DECRETO 22 gennaio 2018, n. 33

Type Decreto
Publication 2018-01-22
Ultimo aggiornamento 2022-02-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2018

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3;

Visto il decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 di «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'articolo 115, comma 1, lettera b), sulla competenza per l'adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico sanitaria relative a sostanze e prodotti, e l'articolo 119, comma 1, lettera b), sulla competenza in tema di autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi presidi sanitari;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi»;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 sui livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto, in particolare, l'articolo 13, comma 2, della citata direttiva 2009 che richiede agli Stati membri di adottare «tutte le misure necessarie concernenti i pesticidi autorizzati per gli utilizzatori non professionali al fine di evitare operazioni di manipolazione pericolose»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;

Visto, in particolare, l'articolo 31, comma 4, del suddetto regolamento che conferisce agli Stati membri la facolta' di includere nell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari alcuni requisiti relativi all'immissione in commercio e all'impiego, tra i quali l'indicazione della categoria degli utilizzatori, ad esempio «professionali» e «non professionali»;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto, in particolare, l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, che affida al Ministero della salute, d'intesa col Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e col Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il compito di adottare «specifiche disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali» , nonche' il comma 5 a tenore del quale, decorsi due anni dall'adozione delle disposizioni interministeriali in tema «e' vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali»;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»;

Visto, in particolare, l'articolo 25, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, avente efficacia fino al 25 novembre 2015, che prescrive l'obbligo dell'apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio regionale competente per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in funzione della loro classificazione di pericolo;

Visto, altresi', il combinato disposto dell'articolo 9, commi 1 e 2, e dell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 150 del 2012 da cui risulta l'obbligo della «abilitazione all'acquisto e all'utilizzo» per gli utilizzatori professionali che acquistano prodotti fitosanitari e coadiuvanti ai fini dell'impiego diretto e per chiunque acquisti e utilizzi prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la dicitura ««prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali» e coadiuvanti, con decorrenza dal 26 novembre 2015;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2012;

Visto, in particolare, il capoverso A.1.2, paragrafo 2, del citato Piano di azione nazionale, che esonera i rivenditori di prodotti destinati ad utilizzatori non professionali dall'obbligo dell'abilitazione alla vendita di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 150/2012;

Visto, altresi', l'articolo 28 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 che deroga dalle disposizioni di cui al capo V dello stesso, inerenti, tra l'altro, l'obbligo del certificato di abilitazione alla vendita, esclusivamente per i prodotti fitosanitari «volti a proteggere le piante ornamentali, i fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico»;

Visto l'articolo 10, comma 3, del citato decreto legislativo n. 150 del 2012, il quale prevede che all'atto della vendita dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali siano fornite informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sulle condizioni per uno stoccaggio, manipolazione, applicazione e smaltimento sicuri, nonche' sulle alternative eventualmente disponibili;

Ritenuto di assicurare che il rivenditore di prodotti fitosanitari per uso non professionale destinati al trattamento di colture edibili sia in possesso di una formazione adeguata al fine di fornire informazioni ed istruzioni all'acquirente, con particolare riguardo al limite massimo di residuo nei prodotti vegetali destinati al consumo alimentare e ai correlati rischi per la salute umana;

Vista la circolare del 15 aprile 1999, n. 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 13 maggio 1999, sull'immissione in commercio di prodotti fitosanitari destinati al trattamento delle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico, gia' disciplinati come presidi medico-chirurgici;

Vista la circolare del Ministero della salute alle regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano, in data 15 maggio 2015, concernente l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 per stoccaggio, vendita/acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari classificati in conformita' al citato regolamento (CE) 1272/2008;

Considerato che l'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 150 del 2012, definisce «utilizzatore professionale» la «persona che utilizza i pesticidi nel corso di un'attivita' professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori»;

Ritenuto necessario definire, altresi', la figura di «utilizzatore non professionale», nonche' di precisare gli elementi qualificanti la tipologia dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali;

Considerato che all'utilizzatore non professionale non e' richiesta una formazione certificata in materia di prodotti fitosanitari e che non e' tenuto, pertanto, a possedere un'adeguata conoscenza dei potenziali effetti dannosi per la salute e per l'ambiente che possono derivare dall'uso di tali prodotti ne' delle misure di protezione che esulino dalle consuete pratiche di igiene e pulizia;

