DECRETO 8 gennaio 2026, n. 15

Type Decreto
Publication 2026-01-08
Ultimo aggiornamento 2026-02-06
State In force
Source Normattiva
articles 30
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Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2026

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 ed in particolare: l'articolo 30, comma 1, lettera i), con cui e' stato modificato l'articolo 50 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

l'articolo 30, comma 1, lettera l), con cui e' stato modificato l'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

l'articolo 30, comma 1, lettera m), con cui e' stato modificato l'articolo 55 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

l'articolo 30, comma 1, lettera o), con cui e' stato modificato l'articolo 57 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

l'articolo 30, comma 1, lettera r), con cui e' stato modificato l'articolo 62 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

l'articolo 30, comma 1, lettera u), con cui e' stato modificato l'articolo 66 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

l'articolo 30, comma 1, lettera v), con cui e' stato modificato l'articolo 67 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

l'articolo 30, comma 1, lettera z), con cui e' stato modificato l'articolo 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto l'articolo 55, commi 1, 2 e 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel testo novellato dall'articolo 30, comma 1, lettera m), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, con cui si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione delle modalita' di estinzione delle disposizioni di pagamento e i casi e le modalita' di emissione degli assegni a copertura garantita e l'estinzione delle disposizioni di spesa mediante operazioni di girofondi;

Visti gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nei testi novellati dall'articolo 30, comma 1, lettere u), v) e z), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, con cui sono stati introdotti gli assegni a copertura garantita;

Visto l'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, secondo cui le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), nonche' agli articoli 31 e 32, comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 104;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Sentita la Banca d'Italia che ha reso il parere di competenza con nota n. 57019 dell'8 gennaio 2025;

Sentita la Corte dei conti che ha reso il parere di competenza n. 1/2025/CONS nell'adunanza del 17 gennaio 2025 e n. 5/2025/CONS nell'adunanza del 9 giugno 2025;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 119 e n. 666 resi dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi, rispettivamente, nelle adunanze del 28 gennaio 2025 e 24 giugno 2025;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota n. 54042 del 7 novembre 2025 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. 17624 del 21 novembre 2025;

Adotta

il seguente regolamento:

Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1.Il presente decreto reca le modalita' di esecuzione delle disposizioni di incasso e di pagamento nell'ambito del servizio di tesoreria statale, nonche' la disciplina degli assegni a copertura garantita, di cui agli articoli 55, commi 1, 2 e 5, 66, 67 e 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2.Le definizioni necessarie ai fini del presente decreto sono contenute nell'allegato A.

