LEGGE 21 febbraio 2024, n. 15
Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/2024
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I Disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea
Art. 1
Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea
1.Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della presente legge e all'annesso allegato A.
2.Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3.Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, comma 3, 7, comma 2, 11, comma 3, 13, comma 2, 14, comma 3, 15, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19, comma 3, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 31, 32 e 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n.234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea): «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.» «Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.» «Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - Omissis. 2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessita' della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Omissis.»
Art. 2
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea
1.Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 33 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234: «Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati. 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 31.» - Per il testo dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della citata legge 24 dicembre 2012, n.234, si veda nelle note all'articolo 1.
Capo II Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee
Art. 3
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2) 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico puo' essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555, anche considerando la possibilita' di applicazione della direttiva medesima ai comuni e alle province secondo principi di gradualita', proporzionalita' e adeguatezza; b) escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124; c) avvalersi della facolta' di cui all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedendo che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta delle competenti amministrazioni, siano esentati soggetti specifici che svolgono attivita' nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della medesima direttiva; d) confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorita' nazionale competente e punto di contatto, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2555, e le autorita' di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II alla medesima direttiva; e) in relazione all'istituzione del team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT), di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2022/2555, confermare le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in materia di istituzione del CSIRT Italia, nonche' ampliare quanto previsto dal medesimo decreto legislativo prevedendo la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche con funzioni di Computer Emergency Response Team (CERT) coinvolte in caso di eventi malevoli per la sicurezza informatica; f) prevedere un regime transitorio per i soggetti gia' sottoposti alla disciplina del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, garantendo termini congrui di adeguamento, ai fini della migliore applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2555; g) prevedere meccanismi che consentano la registrazione dei soggetti essenziali e importanti, di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, per la comunicazione dei dati previsti dal paragrafo 4 del medesimo articolo 3, compresi i soggetti che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attivita' oggetto delle disposizioni della direttiva medesima relative al settore della cultura; h) in relazione alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedere l'individuazione, attraverso l'utilizzo di strumenti flessibili atti a corrispondere al rapido sviluppo tecnologico, delle tecnologie necessarie ad assicurare l'effettiva attivazione delle misure stesse. L'autorita' amministrativa individuata come responsabile di tale procedimento provvede altresi' all'aggiornamento degli strumenti adottati; i) introdurre nella legislazione vigente, anche in materia penale, le modifiche necessarie al fine di assicurare il corretto recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilita'; l) definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alle attivita' previste dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014; m) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555; n) rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare: 1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravita' della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2555, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere; 2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; o) assicurare il migliore coordinamento tra le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonche' le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e quelle adottate ai sensi dell'articolo 16 della presente legge per l'adeguamento a quest'ultimo e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022; p) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
Note all'art. 3: - La direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella GUUE 27 dicembre 2022, n. L 333. - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - La legge 3 agosto 2007, n. 124, recante: «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187. - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione): «Art. 8 (Gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente - CSIRT). - 1. E' istituito, presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il CSIRT italiano, che svolge i compiti e le funzioni del Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e del CERT-PA, gia' operante presso l'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. L'organizzazione e il funzionamento del CSIRT italiano sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da adottare entro il 9 novembre 2018. 3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le funzioni di CSIRT italiano sono svolte dal CERT nazionale unitamente al CERT-PA in collaborazione tra loro. 4. Il CSIRT italiano assicura la conformita' ai requisiti di cui all'allegato I, punto 1, svolge i compiti di cui all'allegato I, punto 2, si occupa dei settori di cui all'allegato II e dei servizi di cui all'allegato III e dispone di un'infrastruttura di informazione e comunicazione appropriata, sicura e resiliente a livello nazionale. 5. Il CSIRT italiano definisce le procedure per la prevenzione e la gestione degli incidenti informatici. 6. Il CSIRT italiano garantisce la collaborazione effettiva, efficiente e sicura, nella rete di CSIRT di cui all'articolo 11. 7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica alla Commissione europea il mandato del CSIRT italiano e le modalita' di trattamento degli incidenti a questo affidati. 8. Il CSIRT italiano, per lo svolgimento delle proprie funzioni, puo' avvalersi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale. 9. Le funzioni svolte dal Ministero dello sviluppo economico in qualita' di CERT nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonche' quelle svolte da Agenzia per l'Italia digitale in qualita' di CERT-PA, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono trasferite al CSIRT italiano a far data dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. 10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT italiano e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 22.» - Il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, e' pubblicato nella GUUE 28 agosto 2014, n. L 257. - Per il testo dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale): «Art. 18 (Relazioni annuali). - 1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dall'Agenzia nell'anno precedente, in materia di cybersicurezza nazionale. 2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al COPASIR una relazione sulle attivita' svolte nell'anno precedente dall'Agenzia negli ambiti concernenti la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico relativamente ai profili di competenza del Comitato.» - La direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella GUUE 27 dicembre 2022, n. L 333. - Il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella GUUE 27 dicembre 2022, n. L 333. - La direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella GUUE 27 dicembre 2022, n. L 333.
Art. 4
Delega al Governo per l'integrazione delle norme nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali
1.Al fine di garantire l'integrale e compiuto adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, anche al fine di integrare quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, nonche' di assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
2.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia.
3.Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo e' tenuto a osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finche' non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343.
