LEGGE 17 luglio 2020, n. 92

Type Legge
Publication 2020-07-17
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/2020 Vigenza internazionale della convenzione per l'Italia: 7 ottobre 2021

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato-Convention

Allegato CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato-Protocol

PROTOCOL Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia, nell'intento di concludere una Convenzione per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito senza creare opportunita' di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (ivi comprese pratiche di treaty-shopping finalizzate ad ottenere gli sgravi previsti nella presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi), hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, e nel caso dell'Italia, per conto delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne l'Italia: 1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2. l'imposta sul reddito delle societa'; 3. l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). b) per quanto concerne la Colombia: - l'imposta sul reddito e complementari ("impuesto sobre la renta y complementarios") (qui di seguito indicate quali "imposta colombiana"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali alle rispettive legislazioni fiscali.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' con la propria legislazione e con il diritto internazionale puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; b) il termine "Colombia" designa la Repubblica di Colombia e, usato in senso geografico, comprende il territorio terrestre, sia continentale che insulare, lo spazio aereo, le zone marine e sottomarine, e altri elementi su cui la Colombia esercita la propria sovranita', i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione ai sensi della Costituzione colombiana del 1991 e della propria legislazione, e in conformita' con il diritto internazionale, ivi compresi i trattati internazionali applicabili. c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, a seconda del contesto, l'Italia o la Colombia; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' e ogni altra associazione di persone; c) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione "traffico internazionale" indica qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile operino esclusivamente tra localita' situate in uno Stato contraente e l'impresa che effettua l'attivita' di trasporto per mezzo della nave o aeromobile non sia un'impresa di detto Stato: h) l'espressione "autorita' competente" designa: (i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze; (ii) in Colombia, il Ministro delle Finanze e del Credito Pubblico o suoi rappresentanti autorizzati; i) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' o la cittadinanza di uno Stato contraente; e (ii) le persone giuridiche, le partnership o le associazioni costituite in conformita' con la legislazione in vigore in uno Stato contraente. (j) l'espressione "fondo pensione riconosciuto" di uno Stato designa un'entita' o organismo costituito in detto Stato che viene trattato come un soggetto separato ai sensi della legislazione fiscale di detto Stato e: (i) che e' costituito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o fornire benefici pensionistici e prestazioni accessorie o complementari alle persone fisiche e che e' regolamentato in quanto tale da detto Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o autorita' locali, o (ii) che e' stabilito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio di entita' o organismi di cui alla lettera (i). 2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il signiticato che a esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui la Convenzione si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato all'espressione nell'ambito di altre leggi di detto Stato.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 RESIDENTE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del suo luogo di costituzione, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato contraente, ogni sua suddivisione politica o ente locale, nonche' un fondo pensione riconosciuto di detto Stato. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in detto Stato contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato contraente. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: a) detta persona e' considerata residente solo dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e' considerata residente solo dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residentee solo dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente solo dello Stato contraente del quale ha la nazionalita'; d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per determinare di comune accordo lo Stato contraente di cui tale persona e' considerata residente ai fini della presente Convenzione con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui e' stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, della persona non ha diritto ad alcun benencio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; e f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo relativo alla ricerca o allo sfruttamento di risorse naturali. 3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende anche: a) un cantiere, un progetto di costruzione, di assemblaggio o installazione o le attivita' di supervisione ad essi collegate, ma solo se la durata di tale cantiere, progetto o attivita' oltrepassa 183 giorni; b) la prestazione di servizi, ivi compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa tramite dipendenti o altro personale assunto dall'impresa a tale scopo, ma soltanto quando le attivita' di tale natura si protraggono (per lo stesso progetto o un progetto correlato) all'interno di uno Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di effettuare, per l'impresa, qualsiasi altra attivita'; f) una sede fissa di affari e' utilizzata per qualsiasi combinazione di attivita' di cui alle lettere da (a) a (e), a condizione che tale attivita' o, nel caso di cui alla lettera f), l'attivita' complessiva della sede fissa di affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario. 4.1 Il paragrafo 4 non si applica a una sede fissa di affari che viene utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge attivita' d'impresa nella stessa sede o in un'altra sede nello stesso Stato contraente e a) quella sede o altra sede costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o l'impresa strettamente correlata ai sensi delle disposizioni del presente Articolo, oppure b) l'attivita' complessiva risultante dalla combinazione delle attivita' svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, non e' di carattere preparatorio o ausiliario, a condizione che le attivita' d'impresa svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, costituiscano funzioni complementari che fanno parte di un'operazione industriale o commerciale coerente. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma fatte salve le disposizioni del paragrafo 6, se una persona agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa e, in tal modo, conclude abitualmente contratti, o abitualmente svolge il ruolo principale che porta alla conclusione di contratti. che sono regolarmente conclusi senza modifiche essenziali da parte dell'impresa, e detti contratti sono a) in nome dell'impresa, o b) per il trasferimento della proprieta', o per la concessione del diritto d'uso, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, o c) per la fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato contraente in relazione ad ogni attivita' intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attivita' di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo. 6. Il paragralo 5 non si applica quando la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente svolge la propria attivita' nel primo Stato contraente in qualita' di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito di tale ordinaria attivita'. Tuttavia, quando una persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o piu' imprese alle quali e' strettamente correlata, tale persona non e' considerata un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo in relazione ad alcuna di tali imprese. 7. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attivita' in questo altro Stato contraente (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra. 8. Ai fini del presente Articolo, una persona e' strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze, una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona o un'impresa e' considerata strettamente correlata ad una impresa se una possiede direttamente o indirettamente piu' del 50 per cento delle partecipazioni nell'altra (o, nel caso di una societa', piu' del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della societa' o della partecipazione nella societa'), o se un'altra persona o impresa possiede, direttamente o indirettamente, piu' del 50 per cento della partecipazione (o, nel caso di una societa', piu' del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della societa' o della partecipazione nella societa') nella persona e nell'impresa.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente. 2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa e' attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrato 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Convenzione-art. 7

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