DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2021, n. 34

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2021-02-04
Ultimo aggiornamento 2021-03-16
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/2021

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, 14 milioni di euro per l'anno 2021 e 13 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle isole di cui all'allegato «A» annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visti gli ultimi due periodi del citato articolo 1, comma 553, che prevedono che i criteri e le modalita' di erogazione delle predette risorse siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e che il Fondo sia ripartito, tra i Comuni destinatari, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata;

Visto il citato allegato «A» richiamato dall'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 1, comma 238, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che indica gli ambiti territoriali ai fini dell'individuazione delle isole minori;

Ritenuto di individuare nei comuni delle isole minori, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, i soggetti legittimati a chiedere il finanziamento dei sopra richiamati progetti;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 27 luglio 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2020;

Considerato che la norma, di cui all'articolo 1, comma 553, ancorche' faccia riferimento in senso non tecnico a progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio, ha tuttavia lo scopo di finalizzare i contributi alla realizzazione delle opere, come emerge anche dalla denominazione del Fondo che fa riferimento esplicito ad investimenti;

Considerato, altresi', che l'ordinamento vigente risulta ispirato al criterio, rispondente a finalita' di contenimento della spesa pubblica, secondo il quale la progettazione di un'opera non puo' andare disgiunta da una concreta ed immediata possibilita' di realizzazione, non potendo neppure considerarsi vantaggio comunque conseguito dall'amministrazione l'acquisizione del progetto disgiunta da una concreta ed effettiva possibilita' di realizzazione, come da costante giurisprudenza della Corte dei conti;

Considerato, inoltre, che la possibilita' di ammettere al finanziamento la sola progettazione, per tutte le annualita', deve essere controbilanciata da previsioni che consentano di recuperare le risorse, ove alla progettazione non segua, in un determinato arco pluriennale, l'avvio delle relative opere;

Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

1.Il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di seguito denominato «Fondo», e' prioritariamente destinato al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili finalizzati allo sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni ricompresi nell'ambito delle isole minori di cui all'allegato «A», annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2.Per l'annualita' 2020, ove i soggetti beneficiari non abbiano interventi immediatamente eseguibili, puo' essere, altresi', finanziata, la progettazione di interventi destinati alle medesime finalita', da realizzarsi a valere sulle successive annualita' del Fondo o su altre fonti di finanziamento.

N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O.: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» - Si riporta il comma 553 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.: «553. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo e' destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalita' di erogazione delle predette risorse. Il Fondo e' ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata.» - Si riporta l'allegato «A» della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, S.O. «Allegato A (Art. 25, comma 7) Isole Tremiti 1. San Nicola: San Domino, Capraia, Pianosa. Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al limite delle acque territoriali. Pantelleria 2. Pantelleria. Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola. Isole Pelagie 3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa. Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola. Isole Egadi 4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica. Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 5. Ustica: Ustica. Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole Eolie 6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea. Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la meta' della distanza tra Lipari e Salina. 7. Salina: Salina. Mare: fino alla meta' della distanza da Lipari e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole Sulcitane 8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro. Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole del Nord Sardegna 9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara. Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole Partenopee 10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara. Mare: l'intero golfo di Napoli. Isole Ponziane 11. Ponza, Palmarola, Zannone. Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano. Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola. Isole Toscane 13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo. Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica. 14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto. Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni. 15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria. Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno. Isole del Mare Ligure 16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto. Mare: fino alla costa della punta di San Pietro all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isola del lago d'Iseo 16-bis. Monte Isola.». - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Si riporta il comma 7 dell'art. 25 (Finanza decentrata) della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448: «7. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla presente legge, e' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.». - Si riporta il comma 238 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.: «238. All'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' aggiunta, in fine, la seguente voce: «Isola del lago d'Iseo. 16-bis. Monte Isola».». Note all'art. 1: - Per il comma 553 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si veda nelle note alle premesse. - Per l'allegato «A», annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

Criteri di riparto

2.Con riferimento alle classi di cui al comma 1, lettera e), a ciascun comune della seconda classe e' assegnato un importo pari a due volte quello assegnato a ciascun comune della prima classe; a ciascun comune della terza classe, e' assegnato un importo pari a tre volte quello assegnato ai comuni della prima classe.