Note all'art. 4: - La direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e' pubblicata nella GUUE 11 marzo 2016, n. L 65. - Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, recante: «Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, S.O. n. 40. - Si riporta il testo dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione: «L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva.» - Per il testo degli articoli 31 e 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 114 del codice di procedure penale: «Art. 114 (Divieto di pubblicazione di atti e di immagini). - 1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. 2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non piu' coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. 3. Se si procede al dibattimento, non e' consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni. 4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero e' trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione e' autorizzata dal ministro di grazia e giustizia. 5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi puo' offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4. 6. E' vietata la pubblicazione delle generalita' e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. E' altresi' vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, puo' consentire la pubblicazione. 6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della liberta' personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta. 7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.» - Si riporta il testo degli articoli 21, 24 e 27 della Costituzione: «Art. 21. - Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si puo' procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorita' giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo' essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorita' giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge puo' stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.» «Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.» «Art. 27. - La responsabilita' penale e' personale. L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non e' ammessa la pena di morte.».
Art. 5
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124; b) avvalersi della facolta' di cui all'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2022/2557, prevedendo che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle competenti amministrazioni di settore, siano individuati gli specifici soggetti critici la cui attivita' principale ricade nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della medesima direttiva, ai quali non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni di attuazione dell'articolo 11 e dei capi III, IV e VI della medesima direttiva; c) istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2022/2557, una o piu' autorita' competenti, con riferimento ai settori di cui all'allegato alla medesima direttiva; in caso di istituzione o designazione di un'unica autorita' competente, istituire o designare presso quest'ultima un punto di contatto unico, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557; d) istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557, un punto di contatto unico, cui sono attribuite anche le funzioni di assicurare il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi, di coordinare le attivita' di sostegno di cui all'articolo 10 della citata direttiva (UE) 2022/2557, di ricevere da parte dei soggetti critici, contestualmente alle autorita' competenti di cui alla lettera c) del presente comma, le notifiche degli incidenti ai sensi dell'articolo 15 della medesima direttiva (UE) 2022/2557, di promuovere le attivita' di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche, nonche' di coordinare l'attivita' delle autorita' competenti di cui alla citata lettera c); e) avvalersi della facolta', ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2022/2557, di individuare servizi essenziali aggiuntivi rispetto all'elenco contenuto nell'atto delegato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva; f) prevedere che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva (UE) 2022/2557, le soglie ivi previste possano essere presentate come tali o in forma aggregata; g) prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2557, ove necessario, misure atte a conseguire un livello di resilienza piu' elevato per i soggetti critici del settore bancario, del settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e del settore delle infrastrutture digitali; h) introdurre, ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2557, sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, anche, ove necessario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' introdurre strumenti deflativi del contenzioso, quali, in particolare, la diffida ad adempiere; i) prevedere che le autorita' di cui alla lettera c) possano irrogare sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2557; l) prevedere la facolta', anche per le autorita' di cui alla lettera c), nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare una disciplina secondaria, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative del presente articolo; m) assicurare, in attuazione degli articoli 1, 4, 6, 8, 9, 19 e 21 della direttiva (UE) 2022/2557, il coordinamento tra le disposizioni adottate per il recepimento della medesima direttiva, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonche' le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, ivi comprese le disposizioni nazionali di adeguamento a quest'ultimo; n) curare il coordinamento delle disposizioni vigenti, operando le necessarie modifiche o abrogazioni espresse e, in particolare, modificando o abrogando l'articolo 211-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche', ai sensi dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2022/2557, il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61; o) nell'attuazione del presente articolo, tenere ferme le vigenti attribuzioni dell'autorita' giudiziaria relativamente alla ricezione delle notizie di reato, del Ministero dell'interno in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di difesa civile, del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza dello Stato, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, del Ministero delle imprese e del made in Italy in materia di resilienza fisica delle reti di comunicazione elettronica nonche' dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di cybersicurezza e resilienza nazionale nello spazio cibernetico, istituendo un tavolo di coordinamento tra il punto di contatto unico di cui alle lettere c) e d) e la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile in relazione alla formulazione e attuazione degli obiettivi di resilienza nazionale. Restano ferme le attribuzioni degli organismi preposti alla tutela della sicurezza nazionale ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124; p) favorire la piu' ampia tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attivita' ritenute critiche o sensibili, anche prevedendo disposizioni speciali, in raccordo con la normativa dell'Unione europea.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti alla direttiva 2022/2557, si veda nelle note all'articolo 3. - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Per i riferimenti alla legge 3 agosto 2007, n. 124, si veda nelle note all'articolo 3. - Per il testo dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note all'articolo 3. - Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2555, si veda nelle note all'articolo 3. - Per i riferimenti al regolamento 2022/2554, si veda nelle note all'articolo 3. - Si riporta il testo dell'articolo 211-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): «Art. 212-bis (Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia). -1. Dopo l'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e' inserito il seguente: "Art. 18-bis. - 1. Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilita' e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021e 5 milioni di euro per l'anno 2022, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua". 2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede: a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196; b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero." - Il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, recante: "Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessita' di migliorarne la protezione", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2011.
Art. 6
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano
1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015.
3.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'articolo 31 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - Il regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella GUUE 9 febbraio 2016, n. L 32. - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. - La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, e' pubblicata nella GUCE 28 novembre 2001, n. L 311. - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato): «Art. 1. - 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di seguito denominato anche Istituto, e' trasformato in societa' per azioni entro il 31 dicembre 2001, previa verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e approvazione di un piano triennale d'impresa da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, comprensivo del piano riguardante la gestione del patrimonio immobiliare. Le azioni della societa' derivante dalla trasformazione dell'Istituto sono attribuite al Tesoro dello Stato. 2. Sino alla trasformazione in societa' per azioni, l'Istituto conserva la personalita' giuridica di ente pubblico economico, e' sottoposto alla vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed e' disciplinato dalla presente legge.»
Art. 7
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)