N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento«, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.» - Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali: «Art. 30 (Modifiche alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440). - 1. Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16-bis: 1) al secondo comma, le parole "del disposto dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131"; 2) al terzo comma, le parole «predisposte dal Provveditorato generale dello Stato e approvate con decreto del Ministro per il tesoro» sono sostituite dalle seguenti: "approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"; 3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonche' quelle di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, con imputazione, a seconda dell'amministrazione stipulante, agli appositi capitoli dello stato di Previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni autonome."; 4) al sesto comma, le parole «sul conto corrente postale» sono soppresse; b) all'articolo 16-ter: 1) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il pagamento delle spese di cui al primo e secondo comma dell'articolo 16-bis e' eseguito con le modalita' stabilite dal regolamento."; 2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "I rendiconti delle spese di cui al primo comma, riferiti a contratti stipulati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio di controllo di regolarita' amministrativa e contabile e, secondo le modalita' previste dalla legge, al controllo della Corte dei conti.". c) l'articolo 23 e' abrogato; d) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente: "Art. 44 (Attribuzioni dei responsabili degli uffici centrali e periferici). - 1. I responsabili degli uffici centrali e periferici che hanno competenza in materia di entrate curano, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilita', che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.»; e) l'articolo 45 e' sostituito dal seguente: "Art. 45 (Trasmissione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del conto degli incassi). - 1. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria dello Stato trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il conto degli incassi e gli agenti della riscossione comunicano alle Amministrazioni da cui dipendono o da cui sono vigilati i conti debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti effettuati alla tesoreria, con modalita' e tempistiche definite dal regolamento."; f) all'articolo 46, primo comma, le parole «nelle casse dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla tesoreria dello Stato»; g) l'articolo 47 e' abrogato; h) l'articolo 48 e' abrogato; i) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente: "Art. 50 (Impegno della spesa). - 1. Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporne il pagamento, il titolo di pagamento puo' valere altresi' come atto di autorizzazione della spesa."; l) l'articolo 54 e' sostituito dal seguente: "Art. 54 (Disposizioni di pagamento). - 1. Il pagamento delle spese dello Stato si effettua secondo lo standard ordinativo informatico previsto dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, direttamente a valere sugli stanziamenti di bilancio dello Stato o tramite l'utilizzo di fondi disponibili in tesoreria. 2. Il pagamento a valere sugli stanziamenti del bilancio e' effettuato attraverso le seguenti tipologie di disposizione: a) mandati informatici, emessi dagli ordinatori primari di spesa; b) ordinativi informatici, emessi dagli ordinatori secondari di spesa titolari di contabilita' ordinaria sulle aperture di credito disposte dalle amministrazioni deleganti; c) buoni di prelevamento informatici, a valere sulle risorse messe a disposizione degli ordinatori secondari ai sensi della lettera b); d) spese fisse telematiche, per i pagamenti indicati nell'articolo 62; e) altre disposizioni di pagamento informatizzato previste dalla legge o dal regolamento. 3. Il pagamento tramite l'utilizzo di risorse disponibili in tesoreria e' effettuato: a) con ordinativi informatici a valere sulle disponibilita' delle contabilita' speciali e dei conti aperti presso la tesoreria statale; b) con ordinativi informatici a titolo di anticipazione di tesoreria, nei casi previsti da norme di legge o regolamentari o da autorizzazione amministrativa da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 4. Le disposizioni per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero, dei crediti documentari, nonche' dei rimborsi fiscali sono stabilite dal regolamento. Sui pagamenti di cui al presente articolo sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attivita' di riscontro della Corte dei conti. 5. Il pagamento di mutui, fitti e canoni, e' effettuato mediante mandati informatici. 6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Testo unico in materia di spese di giustizia, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115."; m) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente: "Art. 55 (Modalita' di estinzione delle disposizioni di spesa). - 1. Le disposizioni effettuate ai sensi dell'articolo 54 a favore dei creditori non titolari di contabilita' speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, mediante accredito sul conto di pagamento indicato dal beneficiario e ad esso intestato, con altri strumenti di pagamento elettronici disponibili nel sistema dei pagamenti, o in contanti nel rispetto della normativa vigente. 