3.Il decreto di riparto di cui al comma 1 e' pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Art. 3

Sostenibilita' dei progetti

Art. 4

Modalita' di finanziamento

1.Gli importi dei progetti vanno riferiti alle annualita' di finanziamento; e' possibile fare riferimento a piu' di un'annualita', purche' i relativi progetti siano strutturati in lotti funzionali, ciascuno di importo riferibile a una specifica annualita'.

2.La dotazione del Fondo e' destinata prioritariamente al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili; nel caso in cui i comuni destinatari del riparto non dispongano di progetti immediatamente eseguibili o nel caso in cui il progetto immediatamente eseguibile finanziato sia d'importo inferiore alla somma indicata nel decreto di riparto, la suddetta dotazione puo' essere destinata, altresi', al finanziamento della progettazione finalizzata alla realizzazione di interventi, aventi le medesime finalita', da realizzare a valere sulle successive annualita' del Fondo o su altre fonti di finanziamento che in tal caso devono essere indicate nel quadro economico.

3.In caso di comuni con piu' di due isole, i progetti finanziabili riguardano almeno due isole.

4.Gli importi di ciascuna annualita' non assegnati in occasione della relativa procedura e le eventuali somme derivanti da residui, economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e revoche, integrano la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 5

Presentazione delle domande per l'accesso al finanziamento

1.La domanda di accesso al finanziamento e' presentata dai soggetti di cui al comma 2, nei limiti degli importi spettanti a ciascuno di essi a seguito del decreto di riparto di cui all'articolo 2, comma 1, e di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

2.Le domande di finanziamento possono essere presentate dai comuni singolarmente, ovvero dal comune capofila nel caso di aggregazioni temporanee tra comuni; in tal caso la formalizzazione delle aggregazioni temporanee deve essere perfezionata prima della presentazione della domanda con atto sottoscritto dai rappresentanti legali dei comuni interessati recante l'indicazione del comune capofila. Il comune capofila e' l'ente che assume tutti gli obblighi e le responsabilita' connesse alla presentazione dell'intervento e al quale e' erogato il finanziamento. Il comune capofila risponde della realizzazione dell'intervento finanziato anche nel caso in cui il finanziamento riguarda la sola progettazione.

4.Le domande relative alla dotazione del Fondo, per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di riparto di cui all'articolo 2, sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

5.Entro il mese di agosto 2022, possono essere presentate domande aventi ad oggetto il finanziamento di uno o piu' progetti immediatamente eseguibili, redatte secondo quanto illustrato nei commi 6, 7, 8 e 9; l'eventuale finanziamento e' disposto dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie a valere sulle somme di cui all'articolo 13, sulla base delle percentuali di riparto indicate nel decreto di cui all'articolo 2, tenendo conto dei soli comuni che abbiano formulato domande ammissibili al finanziamento.

7.Alle domande di finanziamento per la progettazione sono allegati gli elementi informativi riguardanti gli obiettivi da realizzare, le risorse da impiegare, le modalita', i tempi di attuazione degli interventi e la rispondenza degli stessi ai criteri di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 3.

8.I comuni che prevedono cofinanziamenti pubblici o privati sugli interventi progettati o sulle progettazioni, per i quali presentano domanda di finanziamento, forniscono, al momento della presentazione della domanda, la documentazione che attesti la copertura finanziaria del cofinanziamento.

9.Alla domanda e' allegata una dichiarazione che attesti l'inserimento delle iniziative proposte nel Programma triennale dei lavori pubblici dell'ente, nei casi previsti.

Note all'art. 5: - Si riportano i commi 1 e 14 dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.: «1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilita' tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed e' intesa ad assicurare: a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita'; b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera; c) la conformita' alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; d) un limitato consumo del suolo; e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonche' degli altri vincoli esistenti; f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera, nonche' la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilita' delle opere; g) la compatibilita' con le preesistenze archeologiche; h) la razionalizzazione delle attivita' di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture; i) la compatibilita' geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; l) accessibilita' e adattabilita' secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.». «14. La progettazione di servizi e forniture e' articolata, di regola, in un unico livello ed e' predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o piu' livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.».