Considerato che scopo del presente decreto e' garantire un'idonea protezione dell'utilizzatore non professionale e dell'ambiente, nonche' di tutti coloro che possono venire in contatto, direttamente o indirettamente, con il prodotto fitosanitario utilizzato in un contesto non professionale, con particolare attenzione ai «gruppi vulnerabili» come definiti dal regolamento (CE) 1107/2009, articolo 3;

Tenuto conto della necessita' per le imprese titolari di disporre di un congruo periodo di tempo per conformare i prodotti o adeguarne le caratteristiche tecniche secondo i requisiti previsti nell'allegato al presente decreto, predisporre la documentazione tecnica richiesta a supporto delle istanze di nuova autorizzazione o di riesame di quelle esistenti;

Ritenuto, pertanto, di prevedere norme transitorie al fine di assicurare, in detto periodo di tempo, la disponibilita' di prodotti immessi sul mercato per il trattamento delle piante coltivate a livello non professionale, fermo restando l'obiettivo di tutela della salute umana e di salvaguardia dell'ambiente;

Consultata la Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Tenuto conto delle osservazioni ricevute a seguito della pubblicazione dell'allegato al presente decreto sul sito istituzionale del Ministero della salute in data 27 gennaio 2014 e sentite le imprese interessate e le associazioni di categoria nella riunione del 3 febbraio 2014;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio tecnico-scientifico, di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 150 del 2012, nella seduta del 23 giugno 2015, relativamente al presente decreto per quanto riguarda i requisiti richiesti per la vendita al dettaglio di prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali;

Udito il parere del Consiglio di Stato nella seduta dell'11 febbraio 2016;

Espletato l'obbligo di notifica alla Commissione dell'Unione europea in conformita' alla direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e scopo

1.Il presente decreto definisce le misure ed i requisiti dei prodotti fitosanitari allo scopo di evitare operazioni di manipolazione pericolose e garantire un utilizzo sicuro da parte degli utilizzatori non professionali. I requisiti riguardano la classificazione di pericolo del prodotto e dei suoi componenti, la formulazione, il confezionamento e l'imballaggio, specifiche avvertenze e precauzioni d'uso da inserire nell'imballaggio, in etichetta o nel foglio illustrativo che accompagna il prodotto. Le misure volte garantire un utilizzo sicuro dei prodotti prendono in considerazione le valutazioni del rischio per quanto concerne l'esposizione dell'uomo, dell'ambiente e degli organismi non bersaglio.

2.Il presente decreto definisce, altresi', i requisiti per il commercio e la vendita dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali.