2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono stabiliti i casi e le modalita' con cui le disposizioni emesse in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di condanna dell'Amministrazione sono estinte con assegni a copertura garantita, intestati a soggetti per i quali non sia stato possibile acquisire i riferimenti del conto di pagamento. Con la consegna al beneficiario dell'assegno a copertura garantita si estingue il debito per cui l'assegno e' stato emesso e al debito estinto si sostituisce quello derivante dall'assegno stesso, secondo le disposizioni del regolamento. Sui fondi a garanzia della copertura degli assegni non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso terzi a pena di nullita' rilevabile d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, ne' sospendono l'emissione degli assegni. Non e' ammessa l'estinzione dei titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia. 3. Nei casi previsti da disposizioni legislative o regolamentari, le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato provvedono, con mandati informatici da estinguersi mediante girofondi, a mettere risorse a disposizione dei funzionari delegati titolari di contabilita' speciale. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, i pagamenti a favore di titolari di contabilita' speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono mediante operazioni di girofondi. 5. Le disposizioni con cui si effettuano versamenti all'entrata del bilancio dello Stato si estinguono mediante girofondi, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400."; n) all'articolo 56 le parole "Per le spese di cui al numero 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro." sono soppresse; o) all'articolo 57: 1) al primo comma, primo periodo, le parole "soggetti alla stessa procedura stabilita per la emissione di assegni» sono soppresse; al secondo periodo, le parole «mediante assegni" sono sostituite dalle seguenti: «mediante buoni» e le parole «dovra' prelevarsi con assegni a favore dei creditori» sono sostituite dalle seguenti: "dovra' essere utilizzata con ordinativi informatici a favore dei creditori"; 2) al secondo comma, le parole "L'istituto tiene un unico conto per tutte le" sono sostituite dalle seguenti: "L'Amministrazione delegante tiene apposite evidenze contabili di tutte le"; p) all'articolo 58: 1) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati; 2) al quinto comma le parole "la prelevazione" sono sostituite dalle seguenti: "il prelevamento"; q) all'articolo 61: 1) al secondo comma le parole "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo"; 2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato"; 3) il quarto comma e' abrogato; r) all'articolo 62, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "Il pagamento delle pensioni e delle indennita' a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, nonche' delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio e' effettuato con spese fisse telematiche. Sui predetti pagamenti sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attivita' di riscontro della Corte dei Conti. La normativa di settore stabilisce i procedimenti da seguirsi per l'ordinazione dei pagamenti delle spese di cui al primo comma, le modalita' e i limiti dei relativi controlli."; s) l'articolo 63 e' abrogato; t) l'articolo 65 e' abrogato; u) l'articolo 66 e' sostituito dal seguente: "Art. 66 (Non trasferibilita' degli assegni a copertura garantita). - 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono sempre emessi con clausola di non trasferibilita'."; v) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente: "Art. 67 (Esigibilita' degli assegni a copertura garantita). - 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono esigibili secondo le disposizioni del Regolamento e secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli. Per gli aspetti non diversamente trattati, si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni sugli assegni bancari dettate dal Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni."; z) l'articolo 68 e' sostituito dal seguente: "Art. 68 (Mancata consegna ai creditori degli assegni a copertura garantita). - 1. In caso di mancata consegna al creditore degli assegni di cui all'articolo 55, i relativi fondi rimangono a disposizione, a garanzia del pagamento, fino al verificarsi della prescrizione prevista dalle norme in materia di titoli di credito. La comunicazione di giacenza dell'assegno, notificata al creditore con le modalita' indicate dal regolamento, ha valore di offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile e solleva l'Amministrazione debitrice da qualsiasi responsabilita' per il mancato incasso. Il regolamento determina le modalita' di riemissione degli assegni non incassati, fermi restando i termini di prescrizione del diritto per il quale l'assegno era stato emesso"; aa) l'articolo 68-bis e' abrogato; bb) l'articolo 72 e' abrogato. - Si riporta il testo dell'articolo 55 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato: «Art. 55 (Modalita' di estinzione delle disposizioni di spesa). - 1. Le disposizioni effettuate ai sensi dell'articolo 54 a favore dei creditori non titolari di contabilita' speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, mediante accredito sul conto di pagamento indicato dal beneficiario e ad esso intestato, con altri strumenti di pagamento elettronici disponibili nel sistema dei pagamenti, o in contanti nel rispetto della normativa vigente. 