DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215

Type Decreto-legge
Publication 2023-12-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2023 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 (in G.U. 28/02/2024, n. 49).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, nonche' di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2023;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1.All'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo all'utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2.All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, riguardante autorizzazioni per assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

4.All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato a valere su apposito Fondo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

5.All'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere determinate unita' di personale, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

6-bis.I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono essere assunti dagli enti locali della Regione siciliana utilizzatori a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024, in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 26, comma 8, della legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8.

7.Le procedure concorsuali gia' autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021, per gli anni 2020 e 2021, per il triennio 2021-2023 e per l'anno 2022 rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2022, nonche' ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2023, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.

10.All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il triennio 2021-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2021-2024».

11.All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concerne l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a bandire specifiche procedure concorsuali, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».

12.All'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».

13.All'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c) della legge 31 agosto 2022, n. 130, relativo alle assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».

14.Il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza gia' previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 1, comma 961-sexies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 15, comma 12, lettera a), e comma 25, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31 dicembre 2024.

15.Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gia' previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettere d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere c), d) ed e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1, commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'articolo 1, commi 662, 666 e 667 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31 dicembre 2024.

17.All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

18.Fino al ((31 dicembre 2025)), per assicurare l'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e' autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

19.Il termine per l'autorizzazione all'assunzione di trecentocinquanta unita' appartenenti all'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo all'assunzione di personale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, e' prorogato al 31 dicembre 2024.

20.Il termine per l'autorizzazione all'assunzione a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativo all'assunzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale da assegnare funzionalmente ai commissari per la realizzazione degli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico, e' prorogato al 31 dicembre 2024.

21.Le procedure concorsuali gia' autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, relativo alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del (Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.

22.All'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che autorizza il Ministero della cultura, entro il 31 dicembre 2023, ad assumere fino a 750 unita' di personale mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

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