N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 32 della Costituzione approvata dall'Assemblea costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria: «Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.». - L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995, reca: «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari». - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea): «Art. 35 (Recepimento di direttive europee in via regolamentare e amministrativa). - (Omissis). 3. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, o, ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee.». - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59». - Si riporta il testo dell'art. 115, comma 1, lettera b) e 119, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: «Art. 115 (Ripartizione delle competenze). - 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrative: (Omissis); b) l'adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria relative ad attivita', strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalita' di lavorazione, sostanze e prodotti, ivi compresi gli alimenti;». «Art. 119 (Autorizzazioni). - 1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti: (Omissis); b) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi presidi sanitari;». - Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, reca: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi». - Il testo della direttiva 2009/128/CE, recante un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 novembre 2009, n. L 309. - Il testo del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 novembre 2009, n. L 309. - Si riporta il testo dell'art. 10, commi 4 e 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2012, n. 202, supplemento ordinario: «4. Entro e non oltre il 26 novembre 2013, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta specifiche disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali. 5. Decorso il termine di due anni successivi all'adozione delle disposizioni di cui al comma 4, e' vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali». - Il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009) relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonche' del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2014, n. 103. - Si riporta il testo del'art. 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti» (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165, supplemento ordinario: «Art. 25 (Autorizzazione all'acquisto). - 1. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, possono essere venduti per l'impiego diretto, per se' o conto terzi, soltanto a coloro che siano muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio regionale competente secondo le disposizioni stabilite dall'art. 26.2.». - Si riporta il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, e dell'art. 10, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 150 del 2012: «Art. 9 (Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo). - 1. A decorrere dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per se' o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'art. 7, dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti. 2. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano maggiorenni; b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell'allegato I, in accordo con quanto stabilito nel Piano.». «Art. 10 (Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari). - (Omissis). 5. Decorso il termine di due anni successivi all'adozione delle disposizioni di cui al comma 4, e' vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali.». - Il testo del decreto del Ministro della salute 28 settembre 2012 (Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2012, n. 274. - Il testo del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 (Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2014, n. 35. - Si riporta il testo dell'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 150 del 2012: «Art. 6 (Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari). - 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato, entro il 26 novembre 2012, il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, su proposta del Consiglio di cui all'art. 5. 2. Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito denominato Piano, definisce gli obiettivi, le misure, le modalita' e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversita'. Il Piano, inoltre, promuove lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di metodi di produzione o tecniche di difesa alternativi, al fine di ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari, anche in relazione alla necessita' di assicurare una produzione sostenibile, rispondenti ai requisiti di qualita' stabiliti dalle norme vigenti. 3. Gli obiettivi del Piano riguardano i seguenti settori: a) la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della popolazione interessata; b) la tutela dei consumatori; c) la salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili; d) la conservazione della biodiversita' e degli ecosistemi. 4. Il Consiglio di cui all'art. 5, nella stesura del Piano, tiene conto dell'impatto sanitario, socio-economico, ambientale ed agricolo delle misure previste e delle specifiche condizioni esistenti a livello nazionale, regionale e locale. Nella redazione del Piano tiene conto, altresi': a) dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive, approvate in conformita' della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, che, una volta sottoposte a rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, non soddisfano i criteri per l'autorizzazione di cui all'allegato II, punti da 3.6 a 3.8, di tale regolamento; b) delle restrizioni d'uso in aree ed ambiti particolari, come le aree protette e le aree specifiche di cui all'art. 15; c) dell'applicazione del principio di precauzione, ove ne sussistano i presupposti; d) della definizione di indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle misure in esso previste; e) di ogni altra disposizione comunitaria e nazionale concernente la materia fitosanitaria. 5. Il Piano prevede specifici indicatori conformemente a quanto previsto all'art. 22 ed individua le attivita' di supporto necessarie per la realizzazione delle misure previste agli articoli 19, 20 e 21, compresa l'attivazione dei servizi di assistenza tecnica all'applicazione della difesa integrata e dei metodi di produzione biologica, l'implementazione delle necessarie attivita' di ricerca e sperimentazione a supporto delle tecniche di difesa fitosanitaria sostenibile, l'adeguamento e sviluppo di banche dati, nonche' la promozione di programmi di formazione ed informazione. 6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette, entro il 26 novembre 2012, il Piano alla Commissione europea e agli altri Stati membri. 7. Il Piano e' riesaminato periodicamente almeno ogni cinque anni, tenendo anche conto dei dati di cui all'art. 22, comma 2, e le modifiche sostanziali apportate al Piano sono comunicate tempestivamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea. 8. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, per la prima volta, entro il 31 dicembre 2016 e, successivamente, ogni trenta mesi, ai Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, secondo quanto previsto dal Piano e tenendo conto delle scadenze indicate dalla Commissione, una relazione dettagliata sulle azioni svolte e sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di cui al presente decreto. 9. Nell'ambito della definizione e della modifica del Piano si applicano le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recepisce la direttiva 2003/35/CE.». - Si riporta il testo del capoverso A.1.2, paragrafo 2 del predetto decreto interministeriale 22 gennaio 2014: «Capoverso A.1.2, paragrafo 2 (A.1.2 - Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita.). (Omissis). 2. A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all'ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali. Per i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali il venditore e' tenuto a fornire informazioni sui rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro uso.». - Si riporta il testo dell'art. 8 del predetto decreto legislativo n. 150/2012: «Art. 8 (Certificato di abilitazione alla vendita e certificato di abilitazione all'attivita' di consulente). - 1. A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attivita' di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato, ai sensi dell'art. 7, dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti. 2. Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell'allegato I. 3. Il certificato di abilitazione all'attivita' di consulente viene rilasciato dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale. 4. I certificati di cui ai commi 2 e 3 sono validi cinque anni ed alla scadenza sono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento. 5. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, con possibilita' di rinnovo secondo le prescrizioni del Piano, le abilitazioni alla vendita rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo dell'art. 28 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001: «Art. 28 (Deroghe). - Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai prodotti di cui alla lettera a), comma 2, dell'art. 2 del presente regolamento, che restano disciplinate dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392.». - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 3, del citato decreto legislativo n. 150 del 2012: «Art. 10 (Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari). - (Omissis). 2. All'atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, all'acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonche' sulle alternative eventualmente disponibili.». - Il testo della circolare del Ministero della salute del 15 aprile 1999, n. 7 (Immissione in commercio di prodotti fitosanitari destinati al trattamento delle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico, gia' disciplinati come presidi medicochirurgici), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1999. - Si riporta l'art. 3, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150: «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: (Omissis). c) utilizzatore professionale: persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attivita' professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori». - Il testo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 150 del 2012: «Art. 5 (Consiglio tecnico scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari). - 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito Consiglio. 2. Il Consiglio e' composto da un massimo di ventitre componenti e loro sostituti scelti fra persone di comprovata esperienza e professionalita' nei settori inerenti l'attuazione del presente decreto, designati: a) quattro dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di presidente; b) quattro dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di vice presidente; c) quattro dal Ministero della salute; d) uno dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; e) uno dal Ministero dello sviluppo economico; f) nove dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui quattro da individuare nell'ambito dell'organismo tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4. 3. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati soltanto una volta. 4. Il Consiglio svolge le sue funzioni se e' stata nominata la meta' piu' uno dei suoi componenti. 5. Il Consiglio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, puo' avvalersi di esperti esterni in caso di specifiche necessita', nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 6. Il Consiglio provvede a consultare periodicamente i portatori di interesse. 7. Ai componenti del Consiglio ed ai loro sostituti non spetta alcun compenso o rimborso spese.». - Il testo della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione (codificazione) - (testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241.

