LEGGE 23 aprile 2025, n. 64
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Al fine di potenziare le attività di vigilanza, controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti e di garantire un tempestivo adeguamento dei servizi alle esigenze sanitarie derivanti dall'ingresso sul territorio nazionale dei pellegrini che parteciperanno al Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025, tre unità di personale con il profilo di dirigente sanitario medico e quindici unità di personale dell'area dei funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, che abbiano già prestato servizio presso il Ministero medesimo sino al 31 dicembre 2023, per almeno quindici mesi, con contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa, per l'anno 2025, pari a euro 848.623 per il personale, a euro 24.948 per l'erogazione dei buoni pasto e a euro 60.946 per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
2.Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a euro 934.517 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 aprile 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Visto, il Guardasigilli: Nordio
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria: «Art. 2 (Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute). - 1. Tenuto conto della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato, ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalità telematica e decentrata. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso.». - Si riporta il comma 361 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»: «361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.».
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