2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono stabiliti i casi e le modalita' con cui le disposizioni emesse in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di condanna dell'Amministrazione sono estinte con assegni a copertura garantita, intestati a soggetti per i quali non sia stato possibile acquisire i riferimenti del conto di pagamento. Con la consegna al beneficiario dell'assegno a copertura garantita si estingue il debito per cui l'assegno e' stato emesso e al debito estinto si sostituisce quello derivante dall'assegno stesso, secondo le disposizioni del regolamento. Sui fondi a garanzia della copertura degli assegni non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso terzi a pena di nullita' rilevabile d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, ne' sospendono l'emissione degli assegni. Non e' ammessa l'estinzione dei titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia. 3. Nei casi previsti da disposizioni legislative o regolamentari, le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato provvedono, con mandati informatici da estinguersi mediante girofondi, a mettere risorse a disposizione dei funzionari delegati titolari di contabilita' speciale. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, i pagamenti a favore di titolari di contabilita' speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono mediante operazioni di girofondi. 5. Le disposizioni con cui si effettuano versamenti all'entrata del bilancio dello Stato si estinguono mediante girofondi, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.» - Si riporta il testo degli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato: «Art. 66 (Non trasferibilita' degli assegni a copertura garantita). - 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono sempre emessi con clausola di non trasferibilita'.» «Art. 67. 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono esigibili secondo le disposizioni del Regolamento e secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli. Per gli aspetti non diversamente trattati, si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni sugli assegni bancari dettate dal Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni.» «Art. 68 (Mancata consegna ai creditori degli assegni a copertura garantita). - 1. In caso di mancata consegna al creditore degli assegni di cui all'articolo 55, i relativi fondi rimangono a disposizione, a garanzia del pagamento, fino al verificarsi della prescrizione prevista dalle norme in materia di titoli di credito. La comunicazione di giacenza dell'assegno, notificata al creditore con le modalita' indicate dal regolamento, ha valore di offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile e solleva l'Amministrazione debitrice da qualsiasi responsabilita' per il mancato incasso. Il regolamento determina le modalita' di riemissione degli assegni non incassati, fermi restando i termini di prescrizione del diritto per il quale l'assegno era stato emesso.» - Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali: «Art. 46 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m).» - Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato e' pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1924, n. 130, S.O. - Il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, recante Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1933, n. 300. - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, recante Modalita' agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 febbraio 1984, n. 59. - La legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici e' pubblicata nella Gazz. Uff. 29 ottobre 1984, n. 298. - La legge 28 marzo 1991, n. 104, recante Proroga della gestione del servizio di tesoreria dello Stato e' pubblicata nella Gazz. Uff. 4 aprile 1991, n. 79. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 1994, n. 136, S.O. - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 1997, n. 174. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482, recante Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2002, n. 38. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2004, n. 57, S.O. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, recante Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalita' di versamento presso le tesorerie statali e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 dicembre 2006, n. 295. - La legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la Legge di contabilita' e finanza pubblica e' pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. Note all'art. 1: - Per il testo degli articoli 55, 66, 67 e 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