Art. 2

Definizioni

1.Ai fini del presente decreto si intende per: utilizzatore non professionale: la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attivita' non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa; prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali: il prodotto, autorizzato a norma del regolamento (CE) 1107/2009 ed in conformita' ai requisiti specifici di cui al presente decreto, che puo' essere acquistato ed utilizzato anche da persona priva della abilitazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 150/2012.

2.I prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, di seguito indicati come PFnP, sono distinti in: PFnPO: prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate; PFnPE: prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all'interno della superficie coltivata. I PFnPE possono essere destinati anche al trattamento di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e al diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate; detti ulteriori impieghi sono indicati in etichetta.

Note all'art. 2: - Per i riferimenti al regolamento (CE) 1107/2009, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 9 del predetto decreto legislativo n. 150/2012: «Art. 9 (Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo). - 1. A decorrere dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per se' o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'art. 7, dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti. 2. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano maggiorenni; b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell'allegato I, in accordo con quanto stabilito nel Piano. 3. Il certificato e' valido per cinque anni ed alla scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento. 4. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni all'acquisto rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.».

Art. 3

Misure e requisiti specifici dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali

1.Un prodotto fitosanitario puo' essere destinato all'utilizzatore non professionale se soddisfa le misure ed i requisiti indicati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

2.I prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali recano in etichetta la dicitura «Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali».

3.Ai fini di una immediata collocazione nella sottocategoria di appartenenza, PFnPE o PFnPO, e in ragione dei diversi requisiti richiesti, la sigla PFnPE oppure PFnPO e' inserita in etichetta dopo la denominazione commerciale. I prodotti autorizzati per l'impiego sia su piante edibili che su piante ornamentali ricadono nella categoria PFnPE.

Art. 4

Misure per il commercio e la vendita

1.Ai fini del commercio e della vendita dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, ad esclusione di quelli ricadenti nella categoria dei PFnPO, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 10, commi 1 e 3, e all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

2.Il rivenditore di prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, sia PFnPE che PFnPO, nel locale adibito alla vendita al dettaglio dei suddetti prodotti, e' tenuto ad apporre apposita cartellonistica ai fini dell'informazione all'utilizzatore non professionale.

3.Detta cartellonistica contiene le informazioni generali che il rivenditore e' tenuto a fornire all'atto della vendita, ai sensi del citato decreto legislativo n. 150 del 2012, articolo 10, comma 3, sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi all'uso dei prodotti fitosanitari, sui pericoli connessi all'esposizione ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonche' sulle alternative eventualmente disponibili.

