 13
Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG
1.Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, il Soggetto concedente nell'ambito delle attivita' inerenti alle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato o degli aiuti SIEG e' tenuto ad avvalersi, secondo quanto previsto dal presente articolo, del supporto del Registro nazionale aiuti utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.
2.Al fine dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 1, il Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto individuale, genera la Visura Aiuti di cui al comma 3 e la Visura Deggendorf di cui al comma 4.
3.La Visura Aiuti identifica, con riferimento a un periodo massimo pari a 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato, gli aiuti SIEG, gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi ad un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale. In particolare, con riferimento a ciascun aiuto individuale concesso, sono indicati l'importo, la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione del quale l'aiuto e' concesso, con i riferimenti della data e dell'ora di ultimo aggiornamento disponibile. Nella medesima visura e' fornita anche l'indicazione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, cosi' come risultanti dai registri SIAN e SIPA sulla base dei criteri di integrazione e interoperabilita' di cui all'articolo 6. La Visura Aiuti ha natura certificativa delle informazioni in essa contenute, cosi' come inserite dalle Autorita' responsabili e dai Soggetti concedenti. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, sono resi disponibili gli schemi di dettaglio contenenti le informazioni riportate nella predetta Visura Aiuti.
4.La Visura Deggendorf contiene le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero secondo quanto precisato all'articolo 15.
5.In esito alle visure di cui ai commi 3 e 4, il Registro nazionale aiuti, su richiesta del Soggetto concedente, rilascia il «Codice Concessione RNA - COR».
6.La responsabilita' in merito alla veridicita' e alla completezza delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti ai sensi del presente articolo rimane in capo all'Autorita' responsabile o al Soggetto concedente che hanno provveduto ad inserire le informazioni nel registro stesso, ferme restando la responsabilita' del soggetto beneficiario per le informazioni oggetto di inserimento fornite all'Autorita' responsabile o al Soggetto concedente con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
7.Eventuali funzionalita' del Registro nazionale aiuti, ulteriori rispetto alle verifiche previste, ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dal presente articolo, possono essere definite con un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Note all'art. 13: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo vigente dell'art. 52 della citata legge 24 dicembre 2012 n. 234: «Art. 52. - 1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato". 2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti: a) gli aiuti di Stato di cui all'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia; c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012; d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'art. 46 della presente legge, nonche' al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi. 4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto. 5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca. 6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e' adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalita' operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche' la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57. 7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilita' patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.».
Art. 14
Verifiche relative agli aiuti de minimis
1.Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, il Soggetto concedente nell'ambito delle attivita' inerenti alle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), e' tenuto ad avvalersi, secondo quanto previsto dal presente articolo, del supporto del Registro nazionale aiuti utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.
3.La Visura Aiuti de minimis identifica gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, come identificabile dalle informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio e, ove presenti, dalle informazioni raccolte dal Soggetto concedente. In particolare, con riferimento a ciascun aiuto individuale concesso sono indicati l'importo, la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione del quale l'aiuto e' concesso, con i riferimenti della data e dell'ora di ultimo aggiornamento disponibile. Le informazioni relative agli aiuti de minimis relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell'acquacoltura sono rese disponibili dai registri SIAN e SIPA sulla base dei criteri di integrazione e interoperabilita' di cui all'articolo 6.
4.In esito alla Visura Aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti, su richiesta del Soggetto concedente, rilascia il «Codice Concessione RNA - COR» qualora l'importo dell'aiuto individuale per il quale e' in corso la registrazione e' pari o inferiore all'importo dell'aiuto concedibile, determinato sulla base dei dati risultanti dalla visura stessa. Il Registro nazionale aiuti non rilascia il predetto codice e non consente la registrazione dell'aiuto individuale qualora l'importo dello stesso sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, ferma restando la possibilita', ove prevista dal regime di aiuti o aiuto ad hoc, di effettuare la registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile. Qualora la verifica dell'avvenuto superamento dell'importo concedibile sia basata su informazioni rese disponibili al Registro nazionale aiuti attraverso criteri di interoperabilita' dai registri SIAN e SIPA ovvero dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, il Registro nazionale aiuti puo', comunque, rilasciare il «Codice Concessione RNA - COR», previa reiterazione della richiesta del Soggetto concedente che ne assume la piena responsabilita'.
5.Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, e' reso disponibile lo schema di dettaglio contenente le informazioni riportate nella Visura Aiuti de minimis.