Servizio di tesoreria dello Stato

1.Ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 104, il servizio di tesoreria dello Stato e' affidato alla Banca d'Italia.

2.Nell'ambito del servizio di tesoreria statale, la Banca d'Italia esegue le operazioni di incasso e di pagamento a valere sul bilancio dello Stato e sui conti di tesoreria con modalita' telematiche, secondo le norme vigenti e le regole tecniche definite in appositi protocolli d'intesa stipulati tra la Banca d'Italia, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le amministrazioni e gli enti interessati.

3.Le operazioni di incasso e di pagamento sono regolate sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

4.La Banca d'Italia ha facolta', informandone il Ministero dell'economia e delle finanze, di modificare la propria organizzazione nello svolgimento del servizio, apportando le semplificazioni che essa riterra' piu' opportune, assicurando comunque il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti, dai protocolli d'intesa e dalle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze sul servizio di tesoreria.

Note all'art. 2: - Si riporta il testo del citato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico: «Art. 5 (Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria). - 1. La Banca d'Italia non puo' concedere anticipazioni di alcun tipo al Ministero. (L). 2. Il debito intrattenuto sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui e' stato completato il collocamento dei titoli di cui al comma 3, viene trasferito il giorno successivo in un apposito conto di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro 30 giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con cedola annuale. La durata ed il piano di ammortamento dei predetti titoli sono stabiliti dal Ministro con il relativo decreto di emissione. (L). 3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1993, n. 483, il Ministro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973). I titoli hanno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato. Il netto ricavo e' iscritto all'entrata del bilancio statale ed e' riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, a cui corrisponde un interesse ad un tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'emissione dei titoli di cui al presente comma. (L). 4. Completato il collocamento, il saldo del conto transitorio viene trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato "disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria" e utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. Sul predetto conto disponibilita' vengono giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria e utilizzate per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. (L). 5. Il Ministero e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione, in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea, le condizioni di tenuta del conto disponibilita' e dei conti ad esso assimilabili e il saldo massimo dei depositi governativi su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con decreto del Ministro, previa intesa con la Banca d'Italia, sono individuati i conti istituiti presso la stessa Banca che costituiscono i menzionati depositi governativi. Alla giacenza eccedente il suddetto saldo massimo, ove richiesto dalle disposizioni di politica monetaria, si applica un tasso di interesse negativo. Con decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitivita', sono stabilite le modalita' di movimentazione della liquidita' attraverso operazioni in uso nei mercati e di selezione delle controparti. Con decreti del Ministro e' stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso di interesse applicato ai depositi governativi e quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso. Il Ministro e' autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto disponibilita', anche affidando a tal fine determinati servizi, operazioni o adempimenti a uno o piu' intermediari finanziari, nonche' stipulando una convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa. (L). 6. Sul conto disponibilita' e sui conti ad esso assimilabili, nonche' sul conto di tesoreria denominato: "Dipartimento del Tesoro - Operazioni sui mercati finanziari", non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresi' ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto disponibilita', dei conti ad esso assimilabili, del conto di tesoreria denominato "Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari" e sulle somme provenienti dal predetto collocamento. (L). 6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la gestione della liquidita' si applicano le disposizioni del comma 6. (L). 7. Ove dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia il saldo del conto dovesse risultare inferiore all'importo di 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), eventualmente modificato ai sensi del comma 9, il Tesoro dovra' ricostituire l'anzidetto importo, entro i tre mesi successivi. Le somme giacenti nel conto non possono essere utilizzate in modo duraturo per la copertura del fabbisogno del Tesoro. Non dovra' comunque essere superato il limite massimo di emissione previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente testo unico. Ove il saldo di fine mese del conto risulti inferiore del cinquanta per cento dell'importo di 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), il Ministro entro il 5 del mese successivo, deve inviare al Parlamento una relazione sulle cause dell'insufficienza del saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi; qualora il saldo risulti, per tre mesi consecutivi, inferiore all'importo di 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), il Ministro entro il mese successivo deve esporre al Parlamento le cause della insufficienza del saldo medesimo, indicando gli eventuali provvedimenti correttivi. (L). 8. Il conto disponibilita' non puo' presentare saldi a debito del Ministero. Qualora alla chiusura giornaliera della contabilita' della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Ministero, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne da' immediata comunicazione al Ministro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto. (L).»

Titolo II INCASSI Capo I Disposizioni di carattere generale

Art. 3

Modalita' di versamento in tesoreria di somme in euro

2.I soggetti versanti possono provvedere al pagamento in contanti agli intermediari abilitati, esclusivamente nelle casistiche di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1.

3.Per i versamenti effettuati tramite conto corrente postale, bonifico e altri strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le ricevute di versamento hanno efficacia liberatoria per i debitori, fatto salvo il caso di cui all'articolo 7. Per i versamenti effettuati mediante girofondi viene emessa ricevuta di quietanza informatica, ai sensi dell'articolo 8, avente medesima efficacia liberatoria per i debitori.

4.Il versamento delle ritenute fiscali, contributive e di ogni altra natura gravanti sulle competenze fisse e accessorie erogate al personale in servizio nonche' sugli altri emolumenti in qualunque modo denominati erogati ai soggetti titolari dei vari incarichi istituzionali, viene effettuato, per conto dell'amministrazione titolare della spesa, mediante girofondi all'entrata del bilancio dello Stato, ovvero a favore dei creditori titolari di contabilita' speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale, ovvero mediante versamento su conti di pagamento a favore dei creditori non titolari di alcun tipo di conto di tesoreria statale.

5.Restano ferme le speciali disposizioni riguardanti i termini e le modalita' previsti per gli agenti contabili e gli agenti della riscossione per il riversamento in tesoreria delle somme da loro riscosse.

6.I versamenti di cui al presente articolo sono finalizzati dalla Banca d'Italia al bilancio dello Stato e ai conti di tesoreria con procedure telematiche.

Note all'art. 3: - Si riporta il testo del citato articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale: «Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. 2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. 2-bis. 2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III. 2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. 2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 puo' essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies. 3. 3-bis. 3-ter. 4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per l'attuazione del presente articolo e per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo. 5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

Art. 4

Modalita' di versamento in tesoreria di somme in valuta

1.I versamenti in favore delle amministrazioni statali sono eseguiti in valuta nei soli casi previsti da specifiche disposizioni. Tali versamenti sono effettuati attraverso accrediti sui conti intestati alla Banca d'Italia, che provvede al successivo riconoscimento delle somme in euro al bilancio dello Stato o ai conti di tesoreria.