4.Il rivenditore puo' fornire, altresi', all'acquirente indicazioni adeguate sulla taglia da acquistare piu' adatta alle sue esigenze in funzione del numero di piante da trattare o dell'estensione dell'area, in quantitativi non eccedenti il reale fabbisogno.

5.Nel caso in cui l'autorizzazione di un PFnPE o di un PFnPO sia stata oggetto di modifica, di revoca o altro provvedimento che abbia previsto la possibilita' di impiego per un periodo limitato, il rivenditore e' tenuto a fornire all'acquirente le informazioni pertinenti e, ove disposto, copia della nuova etichetta o foglio illustrativo.

Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 21, 22 e 24, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290: «Art. 21 (Autorizzazione al commercio ed alla vendita nonche' all'istituzione e alla gestione di locali). - 1. La persona titolare di un'impresa commerciale o la societa' che intende ottenere l'autorizzazione al commercio ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, alla istituzione, gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi, presenta domanda all'autorita' sanitaria individuata dalla regione. 2. Il richiedente prepone a ciascun deposito o locale di vendita un institore o un procuratore o una persona maggiorenne, per la gestione di esso, salva la facolta' del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, di assumere personalmente la gestione di un locale. In ogni caso, tali soggetti devono essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita. 3. La domanda contiene: a) nome e cognome del titolare dell'impresa richiedente, se si tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratti di societa'; b) sede dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari; c) classificazione di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari che si intende commerciare o vendere; d) nome e cognome ed eventuale titolo di studio ed estremi del certificato di abilitazione di cui all'art. 23, dell'institore o del procuratore o di chi e' preposto all'esercizio di ciascun deposito o locale di vendita. 4. Alla domanda e' allegata una pianta, in scala non inferiore a 1:500 del locale adibito al commercio, alla vendita ed al deposito dei prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, nonche' la dichiarazione, con firma autenticata, dell'institore o procuratore o di chi assume l'incarico. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo con il termine di "locale" s'intende anche un gruppo di locali, tra loro comunicanti, destinati al commercio, alla vendita ed al deposito. 6. Fermo il divieto di detenzione in locali che siano adibiti al deposito di generi alimentari, il presente articolo non si applica ai depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 4, salvo che presso di essi non si effettuino vendite di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari direttamente agli utilizzatori. 7. Le aziende interessate notificano all'autorita' sanitaria individuata dalla regione l'esistenza e l'ubicazione del deposito, con la precisazione che in esso non si effettuano vendite dirette agli utilizzatori di prodotti fitosanitari, e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, ed hanno l'obbligo di tenere a disposizione presso il deposito stesso la documentazione inerente al carico ed allo scarico dei prodotti ivi depositati.». «Art. 22 (Rilascio dell'autorizzazione). - 1. L'autorita' sanitaria individuata dalla regione, previa visita di idoneita', effettuata dalla A.U.S.L. competente per territorio, dei locali da destinarsi alla vendita e previo accertamento che il titolare dell'impresa o la persona da esso preposta all'esercizio del commercio e della vendita, di cui al comma 2 dell'art. 21, sia in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, rilascia l'autorizzazione richiesta entro sessanta giorni. 2. L'autorizzazione deve contenere: a) nome e cognome del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratta di societa'; b) indicazione di ogni singolo deposito o locale destinato alla vendita e delle rispettive sedi per cui viene rilasciata l'autorizzazione; c) nome, cognome ed indirizzo dell'institore o del procuratore o di chi e' preposto dal titolare alla vendita; d) classificazione dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari dei quali viene esercitato il commercio; e) eventuali condizioni particolari per la detenzione e la vendita alle quali possa essere vincolata l'autorizzazione in relazione alla specifica situazione dei locali e delle relative attrezzature. 2-bis. La validita' dell'autorizzazione e' subordinata al rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento. In caso di inottemperanza l'autorita' competente adotta anche gli opportuni provvedimenti cautelari. 3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 23 non sostituiscono i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.». «Art. 24 (Caratteristiche dei locali e prescrizioni per l'acquisto). - 1. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari. E' vietata, altresi', la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.». - Per il testo dell'art. 8 del predetto decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del predetto decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150: «Art. 10 (Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari). - 1. A decorrere dal 26 novembre 2015, fatto salvo quanto previsto agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonche' sul corretto smaltimento dei rifiuti.». - Per il testo dell'art. 10, comma 3 del predetto decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 16, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150: «Art. 16 (Dati di produzione, vendita e utilizzazione). - 1. Le persone titolari di un'impresa commerciale o le societa' che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, in via telematica al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, o su supporto magnetico all'autorita' regionale competente, la scheda informativa sui dati di vendita secondo modalita' tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Detta scheda si riferisce alle vendite effettuate esclusivamente all'utilizzatore finale. I risultati dei dati elaborati dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) vengono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il mese di dicembre di ogni anno. L'Autorita' regionale deve comunicare inoltre al Ministero della salute ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Servizio informativo agricolo nazionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, l'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita di prodotti fitosanitari ed aggiorna entro il mese di dicembre di ogni anno tale elenco, comunicandone le variazioni ai Ministeri anzidetti. Tale elenco deve essere fornito su supporto magnetico, secondo modalita' tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e contenere le seguenti informazioni sui dichiaranti autorizzati: ragione sociale, codice fiscale e indirizzo. 2. La scheda informativa di cui al comma 1 deve riportare: a) informazioni relative al dichiarante, quali la ragione sociale o cognome e nome, se trattasi di dichiarante persona fisica, partita IVA o codice fiscale, sede e recapito telefonico o fax o e-mail, nonche' la specificazione se titolare dell'autorizzazione o intermediario. Per intermediario si intendono gli esercizi di vendita che forniscono i prodotti fitosanitari; b) informazioni relative ai prodotti di cui al comma 1, quali denominazione, numero di registrazione, quantita' espresse in chilogrammi o litri.».