6.A decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG gia' concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti. Fino a tale data il Soggetto concedente e' tenuto a effettuare il predetto controllo, oltre che sulla base delle informazioni desumibili dalla Visura Aiuti de minimis, anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
7.La responsabilita' in merito alla veridicita' e alla completezza delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti ai sensi del presente articolo rimane in capo all'Autorita' responsabile o al Soggetto concedente che hanno provveduto ad inserire le informazioni nel registro stesso, ferma restando la responsabilita' del soggetto beneficiario per le informazioni oggetto di inserimento fornite all'Autorita' responsabile o al Soggetto concedente con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
Note all'art. 14: - Per il testo vigente dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nella nota all'art. 13. - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note alle premesse.
Art. 15
Verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero
1.Con riferimento alla verifica di cui all'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, ai sensi del quale nessuno puo' beneficiare di aiuti se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero della Commissione europea che dichiara determinati aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno, il Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto individuale, genera la Visura Deggendorf. Tale documento consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.
2.La Visura Deggendorf e' rilasciata ai fini delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti SIEG ai sensi dell'articolo 13 e deve, in ogni caso, essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle attivita' inerenti alle verifiche propedeutiche alla erogazione dei predetti aiuti, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del registro. Fatti salvi gli aiuti di cui all'articolo 10, l'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf ai fini dell'erogazione deve essere espressamente menzionata nei provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato e di aiuti SIEG.
3.Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, sono resi disponibili gli schemi di dettaglio contenenti le informazioni riportate nella Visura Deggendorf.
4.La responsabilita' in merito alla veridicita' e alla completezza delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti ai sensi del presente articolo rimane in capo al Soggetto concedente o ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, che hanno provveduto ad inserire le informazioni nel registro stesso.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 46 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234: «Art. 46 (Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati). - 1. Nessuno puo' beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 1° luglio 2017, la predetta verifica e' effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52. 3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti. 4. Qualora la verifica di cui al comma 2 sia effettuata mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni medesime.».
Capo V Trasparenza
Art. 16
Funzionalita' del Registro nazionale aiuti in materia di trasparenza
1.Gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti in materia di aiuti di Stato dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dalle decisioni della Commissione europea per gli aiuti notificati ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, ad eccezione di quelle relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca, sono assolti attraverso il Registro nazionale aiuti, sulla base delle informazioni inserite nel registro stesso, ai sensi del presente decreto, dalle singole Autorita' responsabili e dai Soggetti concedenti.
2.Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili nell'apposita sezione trasparenza del Registro nazionale aiuti. Nella medesima sezione sono resi disponibili i collegamenti con le sezioni trasparenza dei siti web predisposti, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa nazionale, dalle singole amministrazioni pubbliche che concedono gli aiuti individuali, inseriti nel Registro nazionale aiuti.
3.Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca provvedono, in analogia con il presente articolo, i registri SIAN e SIPA.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 9 del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187: «Art. 9 (Pubblicazione e informazione). - 1. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui all'art. 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o di un link che dia accesso a tali informazioni; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'art. 11 o di un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR. Per quanto riguarda gli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, le informazioni di cui al presente paragrafo sono pubblicate sul sito web dello Stato membro in cui ha sede l'autorita' di gestione interessata, definita all'art. 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In alternativa, gli Stati membri partecipanti possono decidere di fornire le informazioni relative alle misure di aiuto all'interno del loro territorio nei rispettivi siti web. 2. Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali e per i regimi previsti dagli articoli 16 e 21, le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR): 0,5-1; 1-2; 2-5; 5-10; 10-30; e uguale o superiore a 30. 3. Per i regimi di cui all'art. 51, l'obbligo di pubblicazione di cui al presente articolo non si applica ai consumatori finali. 4. Le informazioni menzionate al paragrafo 1, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 1 sono pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l'aiuto e' stato concesso. 5. La Commissione pubblica sul suo sito web: a) i link ai siti web sugli aiuti di Stato di cui al paragrafo 1; b) le informazioni sintetiche di cui all'art. 11. 6. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni del presente articolo entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.». - Per il testo dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 13.
Capo VI Norme finali
Art. 17
Conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti
1.Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a decorrere dal 1° luglio 2017 l'adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 8 e 9, l'indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione dell'aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai predetti articoli nonche' l'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 15 e l'indicazione, nei provvedimenti di erogazione, dell'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali.
2.Con riferimento agli aiuti di cui all'articolo 10, l'inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento entro l'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l'illegittimita' della fruizione dell'aiuto individuale.
3.Restano ferme le responsabilita' previste dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per il caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.
Art. 18
Mancato funzionamento del Registro nazionale aiuti
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)