2.La valuta accreditata sui conti della Banca d'Italia e' convertita al cambio del giorno di esecuzione dell'operazione, secondo quanto previsto nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

3.Ai fini dell'esecuzione dei versamenti di cui al comma 1, la Banca d'Italia comunica le coordinate dei propri conti alle amministrazioni interessate, che le rendono note ai soggetti all'estero tenuti al versamento, unitamente all'indicazione dell'identificativo unico associato alle unita' elementari del bilancio dello Stato, o ai conti di tesoreria statale, che il versante deve riportare nella disposizione di bonifico.

Art. 5

Imputazione dei versamenti

1.I versamenti a favore del bilancio dello Stato sono effettuati nel rispetto dell'imputazione stabilita nel quadro di classificazione delle entrate.

Capo II Versamenti mediante bonifico

Art. 6

Versamenti mediante bonifico

1.I versamenti mediante bonifico destinati al bilancio dello Stato o ai conti di tesoreria recano l'indicazione dell'identificativo unico associato alle unita' elementari del bilancio o ai conti di tesoreria statale, il codice fiscale del versante, la causale del versamento, nonche', nei casi previsti, il codice versante.

2.L'identificativo unico di cui al comma 1 e' fornito dalle amministrazioni interessate e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3.La Banca d'Italia finalizza i bonifici nella stessa data in cui riceve i fondi sulla base dell'identificativo unico di cui al comma 1, che individua l'imputazione al bilancio dello Stato o al conto di tesoreria cui la somma deve affluire.

4.La Banca d'Italia non tiene conto dell'eventuale data valuta per il beneficiario indicata nella disposizione di bonifico.

5.Non sono ammessi versamenti a mezzo bonifico diretto sulle contabilita' speciali di tesoreria unica intestate agli enti di cui alla tabella A della legge 29 ottobre 1984, n. 720. Salvo quanto previsto per le operazioni di girofondi, i versamenti a mezzo bonifico destinati alle suddette contabilita' speciali di tesoreria unica sono eseguiti a favore del conto intrattenuto dall'ente presso il proprio tesoriere.

Note all'art. 6: - Si riporta il testo della citata tabella A della legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici: «Tabella A. Accademia della Crusca Accademia nazionale dei Lincei Aereo club d'Italia Agenzia italiana del farmaco Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia «ItaliaMeteo» Agenzia nazionale per la sicurezza del volo Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) Agenzia nazionale turismo Agenzia per il terzo settore Agenzia per la cybersicurezza nazionale Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) Agenzia spaziale italiana (ASI) Autorita' d'ambito Autorita' di regolazione dei trasporti Autorita' garante della concorrenza e del mercato Autorita' garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita' Autorita' nazionale anticorruzione Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni Autorita' portuali Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo Aziende di promozione turistica Aziende e Consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere (D.Lgs. n. 502/1992) Aziende ospedaliere universitarie (D.Lgs. n. 517/1999) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura Club alpino italiano Comitato italiano paralimpico Commissione di vigilanza sui fondi di pensione Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali Comunita' montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.)13 Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)13 Consorzi interuniversitari Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, nonche' altri enti pubblici Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti territoriali Consorzio canale Milano-Cremona-Po Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste Consorzio per la zona agricola industriale di Verona Croce Rossa Italiana Destinazioni turistiche di cui alla legge regionale della Regione Emilia Romagna 25 marzo 2016, n. 4 DigitPA Ente acquedotti siciliani Ente Acque della Sardegna Ente geopaleontologico di Pietraroja (BN) Ente irriguo Umbro-Toscano in liquidazione Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) Ente nazionale per la cellulosa e la carta in liquidazione Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.) Ente zona industriale di Trieste Enti parchi nazionali Enti parchi regionali Enti provinciali per il turismo Enti regionali di sviluppo agricolo Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali Garante per la protezione dei dati personali Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como Gestioni governative ferroviarie non trasformate in S.r.l. Ispettorato nazionale del lavoro Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Istituti centrali del Ministero per i beni e le attivita' culturali (articolo 15, comma 1, D.P.R. n. 233/2007) Istituti del Ministero per i beni e le attivita' culturali dotati di autonomia speciale (articolo 15, comma 3, D.P.R. n. 233/2007) Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D.Lgs. n. 288/2003) Istituti zooprofilattici sperimentali Istituto agronomico per l'oltremare Istituto centrale di statistica (ISTAT) Istituto italiano di studi germanici Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» Istituto nazionale di astrofisica (INAF) Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS) Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) Istituto nazionale economia agraria (INEA) Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.) Istituto storico italiano per il Medio Evo Istituto superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA) Istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. n. 267/2000 Lega italiana per la lotta contro i tumori Lega navale italiana Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi» Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati Organismi pagatori regionali per le erogazioni in agricoltura Ospedali Galliera Policlinici universitari, D.Lgs. n. 502/1992 Province Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano Scuola archeologica italiana di Atene Scuola superiore della magistratura Scuola superiore dell'economia e delle finanze Societa' della salute, di cui all'art. 71-bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 della Regione Toscana Societa' regionale per la sanita' So.Re.Sa.S.p.A. Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti Universita' statali, istituti di istruzione universitaria, opere universitarie statali, enti ed organismi per il diritto allo studio a carattere regionale»