Art. 5

Pubblicita'

1.Alla pubblicita' dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali si applica l'articolo 66 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.La pubblicita' riporta il numero di registrazione del prodotto, rilasciato dal Ministero della salute, e richiama l'attenzione sulle avvertenze specifiche e, se figurano nell'etichetta, sulle indicazioni e sui simboli di pericolo.

3.Le affermazioni contenute nella pubblicita' sono tecnicamente giustificabili sulla base delle condizioni di autorizzazione del prodotto ed in linea con l'etichetta pubblicata sul sito web del Ministero della salute.

Note all'art. 5: - Per i riferimenti al predetto regolamento (CE) n. 1107/2009, si veda nelle note alle premesse.

Art. 6

T a r i f f e

1.

Si applicano le disposizioni e le tariffe previsti dal decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2012, n. 274. 2. Ai fini del rilascio, riconoscimento reciproco, rinnovo o modifica tecnica di una autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di un prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali, sia PFnPE che PFnPO, a norma del regolamento (CE) 1107/2009 e del presente decreto, si applicano le tariffe previste nel decreto di cui al comma 1, allegato B, per i «prodotti per piante ornamentali di cui alla circolare n. 7 del 15 aprile 1999» o comunque indicate per piante ornamentali. 3. Ai fini della variazione amministrativa ad istanza di parte prevista all'articolo 7, comma 5 e all'articolo 8, comma 5, del presente decreto, le imprese richiedenti sono tenute al pagamento della tariffa di euro 1.000,00 per ogni prodotto singolo o gruppo di prodotti fino a dieci, in conformita' a quanto previsto nell'allegato B, punto 6 (a), del decreto di cui al comma 1. 4. Ai fini della procedura tecnica di riesame di cui all'articolo 7, comma 8, del presente decreto, le imprese richiedenti sono tenute al pagamento della tariffa prevista, dal decreto di cui al comma 1, nell'allegato B, punto 4, nella misura dell'importo base. 5. Ai fini della procedura tecnica di riesame di cui all'articolo 8, comma 8, del presente decreto, le imprese richiedenti sono tenute al pagamento della tariffa prevista, dal decreto di cui al comma 1, nell'allegato B, punto 4 «se sostanza attiva a basso rischio o microrganismi o sinergizzanti o se richiesti usi minori», nella misura dell'importo base.

Note all'art. 6: - Per i riferimenti alla circolare n. 7 del 15 aprile 1999, si veda nelle note alle premesse.

Art. 7

Misure transitorie concernenti i PFnPO

1.I prodotti fitosanitari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano autorizzati per il trattamento delle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico sono provvisoriamente consentiti per l'uso non professionale, nella categoria dei PFnPO, ((per 42 mesi)) dalla suddetta data. L'etichetta e' modificata con l'inserimento della dicitura «Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validita' fino al (termine definito secondo il criterio sopra riportato)» e l'aggiunta dopo il nome commerciale della sigla PFnPO.