Art. 6

Istruttoria delle domande e valutazione dei progetti

Art. 7

Pubblicazione dell'elenco dei progetti ammessi al finanziamento

1.Entro quindici giorni dalla data di scadenza del termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie approva l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento con i relativi importi.

2.L'elenco di cui al comma 1 e' pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro i cinque giorni successivi all'approvazione.

3.La pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1 vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di verifica di rispondenza ai criteri di finanziamento.

Art. 8

Modalita' di erogazione del finanziamento

3.Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non puo' procedere, in ogni caso, all'erogazione ai soggetti beneficiari delle risorse, di cui ai commi 1 e 2, fintanto che i medesimi non abbiano restituito le somme revocate o abbiano rendicontato i lavori e restituito le eventuali economie, con riferimento ai finanziamenti delle annualita' 2008 e 2009 a valere sul Fondo per lo sviluppo delle isole minori, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Note all'art. 8: - Si riporta il comma 41 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2008-), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., come modificato dal comma 14 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.: «41. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualita' della vita nelle suddette zone, assegnando priorita' ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilita' ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilita' e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. I criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati.».

Art. 9

Tempi di avvio e modalita' di svolgimento delle progettazioni

1.Ciascuna progettazione ammessa al finanziamento e' avviata entro quattro mesi dalla ricezione dell'erogazione e completata entro tre anni dalla stessa.

3.In caso di mancato avvio della progettazione entro quattro mesi dall'effettiva erogazione, o di mancato completamento della stessa progettazione entro tre anni dalla stessa, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie dispone la revoca del relativo finanziamento nei confronti dei comuni beneficiari.

4.Le progettazioni svolte secondo quanto previsto dal comma 2, possono essere oggetto di domanda di finanziamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6.

Note all'art. 9: - Per i commi 1 e 14 dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note all'art. 5.

Art. 10

Tempi di avvio e conduzione dei progetti immediatamente eseguibili

1.Il soggetto beneficiario adotta la determina a contrarre entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della somma di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).

2.Il soggetto beneficiario comunica al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie la data di ricevimento delle risorse e l'avvio dell'intervento, allegando un cronoprogramma dettagliato, con le date delle varie fasi.

3.Con cadenza quadrimestrale il soggetto beneficiario presenta al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il rendiconto delle attivita' svolte e del rispetto del cronoprogramma.

4.Ciascun progetto immediatamente eseguibile e' appaltato e realizzato entro due anni dalla data nella quale la relativa somma, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), entra nella effettiva disponibilita' del soggetto beneficiario.

Art. 11

Perizie di variante

1.Eventuali perizie di variante agli interventi sono preventivamente comunicate anche al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, pena la revoca del finanziamento.

Art. 12

Monitoraggio finale e revoca dei finanziamenti

2.Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie puo' procedere all'accertamento, anche in corso d'opera, degli interventi di cui al progetto finanziato; nel caso di esito negativo, puo' provvedere al recupero delle risorse erogate.

3.Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, in caso di mancato rispetto degli adempimenti e termini di cui all'articolo 10, o di grave ritardo rispetto al cronoprogramma presentato, dispone la revoca del finanziamento attribuito, a meno che il comune dimostri la presenza di giustificati motivi, debitamente documentati.

4.Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, trascorsi due anni dall'ultimazione della progettazione, in caso di mancato avvio della realizzazione dell'intervento, dispone la revoca del finanziamento attribuito per lo svolgimento della progettazione.

Art. 13

Rientro di importi nella disponibilita' del Fondo

Art. 14

Disposizioni finanziarie

1.Le risorse finanziarie del Fondo sono iscritte nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sul capitolo 939 del Centro di responsabilita' n. 7 - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Titolo II Spese in conto capitale - Investimenti.

Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Boccia

Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2021 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 470

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