Art. 7

Bonifici non andati a buon fine

1.I versamenti mediante bonifico che non possono essere finalizzati automaticamente a causa dell'errata indicazione dell'identificativo unico sono restituiti al versante secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di servizi di pagamento.

Capo III Quietanze di entrata

Art. 8

Quietanze di entrata

1.Per i versamenti finalizzati al bilancio dello Stato, alle contabilita' speciali e ai conti correnti di tesoreria, nonche' ai conti correnti di tesoreria unica, la Banca d'Italia rilascia quietanze di entrata informatiche valide a ogni effetto, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali.

Art. 9

Contenuto delle quietanze di entrata

Art. 10

Variazioni alle quietanze di entrata

1.Le richieste di rettifiche di imputazione dei documenti di entrata per versamenti al bilancio dello Stato sono presentate dagli interessati al competente ufficio del sistema delle Ragionerie, che, effettuate le necessarie verifiche, invia le variazioni alla Banca d'Italia con disposizioni informatiche.

2.Le variazioni di cui al comma 1 sono inviate alla Banca d'Italia fino a tutto il mese di marzo dell'anno successivo a quello di emissione della quietanza di entrata al bilancio dello Stato. Le variazioni sono eseguite entro i termini di chiusura delle contabilita' di ogni esercizio finanziario, stabiliti con l'apposita circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3.Le variazioni ai dati descrittivi delle quietanze di entrata relative a versamenti acquisiti nelle contabilita' speciali e nei conti correnti di tesoreria, nonche' nei conti correnti di tesoreria unica sono inviate alla Banca d'Italia dai rispettivi titolari, con disposizioni informatiche entro il termine di cui al comma 2. Le predette variazioni possono essere eseguite fino al 30 aprile dell'anno successivo a quello di contabilizzazione dei versamenti.

4.Le rettifiche che comportano la riduzione dell'importo di un documento di entrata, ovvero l'annullamento del documento medesimo, da effettuarsi con le modalita' e nei termini di cui al presente articolo, devono contenere anche l'indicazione della destinazione della somma che si e' resa disponibile. Il reimpiego delle somme rese disponibili puo' essere fatto nell'ambito del bilancio dello Stato e, nei casi espressamente autorizzati dal competente ufficio di controllo del sistema delle Ragionerie, in conti di tesoreria o con trasferimento fondi a favore delle amministrazioni competenti.

Titolo III PAGAMENTI Capo I Disposizioni di carattere generale

Art. 11

Tracciato standard ordinativo informatico

1.Le informazioni necessarie per l'estinzione delle disposizioni di pagamento di cui all'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenute nel tracciato standard ordinativo informatico previsto dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmesse alla Banca d'Italia con le modalita' informatiche definite nei protocolli d'intesa di cui all'articolo 2, comma 2, i quali ne disciplinano anche gli aspetti operativi, tecnici e di controllo informatico.

2.La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli ordini di pagamento emessi dagli organi a rilevanza costituzionale e dalle amministrazioni dello Stato dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, ove titolari di conti correnti aperti presso la tesoreria statale. La Banca d'Italia esegue detti ordini addebitando direttamente i rispettivi conti correnti di tesoreria.

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