2.Se i prodotti di cui al precedente comma risultano autorizzati con data di scadenza antecedente il termine ((di 42 mesi)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tale data e' inserita in etichetta, nella prevista dicitura.

3.Il termine di cui al comma 1 si applica alla commercializzazione, alla vendita al dettaglio e all'impiego.

4.I prodotti di cui al presente articolo si intendono destinati esclusivamente agli utilizzatori non professionali come definiti all'articolo 2 del presente decreto, anche per quanto concerne la vendita e l'acquisto.

5.Ai fini della modifica dell'etichetta le imprese interessate alle misure di cui al comma 1 presentano istanza di variazione amministrativa, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, entro e non oltre 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in conformita' alle indicazioni formulate dal Ministero della salute e pubblicate sul sito istituzionale, nella sezione Alimenti dell'area Temi e professioni.

6.Le imprese adottano ogni utile iniziativa volta ad assicurare che l'utilizzatore sia informato in merito alle corrette modalita' di impiego del prodotto e ai rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi al suo utilizzo.

7.I prodotti fitosanitari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano in corso di autorizzazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, per l'impiego su piante ornamentali in appartamento, balcone o giardino domestico, sono: i. consentiti per l'uso non professionale se soddisfano le misure ed i requisiti specifici di cui all'articolo 3; ii. provvisoriamente consentiti per l'uso non professionale non oltre il termine previsto al comma 1 se non soddisfano le misure ed i requisiti di cui all'articolo 3, purche' conformi ai requisiti gia' previsti per i prodotti destinati al trattamento delle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico. Si applicano le ulteriori condizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 6.

8.In base all'allegato al presente decreto e su istanza dell'impresa interessata, il Ministero della salute riesamina i prodotti di cui ai commi 1 e 7, punto ii, ai fini dell'eventuale conferma dell'uso non professionale.

((8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5))

Art. 8

Misure transitorie concernenti i PFnPE

2.Se i prodotti di cui al comma 1 risultano autorizzati con data di scadenza antecedente il termine previsto secondo i criteri di cui alle lettere a) o b) del suddetto comma, tale data e' inserita in etichetta, nella prevista dicitura.

3.Il termine di cui al comma 1, lettere a) e b), si applica alla commercializzazione, alla vendita al dettaglio e all'impiego.

4.I prodotti di cui al presente articolo si intendono destinati esclusivamente agli utilizzatori non professionali come definiti all'articolo 2 del presente decreto, anche per quanto concerne la vendita e l'acquisto.

5.Ai fini della modifica dell'etichetta le imprese interessate alle misure di cui al comma 1 presentano istanza di variazione amministrativa, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, entro e non oltre 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in conformita' alle indicazioni formulate dal Ministero della salute e pubblicate sul sito istituzionale, nella sezione Alimenti dell'area Temi e professioni. Ai fini dell'individuazione dei prodotti fitosanitari, che soddisfano i requisiti di cui al comma 1, le imprese tengono conto della circolare del Ministero della salute del 15 maggio 2015, consultabile sul sito citato, che definisce le classi e le categorie di pericolo, ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, articolo 25, comma 1.

6.Le imprese adottano ogni utile iniziativa volta ad assicurare che l'utilizzatore sia informato in merito alle corrette modalita' di impiego del prodotto e ai rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi al suo utilizzo.

7.I prodotti fitosanitari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano in corso di autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, su richiesta dell'impresa titolare sono: i. consentiti per l'uso non professionale se soddisfano le misure ed i requisiti specifici di cui all'articolo 3; ii. provvisoriamente consentiti per l'uso non professionale nei termini previsti al comma 1 se conformi ai requisiti ivi specificati. Si applicano le ulteriori condizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 6.

8.In base all'allegato al presente decreto e su istanza dell'impresa interessata, il Ministero della salute riesamina i prodotti provvisoriamente consentiti per l'uso non professionale in conformita' ai requisiti previsti al comma 1, lettera b) ai fini dell'eventuale conferma dell'uso non professionale.

((8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5))

Art. 9

Modifiche tecniche

1.L'allegato al presente decreto puo' essere modificato o sostituito, anche in attuazione di decisioni dell'Unione europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2018

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e

politiche sociali, reg.ne prev. n. 650

Allegato

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